SCADENZARIO CONTRATTUALE AGOSTO 2013 Aumento importi minimi della retribuzione AUTOSCUOLE Livello/Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Indennità di funzione Quadri 1.273,52 452,81 10,33 25,82 5 991,00 445,84 10,33-4 852,07 442,41 10,33-3 797,22 439,83 10,33-2 757,73 439,83 10,33-1 636,76 437,56 10,33 - Elemento distinto della retribuzione e festività 4 novembre Ai lavoratori in servizio al 3 luglio 2013 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari ad euro 3,00 mensili al 4 livello da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di agosto 2013, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali. Il comma 4 dell art. 11 è soppresso, quindi a decorrere dall anno 2013 è abolito il trattamento economico previsto per la festività del 4 novembre. Livello/categoria E.d.r. Quadri 4,44 5 3,47 4 3,00 3 2,78 2 2,64 1 2,22 Aumento importi minimi della retribuzione AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARI Livello/Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Elemento retributivo differenziato Indennità di funzione AQ 2.057,36 539,82 10,33 118,89 72,30 A 2.057,36 539,82 10,33 118,89 - A1 1.838,50 533,72 10,33 65,18 - B 1.619,60 529,40 10,33 81,34 - B1 1.479,58 525,33 10,33 40,28 - C 1.295,70 522,02 10,33 46,17 - C1 1.181,90 519,97 10,33 51,90 - D 875,46 514,29 10,33 50,61 - Base di computo lavoro straordinario Gli incrementi dei minimi tabellari definiti con l accordo del 1 agosto 2013 non sono considerati utili fino al 31 dicembre 2015 ai fini del computo dei compensi relativi a qualsiasi tipologia di lavoro straordinario. Una tantum Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 agosto 2013 verrà corrisposto, a copertura del periodo 1 gennaio 31 luglio 2013, un importo forfettario lordo pro capite nelle misure di seguito riportate:
Livello/Categoria Importo una tantum AQ 168,00 A 168,00 A1 150,00 B 132,00 B1 121,00 C 106,00 C1 97,00 D 72,00 Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2013, verranno proporzionalmente determinati, per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2012, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione. Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al punto 3 dell art. 3 del ccnl 15 luglio 2005 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero. Ai fini di cui al comma precedente non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 luglio 2013 che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. Aumento importi minimi della retribuzione(*) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Settore trasporto merci Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Q 2.014,93 51,65 1 1.891,78-2 1.738,03-3S 1.569,37-3SJ (**) - 3J 1.527,99-4S 1.452,95-4J 1.414,76-5 1.385,91-6S 1.294,27-6J 1.191,05 - Settore logistica Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Q 2.014,93 51,65 1 1.891,78 2 1.738,03 3 1.569,37 4 1.527,99 5 1.452,95 6 1.385,91 7 1.294,27
La prima rata di aumento assorbe interamente la rata di acconto di pari importo prevista dall accordo del 5 giugno 2013. Classificazione del personale Nuovo livello 3 Super Junior (Personale viaggiante)(*) Viene introdotto il nuovo livello 3 Super Junior con parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all art. 11 bis del presente CCNL. Riguardo a tale nuovo livello è previsto: - Che lo stesso si applichi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante; - Il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza al 1 agosto 2013 dai livelli 3 e 4 ; - La permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio in automatico al 3 livello super; qualora la scadenza del 30 mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1 giorno del mese successivo; - Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3 Super (a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell apprendistato, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, ecc.). Flessibilità (sezioni trasporti Personale non viaggiante)(*) 1.A) Per un massimo di 4 mesi all anno, anche non consecutivi ed anche non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni cui al successivo punto 3. 1.B) Sempre all interno del periodo massimo di 4 mesi all anno, le imprese per un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata dell orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla lettera precedente. 2) Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al punto 1.A sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 75 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo. Per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al punto 1.B sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 110 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo. 3) Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo al lavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso tale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario. 4) Con un anticipo di almeno 45 giorni dovrà essere avviato un esame preventivo con la RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, in merito all applicazione di tale regime di orario, nonché la distribuzione dell orario di lavoro, l inizio e il termine della giornata lavorativa, che in ogni caso non può pregiudicare l applicazione del suddetto regime di flessibilità. 5) I mesi di flessibilità non utilizzati dall impresa non potranno essere cumulati con quelli relativi all anno successivo. 6) Il presente articolo si applica solo ai lavoratori con contratto a tempo pieno. (*) N.B. L ipotesi di accordo di rinnovo del 1 agosto 2013 è stata sottoscritta da: AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDERSPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA, ANITA, CONFTRASPORTO, FAI, TRASPORTOUNITO FIAP e FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI (CONFTRASPORTO, FAI, TRASPORTOUNITO sottoscrivono l'ipotesi con riserva di approvazione da parte degli organi direttivi). Non hanno invece siglato l'intesa AGCI Servizi, ASSTRI, CLAAI, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO Trasporti, FEDELAVORO E SERVIZI Confcooperative, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, LEGACOOP Servizi, SNA Casartigiani, UNITAI. (**) Nell ipotesi di accordo non è definito l importo retributivo per il nuovo livello 3SJ.
Conglobamento dell E.d.r. nei minimi tabellari(*) METALMECCANICA - PMI Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo 9Q 2.291,34 69,72 59,39-9 2.291,34-59,39-8Q 2.069,54 49,06 59,39-8 2.069,54-59,39-7 1.905,60 - - - 6 1.776,31 - - - 5 1.660,89 - - - 4 1.553,25 - - - 3 1.490,30 - - - 2 1.349,21 - - - 1 1.226,55 - - 5,16 L accordo di rinnovo del 29 luglio 2013 prevede incrementi dei minimi retributivi con decorrenze giugno 2013, giugno 2014 e giugno 2015. Tuttavia, nello stesso accordo si specifica che: - Gli incrementi afferenti le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2013 verranno erogati in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di settembre 2013; - A decorrere dal 29 luglio 2013 nei minimi tabellari sarà conglobato l importo dell Elemento distinto della retribuzione di cui all Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992. Bilateralità(*) A far data dal 29 luglio 2013, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. A decorrere dal 2 luglio 2013 sono avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato. Fondo Sicurezza PMI CONFAPI - 18,00 euro annui (1,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale; - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS. Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell apprendistato; - 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore. Fondo Sostegno al reddito - 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. Osservatorio della contrattazione e del lavoro - 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; - 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
A partire dal 29 luglio 2013 le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall Accordo Interconfederale del 23.07.2012 e dall Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all OPNC e all ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall Agenzia delle entrate. Part time - Clausole flessibili ed elastiche(*) ( ) Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita, previo consenso del datore di lavoro, per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. ( ) Part time - Lavoro supplementare(*) ( ) Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Banca ore(*) E istituita la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita. Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità del Conto ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale. Alle R.S.U., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate. I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all art. 22. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto. Dichiarazione comune Le parti si danno reciprocamente atto che: 1. La scelta effettuata dal lavoratore circa l accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese; 2. Le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento. (*) N.B. L ipotesi di accordo di rinnovo è stata sottoscritta da UNIONMECCANICA CONFAPI, FIOM CGIL. Non hanno invece siglato l'intesa FIM CISL, UILM UIL.
PROPRIETARI DI FABBRICATI Arretrati Gli aumenti relativi agli anni 2011 e 2012 verranno erogati a tutti i lavoratori in servizio al 12 novembre 2012 sotto forma di arretrati (detratti eventuali acconti già corrisposti allo stesso titolo), in due tranche di pari importo, da corrispondere rispettivamente: - La prima con la retribuzione del mese di febbraio 2013; - La seconda con la retribuzione del mese di agosto 2013. Livello/Categoria Febbraio 2013 Agosto 2013 A/1 299,00 299,00 A/2 299,00 299,00 A/3 326,92 326,92 A/4 326,92 326,92 A/5 299,00 299,00 A/6 311,42 311,42 A/7 311,42 311,42 A/8 326,04 326,04 A/9 326,04 326,04 B/1 370,74 370,74 B/2 352,06 352,06 B/3 351,47 351,47 B/4 326,28 326,28 B/5 305,45 305,45 C/1 543,71 543,71 C/2 497,26 497,26 C/3 434,70 434,70 C/4 365,62 365,62 D/1 344,63 344,63 D/2 340,76 340,76 D/3 340,76 340,76 D/4 340,76 340,76
I dati della presente circolare rappresentano una sintesi redazionale di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di altre pubblicazioni afferenti alla materia. Gli stessi dati rappresentano una mera segnalazione per i clienti Data Services e per gli ospiti del sito, non rivestendo in alcun modo carattere esaustivo ed impegnativo. La redazione si riserva, inoltre, di aggiornare e/o integrare la circolare qualora intervengano novità e/o variazioni aventi ad oggetto la contrattazione collettiva nazionale. (La Redazione)