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Transcript:

I riflessi fiscali dell IFRS9 alla luce del decreto 10.1.2018 Tavola rotonda Conseguenze fiscali derivanti dalla riclassificazione degli strumenti finanziari in sede di FTA dell IFRS 9 Roma, 9 aprile 2018 Commissione Imposte dirette - Reddito d'impresa IAS adopter - ODCEC Roma

ARTICOLO 2 E PROBLEMATICHE CLASSIFICATORIE A REGIME La relazione illustrativa afferma che nell'ipotesi in cui non vi siano indicazioni espresse in relazione alle attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui all'appendice A, lett. a) e b), dell'ifrs 9, tutte le attività finanziarie presenti in bilancio saranno ricondotte all'aggregato fiscale delle attività immobilizzate.. Per le succursali italiane di banche estere comunitarie, per le quali non è richiesta da Banca d Italia la pubblicazione in Italia di informazioni supplementari riguardanti l attività delle succursali stesse e consistenti, fra l altro, in uno stato patrimoniale e in un conto economico, la rilevazione delle attività possedute per la negoziazione come tali negli schemi di bilancio redatti ai soli fini fiscali è sufficiente per integrare il secondo requisito ( rilevate come tali in bilancio ) richiesto dall art. 2, comma 1, DM IFRS9? 2

ARTICOLO 2 E PROBLEMATICHE CLASSIFICATORIE A REGIME Come gestire gli arbitraggi legati alla postuma esibizione dell atto di data certa richiesto (per le imprese diverse dalle banche che redigono il bilancio in base agli schemi di Banca d Italia) ai fini della qualificazione degli strumenti finanziari di trading? 3

ARTICOLO 2 E PROBLEMATICHE CLASSIFICATORIE A REGIME Per le imprese diverse dalle banche che redigono il bilancio in base agli schemi di Banca d Italia, l art. 4 si applica sempre anche se nell ingresso in IFRS9 non viene prodotto l atto di data certa per un titolo di trading da IAS39 e poi, magari, l atto avete data certa viene prodotto successivamente, applicando di nuovo l art. 4? 4

ARTICOLO 2 E PROBLEMATICHE CLASSIFICATORIE A REGIME Per le imprese diverse dalle banche che redigono il bilancio in base agli schemi di Banca d Italia, andrebbero chiariti i confini del potere dell Amministrazione finanziaria di riqualificare un titolo di trading in immobilizzato laddove ravvisi che il titolo non abbia le caratteristiche oggettive di trading (vd. relazione illustrativa: le attività finanziarie che non rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui alle lettere a) e b) dell'appendice A dell'ifrs 9 non possono essere in alcun caso ricondotte alla classificazione di quelle detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR ). In effetti, appare veramente difficile pensare che per il sol fatto che un dato titolo sia stato posseduto per n anni, allora si ammetta il potere dell Amministrazione finanziaria di poterlo riclassificare ai fini fiscali in immobilizzato con una valutazione, peraltro, ex post. 5

ARTICOLO 2 E PROBLEMATICHE CLASSIFICATORIE A REGIME Come interpretare il riferimento alla medesima natura contenuto nell art. 2 del decreto 8/6/2011 per assumere la rilevanza fiscale dei componenti rilevati a OCI senza rigiro a CE? A tale riguardo, vale la pena osservare che per le passività finanziarie valutate al FV, la relazione illustrativa chiarisce, ai fini IRAP (poiché ai fini IRES lo stesso risultato è raggiunto con l apposita previsione dell art. 4), che i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito (imputati a titolo definitivo nelle altre componenti di conto economico complessivo) presentano la medesima natura della quota di fair value delle passività finanziarie imputati al conto economico. Detti componenti, quindi, assumono rilievo ai fini della determinazione del valore della produzione netta se l'oscillazione di fair value attribuita a fenomeni diversi dal rischio di credito transita in voci rilevanti di conto economico. 6

Quali sono le riclassificazioni rilevanti ai fini dell art. 4? Valgono solo i cambi di regime fiscale di carattere permanent ovvero anche quelli timing? 7

