DELLA REPUBBLICA ITALIANA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2010, n. 420. Integrazione D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE PARTI PRIMA e SECONDA PERUGIA - 14 aprile 2010 Prezzo 1,20 (IVA compresa) DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A PARTE PRIMA Sezione II ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2010, n. 420. Integrazione D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010.

2 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 3 PARTE PRIMA Sezione II ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2010, n. 420. Integrazione D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Maria Rita Lorenzetti; Visto il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003; Visto il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; Visto di D.M. 19 febbraio 2007; Visto il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008; Vista la l.r. n. 27 del 24 marzo 2000; Vista la l.r. n. 1 del 18 febbraio 2004 e s.m.i.; Vista la l.r. n. 11 del 22 febbraio 2005; Vista la l.r n. 13 del 26 giugno 2009; Vista la Convenzione Europea sul Paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre dell anno 2000; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio ; Tenuto conto del Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004; Vista la propria deliberazione 5 ottobre 2009, n. 1370, con la quale è stato pre-adottato il Piano Paesaggistico Regionale; Premesso che con proprio precedente atto n. 105 dell 1 febbraio 2010 sono stati approvati Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica e solare fotovoltaica. ; Ravvisata, in ragione della esigenza dell aggiornamento del Piano Energetico Regionale (PER) con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che potrà essere affrontato dalla futura Giunta regionale, con conseguente necessità di emanazione di successivi regolamenti, criteri o indirizzi in merito agli impianti eolici, la necessità di non modificare in questa fase di fine legislatura l assetto di riferimento a suo tempo disposto con la D.G.R. n. 729 dell 11 maggio 2005 in merito a criteri ed indirizzi per l inserimento paesaggistico degli impianti eolici, emanati in coerenza con le previsioni del PER già approvato dal Consiglio regionale con atto n. 402 del 21 luglio 2004; Ravvisata invece la necessità di confermare gli indirizzi e i criteri di minimizzazione degli impatti paesaggistici emanati con la D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010 in merito agli impianti fotovoltaici in quanto, in assenza da ormai oltre 7 anni delle linee guida nazionali volte ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio degli impianti per l utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e di criteri ed indirizzi regionali per la minimizzazione dell impatto paesaggistico degli stessi impianti fotovoltaici, la proliferazione incontrollata sul territorio degli stessi comporti rischi di compromissione irreversibile del paesaggio regionale, inosservanza della Convenzione europea sul Paesaggio ratificata dal Presidente della Repubblica, interferenze pregiudizievoli dell identità dei paesaggi locali e di area vasta, che dovranno essere definiti a cura dei Comuni e delle Province secondo le previsioni della legge regionale 13/2009 sulla base del Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che rimangono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, semintegrati e architettonicamente integrati fino a 20 kw da realizzare secondo le vigenti normative; Ritenuto di dare atto e di sottolineare comunque il carattere di provvisorietà degli indirizzi e dei criteri emanati con la succitata D.G.R. n. 105/2010 così come integrati e modificati dal presente atto in relazione alla prevista prossima adozione del Piano Paesaggistico Regionale e in ragione di quanto detto in merito all aggiornamento del Piano Energetico Regionale, rinviando quindi alla prossima Giunta regionale l adozione di ulteriori modifiche ed integrazioni ai criteri di minimizzazione degli impatti prodotti dagli impianti per la produzione di energia mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (eolica e solare fotovoltaica), approvati con gli atti n. 729/2005 e n. 105/2010 più sopra citati; Ritenuto infine di procedere alle necessarie modifiche e alla conseguente rinumerazione delle disposizioni di cui all allegato A alla D.G.R. n. 105/2010 nel modo indicato nella parte dispositiva del presente atto; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di dare atto che per i criteri di indirizzo per l inserimento paesaggistico degli impianti eolici si continua a fare riferimento alla D.G.R. n. 729 dell 11 maggio 2005; 3) di riconfermare solo per gli impianti fotovoltaici gli indirizzi e i criteri di minimizzazione dell impatto

