CAPITOLO 10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



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6. NORME DI ATTUAZIONE Titolo I Finalità e contenuti ed elaborati del Piano

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CAPITOLO 10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Piano regionale di tutela delle acque 240

INTRODUZIONE Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) rappresentano un documento di indirizzo normativo che intende dare applicazione ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque, nel rispetto delle leggi di riferimento con particolare riguardo al D.Lgs. 152/99, che recepisce le direttive comunitarie 91/271/CEE e 91/676/CEE. I temi trattati attengono principalmente alla tutela qualitativa delle acque superficiali e agli strumenti da adottare per conseguire tale obiettivo. In questa prima fase del Piano sono stati considerati pertanto gli aspetti relativi a tale ambito: solo con l'attuazione della seconda fase, incentrata più direttamente sugli obiettivi di qualità delle acque sotterranee e sull'aggiornamento di quanto qui riportato, si potrà avere un quadro completo cui riferirsi per l'elaborazione di un corpus legislativo di maggiore consistenza. Adeguamenti e modifiche sono inoltre contemplati in concomitanza della prossima emanazione dei decreti attuativi previsti a corredo del D.Lgs. 152/99 e dell'avvio di alcune importanti iniziative da parte del Ministero dell'ambiente: 1) il decreto inerente le modalità per la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e per la trasmissione all'anpa dei dati conoscitivi ed informativi sullo stato di attuazione del D.Lgs. 152/99; 2) il decreto relativo all'utilizzo delle acque reflue; 3) le linee guida per la progettazione e la gestione degli impianti di depurazione; 4) il censimento dei fabbisogni finanziari per il completamento delle infrastrutture. Altri importanti atti normativi previsti dal Decreto in questione, di fondamentale importanza per la regolamentazione della tutela delle acque, devono essere predisposti nei prossimi mesi dai Ministeri competenti, quali: 1) le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino; 2) le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla L. 574/96. Peraltro, sulla base del primo periodo di applicazione del D.Lgs. 152/99, è già in atto la rivisitazione di alcuni articoli dello stesso da parte di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del Ministero dell Ambiente e delle Regioni. Piano regionale di tutela delle acque 241

Nell'articolato sono state recepite disposizioni dettate dalla nuova fonte normativa relativamente alle funzioni autorizzative dei Comuni e delle Province, che si discostano da quanto stabilito nella Sezione III (inquinamento delle acque) della L.R. 10/99 di attuazione del D.Lgs. 112/98; in questo senso sarà formulata una proposta di modifica di tale norma regionale per l'attribuzione agli EE.LL. di alcune funzioni, conformemente a quanto disposto dal decreto suddetto. Con tale provvedimento saranno inoltre disciplinate le modalità per l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 47 del D.Lgs. 152/99 e agli approfondimenti che saranno apportati nel redigendo decreto attuativo. Le indicazioni tecniche contenute nelle Linee Guida al Piano regionale di Tutela e Risanamento delle Acque (BUR n. 40 del 21/05/1998) si considerano integrative del seguente disposto. Art. 1 FINALITA La disciplina della tutela delle acque concorre all obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il Piano di Tutela e Risanamento delle Acque contempla gli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo del 29 maggio 1999 n. 152. Il Piano di Tutela si coordina con il Piano di Bacino, di cui all art. 17 comma 6 ter della legge 18.05.1989 n. 183, quale Piano stralcio di settore ai sensi dell art. 44 del D.Lgs 152/99. Le presenti norme perseguono le finalità di assicurare il risanamento e la tutela delle acque, ed un loro uso appropriato e razionale con particolare riguardo per quelli diretti al consumo umano; in particolare tendono a: a) - prevenire e ridurre l inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici; b) - conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) - perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; d) - mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la conservazione della biodiversità. Piano regionale di tutela delle acque 242

