PC PROFESSIONALE INCHIESTA. Musica on line e copyright, la partita è ancora aperta. illegale di opere protette



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Transcript:

PC PROFESSIONALE illegale di opere protette dal diritto d autore non sia più reato. Al meeting internazionale del Midem di Cannes, inoltre, le major discografiche si sono incontrate per fare il punto su come far evolvere il comparto, senza privare gli autori della necessaria tutela sulle loro opere e senza infliggere agli utenti eccessive restrizioni anticopia. I temi in discussione sono sempre gli stessi: le associazioni dei discografici lamentano un tasso di Di Valeria Camagni Musica on line e copyright, la partita è ancora aperta Mentre in Italia si riapre il dibattito sul file sharing illegale, l industria della musica digitale continua a raddoppiare i profitti. Tra restrizioni anticopia e azioni legali, si cercano nuovi modelli di business. T orna ad accendersi su scala internazionale il dibattito intorno alla pirateria via Internet e al download illegale dei file protetti dal diritto d autore. Lo spunto arriva dalla recente pubblicazione da parte dell Ifpi (International Federation of Music Phonographic Industry) del Digital Music Report 2007, l annuale rapporto sullo stato della musica digitale, e dalla pubblicazione, in Italia, di una sentenza della Corte di Cassazione che ha indotto alcuni a pensare che il download Il nuovo lettore musicale Zune di Microsoft pirateria ancora molto alto, a fronte di un comparto che nell ultimo anno ha raddoppiato il fatturato, toccando i 2 miliardi di dollari tra il canale Internet e quello mobile, e che ormai rappresenta il 10% di tutte le vendite dell industria discografica. Una cifra che secondo l ultimo Digital Music Report 2007 non compensa delle perdite che l industria ha avuto dal crollo delle vendite di Cd nei negozi (nel 2006 ne sono stati venduti solo 150.000) e dal fenomeno del file sharing illegale sulle reti p2p. Per contro, proprio per invogliare gli utenti a utilizzare i sistemi di Due miliardi di brani venduti su itunes Music Store dal 2003 Il player MP3 di Apple ha conquistato il 62% del mercato CAD 210

L home page del servizio di download Zune distribuzione legali, le major hanno riversato on line una quantità impressionante di file musicali: oggi in rete ci sono 4 milioni di file disponibili per il download da circa 500 diversi servizi on line attivi in 40 Paesi del mondo. Nel 2006 sono stati scaricati da web 795 milioni di file musicali singoli, con una crescita dell 89%. E soprattutto si sono fatti avanti nuovi canali di distribuzione digitale: i telefoni cellulari, che con le varie suonerie e musiche generano circa la metà del fatturato della musica digitale, e i siti di social networking che si alimentano dei contenuti autoprodotti e riversati on line dagli utenti. Questi sono stati la vera novità del 2006, fenomeni come MySpace.com, Yahoo! Music e Msn e gli stessi YouTube e Google Video hanno rivoluzionato i modelli di fruizione esistenti e contribuito a creare nuove opportunità di mercato (secondo l Ifpi le vendite di I numeri del Digital Music Report 2007 2 miliardi di dollari il fatturato della musica digitale nel 2006 4 milioni il numero di brani singoli disponibili in rete per il download legale 795 milioni il numero di brani musicali singoli scaricati nel 2006 498 i siti di distribuzione musicale attivi su web nel mondo video digitali nella prima metà del 2006 hanno realizzato il 3% del giro d affari complessivo dell industria digitale). Nascono nuovi modelli di business L impatto del social network per contro ha fatto sentire sempre più inadeguati i sistemi Drm di protezione anticopia che limitano la circolazione e la riproduzione dei file legalmente acquistati su web. Il problema è la loro scarsa interoperabilità e il caso più macroscopico è quello di Apple che con il software itunes consente di scaricare brani solo sull ipod e impedisce agli utenti del suo diffuso lettore di utilizzare altri servizi di distribuzione on line. Sono già diversi i Paesi che non accettano le restrizioni imposte da itunes, tra questi ci sono