CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI



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Transcript:

CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI Il servizio di ispezione sugli impianti termici alla luce della recente normativa regionale Pesaro, 16 settembre 2015, Sala del Consiglio W. Pierangeli Urbino, 17 settembre 2015, Collegio Raffaello, Sala Incisori Urbinati Relatore incontro: Dott. Renzo Rovinelli Collaborazione: Tiziana Di Giuseppe 1 Numero verde 800 800 062 062 203 203

Dal 01/01/2015 ha preso avvio la gestione diretta del servizio di ispezione sugli impianti termici da parte della Provincia di Pesaro ed Urbino per il proprio territorio di competenza. E stata istituita un apposita struttura denominata Ufficio Impianti Termici con i seguenti riferimenti: Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino, Viale Gramsci 4, 61121 Pesaro Telefoni: 0721/359 2040, 2042, 2370 Fax: 0721/359 2244 e-mail: impiantitermici@provincia.ps.it SITO: www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici 2

E stata avviata una campagna informativa con l obiettivo di diffondere i contenuti delle normative nazionali e regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione sugli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e fornire nello stesso tempo un valido supporto per l adempimento degli obblighi connessi. Gli strumenti adottati, illustrati nella parte finale di questa presentazione, sono: un sito internet in grado di fornire informazioni e procedure aggiornate, la modulistica in uso e l accesso, per i soggetti iscritti, al catasto informatizzato degli impianti; un opuscolo informativo diretto all utenza da diffondere nel territorio di competenza; un numero verde gratuito dedicato ad utenti ed operatori professionisti del settore I contenuti riportati nel presente elaborato sono interamente visionabili e scaricabili dal sito internet di riferimento: www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici 3

Obiettivi del servizio di ispezione: 1) Sicurezza degli impianti termici 2) Risparmio energetico 3) Riduzione emissioni in atmosfera 4

I protagonisti: 1) Responsabile dell impianto termico 2) Manutentore 3) Autorità competente sul territorio 4) Commissione tecnica degli impianti termici 5

Il responsabile dell impianto termico: 1. L esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell impianto, il rispetto delle leggi in materia di efficienza energetica sono affidati fidati al responsabile dell impianto che può delegarli, nei casi previsti, ad un soggetto incaricato (terzo responsabile) 2. Il responsabile dell impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione seguendo le prescrizioni, nonché gli interventi per il rendimento energetico, secondo la periodicità indicata dalla legge 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 4. Provvede all aggiornamento aggiornamento del libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità inerenti alla corretta gestione dell impianto 5. Ha l obbligo l di consentire l effettuazione l delle visite di ispezione che l autoritl autorità compente dispone sugli impianti termici 6

Il sistema di accertamento documentale ed ispettivo Sono soggetti agli accertamenti documentali e/o alle ispezioni, gli impianti a climatizzazione invernale a) ed estiva b), sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, con sistema di teleriscaldamento o di cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche: a) impianti di climatizzazione invernale ad uso civile, dotati di uno o più sottosistemi di generazione a fiamma e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kw ed inferiore a 3 MW; b) impianti a ciclo frigorifero, con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/ raffrescamento), non minore di 12 kw. 7

Il terzo responsabile: 1. Il proprietario o il conduttore o l amministratore l di condominio (in caso di impianti termici centralizzati) possono delegare l onere l dell esercizio, esercizio, della manutenzione e delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad una ditta del settore di comprovata capacità tecnica, economica ed organizzativa. Gli obblighi e le prerogative del terzo responsabile sono rimandati all art. art. 11 del D.P.R. n. 412/93 ed all art. art. 6 del D.P.R. n. 74/2013. 2. In caso di assunzione, rinuncia o revoca dell incarico di terzo responsabile, dovranno essere comunicate all autorit autorità competente (Provincia) entro i termini previsti utilizzando la prevista modulistica (1) ed annotate nel libretto di impianto 3. Nel caso di impianti con potenza nominale superiore ai 350 kw il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001. La mancanza dei requisiti di cui sopra rende nulla la delega di terzo responsabile. 8