Art. 2 STRUMENTI La Regione intende attuare le finalità indicate nell art. 1 attraverso: a) - la realizzazione di interventi e misure atte a limitare l impatto degli scarichi delle acque reflue nei corpi ricettori, attraverso le migliori tecnologie disponibili; b) - la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei corpi idrici per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale; c) le azioni atte a mitigare e a prevenire le cause dell inquinamento; d) - la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. Art. 3 DEFINIZIONI Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs 152/99, si intendono per: a) - acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; b) - acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; c) - acque reflue urbane acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero acque meteoriche di dilavamento. Art.4 COMPETENZE DELLA REGIONE La Regione esercita le seguenti funzioni per il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati: Obiettivi di qualità: a) classifica i corpi idrici superficiali e definisce le classi di qualità ambientale; b) al fine di verificare il conseguimento dell obiettivo di qualità ambientale, cura ogni due anni l aggiornamento delle classi di qualità ambientale dei corpi idrici; Piano regionale di tutela delle acque 243

c) determina e adotta misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e misure per evitare l ulteriore degrado dei corpi idrici; d) stabilisce, ai sensi dell art. 5, comma 3 del D.Lgs. 152/99, il raggiungimento dell obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di sufficiente entro il 31.12.2008 ed il raggiungimento dell obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono entro il 31.12.2016: ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso dovrà conseguire almeno i requisiti dello stato di cui all allegato 1; e) verifica l efficacia delle azioni intraprese per il raggiungimento dello stato di qualità sufficiente nel termine del 31.12.2004; Obiettivi per specifica destinazione: a) effettua programmi al fine di mantenere o adeguare la qualità delle acque alla specifica destinazione funzionale; b) predispone l elenco delle acque a specifica destinazione funzionale; c) invia i dati del monitoraggio e della classificazione delle acque dolci superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, al Ministero della Sanità; d) comunica al Ministero della Sanità con periodicità annuale, le cause e le misure da adottare per le acque che non risultino ancora idonee alla balneazione; e) designa e classifica le acque dolci destinate alla vita dei pesci; f) adotta, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi, provvedimenti specifici e motivati, integrativi e modificativi, sugli scarichi o sugli usi delle acque, a cura del Presidente della Giunta Regionale; g) revisiona la designazione e la classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e destinate alla vita dei molluschi, in funzione di sopravvenuti imprevisti elementi dello status quo; h) designa le acque marine costiere e salmastre, sede di banchi di molluschi, che richiedano protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l uomo; Piano regionale di tutela delle acque 244

i) eventualmente modifica le designazioni già effettuate delle acque destinate alla vita dei molluschi, per l esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione; j) stabilisce la possibilità di deroghe ai valori parametrici delle tabelle dell Allegato 2. Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi: - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall inquinamento e di risanamento a) effettua una integrazione delle aree sensibili di cui all art. 18 del D.lgs. 152/99; b) provvede ogni quattro anni alla identificazione di nuove aree sensibili; c) individua, in via preliminare, limitatamente alle zone costiere, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola secondo i criteri dell allegato n. 7 del D. Lgs 152/99 parte a); d) effettua, ogni quattro anni, la revisione o il completamento delle zone vulnerabili, sentita l Autorità di Bacino; e) integra ed attua il Codice di Buona Pratica Agricola di concerto tra le strutture competenti; f) individua, su proposta dell Autorità d Ambito, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi; individua le zone di protezione all interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda; g) disciplina per le zone di rispetto di cui all art. 6 del DPR 236/88, la realizzazione di strutture ed attività quali: fognature, edilizia residenziale, insediamenti produttivi, ferrovie ed infrastrutture di servizio, distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti, pratiche agronomiche, di concerto con i servizi regionali competenti per specifica materia; h) al fine della protezione delle acque sotterranee individua e disciplina, all interno delle zone di protezione, le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva. - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico Piano regionale di tutela delle acque 245

a) prevede norme e misure volte alla riduzione dei consumi e all eliminazione degli sprechi; b) disciplina la normativa sul risparmio idrico in agricoltura, sentite le Autorità di Bacino; c) adotta norme e misure volte a favorire il riciclo dell acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi a) identifica sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e successive modifiche per i casi di cui all art. 27, comma 4 del D.lgs. 152/99; b) tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, e delle migliori tecniche disponibili, definisce i valori limite di emissione sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante. In tal senso può stabilire valori meno restrittivi di quelli nell allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ad eccezione di quelli indicati nelle tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell allegato 5; c) trasmette all Agenzia nazionale per la protezione dell ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi; d) pubblica ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane; e) detta specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti. Per le Province ed i Comuni, le competenze sono indicate nel D.Lgs. 152/99. Piano regionale di tutela delle acque 246