Norvegia, Francia e Germania, dove Apple rischia di vedere oscurato il suo servizio, se non acconsentirà ad aprire ad altri il suo Drm. All ultima edizione del Midem di Cannes, la manifestazione che riunisce ogni anno l industria discografica, gli orientamenti emersi sembrano andare nella direzione di una minor restrizione nella fruizione della musica e di una maggiore interoperabilità tra le piattaforme di distribuzione digitale. Alcune etichette indipendenti per esempio hanno annunciato una sinergia di gruppo per vendere musica senza Drm, attraverso i siti di social networking, finanziandosi con la pubblicità. E anche tra le major discografiche si stanno cercando alternative: Emi ha scelto di riversare il proprio repertorio su Qtrax (www.qtrax.com) un software p2p basato su Gnutella, da cui gli utenti possono scaricare file gra- Cosa si vende on line 21% 4% 17% 38% Regno Unito 11% 5% 25% 39% Germania Francia Italia Spagna Altri Mobile single 14% 10% 41% 15% Mastertone Online album 13% 39% 26% 8% 14% 16% 32% 35% 4% 13% Online single Fonte: IFPI prima metà 2006 Arriva la licenza paneuropea per i diritti on line In occasione del Midem di Cannes, le società collettrici dei diritti d autore di Italia (Siae), Spagna (SGAE) e Francia (SACEM) hanno annunciato un accordo per il varo di un unica licenza paneuropea che consentirà di utilizzare le opere musicali di 270.000 autori ed editori dei tre Paesi, i cui diritti d autore nell ultimo anno hanno raggiunto un miliardo e 600 milioni di euro. L accordo riguarda un mercato fatto da circa 165 milioni di persone che scaricano legalmente file da Internet e su cellulare e, secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Siae, prevede una gestione centralizzata dei repertori italiani, francesi e spagnoli. Il che consentirà una riduzione dei costi per gli associati di SIAE, SACEM e SGAE, mantenendo livelli di qualità nei servizi di riscossione e di ripartizione dei diritti. EMusic applica una tariffa flat mensile agli utenti che scaricano file musicali. 211

RUBRICHE La petizione di Altroconsumo: via le sanzioni penali per chi scarica senza fine di lucro Tra le reazioni dell opinione pubblica all ormai nota sentenza della Corte di Cassazione di Torino (di cui parliamo in un box a parte in questo articolo) c è anche quella dell associazione Altroconsumo che sul proprio sito www.altroconsumo.it ha pubblicato una petizione perché sia modificata l attuale legge sul diritto d autore. L associazione dei consumatori punta il dito su quello che è il problema cruciale che il legislatore non ha saputo risolvere in maniera adeguata: ovvero la distinzione che la legge fa tra il semplice download di un opera (punibile come illecito amministrativo, ma non come reato) e la sua condivisione o messa in rete a disposizione di altri (sanzionabile penalmente). Peccato che nei sistemi p2p oggi in uso le due azioni siano contestuali, nel senso che chi scarica qualcosa in p2p automaticamente lo mette a disposizione per la condivisione, diventando in questo modo responsabile di un reato penale, anche se la condivisione viene fatta senza fini commerciali. Altroconsumo chiede che vengano abolite le sanzioni penali per chi scarica e condivide in rete contenuti protetti senza scopo di lucro e che vengano chiariti i confini tra gli illeciti colpiti da sanzione amministrativa e quelli che prevedono la sanzione penale, ad esempio attraverso l introduzione del concetto di scala commerciale. Non solo, la petizione chiama in causa anche l uso del Drm per il quale viene richiesta in sede legislativa un adeguata regolamentazione volta a tutelare più efficacemente ed in concreto i diritti riconosciuti al consumatore alla copia privata, alla privacy e all accesso ad un mercato libero e concorrenziale. In particolare Altroconsumo si sofferma sul tema della piena interoperabilità dei Drm e sul fatto che esso non si trasformi in una barriera tecnologica alla concorrenza. Infine la petizione denuncia l incompatibilità attuale tra i sistemi Drm oggi in uso e la tassa dell equo compenso la cui coesistenza impone ai consumatori di pagare più volte per una stessa cosa, oltre a