Il manutentore: 1. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate (D.P.R. n. 74/2013) Gli installatori per i nuovi impianti, ed i manutentori per quelli esistenti, devono definire e dichiarare esplicitamente all utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione del progettista o del fabbricante, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli interventi da effettuare e la loro frequenza. Tale dichiarazione (2) deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa in copia alla Provincia. 2. Entro 30 giorni dall esecuzione del controllo di efficienza energetica, effettuato secondo le cadenze di cui all. 3 della L.R. n. 19/2015, l operatore incaricato (manutentore o terzo responsabile) inoltra una copia del rapporto RCEE (3) alla Provincia. Una ulteriore copia viene rilasciata al responsabile dell impianto che la allega al libretto, mentre l ultima copia è archiviata presso la sede dell operatore. 3. Il rapporto trasmesso all autorità competente deve essere corredato di Bollino Verde, numerato progressivamente per l identificazione all interno del catasto. 9

10 Ulteriori obblighi in capo al manutentore Documento di avvenuta manutenzione (DAM) (4): 1. Per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ed aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kw, soggetti ad una manutenzione periodica con frequenza uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l invio (alla Provincia) della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) a metà della cadenza prevista per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica RCEE e, comunque, entro 30 giorni dall intervento e senza costi aggiuntivi, utilizzando la modulistica prevista. Solo sui DAM redatti per manutenzioni effettuate dal 1^ gennaio al 31 maggio 2015 non è obbligatorio far firmare il modulo dal responsabile dell impianto. E stata richiesta proroga fino al 31/12/2015. Funzione sostitutiva del manutentore: 1. Per determinate tipologie e potenze di impianti (nella fattispecie gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kw e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kw), l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione.

Autorità competenti per il servizio di ispezione sugli impianti termici del territorio provinciale: 1. Provincia di Pesaro ed Urbino (per i territori dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteccicardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano Terme, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio Di Pesaro, San Lorenzo in Campo, S.Angelo in Vado, Sant Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra San Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia); 2. I Comuni di Pesaro e Fano* provvedono autonomamente per il proprio territorio. Gli enti sopra descritti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie a verificare il rispetto delle norme vigenti. 11 * aventi popolazione superiore ai 40.000 abitanti

Sistema di ispezioni sugli impianti termici 1/2 Le ispezioni devono essere programmati in base ai seguenti criteri e priorità: 1. rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento documentale e/o come fase conclusiva del procedimento di messa a norma impianto; 2. mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica; 3. rapporto di controllo di efficienza energetica RCEE pervenuto privo del contrassegno autoadesivo (Bollino Verde); 4. mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. L autorità competente deve stabilire, in termini percentuali, quante ispezioni effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e dando priorità agli impianti di anzianità > 15 anni. 12

Sistema di ispezioni sugli impianti termici 2/2 Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale > 100 kw, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne le dovute eccezioni Gli impianti dotati di generatore di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dal D.lgs. n. 412/93 e s.m.i. e che, nonostante apposite operazioni di manutenzione, non sia stato possibile ricondurre al di sopra della soglia minima fissata, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire della data di controllo. In questo caso, il responsabile dell impianto può avvalersi della facoltà di richiedere, a proprie spese, un ulteriore verifica da parte dell autorità competente per un risultato definitivo. I responsabili degli impianti ai quali, al termine della visita ispettiva, siano state segnalate sul Rapporto di Prova carenze riscontrate sull impianto, tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali ed ai beni, saranno invitati al ripristino delle condizioni di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della visita. 13

Procedura di messa a norma 1. Qualora a seguito dell accertamento documentale eseguito dalla Provincia sui rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti, l impianto risulti presentare carenze, il responsabile dell impianto verrà formalmente invitato, attraverso comunicazione inviata con raccomandata R.R, ad operare per il ripristino delle condizioni di legge entro il termine di 60 giorni. 2. La regolarizzazione dell impianto verrà comprovata dalla trasmissione alla Provincia di apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l avvenuto ripristino dell impianto. E previsto il versamento della somma di 30,00 per gli impianti di potenza < 100 kw e di 37,00 per gli impianti di potenza > 100 kw. In difetto di comunicazione da parte del responsabile, la Provincia provvederà ad effettuare una visita ispettiva con onere a carico dell utente. 14