Art. 5 OBIETTIVI DI QUALITA AMBIENTALE I corpi idrici significativi sono classificati secondo le seguenti classi di qualità: elevato, buono, sufficiente, scadente, pessimo, come previsto alla tabella 2 dell Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. La classificazione dei corsi d acqua superficiali è stata definita ai sensi del D.Lgs. 152/99 (tabella 9 dell allegato 1) ed in accordo con le Linee Guida del Piano di Risanamento delle Acque (DGR n. 696 del 30/03/1998). I parametri indicati sono individuati come: Parametri macrodescrittori tab. A (tabella 4 dell allegato 1 del Decreto) Parametri addizionali tab. B (tabella 1 dell allegato 1 del Decreto) Parametri microbiologici tab. C (tabella 2 delle Linee Guida) Parametri I.B.E (tabella 8 dell allegato 1 del Decreto) Art. 6 OBIETTIVI DI QUALITA PER SPECIFICA DESTINAZIONE In base all art. 6 del D.Lgs 152/99 sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi. Le acque dolci superficiali designate ad uso potabile secondo la tabella 1 A, allegato 2 del D.Lgs. 152/99 e le delibere regionali di classificazione ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 152/99 ed emanate ai sensi della previgente normativa, devono garantire i requisiti igienico sanitari. Pertanto, tutti gli scarichi che si immettono nelle acque dolci superficiali utilizzate a tale scopo, devono essere sottoposti ad opportuno trattamento di disinfezione. Le acque dolci e marine superficiali sono designate ai fini della balneabilità, come indicato dall art. 9 del D.Lgs. 152/99 e dalle delibere regionali di classificazione emanate ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 470/82, garantendo il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Pertanto, tutti gli scarichi che si immettono nelle acque dolci Piano regionale di tutela delle acque 247

superficiali utilizzate a tale scopo, devono essere sottoposti ad opportuno trattamento di disinfezione. Art. 7 CAPACITA AUTODEPURATIVA E RISANAMENTO RIPARIALE Per assicurare l equilibrio ecologico dei corsi d acqua relativamente al potere di autodepurazione legato alle specie vegetali è necessario salvaguardare la fascia di vegetazione acquatica e ripariale ancora esistente e, laddove assente, favorirne la diffusione attraverso piantumazioni di specie autoctone rispettando le dinamiche vegetazionali. Per una conoscenza obiettiva della situazione ecologica dei corsi d acqua, devono essere svolte ricerche approfondite sulla reale capacità autodepurativa almeno per i maggiori corsi d acqua marchigiani. Tali ricerche devono essere svolte da un equipe composta da un botanico, un geologo, un agronomo ed un chimico. I Servizi Lavori Pubblici e Tutela e Risanamento Ambientale predispongono ogni due anni un Rapporto per valutare l effettiva efficacia degli interventi sugli argini fluviali, ai sensi della Circolare n. 1 del 23/1/1997. Art. 8 AREE SENSIBILI Ai sensi dell art. 18, comma 2 punto d) e del'allegato 6 del D.Lgs. 152/99 sono individuate in prima istanza quali aree sensibili: 1) il tratto costiero compreso tra il limite a sud del Comune di Pesaro e il confine con la regione Emilia-Romagna, nonché i corsi d acqua ad esso afferenti per un tratto di 10 km del loro bacino dalla linea di costa come indicato nella cartografia allegata (Allegato I); 2) gli invasi del Fiastrone e di Polverina, in quanto a rischio di eutrofizzazione, ed i corsi d acqua che li alimentano per un tratto pari a 10 km del loro bacino dal punto di immissione, come indicato nella cartografia allegata (Allegato L). Piano regionale di tutela delle acque 248

Gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali con potenzialità superiori a 4000 a.e. (abitanti equivalenti) che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili devono rispettare i limiti di cui alla tab. 2 dell'allegato 5. Art. 9 MISURE DA ADOTTARE NEI PERIODI DI MAGRA Nei corsi d acqua particolarmente compromessi nella stagione estiva, il cui livello di degrado quali quantitativo risulti documentato per almeno tre anni di seguito, tramite specifici rilievi effettuati o validati dall ARPAM, si deve garantire un deflusso superiore al minimo vitale tale da evitare peggioramenti, sia pure temporanei e periodici, della classe di qualità. Ciò deve essere ottenuto anche tramite la regolazione delle derivazioni in atto nel tratto interessato, attraverso idonee disposizioni impartite dai Servizi Decentrati OO. PP. competenti per territorio. Eventuali proposte e progetti di intervento sono valutati con le vigenti procedure tecnico - amministrative, assumendo carattere di priorità, unitamente a quelli indicati nel capitolo 9. Laddove sono presenti degli invasi si devono realizzare intese con gli enti gestori per l adozione di misure atte al mantenimento della classe di qualità nel periodo di magra. Art. 10 RISPARMIO IDRICO La Regione di concerto con le Autorità d Ambito Territoriali (ATO) di cui alla legge del 22.06.1998 n.18 promuove programmi per il finanziamento e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l eliminazione degli sprechi attraverso: a) la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) la realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni di reti duali di adduzione al fine di utilizzare acque meno pregiate per usi compatibili; c) l informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo. Piano regionale di tutela delle acque 249

Art. 11 INDIRIZZI TECNICI PER IMPIANTI DI PICCOLE DIMENSIONI 1 - Per i nuclei abitativi isolati (fino a 50 abitanti equivalenti a.e.) o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia conveniente ad un analisi costi/benefici, si identificano sistemi di smaltimento di acque reflue urbane quali: fosse Imhoff fosse Imhoff accompagnate da subirrigazione letti percolatori biodischi lagunaggio e fitodepurazione 2 - La richiesta di rilascio dell autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, è ricompresa nella concessione edilizia e deve essere corredata da un progetto dettagliato che ne illustri le caratteristiche tecniche e funzionali (dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), nonché le prescrizioni per l uso e la manutenzione dell impianto (per gli impianti di vasca tipo Imhoff l estrazione del fango e della crosta almeno due volte l anno). L Ente, viste le suddette prescrizioni, rilascia l autorizzazione, consigliando la tenuta di un registro delle manutenzioni per facilitare i controlli. 3 - Per gli agglomerati tra 50 e 2.000 a.e. è consigliabile l utilizzo di sistemi quali: 1) tecnologie a basso impatto tecnologico impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale) fosse Imhoff fitodepurazione lagunaggio L utilizzazione degli impianti a fanghi attivi è legata alla garanzia di un controllo costante da parte di operatori o attraverso sistemi di controllo automatici. Piano regionale di tutela delle acque 250