L art. 3 del DM IFRS9 opera a livello di singola imposta e in modo separato e, quindi, si attiva ai fini IRES se c è un cambio di regime fiscale IRES e ai fini IRAP se c è un cambio di regime ai fini di tale imposta (con la conseguenza che potrebbe applicarsi ai fini IRES, ma non anche ai fini IRAP e viceversa)? Oppure tale articolo richiede la contemporanea presenza di un cambio di regime ai fini IRAP e ai fini IRES, pena la sua inapplicabilità in toto? O, ancora, lo stesso è applicabile tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP anche in presenza di un cambio di regime parziale (cioè ai soli fini IRES o IRAP)? 8

Nella relazione illustrativa al DM IFRS9 è specificato che si configura un cambio di regime fiscale non solo quando la riclassificazione contabile comporta una differente tassazione definitiva (ad esempio, ingresso o fuoriuscita dal regime pex per le azioni), ma anche quando la stessa determina differenze di tassazione aventi natura meramente temporanea (quando cioè si passa dalla immediata rilevanza delle componenti da valutazione delle obbligazioni (ad esempio FVTPL) a quella sospesa fino al realizzo (FVTOCI) e viceversa). Si configura un cambio di regime fiscale anche quando, a parità di rilevanza dei componenti da valutazione e da realizzo, cambia, ai fini IRES, l articolo del T.U.I.R. che è applicabile oppure, ai fini IRAP, la lettera dell art. 6, D.Lgs. n. 446/1997? 9

L art. 4 del DM 8 giugno 2011 richiede che il valore di iscrizione dello strumento finanziario nella categoria di destinazione risulti da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio dell esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione. Per le diverse classificazioni operate in sede di transizione all IFRS9 non si pone il problema della data certa considerato che la data della riclassifica è stabilita dallo stesso principio contabile (generalmente il 1 gennaio 2018) e comunque avviene alla data di apertura del bilancio dell esercizio in corso al 1 gennaio 2018? 10

L art. 4 opera, in base a quanto stabilito dall art. 3 del DM, nel caso di cambio di categoria per cambio di modello di business. Che succede se le caratteristiche di un titolo vengono a mutare facendogli cambiare categoria senza che cambi il modello di business (ammesso che esista questa fattispecie: si pensi, ad esempio, a un titolo che passa l SPPI test, ma poi scattano determinate clausole contrattuali che lo trasformano, impedendogli di rispettare l SPPI test per il futuro e costringendone la riclassificazione in FVTPL)? 11

Le disposizioni dettate dall art. 4, comma 4, del DM 8 giugno 2011 in tema di diverse classificazioni effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali sono applicabili per ragioni di ordine logico-sistematico anche in vigenza dell IFRS9, nonostante la norma continui a fare riferimento alle classificazioni da IAS39? 12

Per l applicazione delle disposizioni dettate dall art. 3, comma 2, del DM IFRS9 e, quindi, di quelle previste dall art. 4, DM 8 giugno 2011 le perdite attese registrate in sede di transizione all IFRS9 concorrono a formare il differenziale di cui al predetto art. 4, comma 2, DM 8 giugno 2011, influenzando il valore di iscrizione dello strumento finanziario nella categoria di destinazione? 13

Nella relazione illustrativa al DM IFRS9 è affermato che, nell ipotesi in cui emerga, a seguito della riclassificazione operata in sede di transizione all IFRS9 di un credito in FVO nella categoria AMC (credito vs clientela), un differenziale negativo, questo sarà deducibile solo al momento della cancellazione dal bilancio del relativo credito, non sussistendo al momento dell FTA le condizioni per la derecognition del credito, né, pertanto, gli elementi certi e precisi di cui all art. 101 T.U.I.R.. In caso, invece, di differenziale positivo, lo stesso è tassabile ai fini IRES nel periodo d imposta in cui avviene la transizione all IFRS9 dato che per la rilevanza dei ricavi non è richiesto dal T.U.I.R. alcun ulteriore requisito? Le ulteriori perdite attese rilevate eventualmente nel 2018, invece, saranno rilevanti? 14