Esecuzione delle ispezioni 1/2 L ispezione sull impianto termico è annunciata al responsabile dell impianto, a cura della Provincia, con almeno 15 giorni d anticipo mediante: 1. apposita comunicazione scritta effettuata con posta raccomandata RR (anche attraverso PEC), in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita (con una tolleranza massima di due ore); 2. per mezzo di accordi diretti o telefonici tra l utente ed il personale incaricato delle ispezioni, a seguito del recepimento dell avviso di cui sopra; 3. altre forme di preavviso che comunque garantiscano l utente e non rechino eccessivi disagi; 4. la data programmata per l ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta scritta o ne dia comunicazione verbale, con almeno 3 giorni di anticipo. 15

Esecuzione delle ispezioni 2/2 1. In caso di una prima mancata visita per cause imputabili al responsabile dell impianto, si procederà a fissare una nuovo appuntamento. In caso di insuccesso, imputabile sempre agli stessi motivi, la Provincia, provvede a informare il Comune e l azienda distributrice del gas di rete per gli eventuali provvedimenti previsti a tutela della pubblica incolumità. 2. Se l ispezione non può essere effettuata neanche al secondo tentativo per i motivi di cui sopra, al responsabile dell impianto è addebitato l importo della visita. 3. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore (o il terzo responsabile) non ha inviato, o ha inviato in ritardo, oppure ha inviato privo del relativo contrassegno, il rapporto di controllo di efficienza energetica. Il costo di tali ispezioni resta a carico del responsabile dell impianto, ferma restando la possibilità, per quest ultimo, di rivalersi sul manutentore o terzo responsabile incaricato. 16

In caso di ispezione, il responsabile dell impianto: 1. può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente durante l ispezione; 2. ha facoltà di farsi assistere, durante l ispezione, dal proprio manutentore; 3. dovrà fornire la documentazione relativa all'impianto e precisamente il libretto di impianto/centrale, regolarmente compilato, comprensivo degli allegati ed, almeno, dell ultima analisi di combustione, le istruzioni riguardanti la manutenzione dell impianto e la dichiarazione di conformità (o dichiarazione di rispondenza) ai sensi DM 37/08. Nei casi previsti, occorre fornire il Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione INAIL (ex ISPESL). L ispezione comprende: 1. La valutazione dell efficienza energetica del generatore; 2. Il rilevamento di eventuali difformità dell impianto termico, e le irregolarità e carenze riscontrate, da registrarsi nel rapporto di prova consegnato al responsabile, che firma per ricevuta, con indicazione dei termini entro i quali effettuare gli interventi di riprestino; 3. Le prescrizioni per la immediata disattivazione dell impianto, in caso di pericolo. 17

Impianti termici o generatori disattivati: 1. Sono quelli privi di parti essenziali senza le quali l impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia; 2. I responsabili degli impianti disattivati devono trasmettere entro 30 giorni dalla data di disattivazione, copia di apposita dichiarazione di atto di notorietà (6). 3. L eventuale riattivazione può avvenire solo dopo gli opportuni interventi di controllo e manutenzione e la conseguente denuncia alla Provincia. Situazioni particolari: 1. Se l ispettore riscontra la presenza di generatori di calore non denunciati, il responsabile ha 30 giorni di tempo per comunicare i dati relativi all impianto; 2. In caso di disattivazione non denunciata, il responsabile dell impianto è tenuto a pagare l importo per l ispezione prevista dalle normative regionali ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3 della L.R. n. 19/2015; 3. In caso di rifiuto a sottoscrivere il rapporto di prova redatto dall ispettore, questo verrà successivamente notificato. 18