impedire loro di eseguire la copia privata e limitarli sulla scelta della tecnologia e dei supporti informatici che più gli aggradano. La petizione è sottoscrivibile da chiunque sul sito di Altroconsumo ed è rivolta al Ministro dei Beni e Attività Culturali, Francesco Rutelli e al Presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, Pietro Folena. tuitamente. Il modello di business si basa sull advertising: l utente prima di scaricare il brano deve visionare alcune inserzioni pubblicitarie. In questo modo Emi si assicura gli introiti necessari a pagare i diritti d autore agli artisti. Qtrax.com ha fatto accordi anche con altre case discografiche e il servizio dovrebbe partire a breve. Un altra direzione è quella di applicare una tariffa flat mensile e di togliere la protezione del Drm ai file. È la strada scelta da EMusic: gli utenti pagano abbonamenti mensili a pacchetti (per esempio 12,99 euro per 40 download mensili) e possono scaricare file senza limitazioni. L idea dell abbonamento mensile (che alcuni vorrebbero inclusa nel canone della connessione Internet che l utente versa al provider) non sembra del tutto dispiacere alle major discografiche ed è stata utilizzata anche da Microsoft con la Universal Music Group nel lancio del lettore musicale Zune: per ogni lettore venduto la società versa un canone fisso alla casa discografica, quasi come se fosse una tassa sulla pirateria. Qui in verità il discorso si complica perché la tassa sulla pirateria itunes Store: un miliardo di brani venduti solo nel corso del 2006. c è già ed è l equo compenso: come è noto in molti Paesi europei (tra cui l Italia) le società collettrici dei diritti d autore applicano una fee sulla vendita dei supporti vergini (cd, dvd, hard disk, chiavette Usb) come risarcimento per l eventuale copia privata che l utente può fare di un film, un disco o quant altro. Si tratta di un risarcimento che va ben oltre l uso improprio che si può fare di determinati supporti, se si considera per esempio a quanto vengono utilizzati in ambito aziendale i sistemi di storage, i cd e i dvd, per fini non certo pirateschi. Oggi sul mercato si è creata una situazione in cui l utente paga due volte lo stesso contenuto: quando acquista il supporto di memorizzazione per l equo compenso e quando scarica il file acquistato e protetto dal Drm. A tale proposito anche associazioni come BSA che tutelano la pro- 212

RUBRICHE Il mercato della musica digitale in Europa Il mercato della musica digitale in Usa (dati in milioni ) 2005 2006 variazione (dati in milioni ) 2005 2006 variazione Linee a banda larga 68 94 39% Linee a banda larga 43 57 31% Brani singoli scaricati 62 111 80% Brani singoli scaricati 353 582 65% Abbonamenti a servizi mobili 622 656 5% Album scaricati 16 33 101% Abbonamenti a servizi mobili 3G 6 27 440% Abbonamenti a servizi mobili 174 194 11% Fonti: Ifpi, Nielsen SoundScan International, PWC, M: Metrics Abbonamenti a servizi mobili 3G 3 15 448% prietà intellettuale delle software house, si sono più volte espresse per l abolizione dell equo compenso: la nostra idea è che si debba pagare un opera protetta da copyright per quello che effettivamente la si utilizza e non a priori per cosa si potrebbe fare con essa commenta Simona Lavagnini, consulente legale di BSA. Purtroppo invece in sede alla commissione Europea è prevalsa una linea di comportamento che tutela gli interessi delle major: la Raccomandazione che l Ue avrebbe dovuto redigere alla fine dello scorso anno e che avrebbe portato all abolizione dell equo compenso, non è arrivata e sull argomento siamo ancora al punto di partenza. Attenzione a strumentalizzare la pirateria La discussione su copyright e musica on line come si vede è ancora aperta e i temi sul piatto sono molti. Ci preme però mettere in guardia i lettori rispetto a una tendenza in atto che è quella di utilizzare i temi della pirateria e del file-sharing illegale quali cavalli di troia per far passare il discorso di una Internet non più neutrale verso i contenuti veicolati (la cosiddetta Net neutrality). Per essere più espliciti, basta leggere le considerazioni finali contenute nell ultimo