4 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 paesaggistico connesso a tali impianti stabiliti con la precedente D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010, fermo restando che rimangono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, semintegrati e architettonicamente integrati fino a 20 kw da realizzare secondo le vigenti normative; 4) di modificare l allegato A alla precedente D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010 nel modo che segue, effetuando conseguentemente la rinumerazione delle disposizioni ivi contenute: a) eliminare dal titolo le parole EOLICA E ; b) eliminare i paragrafi nn. 2 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI e 3 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IM- PIANTI MICROEOLICI ; c) al punto 4.2.5., alla prima riga, dopo le parole sopra elencate aggiungere le parole e i numeri ai punti 4.2.1. e 4.2.4. ; d) al punto 5.1., alla prima riga, eliminare la parole eolici e ; 5) di stabilire che, ai fini della conformità ai criteri previsti nel presente atto, la progettazione degli impianti fotovoltaici deve comprendere tutte le opere connesse e funzionali alla loro costruzione ed esercizio e che conseguentemente i criteri e gli indirizzi riguardano anche tali opere; 6) di dare atto che a seguito delle integrazioni disposte con la presente deliberazione la D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010 è in parte superata; 7) di disporre la pubblicazione del presente atto comprensivo dell allegato A, così come modificato e integrato e quì accluso, che contiene Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica, nel Bollettino Ufficiale della Regione. (su proposta della Presidente Lorenzetti) DOCUMENTO ISTRUTTORIO La Presidente LORENZETTI Oggetto: Integrazione D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010. Premesso che con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 105 dell 1 febbraio 2010 sono stati approvati Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica e solare fotovoltaica. ; Ravvisata, in ragione della esigenza dell aggiornamento del Piano Energetico Regionale (PER) con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che potrà essere affrontato dalla futura Giunta regionale, con conseguente necessità di emanazione di successivi regolamenti, criteri o indirizzi in merito agli impianti eolici, la necessità di non modificare in questa fase di fine legislatura l assetto di riferimento a suo tempo disposto con la D.G.R. n. 729 dell 11 maggio 2005 in merito a criteri ed indirizzi per l inserimento paesaggistico degli impianti eolici, emanati in coerenza con le previsioni del PER già approvato dal Consiglio regionale con atto n. 402 del 21 luglio 2004; Ravvisata invece la necessità di confermare gli indirizzi e i criteri di minimizzazione degli impatti paesaggistici emanati con la D.G.R. n. 105 dell 1 febbraio 2010 in merito agli impianti fotovoltaici in quanto, in assenza da ormai oltre 7 anni delle linee guida nazionali volte ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio degli impianti per l utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e di criteri ed indirizzi regionali per la minimizzazione dell impatto paesaggistico degli stessi impianti fotovoltaici, la proliferazione incontrollata sul territorio degli stessi comporti rischi di compromissione irreversibile del paesaggio regionale, inosservanza della Convenzione europea sul Paesaggio ratificata dal Presidente della Repubblica, interferenze pregiudizievoli dell identità dei paesaggi locali e di area vasta, che dovranno essere definiti a cura dei Comuni e delle Province secondo le previsioni della legge regionale 13/2009 sulla base del Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che rimangono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, semintegrati e architettonicamente integrati fino a 20 kw da realizzare secondo le vigenti normative; Ritenuto di dare atto e di sottolineare comunque il carattere di provvisorietà degli indirizzi e dei criteri emanati con la succitata D.G.R. n. 105/2010 così come integrati e modificati dal presente atto in relazione alla prevista prossima adozione del Piano Paesaggistico Regionale e in ragione di quanto detto in merito all aggiornamento del Piano Energetico Regionale, rinviando quindi alla prossima Giunta regionale l adozione di ulteriori modifiche ed integrazioni ai criteri di minimizzazione degli impatti prodotti dagli impianti per la produzione di energia mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (eolica e solare fotovoltaica), approvati con gli atti n. 729/2005 e n. 105/2010 più sopra citati; Ritenuto infine di