19 Bollino verde 1/3: Secondo i termini stabiliti nel Protocollo di Intesa tra le parti, il manutentore acquisisce il Bollino Verde dalla Provincia e ne chiede successivamente il rimborso al responsabile impianto, senza l applicazione di ulteriore sovrapprezzo ed avvalendosi dell esclusione I.V.A. ai sensi dell art. 15, 1 comma, n. 3, del D.P.R. 633/72; Il costo del Bollino è stabilito dalla normativa regionale in base alla tipologia ed alla potenza nominale degli impianti termici ricadenti sul territorio al fine di coprire le spese inerenti alla gestione dei seguenti compiti affidati: 1. Accertamento documentale sulle certificazioni e sui documenti di avvenuta manutenzione D.A.M. pervenuti all ente; 2. Creazione, aggiornamento, implementazione e gestione del catasto informatizzato 3. Formazione del personale addetto alle ispezioni ed agli accertamenti documentali; 4. Compiti organizzativi e relazionali inerenti alla gestione del servizio; 5. Pianificazione degli appuntamenti e gestione pre e post ispezione, comprese procedure di messe a norma e gli interventi in situazioni di pericolo e/o su istanza; 6. Attività inerente allo sportello informativo ed al n telefonico verde con gestione delle Campagne informative, del sito web, delle problematiche tecniche ed amministrative, compresa la rendicontazione relativa ai Bollini Verdi.

Bollino verde 2/3: Il Bollino Verde si acquisisce utilizzando il conto corrente postale n. 34020057 denominato PROVINCIA DI PESARO URBINO Ispezione impianti termici e condizionamento serv tesoreria. Il codice di identificazione già attribuito all impianto termico deve essere riportato obbligatoriamente e per iscritto sul bollino. E possibile applicare più bollini fino al raggiungimento del valore previsto in tabella. 20

Bollino verde 3/3: Il Bollino Verde può essere acquisito dal 1 ottobre 2015 dalle imprese aderenti al Protocollo di Intesa firmato il 06/08/2015 tra i soggetti coinvolti nell iniziativa. Il testo del Protocollo si trova al link: www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici dove è possibile scaricare il Mod. 1 scheda adesione al Protocollo d Intesa da utilizzare per aderire all iniziativa, aperta a tutti gli operatori professionisti in possesso di requisiti di abilitazione ai sensi del D.M. 22/1/2008 n. 37 ed il Mod. 2 scheda prenotazione bollino verde che contiene anche istruzioni per le diverse modalità di ritiro o consegna dei contrassegni prenotati. Ricordiamo che le modalità ammesse per la presentazione dei moduli, completi degli allegati richiesti, sono: 1. La trasmissione via fax al n. 0721/359 2244, 2. L invio attraverso la propria posta elettr certificata (PEC) alla e-mail (PEC) dell ente: provincia.pesarourbino@legalmail.it 3. La consegna a mano direttamente all ufficio 6.0.3. Ispezione impianti termici (Servizio 6) viale Gramsci n. 4 61121 Pesaro 21

Periodicità dei controlli: Il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica è conforme ai modelli riportati negli allegati II, III, IV e V del D.M.S.E. del 10 febbraio 2014 e rispetta le cadenze riportate in tabella. 22

Cadenza della trasmissione degli RCEE: Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica RCEE, completa di Bollino Verde deve essere trasmesso, a cura del manutentore o terzo responsabile, alla Provincia secondo la tabella: 23

Norme transitorie L.R. Marche n. 19/2015: L art. 18 della Legge Regionale recentemente emanata fornisce una serie di disposizioni, calibrate sui differenti livelli di attuazione del servizio di ispezione sugli impianti termici da parte degli enti competenti in materia e finalizzate a riportare ad un livello quanto più omogeneo le diverse realtà territoriali. Per gli aspetti che riguardano il nostro territorio provinciale (con l esclusione dei comuni di Pesaro e Fano che, ricordiamo, provvedono in proprio), facciamo riferimento al comma 1) che recita di seguito: Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 2008 n. 9 e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni: a) le autorità competenti che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 30 dicembre 2015 con le modalità previste dalla L.R. 9/2008 ; 24