Analoga situazione di semi-realizzo o realizzo mediato si manifesta in ambito IRAP, in base a quanto chiarito nella relazione illustrativa, ad esempio, in relazione ai titoli obbligazionari registrati negli esercizi precedenti nel portafoglio AFS e riclassificati, secondo l'ifrs 9, nel portafoglio FVTPL come nei precedenti periodi d'imposta le predette rettifiche assumeranno rilievo ai fini dell'irap solo nell'ipotesi di derecognition del relativo strumento finanziario -operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato e se rilevate in una voce rilevante ai fini del tributo regionale.. Le successive svalutazioni rilevate eventualmente nel 2018, invece, saranno rilevanti? 15

Riconoscimento, ai fini dell IRES e dell IRAP, della nuova classificazione IFRS9: realizzo mediato (o semi-realizzo ) quale principio generale? 16

Il semi realizzo è comunque realizzo oppure una mera svalutazione? Ad es., nel caso di un titolo azionario che da immobilizzato passa a trading, la svalutazione dovrebbe essere qualificata come perdita non deducibile (in modo permanente), sebbene al momento dell FTA non risultano integrati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni contenute nel TUIR (come richiesto dalla relazione illustrativa)? In effetti, al momento del realizzo il titolo è trading e la svalutazione (ove il semi realizzo fosse assimilato a una mera svalutazione) potrebbe ritenersi deducibile in quel momento. 17

Trattamento fiscale delle valutazioni successive alla riclassificazione: si applica la tecnica del riassorbimento (come se il semi realizzo fosse una mera svalutazione)? Ad esempio, ai fini IRES, nel caso in cui un azione AFS (costo di acquisto pari a 100 e valore pari a 80) venga riclassificata, rilevando una perdita indeducibile (di 20) nel trading (a 80), una ripresa di valore di 15 (con valore dell azione a 95) concorre alla formazione del reddito oppure no, in quanto riassorbe la svalutazione precedentemente operata? Idem ai fini IRAP, ad es., per i casi di riclassifica di uno strumento di debito da AFS o L&R (diverso da voce 70) a FVTPL. 18

Si è proprio sicuri che l ipotetico interessamento della voce 100 (vs 130) vi sia soltanto in caso di realizzo vs terzi (vd. relazione illustrativa) e non anche in caso di rimborso ad es. per un titolo azionario ovvero quote di un OICR? 19

La riclassifica di uno strumento di capitale dalla categoria AFS a quella FVTOCI configura un cambio di regime contabile considerato che la categoria di destinazione non prevede, a differenza di quella di provenienza, il c.d. recycling? Il quesito riguarda sia l IRES (per i soli strumenti di capitale ibridi che ai fini fiscali sono obbligazioni) sia l IRAP (per tutti gli strumenti contabilmente di equity) ed ha risposte diverse sulla base della scelta interpretativa operata a regime (vd. supra). 20

La riclassifica di uno strumento di debito dalla categoria AFS a quella FVTOCI configura un cambio di regime contabile? Soltanto formalmente (ma nella sostanza no), peraltro gli effetti fiscali dovrebbero essere del tutto neutri (salva la rilevazione delle perdite attese). 21

In ipotesi di riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria AFS a FVTPL effettuata in sede di transizione all IFRS9, che succede? 22

Nell ipotesi inversa di riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria FVTPL a quella FVTOCI effettuata in sede di transizione all IFRS9, fermo rimanendo il valore del titolo (sempre a FV), si registra una scrittura patrimoniale del tipo FTA a OCI o OCI a FTA, ciò al fine di far riemergere quanto imputato a CE in passato (rilevazione in riserva FTA) e stornarlo nella riserva OCI. Ad es., obbligazione acquistata a 100, rivalutata a CE a 120 e con valore fiscale 120, passa a FVTOCI a 120: la scrittura di FTA sarà FTA a OCI per 20. In tal caso, ai fini IRES si deve dedurre la riserva FTA (come se fosse passata a CE) senza tassare la riserva OCI? Oppure, prevalendo l art. 4, non si tassa né si deduce nulla, in quanto la differenza tra valore di iscrizione e costo fiscalmente riconosciuto è pari a 0? Se prevalesse l art. 4 si creerebbe un disallineamento sulla riserva OCI (generalmente non riconosciuta) di complessa gestione futura (a regime infatti, ciò non si verifica, essendo le imputazioni ad OCI sempre irrilevanti). 23