Digital Music Report 2007, dove parlando della responsabilità che i provider avrebbero nel fenomeno pirateria, si dice testualmente come già esistono meccanismi di blocco dell accesso ai siti pedoporno- La recente sentenza della Cassazione La sentenza n. 149/07 (www.ictlex.net/?p=565) emanata dalla Corte di Cassazione - sez. III penale ha assolto due ragazzi accusati di avere duplicato e diffuso abusivamente opere protette (videogiochi e audiovisivi) tramite un server FTP del Politecnico di Torino. L assoluzione è stata decisa perché secondo la Cassazione i due ragazzi non avevano guadagnato un centesimo da tutta l operazione e dunque, tecnicamente, non avevano agito per scopo di lucro come invece richiede l art. 171 ter della legge sul diritto d autore. Semmai, hanno specificato i giudici, il loro operato sarebbe potuto ricadere nella definizione di scopo di profitto (cioè nel conseguimento di qualche vantaggio anche non monetario) che, però, non è punibile, al tempo dell emanazione della sentenza. Questa assoluzione ha provocato un grande clamore sui mezzi di informazione che, riferendo in modo impreciso la notizia, hanno indotto nel pubblico la percezione non corretta che oggi sia lecito tout court condividere in rete opere protette. Non è esattamente così e dunque bisogna fare chiarezza, per evitare di commettere, magari in buona fede, errori che potrebbero costare molto cari (denuncia penale, sequestri di computer, ecc. ecc.). Innanzi tutto, è importante chiarire che il processo non riguardava un network P2P (che allora non esisteva ancora) ma una modalità di diffusione più tradizionale tipica del mondo dei Bbs. Quindi non si può estendere automaticamente il principio di diritto espresso dalla Cassazione a un Resta sempre illegale la condivisione di opere protette, mentre il download può essere lecito solo pagando l equo compenso sui supporti. fatto diverso, come il p2p, caratterizzato, fra l altro, dalla pressoché automatica messa in condivisione di ciò che si scarica. In secondo luogo, è utile evidenziare che la Cassazione non ha detto nulla di nuovo. Proprio sulle pagine di PC Professionale, nel lontano 1996, fummo forse gli unici a pubblicare un commento a una (poi diventata famosa) sentenza del pretore di Cagliari che, decidendo su un caso di duplicazione abusiva di software, assolse gli imputati distinguendo per primo lo scopo di lucro da quello di profitto, e anticipando di oltre dieci anni il recente orientamento della Corte di Cassazione di cui parla questo articolo. Per sintetizzare, si può dire che la diffusione a scopo di lucro (a fine di guadagno ) e quella a scopo di profitto (commessa anche solo per attirare traffico su un servizio gratuito, per esempio) sono e rimangono illeciti penali. Nel caso del download la questione è più complessa perché bisogna coordinare l art. 174 ter della legge sul diritto d autore (la norma che punisce il download introdotta nel 2005) con quella sull equo compenso. 214

grafici, allo stesso modo tecnologie analoghe potrebbero essere utilizzate dai provider per bloccare l accesso ai siti che consentono il file-sharing illegale. L Ifpi fa poi riferimento ad alcuni provider che applicano la clausola di cessazione del servizio a chi infrange il copyright e racconta di aver più volte richiesto ai provider di aprire un tavolo di discussione sull argomento, senza però aver mai ottenuto una loro adesione esplicita ad applicare provvedimenti di questo tipo. Insomma, il sasso nello stagno è stato gettato e la richiesta è chiara: applicare meccanismi di filtro e di blocco degli accessi a Internet ai siti pirata. E in un momento in cui si stanno definendo gli scenari internazionali della Net neutrality certe coincidenze devono far pensare. non legalizza il peer to peer Di Andrea Monti L equo compenso (la famigerata tassa sui supporti ) è un sovrapprezzo imposto per legge sui supporti vergini e serve a coprire in anticipo il pagamento dei diritti d autore in caso di copia privata. In pratica, a fronte del pagamento dell equo compenso è possibile farsi una copia privata senza possedere l originale (questo rende legale, ad esempio, videoregistrare un film, un concerto o una partita). Su questo presupposto, dunque, anche scaricare (attenzione, scaricare, non condividere ) opere audiovisive su supporti per i quali è stato pagato l equo compenso dovrebbe essere lecito (il condizionale è d obbligo, perché in assenza di precedenti giudiziari specifici, tutto è opinabile). Se invece si memorizzano opere protette su supporti per i quali non è stato pagato l equo compenso (per esempio, perché sono stati acquistati all estero), allora anche il download è illecito (anche se non penale, ma amministrativo) perché non sono stati pagati a monte i diritti d autore. E bene chiarire, a questo proposito, che in nessun caso il pagamento dell equo compenso legittima l utente a fare usi diversi dell opera protetta. Quindi a prescindere dalla provenienza dell opera che viene copiata per uso privato non è mai consentito rimettere in circolazione la copia personale. Come detto, al momento questa è soltanto una interpretazione che non è stata ancora collaudata in giudizio. Ma sarebbe molto strano che qualcuno possa essere condannato anche solo a una sanzione amministrativa, pur avendo pagato a monte il dovuto. Scrive un lettore: Per la Cassazione danneggiare gli Autori è lecito? Come è noto studenti che hanno sprotetto programmi e li hanno messi a disposizione in P2P sono stati appena assolti perché non è stato considerato lucro nemmeno il risparmio derivato dal fatto di poter usare i programmi senza pagarli. Quindi stando alla Cassazione, il costo dei programmi è irrilevante. Allora, perdonatemi la battuta, se io vivo creando e vendendo programmi, allo stesso modo il mio guadagno dovrebbe essere irrilevante anche per le tasse, no? Se è irrilevante da una parte, dev essere irrilevante anche dall altra! Insomma, mi prendono proprio in giro bene: da un lato mi chiedono di pagare le tasse e persino in anticipo, e poi non mi offrono neanche il servizio di proteggere i miei diritti di proprietà intellettuale. Non pretendo e non auspico condanne penali in questo caso (siamo stati tutti studenti e appunto diamo per buono che non c era l intenzione di guadagnarci sopra monetariamente), ma la difesa patrimoniale e almeno in linea di principio sì: se io rubo un automobile e poi la metto a disposizione di chiunque voglia farci un giro, per divertirmi, per carità, senza nessun vantaggio patrimoniale, vado giustamente in galera. Se invece rubo un videogioco e lo metto a disposizione di tutti (potenzialmente di tutto il mondo, privando gli autori del legittimo frutto del loro lavoro), senza nessun vantaggio patrimoniale per me (ma con danno patrimoniale tremendo per gli autori!!!) invece niente, da quanto ho capito. In altre parole, se rubo PC Professionale dall edicola è reato, se invece lo scannerizzo e lo rendo disponibile a tutti su P2P niente. Già lo sapevo che l attività intellettuale in Italia valeva poco (siamo agli ultimi posti nel mondo per la ricerca), ma non credevo *niente*. Sono ancora una volta deluso e amareggiato. Aldo Ghigliano Gentile signore, Se - come giustamente dice - l attività intellettuale in Italia vale poco, la responsabilità non è della Corte di Cassazione o, una volta tanto, del Legislatore, quanto piuttosto della generale mancanza di rispetto per le arti liberali. Lei si lamenta di quanto accade a proposito di software. Provi a parlare con medici, architetti, consulenti, avvocati, e in generale con tutti coloro che producono idee. Scoprirà che la situazione è (tristemente) la stessa. Ciò che non è tangibile non si paga. E un dato culturale che trascende qualsiasi discorso giuridico. Ora, venendo al caso specifico della sentenza n.149/07, la invito a leggere il passo della sentenza in cui motivando l assoluzione i giudici danno atto dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell ingegno. Correttamente, la sentenza pone il problema del bilanciamento fra il diritto degli autori e quello della collettività. È probabilmente impossibile pensare a un mondo basato sulla totale libertà di circolazione delle idee, ma è certamente inaccettabile che ciascuno possa ridurre la conoscenza a una manomorta. Andrea Monti 215