procedere alle necessarie modifiche e alla conseguente rinumerazione delle disposizioni di cui all allegato A alla D.G.R. n. 105/2010 nel modo indicato nella parte dispositiva del presente atto; Posto quanto sopra, si propone alla Giunta regionale in atto volto a: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 5 ALLEGATO A INDIRIZZI E CRITERI PER LA MINIMIZZAZIONE DELL IMPATTO PAESAGGISTICO CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE L UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SOLARE FOTOVOLTAICA 1. CRITERI GENERALI 1.1. Nella progettazione degli impianti dovranno essere considerati i seguenti criteri: a) limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali; b) limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi; c) salvaguardia della continuità delle grandi reti di naturalità, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale; d) mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane); e) minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale). 1.2. Nella localizzazione dei siti di impianto sono da preferire le seguenti tipologie di aree: a) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici comprese le attività produttive in ambito agricolo; b) aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere e aree di cava e di giacimento di cava individuate; c) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, con particolare riferimento alle fasce perimetrali alle attività di cui alle lettere a) e b); d) spazi, anche agricoli, associati e adiacenti alla reti infrastrutturali, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità, ovvero adiacenti ad aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici e ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere e aree di cava.

6 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 2. LOCALIZZAZIONE E CRITERI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Per graduare la severità delle azioni di minimizzazione dell impatto paesaggistico sono individuate le zone di preclusione e i criteri di inserimento sotto indicati. 2.1. Zone precluse e priorità per l autoproduzione energetica 2.1.1. E preclusa l installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n,1444), nonché sulle coperture e strutture dei seguenti immobili: a) edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all art. 29 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i. b) edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005; c) edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. 2.1.2. Al di fuori delle aree precluse sopra elencate, al fine di minimizzare i rischi per il paesaggio associati alla realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, è attribuità priorità alla autoproduzione energetica. 2.2. Criteri per le zone agricole 2.2.1. Zone precluse A causa dei rischi di natura sia paesaggistica che territoriale, è preclusa l installazione di impianti fotovoltaici in zona agricola, come segue, anche in relazione della potenza installata: a) impianti di potenza compresa tra 20kW ed 1 MW: - aree di particolare interesse agricolo di cui all art. 20 della l.r. n. 27/2000, ricomprese entro i perimetri di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; - parchi nazionali, parchi interregionali e parchi regionali limitatamente alle zone A e B di cui all art. 12 della L. 394/91; - aree interessate da singolarità geologiche di cui all art.16 della l.r. 27/2000; - aree per produzioni agricole di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT), nel caso in cui sia comprovata la presenza sui lotti interessati di una coltivazione di pregio certificata ovvero sia in previsione l estensione di tali coltivazioni di pregio; b) impianti di potenza superiore ad 1MW: - aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i; - aree della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE Direttiva 79/409/CE (art. 13 della l.r. n. 27/2000 e s. m. e i.);

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 7 - parchi nazionali, parchi interregionali e parchi regionali; - aree di particolare interesse agricolo di cui all art. 20 della l.r. n. 27/2000; - aree interessate da singolarità geologiche di cui all art.16 della l.r. 27/2000; - aree per produzioni agricole di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT), nel caso in cui sia comprovata la presenza sui lotti interessati di una coltivazione di pregio certificata ovvero sia in previsione l estensione di tali coltivazioni di pregio. 