Analoga problematica vale anche nel caso in cui in sede di FTA vengono rilevate le perdite attese. Il valore delle perdite attese non è portato in bilancio a decremento del valore dell attività, ma ad incremento della riserva OCI. Ad es., titolo obbligazionario acquistato a 100 e valutato a FV a 100. Con le perdite attese di 10 il titolo è come se venisse ridotto di valore a 90 con contropartita riserva di FTA negativa (ECL che avrebbero dovuto interessare il CE di precedenti esercizi) e poi risalisse al suo FV di 100 con contropartita OCI positiva. In tal caso, ai fini IRES si deve dedurre la riserva FTA (come se fosse passata a CE) senza tassare la riserva OCI? Oppure, prevalendo l art. 4, non si tassa né si deduce nulla, in quanto la differenza tra valore di iscrizione e costo fiscalmente riconosciuto è pari a 0? Se prevalesse l art. 4 si creerebbe un disallineamento sulla riserva OCI (generalmente non riconosciuta) di complessa gestione futura. A regime detta riserva sarà sempre irrilevante (mentre lo saranno le perdite attese). 24

In ipotesi di riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria HTM o L&R (a costo ammortizzato) a FVTPL effettuata in sede di transizione all IFRS9, che succede? 25

In ipotesi di riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria L&R (a costo ammortizzato) ma considerato credito vs clientela (ex voce 70) a FVTPL effettuata in sede di transizione all IFRS9, che succede? 26

ARTICOLO 5 In caso di strumento finanziario composto che nella sua unitarietà non è qualificabile né come azione o titolo similare né come obbligazione o titolo similare lo scorporo del derivato incorporato dal contratto primario non derivato assume rilevanza fiscale? Il dubbio si pone in quanto l art. 5 del DM 8 giugno 2011, come modificato dal DM 10 gennaio 2018, si riferisce solamente agli strumenti finanziari derivati incorporati nelle obbligazioni o titoli similari. 27

ARTICOLO 6 Come gestire il mancato coordinamento fra quanto previsto dall art. 6, comma 1, DM IFRS9 e quanto precisato nella relativa relazione illustrativa? L art. 6, comma 1, prevede, infatti, la rilevanza degli utili e delle perdite generati dallo strumento di copertura di una posizione netta secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti derivanti da valutazione o da realizzo delle attività coperte. Nella relazione illustrativa, invece, viene fatto riferimento alle sole componenti derivanti da valutazione; in particolare come segue: in presenza di più attività oggetto di copertura, per ragioni di semplificazione, appare coerente dare rilevanza agli utili o alle perdite del derivato proporzionalmente ai valori assunti nel bilancio dalle oscillazioni di valore delle componenti da valutazione delle diverse attività oggetto di copertura. 28

ARTICOLO 6 Il comma 2 dell art. 6, DM IFRS9, prevede l applicazione del regime transitorio di cui all art. 15, comma 8, D.L. n. 185/2008 alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati. A quali casistiche si riferisce? Alla riclassifica degli strumenti finanziari derivati da derivati di copertura a derivati non di copertura e viceversa operata in sede di transizione all IFRS9? Se sì, è applicabile il riallineamento? Altre casistiche? 29

ARTICOLO 7 L'ipotesi di prima applicazione del nuovo modello di impairment può anche avvenire contestualmente alla collocazione dell'attività in un nuovo portafoglio caratterizzato da un regime fiscale diverso rispetto a quello di provenienza (si pensi ad un credito AFS che confluisce nella categoria AMC e diviene credito verso la clientela di un ente creditizio). In tale ipotesi, il DM stabilisce che resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 per la classificazione nei nuovi portafogli, sicché anche le rettifiche da FTA dell'ifrs9 rimarrebbero soggette alla disciplina delle componenti valutative del portafoglio originario. Viceversa, la rilevanza dello stanziamento da expected loss dovrebbe comunque seguire le regole ordinarie quando, in sede di prima adozione dell'ifrs9, o di riclassificazione, non si verifichi il passaggio ad un regime fiscale diverso e non vi siano perciò i presupposti per applicare la disciplina dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 (si pensi al caso del transito di un credito dal portafoglio L&R ad AMC), è corretto? 30