Nuovo approccio all attività di sorveglianza sanitaria in Azienda Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
IL MEDICO COMPETENTE Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute 2
IL MEDICO COMPETENTE Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori 3
IL MEDICO COMPETENTE L elaborazione del protocollo sanitario, uno degli obblighi a carico del medico competente (Art. 25, comma 1, lettera b), è una delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione dei rischi, contenute nel DVR e di cui va fatto un programma ai sensi dell art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Come tale, il protocollo di sorveglianza sanitaria discende inevitabilmente dalla valutazione dei rischi stessa, rispetto alla quale deve essere riconducibile e pienamente coerente. 4
Valutazione del Rischio Il D. Lgs. 81/2008, in attuazione dell art. 1 Legge 123 del 3/8/2007, riunisce in un unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme comunitarie DEFINIZIONE Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
D. Lgs. 81/08: Art. 28 La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 6
Prevenzione Monitoraggio ambientale Monitoraggio biologico Sorveglianza sanitaria
Prevenzione Monitoraggio ambientale: misura, usualmente a livello atmosferico, degli agenti presenti nel luogo di lavoro per la valutazione dell esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. Monitoraggio biologico: misura, usualmente nel sangue, urine e aria espirata del soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per questo scopo sono definiti indicatori biologici.
Sorveglianza sanitaria (Art. 2, c. 1 lett. m) e art. 41 D. Lgs 81/08 e s.m.i) E una misura generale di tutela della salute dei lavoratori E l insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio) Esclusione condizioni di ipersuscettibilità Verifica integrità organi bersaglio
VISITA PERIODICA Effetti precoci a carico di organi bersaglio Periodicità: annuale biennale quinquennale in funzione dell esposizione 11
VISITA MEDICA SU RICHIESTA Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta. 12
VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla nuova mansione 13
VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO Accertare lo stato di salute effettivo al cessare di un rapporto di lavoro Informazione circa la possibile insorgenza di effetti biologici a distanza 14
VISITA MEDICA DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di un assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verifica l idoneità alla mansione 15
ESAMI COMPLEMENTARI Esami clinici Esami biologici mirati al rischio Indagini diagnostiche Ritenuti necessari dal medico competente 16
ESAMI COMPLEMENTARI Nei casi e nelle condizioni previste le visite preventive, periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 17
GIUDIZIO DI IDONEITÀ Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo svolgimento di ogni singolo compito che la mansione comporta. 18
GIUDIZIO DI IDONEITÀ Può essere definito come: La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione innanzitutto alla presenza dei rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della mansione che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento, per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore 19
GIUDIZIO DI IDONEITÀ Idoneità alla mansione specifica Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni Inidoneità temporanea Inidoneità permanente 20
GIUDIZIO DI IDONEITÀ Il medico competente comunica per iscritto al Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità all organo di vigilanza territorialmente competente 21
GIUDIZIO DI IDONEITÀ Il datore di lavoro attua (e non interpreta) le misure indicate dal medico competente e nel caso di non idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza. 22
OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori sono obbligati: a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall Art. 20. comma 2, lett. i) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal medico competente; a sottoporsi, a richiesta dell Azienda, in qualsiasi momento a visita medica di accertamento dell idoneità fisica, ai sensi dell Art. 66, comma 3 del CCNL dei Servizi Ambientali. 23
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali Centralità del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 24
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 15 Sistema di Classificazione unica del personale Aree operativo funzionali: a)area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; b)area conduzione; c)area impianti e laboratori; d)area officine e servizi generali; e)area tecnica e amministrativa. 25
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Aree operativo funzionali a)area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio b)area conduzione Gruppi omogenei del Documento di Valutazione dei Rischi a)operatore ecologico b)autisti mezzi pesanti 26
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Per ciascuno dei due profili professionali si è tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e di quanto individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi anche alla luce del nuovo modello di servizio e delle nuove modalità di raccolta differenziata «Porta a Porta» 27
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Obiettivi a)sintesi delle attività svolte e valutate per la sicurezza e salute dei lavoratori b)quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente c)consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metodologico nel garantire la massima tutela della salute del lavoratore ma anche nel recupero e ricollocazione del personale con idoneità parziale (con prescrizioni e/o limitazioni) e/o inidoneità, temporanee e/o permanenti d)predisposizione di una piattaforma informatica per l inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l adibizione al lavoro del personale 28
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA a) Sintesi delle attività svolte e valutate per la sicurezza e salute dei lavoratori Sintesi da DVR delle attività lavorative per singolo gruppo omogeneo 29
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente Schede di sintesi e quantificazione dei rischi 30
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente Protocollo sanitario per operatori ed autisti 31
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA c) Consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metodologico Consultazione dei lavoratori 32
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA d) Predisposizione di una piattaforma informatica per l inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l adibizione al lavoro del personale Software di gestione delle attività di sorveglianza sanitaria 33
NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA d) Predisposizione di una piattaforma informatica per l inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l adibizione al lavoro del personale Modello di giudizio di idoneità 34
Datore di lavoro Responsabile servizio prevenzione e protezione Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Medico competente Rappresentante Lavoratori 35
Grazie per l attenzione 36