Gli impianti esistenti e quelli di nuova realizzazione devono garantire una capacità di rimozione minima del 70% relativamente ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi. 4 - Per il raggiungimento della percentuale di rimozione indicata si consiglia di adottare prioritariamente le seguenti tecnologie: 1. equalizzazione del carico idraulico; 2. apparecchiature elettromeccaniche tecnologicamente adeguate; 3. sistemi di trattamento quali lagunaggio e fitodepurazione. 5 - La realizzazione di sistemi depurativi per gli agglomerati che ne siano sprovvisti o la loro ristrutturazione, deve essere stabilita in base ad una valutazione tecnico economica. 6 - Per gli impianti di queste dimensioni è vietato svolgere l attività di smaltimento dei rifiuti speciali tranne quelli riconducibili a scarichi di reflui prevalentemente domestici (fosse settiche). Art. 12 INDIRIZZI TECNICI PER IMPIANTI DI MEDIE DIMENSIONI Per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da 2.000 a 10.000 a.e. devono essere rispettati i limiti della tab.1 All. 5 del D.Lgs. 152/99. Nel caso di reti fognarie miste che raccolgano scarichi di insediamenti industriali recapitanti in acque superficiali, devono essere rispettati i limiti fissati dalla tab. 3 e dalla tab.5 dell All. 5 del D.Lgs. 152/99. I nuovi impianti devono essere dotati obbligatoriamente di idoneo trattamento di disinfezione, mentre quelli esistenti devono adeguarsi entro il termine stabilito dall art. 62 comma 11 del D.Lgs. 152/99. Gli impianti di depurazione nelle zone soggette a forti fluttuazioni estive delle utenze devono essere dimensionati in modo di garantire comunque una capacità depurativa residua. Nei corsi d acqua interessati da opere di captazione per scopi idropotabili e nei comuni costieri, l autorizzazione allo scarico deve imporre anche il rispetto del Piano regionale di tutela delle acque 251

valore limite relativo al parametro 50 (Escherichia coli) non superiore a 5000 UFC/100ml di cui alla nota 6 della tabella 3 dell allegato 5 del D. Lgs. 152/99. Art. 13 INDIRIZZI TECNICI PER IMPIANTI DI GRANDI DIMENSIONI Per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane superiori a 10.000 a.e. che non recapitano in aree sensibili, valgono i limiti di cui alla tab. 1, tab. 3 e tab. 5 dell All.5 del D.Lgs. 152/99. Gli scarichi in aree sensibili di cui all'art. 8, devono rispettare anche i limiti fissati dalla tab. 2 dell All.5 del D.Lgs. 152/99 entro il 31.12.2005. I nuovi impianti devono essere dotati obbligatoriamente di idoneo trattamento di disinfezione, mentre quelli esistenti devono adeguarsi a tale disposizione entro il 31 dicembre 2001, nel rispetto dei limiti indicati nell autorizzazione. Gli impianti di depurazione nelle zone soggette a forti fluttuazioni estive delle utenze devono essere dimensionati in modo di garantire comunque una capacità depurativa residua. Nei corsi d acqua interessati da opere di captazione per scopi idropotabili e nei comuni costieri, l autorizzazione allo scarico, deve imporre anche il rispetto del valore limite relativo al parametro 50 (Escherichia coli) non superiore a 5000 UFC/100ml di cui alla nota 6 della tabella 3 dell allegato 5 del D. Lgs. 152/99. Art. 14 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Qualunque sia la potenzialità dell impianto di depurazione, gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tab. 3 dell All.5 del D.Lgs. 152/99; per specifici cicli produttivi devono essere rispettati anche i limiti di emissione fissati nella tab. 3/A dell All.5 del D.Lgs. 152/99. Piano regionale di tutela delle acque 252

Riepilogo del regime degli scarichi in acque superficiali ai sensi dell Allegato 5 del D.Lgs. 152/99: Tipologia reflui Tab. 1 >2.000 a.e. Tab. 2 >10.000 a.e. Tab. 3 Tab.3/A Tab.5 Urbani X X X Urbani in aree sensibili X X X X Industriali X X X Art. 15 SCARICHI SUL SUOLO Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali recapitanti sul suolo, nel caso in cui siano consentiti, devono rispettare i valori limiti di emissione di cui alla tab. 4 dell All. 5 del D.Lgs. 152/99. Art. 16 SFIORATORI DI PIENA E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA Nel caso di fognatura mista, gli impianti di trattamento devono garantire una portata nera diluita da addurre direttamente alla depurazione (senza preventiva raccolta in vasca di accumulo), pari ad un rapporto di diluizione 1:2. Nel caso in cui gli apporti determinati dalle acque reflue industriali superino, in termini di abitanti equivalenti il 50% del totale, tale rapporto di diluizione viene incrementato a 1:2,5. Pertanto, le reti fognarie devono essere dotate di vasche d accumulo per le acque di pioggia a perfetta tenuta; esse vanno costruite in corrispondenza degli scaricatori di piena onde trattenere le acque reflue come di seguito specificato. Nei corpi idrici superficiali, per il tratto esteso all interno fino a 10 km del loro bacino dalla linea di costa e nei Comuni superiori a 20.000 abitanti che ricadono in aree con classi di qualità 4 e 5 delle acque superficiali, devono essere realizzate Piano regionale di tutela delle acque 253

