Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 ed entrato in vigore dal 28/04/2009.



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IVA PER CASSA Premessa normativa Il D.L. n. 185/2008 appena convertito con modificazioni in Legge all'art. 7 ha esteso, seppure con alcune particolarità, il meccanismo dell'iva ad esigibilità differita già previsto per le fatture emesse nei confronti di Stato, enti pubblici ed enti ad essi assimilati / equiparati. In che cosa consiste il meccanismo dell'iva ad esigibilità differita in generale (denominato correntemente "Iva per cassa")? Si tratta del fenomeno per cui l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili non è esigibile al momento di emissione della fattura, bensì al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Interessa le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi da consumatori finali. Entrata in vigore Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 ed entrato in vigore dal 28/04/2009. Caratteristiche del regime Iva ad esigibilità differita di cui al D.L. n. 185/2008 L'Imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili non è esigibile al momento di emissione della fattura: - bensì al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, - comunque entro 1 (uno) anno dal momento di effettuazione dell'operazione, - od al momento di assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), se tale assoggettamento si verifica prima di uno degli altri presupposti. Parimenti per colui che riceve la fattura con Iva ad esigibilità differita, l'iva è a detrazione differita, cioè deve essere detratta in liquidazione periodica Iva solo al momento del pagamento, e comunque entro 1 (uno) anno dal momento di effettuazione dell'operazione di acquisto. Ambito soggettivo attivo (emissione fatture) Sono interessate dall'agevolazione tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni che rientrano nella categoria di contribuenti individuata dal decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Si tratta di soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 200.000,00, oppure se iniziano l'attività nell'anno prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a Euro 200.000,00. Il Decreto prevede che l'agevolazione cessi di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di Euro 200.000,00 di volume d'affari imponendo così una sorta di monitoraggio continuo del volume d'affari. Gli esercenti arti e professioni di fatto saranno meno interessati dall'agevolazione, in quanto tendenzialmente emettono fattura o parcella all'atto dell'incasso (e quindi di preferenza emetteranno documenti con Iva ad esigibilità immediata). Sono esclusi, prescindendo dal volume d'affari, i soggetti che si avvalgono di regimi Iva speciali (agenzie di viaggio, imprese agricole, ecc.) e quelli che applicano il reverse charge (ad esempio le imprese che operano in subappalto edile). Per fruire del beneficio i contribuenti interessati dovranno emettere le fatture con un'apposita dicitura di legge che indicherà che trattasi di operazione con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 185/2008 convertito con modif. nella Legge n. 2/2009. I contribuenti potenzialmente interessati dal beneficio, potranno comunque emettere a loro scelta fatture con Iva ad esigibilità immediata oppure fatture con Iva ad esigibilità differita ai sensi del D.L. n. 185/2008 (anche nei confronti del medesimo soggetto Cliente). Si ritiene che l'iva ad esigibilità differita possa interessare anche le note di variazione emesse con riferimento a fatture con Iva ad esigibilità differita. Ambito soggettivo passivo (ricevimento fatture di acquisto) Sono interessati tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni che ricevono fatture di acquisto emesse con la dicitura che richiama il meccanismo di applicazione dell'iva ad esigibilità differita di cui al D.L. n. 185/2008. Si ritiene che l'iva a detrazione differita possa interessare anche le note di variazione ricevute con riferimento a fatture con Iva a detrazione differita. Si evidenzia che ad oggi la nuova agevolazione presenta alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti ministeriali, tra i quali si menzionano ad esempio i seguenti: - l'art. 7 D.L. n. 185/2008 prevede l'inapplicabilità della norma in presenza di regimi Iva speciali: non è chiaro se la sussistenza di questi regimi debba essere considerata in capo al soggetto cedente (che emette la fattura) oppure se occorre fare riferimento anche al cessionario o committente; - non sono chiari gli effetti nel caso di insoluti e di strumenti di incasso o pagamento diversi dai contanti;