2.2.2. Nelle aree agricole, i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici devono adottare idonei criteri progettuali, finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo libero, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti fondiari consolidati. In particolare, sempre ai fini di minimizzare gli impatti paesaggistici, in relazione alla morfologia del suolo e alla percezione visiva possibile da zone di pregio paesaggistico e ambientale chiaramente definite e vincolate da norme statali ed europee, l organizzazione a terra dei filari delle vele fotovoltaiche dovrà sempre prevedere idonei spazi o filari verdi anche rivegetati, per attenuare la continuità visuale dei riflessi connessi alla presenza dei pannelli fotovoltaici. Nella localizzazione dei siti di impianto per il fotovoltaico sono pertanto da preferire le aree di pertinenza di manufatti esistenti. 2.2.3. Al fine di minimizzare i rischi di natura sia paesaggistica che territoriale, l installazione a terra di impianti di potenza pari o inferiore a 20kW nelle zone sotto indicate è sottoposta ai criteri progettuali di cui al successivo punto 3.2.: a) spazi di pertinenza di edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all art. 29 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.; b) spazi di pertinenza di edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005; c) spazi di pertinenza di edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. 2.2.4. E consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici ricadenti all interno di aree di particolare interesse agricolo di cui all art. 20 della l.r. n. 27/2000, solo nei casi in cui vengano realizzati in aree adiacenti a zone artigianali e industriali, depuratori, impianti per trattamento recupero e smaltimento rifiuti, attività estrattive ovvero delle fasce di rispetto di reti infrastrutturali. 2.2.5. Al di fuori delle aree precluse sopra elencate ai punti 2.2.1. e 2.2.4., nelle aree agricole, qualora gli impianti non siano localizzati nelle aree di pertinenza dei manufatti esistenti, è stabilito un

8 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 rapporto tra la superficie dell impianto e la superficie complessiva disponibile e contigua, con atto unilaterale d obbligo per l asservimento del terreno. Ai fini di tale atto, assumendo il rapporto di 1Kw ogni10 mq di superficie (al lordo di ingombri, volumi tecnici e distanze tra i pannelli), si definiscono i seguenti parametri di riferimento per l asservimento dei terreni: a) per impianti con potenza compresa tra 20kW e 1 MW, si assume un rapporto di 1/10 tra la superficie di impianto e l area da asservire; b) per impianti con potenza compresa tra 1MW e 2 MW, si assume un rapporto di 1/15 tra la superficie di impianto e l area da asservire; c) per impianti con potenza superiore ai 2 MW si assume un rapporto di 1/20 tra la superficie di impianto e l area da asservire; d) qualora gli impianti vengano realizzati nelle aree agricole limitrofe a zone artigianali e industriali, depuratori, trattamento recupero e smaltimento rifiuti, attività di servizio in genere e attività estrattive ovvero delle fasce di rispetto di reti infrastrutturali, i rapporti dimensionali definiti ai punti a) e b) non si applicano. 2.2.6. L atto di asservimento impegna il richiedente per l intero ciclo di vita dell impianto a: a) effettuare tutti gli interventi di sistemazione, manutenzione e gestione agricolo-territoriale sulle aree asservite, costantemente ed a regola d arte; b) garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali eventualmente presenti, provvedendo a compiere periodicamente azioni di ripulitura delle arginature; c) contribuire a garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari attraverso opere di manutenzione dei versanti; d) tutelare, anche attraverso interventi di recupero, gli spazi e le infrastrutture agricole, quali le aie, le fontane, gli abbeveratoi, i forni, i lavatoi eventualmente presenti sul fondo asservito; e) preservare e mantenere le essenze arboree autoctone provvedendo ad integrarle, laddove si renda necessario con altri elementi; f) prestare particolare attenzione nel ripristino e salvaguardia di viali alberati, vegetazione riparia arborea, siepi e piante isolate. 3. CRITERI PROGETTUALI 3.1. Criteri progettuali di carattere generale In tutti gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 9 - deve essere privilegiato l uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); - eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti deve tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa; - i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto di attraversamento adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, favorendo la flessuosità e limitando l adozione di tratti rettilinei al fine di ricercare la direzione naturale più favorevole; - le infrastrutture per il trasporto dell energia prodotta devono essere interrate ed in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d acqua e gli ambienti umidi; - le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree ed arbustive autoctone; - l intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno; - non è consentito rimuovere o alterare irreversibilmente gli elementi e le infrastrutture rurali ancora presenti sui fondi quali aie, fontanili, lavatoi, pozzi, forni, edicole. 