Protocollo d intesa del 06/08/2015 1/2: La Provincia ha approvato il regolamento per l attività di ispezione e controllo sugli impianti termici adottato con Decreto del Presidente della Provincia Daniele Tagliolini n. 126 del 16/07/2015, che può essere visionato su: http://www.provincia.pu.it/segreteria-generale/ regolamenti/regolamenti-per-ilcittadino/, oppure www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici; Successivamente è stato firmato il Protocollo d Intesa tra l ente e le associazioni dei consumatori e delle imprese attraverso il quale vengono ribaditi i valori ed i principi ispiratori del servizio e gli obiettivi posti dalle norme, tra cui la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Vengono altresì forniti gli strumenti e le modalità per dare attuazione alla recente legge regionale attraverso un organizzazione interna all ente, un tavolo di concertazione tra le parti sociali ed una campagna informativa dedicata. 25

26 Protocollo d intesa del 06/08/2015 2/2: Sinteticamente gli obiettivi del Protocollo di Intesa sono individuati in: 1. rispondenza degli impianti termici presenti sul territorio ai requisiti di rendimento di combustione, di efficienza energetica e di sicurezza previste dalle normative vigenti; 2. qualità e trasparenza nelle prestazioni degli operatori professionisti, 3. adeguata informazione ai cittadini ed alle imprese; 4. ricerca di soluzioni per ridurre l aggravio economico ai soggetti in particolari condizioni di disagio sociale; 5. adozione di un iter semplificato per l adempimento degli obblighi degli utenti, ad opera degli operatori del settore che anticipano il costo del bollino; 6. emarginazione delle attività svolte abusivamente e in mancanza dei requisiti previsti. Lo strumento adottato per il monitoraggio e la applicazione del Protocollo d Intesa e delle eventuali problematiche insorte è la Commissione Tecnica, tavolo di concertazione composto dai sottoscrittori del Protocollo (Adiconsum, Federconsumatori, ALI-CLAII, Artigianato Metaurense Casartigiani, Confesercenti Pesaro-Urbino, Confindustria Pesaro ed Urbino, Confartigianato Pesaro-Urbino, CNA Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa), che viene riunita periodicamente.

Modulistica e documentazione citate sono disponibili sul sito: www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici; (1) Nomina/revoca di terzo responsabile (2) Tipologia e frequenza delle operazioni di manutenzione (3) Rapporto di controllo di efficienza energetica (4) Documento di avvenuta manutenzione (5) Dichiarazione di messa a norma impianto (6) Dichiarazione di dismissione dell impianto Rivolgiti all Ufficio Impianti Termici 27 NUMERO VERDE: E-MAIL: impiantitermici@provincia.ps.it SITO: www.provincia.pu.it/energia/impianti-termici Telefoni: 0721/359 2040-42 Fax: 0721/359 2244

Gli strumenti della campagna informativa: Sito Ufficio impianti termici (link da home-page istituzionale Provincia) 28

Sito internet Ufficio impianti termici 29

Opuscolo informativo sulla campagna per la sicurezza ed il risparmio energetico degli impianti termici destinato all utenza (esterno) 30

Opuscolo informativo sulla campagna per la sicurezza ed il risparmio energetico degli impianti termici destinato all utenza (interno) 31

Riferimenti normativi: Legge n. 10/1991 D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. D.lgs n. 192/2005 e D.lgs 311/2006 Direttiva 2010/31/UE D.P.R. n. 74/2013 Legge Regione Marche n. 19/2015 e Decreto Dirigente P.F. rete elettrica regionale, autorizz. energetiche, gas ed idrocarburi N. 61/EFR del 04/06/2015 Regolamento della Provincia di Pesaro ed Urbino adottato con decreto di governo n. 126/2015 Norme UNI 7129/2008, UNI 10485, UNI 10738, UNI 10389-1/2009 ed altri Norma UNI 10683 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione 32