- devono essere chiarite le modalità di trattamento degli acconti annotati nella contabilità, anteriormente all'emissione della fattura (prassi molto diffusa nella realtà commerciale). Soluzione immediata per [esatto] La soluzione immediata per [esatto] prevede l utilizzo della struttura già esistente nata per l IVA ad esigibilità differita relativa ai rapporti con Stato ed Enti pubblici. Causali contabili Occorre codificare causali contabili ad hoc, simili a quelle utilizzate per l IVA ad esigibilità differita, riconoscibili dal fatto di avere impostati i seguenti indicatori: - Le Causali per le fatture/note di accredito devono essere uguali alle corrispondenti causali utilizzate per l IVA ad esigibilità differita. Codificarne una per la Fattura di vendita e una per la Fattura di acquisto selezionando come Tipo Causale l opzione Ven./Acq. chius. esig. diff./iva cassa. - Le Causali per gli incassi/pagamenti devono essere uguali alle corrispondenti causali utilizzate per l IVA ad esigibilità differita tranne che per il Tipo Causale dove deve essere indicato Inc/Pag fat Iva x cassa. Di queste causali ne devono essere fatte due, una con operatività Chiude Partita da utilizzare per le registrazioni di chiusura di fatture con effetti non bancari (registrazioni di incassi di Rimesse Dirette) e una con operatività partite Nessuna da utilizzare per realizzare il giroconto Iva a fronte di un avvenuto incasso di effetto bancario dove il cliente risulta già chiuso dall emissione effetti. - Le fatture emesse/ricevute registrate con causali contabili che movimentano l IVA a "Esigibilità differita" non vengono prese in considerazione ai fini della liquidazione IVA, nel senso che non concorrono alla determinazione dell'iva a debito ovvero dell'iva a credito del periodo liquidato. - Gli incassi/pagamenti registrati con causali contabili che presentano l'indicatore Tipo Causale impostato a Incasso/Pagamento IVA Cassa, devono avere nella sezione di Prima Nota relativa al Castelletto Iva righe IVA corrispondenti alle fatture che vengono poi considerate ai fini del calcolo della liquidazione IVA.

Alleghiamo le causali contabili di esempio: Causale Fattura di vendita con Iva per cassa : Causale Fattura di acquisto con Iva per cassa : Causale Incasso fattura con Iva per cassa : Causale Pagamento fatt. di acq. con Iva per cassa :

Nota Bene: la codifica di causali ad hoc per l'iva per Cassa è obbligatoria, in quanto consentirà in futuro di distinguere nella procedura le operazioni relativa alla nuova IVA per cassa da quelle relative all IVA esig./detr. differita per i rapporti con Stato ed Enti pubblici. Sottoconti IVA Per le registrazioni di Prima Nota, sia create in automatico dalla procedura che inserite manualmente: se l azienda presenta la sola gestione dell IVA per Cassa (e non anche quella relativa all'iva ad esigibilità differita per i rapporti con Stato ed Enti pubblici) sarà sufficiente codificare i sottoconti IVA specifici dell IVA per Cassa nella gestione Tabella Riferimenti (alle voci IVA esigibilità differita vendite e IVA esigibilità differita acquisti ); se invece deve gestire entrambi i tipi di Iva ad esigibilità differita (quella per i rapporti con Stato ed Enti pubblici e quella cosiddetta Cassa), tutti gli importi IVA derivanti dalle due gestioni verranno sommati sugli stessi sottoconti IVA indicati in Tabella Riferimenti. Contabilità: registrazione manuale in Prima Nota di Fatture con IVA per cassa Per registrare manualmente in Prima Nota una fattura emessa o ricevuta con IVA per cassa occorre utilizzare una delle nuove causali contabili definite ad hoc, come illustrato sopra. La registrazione della fattura con IVA per cassa è perfettamente uguale alla registrazione della fattura con IVA ad esigibilità differita. Gestione Effetti: registrazione automatica in Prima Nota di incassi di fatture con IVA per cassa con effetti bancari (es. Ricevute Bancarie) E possibile inserire gli effetti relativi a fatture con IVA per cassa all interno di distinte effetti miste che contengono anche gli effetti relativi a fatture con IVA ad esigibilità immediata. Al momento della contabilizzazione degli effetti verranno generate in automatico le registrazioni di chiusura degli effetti (Emissione effetti), con normale causale contabile senza parte IVA; questo comporta che verrà chiuso contabilmente il cliente e l eventuale partita, ma resterà aperta la fattura dal punto di vista IVA, circostanza corretta dal momento che l IVA dovrà essere liquidata solo al momento dell effettivo incasso, ossia dell avvenuto pagamento dell effetto da parte del cliente. Nel momento in cui vi è la certezza dell incasso (a seguito di comunicazione della banca) occorre registrare manualmente in prima nota il giroconto IVA che consentirà di fare concorrere alla liquidazione periodica l IVA di quella fattura/scadenza. Questo giroconto deve essere registrato con l apposita causale contabile definita ad hoc, come illustrato sopra, con Tipo Causale Incasso/Pagamento IVA Cassa e che non deve movimentare le partite. Registrazioni insoluti: se l incasso dell effetto non va a buon fine si rende necessaria la registrazione dell insoluto che differirà il momento dell incasso; una volta che questo incasso sarà andato a buon fine dovrà essere registrato il giroconto IVA già illustrato sopra. 5 35035 Mestrino PD Iscr. Trib. di Padova n. 43599/38472 - C.C.I.A.A. Padova n.0233607 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02489600284

Alleghiamo la causale di giroconto e la registrazione di Prima Nota di esempio: Gestione Effetti: registrazione automatica in Prima Nota di incassi di fatture con IVA per cassa con effetti non bancari (es. Rimesse Dirette) Per questi effetti non viene eseguita la contabilizzazione automatica che chiude il cliente. Quindi quando vi è la certezza dell avvenuto incasso si deve eseguire la registrazione di incasso che deve chiudere contabilmente il cliente, l eventuale partita e la parte IVA. Tale registrazione è perfettamente uguale alle registrazioni di incasso di fatture ad esigibilità differita e dovrà deve essere realizzata con l apposita causale contabile definita ad hoc, come illustrato sopra, avente come Tipo Causale Incasso/Pagamento IVA Cassa. Gestione Pagamenti: registrazione automatica in Prima Nota di pagamenti di fatture con IVA per cassa Restano valide le considerazioni analoghe a quelle della Gestione Effetti. Il flusso operativo è sostanzialmente coincidente con quello già descritto per la Gestione Effetti. L unica differenza consiste nel fatto che nella gestione dei Pagamenti si conosce esattamente il momento del pagamento in quanto è l azienda a fornire disposizione in merito alla banca, mentre nel caso degli effetti l azienda deve attendere apposita comunicazione da parte della banca intermediaria. Stampa registri IVA La stampa dei registri previsti per l IVA ad esigibilità differita relativa agli Enti pubblici, può essere utilizzata anche per l IVA per Cassa. 5 35035 Mestrino PD Iscr. Trib. di Padova n. 43599/38472 - C.C.I.A.A. Padova n.0233607 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02489600284

Stampa Liquidazione IVA La Gestione Liquidazione IVA presenta una sezione IVA esigibilità differita ove vengono presentati i dati di riepilogo relativi alle fatture emesse/ricevute ed agli incassi/pagamenti di fatture con IVA a esigibilità differita. In questa sezione verranno riportati anche i dati di riepilogo relativi all IVA per Cassa. La stampa del prospetto previsto per l IVA ad esigibilità differita relativa agli Enti pubblici, può essere utilizzato anche per l IVA per Cassa, purché un azienda non abbia contemporaneamente entrambe le casistiche. Controllo superamento limite di applicabilità dell IVA per cassa Attenzione: si ricorda che l agevolazione cessa di avere efficacia per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato nell anno corrente il limite di Euro 200.000,00 di volume d affari. Al momento non è presente alcun controllo nella procedura relativo al superamento del limite di volume d affari fissato come tetto per l applicabilità dell IVA per Cassa. 5 35035 Mestrino PD Iscr. Trib. di Padova n. 43599/38472 - C.C.I.A.A. Padova n.0233607 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02489600284