vasche di prima pioggia che consentano di raccogliere almeno i primi 10 minuti di massimo afflusso legati all evento meteorico. Nella definizione degli obiettivi del Piano la costruzione delle vasche di pioggia va prevista solo dopo la costruzione degli impianti di depurazione, e comunque con livello di priorità decrescente in funzione del recapito (mare, corsi d acqua di classi 5, 4, 3, 2, 1). Le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne relative a stabilimenti con lavorazioni particolari, nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose (sostanze indicate nella tabella 5 dell allegato 5) sulle superfici impermeabili scoperte non recapitanti in reti fognarie, devono essere convogliate e opportunamente trattate in idonei impianti di trattamento. Art. 17 AUTORIZZAZIONI Tutti gli scarichi devono essere autorizzati (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 152/99). Il rilascio delle autorizzazione compete (art. 45 comma 6 del D.Lgs. 152/99) al Comune ed alla Provincia secondo quanto riportato nella tabella 1 delle presenti N.T.A. Art. 18 UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E consentita l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ai sensi della L. 574/96, fermo restando che le modalità per la comunicazione, i criteri per il controllo e le norme tecniche saranno fissate con un decreto attuativo previsto all'art. 38 del D.Lgs. 152/99. L applicazione al terreno degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione da effettuare entro trenta giorni prima dell inizio di tali attività alle autorità competenti che nel medesimo termine possono dare le opportune prescrizioni. L utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento di acque reflue è soggetto ad apposita autorizzazione, come richiesto Piano regionale di tutela delle acque 254

dal D.Lgs. 99/92, dalla D.G.R. 2557/93 e dal D.Lgs. 22/97 che ne stabiliscono le modalità ed i criteri generali per il rilascio. Lo spandimento dei liquami dovrà essere effettuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie in essere. Lo spandimento è consentito sui suoli privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento a condizione che l autorità competente detti le prescrizioni specifiche per evitare tali rischi, e comunque per pendenze inferiori al 15%. Lo spandimento di liquame è vietato: a) sul suolo innevato, gelato o saturo d acqua; b) nel periodo temporale compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno; c) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell uomo. I termini di cui alla lettera b) del comma 4 possono essere modificati dall autorità competente in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche; in tal caso l autorità provvede a darne comunicazione agli interessati. Il riuso dell acqua depurata in agricoltura è ammesso per i parametri sotto riportati, nei limiti congiuntamente fissati dall' EPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente) e dall' OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): Categoria dell acqua BOD tot. mg/l BOD sol. mg/l Solidi sospesi mg/l O disciolto mg/l Coli n/100 ml totali Prodotti agricoli tipici Altri irrigui Categoria 1 15 10 15 0,5 12 Qualunque prodotto Parchi e ad esclusione di giardini quelli consumati crudi Categoria 2 35 20 30 0,5 250 Frutta, ortaggi Zone verdi, campi sportivi Categoria 3 45 == 40 0,5 == Foraggio. olive, agrumi Categoria 4 60 == 50 0,5 == Cotone, cereali, barbabietole Foreste usi Piano regionale di tutela delle acque 255

Art. 19 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE E vietato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 l utilizzo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti non compatibili con le fasi del processo depurativo. L utilizzo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti liquidi può essere consentito nei limiti di cui all art. 36 commi 2 e 3. A tali rifiuti per le sostanze indicate nella tabella 5 dell allegato 5 del D.Lgs. 152/99, non devono essere applicati limiti meno restrittivi di quelli contenuti nella tabella 3 (scarichi in fognatura) del medesimo allegato. Art. 20 SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI PARTICOLARI SETTORI INDUSTRIALI In particolare, per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla tab.3 del D.Lgs. 152/99: - Trasformazione del latte - Lavorazione degli ortofrutticoli - Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche - Trasformazione delle patata - Industria della carne - Industria della birra - Produzione di alcool e bevande alcoliche - Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali - Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa - Fabbriche di malto - Industria di trasformazione del pesce - Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio. Piano regionale di tutela delle acque 256

Art. 21 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE La competenza all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste appartiene ai Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 33/98 e degli artt. 3 comma 1 e 56 del D.Lgs. 152/99. Qualora la violazione sia commessa dal Comune stesso, la sanzione è applicata dalla Regione ai sensi dell art. 19 della L.R. 33/98. La quota dei proventi da destinare ad opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici sarà fissata con successivo atto normativo di modifica della L.R. 33/98. Art. 22 INTEGRAZIONI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA AL PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE Le N.T.A. sono integrate dalle Linee Guida al Piano regionale di Tutela e Risanamento delle Acque (BUR n. 40 del 21/05/1998) con i riferimenti normativi aggiornati al D.Lgs. 152/99. Per tutto quanto non è specificamente indicato si rimanda al D. Lgs. 152/1999. Piano regionale di tutela delle acque 257

Tabella 1 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE Tipologia delle acque reflue Corpo recettore Ente autorizzatore Acque reflue domestiche e assimilate, ovvero nuclei abitativi isolati ed inferiori a 50 abitanti equivalenti Nuova Autorizzazione Acque superficiali Comune E ricompresa nella concessione edilizia (art. 45 comma 4) Pubblica fognatura Comune o gestore Sempre concessa (ricompresa nella concessione edilizia) nel rispetto del regolamento fognario (art. 45, comma 4) Suolo Comune E ricompresa nella concessione edilizia (art. 45 comma 4) Sottosuolo Acque sotterranee Vietata Vietata Acque reflue urbane Acque superficiali Provincia Richiesta (rinnovo ogni quattro anni) Suolo Provincia Concessa solo nei casi dell art.29 comma 1, lettere a, b, c (rinnovo ogni quattro anni) Sottosuolo Vietata Acque sotterranee Vietata Acque reflue industriali Pubblica fognatura Comune o gestore Richiesta (nel rispetto del regolamento fognario) Acque superficiali Provincia Richiesta (rinnovo ogni quattro anni) Suolo Provincia Concessa solo nei casi dell art.29 comma 1, lettere c e d (rinnovo ogni quattro anni) Sottosuolo Acque sotterranee Vietata Vietata Autorizzazione Esistente Il rinnovo è previsto nei casi di cambio di destinazione d uso, ampliamento, ristrutturazione o qualora vi siano problemi igienico sanitari e comunque nel rispetto del regolamento di fognatura Il rinnovo è previsto nei casi di cambio di destinazione d uso, ampliamento, ristrutturazione o qualora vi siano problemi igienico sanitari e comunque nel rispetto del regolamento di fognatura Il rinnovo è previsto nei casi di cambio di destinazione d uso, ampliamento, ristrutturazione o qualora vi siano problemi igienico sanitari e comunque nel rispetto del regolamento di fognatura Rinnovo ogni 4 anni (art.45, comma 7) Entro tre anni dall entrata in vigore del D.Lgs.152/99 gli scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o essere riutilizzati Adeguamento alle prescrizioni ed ai valori limite di emissione del regolamento fognario Rinnovo ogni 4 anni (art.45, comma 7) Entro tre anni dall entrata in vigore del D.Lgs.152/99 gli scarichi devono essere convogliati in reti fognarie, in corpi idrici superficiali o essere riutilizzati Piano regionale di tutela delle acque 258