3.2. Criteri progettuali per impianti fotovoltaici in aree agricole 3.2.1. Occupazione del suolo Si tratta di uno degli impatti più rilevanti nella installazione di un parco fotovoltaico; alla superficie netta di terreno necessaria per i pannelli devono essere aggiunti gli spazi di servizio necessari per le opere accessorie, nonché le fasce libere necessarie ad evitare fenomeni di ombreggiamento. Inoltre, per limitare al minimo l occupazione di suoli utili all attività agricola si dovrà in particolare: - privilegiare l installazione di pannelli a parziale/totale integrazione architettonica con tetti o facciate degli edifici ed annessi esistenti all interno dell azienda agricola; - nelle installazioni su suolo libero devono essere privilegiate soluzioni tecniche in grado di minimizzare l occupazione di suolo, quali impianti ad inseguimento solare o stringhe con telaio ben sopraelevato dal terreno; - le fasce libere necessarie ad evitare fenomeni di ombreggiamento sugli impianti, devono comunque essere destinate ad usi agricoli, con impianto di colture ortive, o arbustive, prative o pascolive.

10 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 3.2.2. Assetti visuali Devono essere valutati prioritariamente gli impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini. Devono pertanto essere prodotte delle simulazioni fotorealistiche, di tipo prospettico e zenitale su ortofoto, sia dell impianto in progetto, sia di altri impianti esistenti o in programma in aree contermini. Gli impianti devono essere progettati considerando oltre al contesto paesaggistico anche la morfologia e gli elementi qualificanti del paesaggio locale interessato, quali corsi d acqua, viali alberati, edifici storici o altre emergenze di rilievo. Inoltre dovrà essere scelta una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, prevedendo anche spazi liberi tra una batteria di vele e l altra, per interrompere la continuità visiva degli impianti e pervenire a forme planimetriche di elevata qualità architettonica correttamente inserita nel contesto paesaggistico. Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali (mappe di intervisibilità) dal sito di impianto verso le aree tutelate o di valore, e da queste verso il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici. Dovranno essere previste schermature vegetali necessarie a mitigare l impatto visivo dell impianto, dovranno essere utilizzate essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto, privilegiando soluzioni tecniche atte a permettere comunque l uso agricolo dei suoli. Nelle installazioni su terreni in pendio devono essere adottate soluzioni tecniche e tecnologiche atte a minimizzare i fenomeni di abbagliamento. 3.2.3. Assetti fondiari Al fine di salvaguardare gli assetti agricoli ed insediativi consolidati, tutti gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreno nudo, devono adeguarsi ai seguenti criteri di inserimento paesaggistico: - ricercare localizzazioni preferenziali degli impianti presso siti già insediati, evitando localizzazioni in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente; - evitare localizzazioni degli impianti in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi; - nella scelta dei siti di impianto privilegiare aree in cui non siano necessari eccessivi movimenti di terreno, garantendo comunque le condizioni per un completo ripristino dei luoghi al termine della vita utile dell impianto; - evidenziare, all interno dei progetti, chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi del paesaggio agrario, esplicitando impegni e criteri per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 11 alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei torrenti; - valutare preventivamente la localizzazione degli impianti, sia in rapporto all'attuale articolazione della maglia fondiaria e insediativa, sia in un'ottica più ampia del contesto, con particolare attenzione ai caratteri visuali delle aree collinari ed alla successione di componenti paesaggistiche naturali ed antropiche. 4. Sono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, semintegrati e architettonicamente integrati fino a 20 kw da realizzare secondo le vigenti normative.

12 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 14 aprile 2010 CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza