AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE INSERZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA N. 9064 DEL 29 AGOSTO 2018, ASSUNTA DALLA SEZIONE I BIS DEL TAR LAZIO ROMA NELLA CAUSA R.G. 1962/2010. Il sottoscritto avvocato Luca de Nora (C.F. DNRLCU71H01L424A, Pec: luca.denora@milano.pecavvocati.it) del foro di Milano, con Studio in Milano, Viale Abruzzi n. 20, procuratore e difensore del Signor ROBERTO CROCI (C.F. CRCRRT68P29L424V), ricorrente nella causa pendente avanti alla Sezione I Bis del Tar Lazio Roma con il R.G. n. 1962/2010, proposto contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con l Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti dei Signori Vito Azzone e Gaetano Cariello, non costituiti in giudizio procede, in esecuzione dell ordinanza della Sezione I Bis del Tar Lazio Roma n. 9064/20,18 pubblicata in data 29 agosto 2018, alla notificazione per pubblici proclami, rappresentando quanto segue: 1.- Sunto del ricorso R.G. n. 1962/2010 pendente avanti alla Sezione I Bis del Tar Lazio - Roma 1.1.- Con ricorso proposto avanti al Tar Lazio Roma contro il Ministero della Difesa e nei confronti dei controinteressati Signori Vito Azzone e Gaetano Cariello, il ricorrente, Signor ROBERTO CROCI, ha impugnato l esito del concorso indetto nel 2007 dal Ministero della Difesa (per 295 posti) per avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s. U.P.S. cui potevano partecipare coloro che al 31 dicembre 2004 rivestivano il grado di maresciallo capo con anzianità di grado antecedente al 1 gennaio 2001, chiedendo l annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1
- decreto del Ministero della Difesa n. 4229 in data 10 novembre 2009, con cui è stata approvata la graduatoria finale per l avanzamento a scelta per esami per l anno 2006 al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S. in s.p. dell Arma dei Carabinieri; - decreto del Ministero della Difesa n. 3342 in data 8 novembre 2007, con cui è stato indetto il bando di concorso per l avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S.; - del verbale della riunione n. 1 della Commissione giudicatrice in dta 18 dicembre 2008; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi compresi la scheda anagrafica n. 774631, contenente i punteggi attribuiti al ricorrente, nonché il decreto ministeriale 12 giugno 2007 (citato nelle premesse del decreto ministeriale n. 3342/2007) e tutti gli atti e tutti i verbali, nessuno escluso, con cui la Commissione giudicatrice è addivenuta alla redazione della graduatoria di merito finale, successivamente approvata con il predetto decreto n. 4229 del 10 novembre 2009. 1.2.- Motivi di gravame a) Primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articoli 1 e 8 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 ed articolo 38 del d.lgs. 12 maggio 1998 n. 195) -. Violazione del decreto ministeriale 12 giugno 2007 e del decreto ministeriale n. 3342 dell 8 novembre 2007. Violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione. Con tale motivo il ricorrente ha lamentato che il punteggio assegnatogli nella 2
graduatoria finale è frutto di un palese errore valutativo in cui è incorsa la Commissione giudicatrice. b) Secondo motivo Ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di legge (articoli 1 e 8 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 ed articolo 38 del d.lgs. 12 maggio 1998 n. 195) - Violazione del decreto ministeriale 12 giugno 2007 e del decreto ministeriale n. 3342 dell 8 novembre 2007. Violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà e della carenza di motivazione. Con tale secondo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato l incongruità del punteggio conseguito nella graduatoria finale a fronte dei precedenti di servizio e dei titoli posseduti. c) Terzo motivo, proposto in via subordinata Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articolo 1 e 8 del dpr n. 487/1994) Con tale motivo, sollevato in subordine ai primi due, il ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice abbia proceduto alla valutazione dei titoli ed all assegnazione dei relativi punteggi, allorquando erano già noti gli esiti delle prove scritte. Il ricorrente contesta, altresì, la violazione dell articolo 8.2 del dpr n. 487/1994, ai sensi del quale, nei concorsi quale quello oggetto di impugnativa, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. d) Quarto motivo, proposto in via subordinata 3
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, della contraddittorietà e della carenza di motivazione. Con tale motivo, del pari sollevato in via subordinata, il ricorrente ha contestato che la graduatoria finale risulterebbe, in ogni caso, illegittima, stante l illogicità e la contraddittorietà dei criteri assunti dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dei titoli e dei precedenti di servizio dei concorrenti. 1.3.- Conclusioni del ricorso Con il ricorso in questione, il ricorrente ha chiesto: - In via cautelare, di sospendere i provvedimenti impugnati o, comunque, adottare le misure cautelari ritenute più idonee a salvaguardare le posizioni soggettive di cui è richiesta la tutela e in via propulsiva, di adottare le misure ritenute più idonee a salvaguardare le posizioni soggettive di cui è richiesta la tutela e, per l effetto, ordinare al Ministero della Difesa l ammissione, con riserva, del ricorrente in una posizione di graduatoria idonea ed utile alla promozione al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S. in s.p. dell Arma dei Carabinieri, anche previo eventuale ampliamento del numero di promozioni disponibili. - Nel merito, di accogliere il ricorso e conseguentemente annullare in parte qua i provvedimenti in epigrafe impugnati e, per l effetto, ordinare al Ministero della Difesa di rielaborare la graduatoria finale di merito, inserendo il ricorrente in posizione idonea ed utile alla promozione al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S. in s.p. dell Arma dei Carabinieri, fatta salva l ipotesi che Codesto Ecc.mo Tribunale non ravvisi gli estremi per l annullamento integrale dei provvedimenti opposti. - In via istruttoria, di ordinare al Ministero della Difesa di depositare tutta la documentazione necessaria alla completa istruzione del procedimento, inclusi tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, le schede anagrafiche relative, quantomeno, ai candidati qualificatisi nelle ultime 15 posizioni utili della graduatoria, nonché i chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi ed il decreto ministeriale 12 giugno 2007 (citato nelle premesse del decreto ministeriale n. 3342/2007). 1.4.- Stato del giudizio. 4
La Sezione I Bis del Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 1244/2010 del 18 marzo 2010 ha respinto la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente unitamente al ricorso. Con successiva ordinanza n. 9611/2016 in data 8 settembre 2016, il Tar ha disposto l istruttoria richiesta dal ricorrente ed il Ministero della Difesa ha tempestivamente dato esecuzione all incombente. Infine, la Sezione I Bis del Tar Lazio Roma, in occasione dell udienza dell 11 luglio 2018, ha assunto l ordinanza n. 9064/2018 del 29 agosto 2018, con cui ha disposto l integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. 2.- Estremi dell ordinanza n. 9064/2018 Con la sopra richiamata ordinanza n. 9064/2018, che si acclude al presente avviso quale allegato A), la Sezione I Bis del Tar Lazio Roma, in ordine al ricorso R.G. n. 1962/2010 ha: (i) rilevato che il ricorso in esame è stato partecipato a due soli interessati ; (ii) stabilito che è necessario, pertanto, disporre l integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa di: - un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni; - gli estremi della presente decisione con l indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari. (iii) disposto che a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell incombente in questione. 5
(iv) fissato per il prosieguo del giudizio l udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019. 2.1.- Indicazione nominativa dei controinteressati. I controinteressati destinatari del presente avviso di notifica per pubblici proclami sono tutti i soggetti nominativamente indicati nella graduatoria finale approvata con il decreto del Ministero della Difesa n. 4229 del 10 novembre 2009 e contenuta nel medesimo, che si acclude al presente avviso quale allegato B). 3.- Pubblicazione del presente avviso di integrazione del contraddittorio Il presente avviso di notifica per pubblici proclami è pubblicato sul sito internet del Ministero della Difesa nei confronti di tutti i controinteressati nominativamente indicati nella graduatoria finale di cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 4229 del 10 novembre 2009. 4.- Allegati Si allegano quale parte integrante del presente avviso: A) Ordinanza n. 9064/2018 della Sezione I Bis del Tar Lazio Roma; B) Decreto del Ministero della Difesa n. 4229/2009 recante la graduatoria finale; C) Ricorso R.G. n. 1962/2010; D) Attestazione di conformità. (avv. Luca de Nora) 6