HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it



Documenti analoghi
OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UE

OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

OGGETTO ASPETTATIVA PER UNA COLLABORAZIONE CON UNA ONG

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

DECRETO MINISTERIALE n. 14 del 9 febbraio 2004

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Capo I - PARTE GENERALE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Documentazione di Rito

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

- Capo 1 - Disposizioni generali. - Art.1 - Finalità

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N.

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Il Ministro delle Attività Produttive

Dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione

Ministero dell istruzione dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

BLOCK NOTES SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNINFORM PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT

Regolamento Formazione Permanente integrazione ************* Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Teramo. delibera

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

1) QUANDO E ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69? E entrata in vigore il 4 luglio 2009

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO ALPINO PERMESSI PER LO STUDIO PERMESSI DONAZIONE SANGUE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE

Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti.

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

C O M U N E DI IGLESIAS

OGGETTO ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI MATERNITÀ

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

Dalle Notizie in evidenza

Le regole da rispettare

COMUNE DI BARDONECCHIA

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

( D.R. n 142 del ) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL

COMUNE DI DECIMOMANNU

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP

Roma, 22 dicembre Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato

Ministero dell Interno

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

INPS - Messaggio 27 settembre 2011, n

Transcript:

1 OGGETTO ASPETTATIVA PER LIBERA PROFESSIONE IN STRUTTURA ACCREDITATA QUESITI (posti in data 23 giugno 2014) Sono un medico ospedaliero con più di 25 anni di servizio. Vorrei presentare domanda di aspettativa ai sensi dell'articolo 18 della legge 183/2010 "collegato lavoro" per svolgere attività libero professionale presso una struttura privata accreditata con il SSN. Preciso che lavoro in una azienda ospedaliera universitaria del Veneto e che la struttura privata nella quale intendo svolgere attività libero professionale si trova in Provincia di Trento. Vorrei sapere se: 1) la richiesta è legittima nella motivazione? 2) se l' Amministrazione concedesse l'aspettativa sono tutelato dal punto di vista della responsabilità contrattuale? 3) ho diritto al rientro a conservare sede di lavoro e incarico? RISPOSTE (inviate in data 25 giugno 2014) 1) la richiesta è legittima nella motivazione? La richiesta è assolutamente legittima e pertinente nella motivazione. L articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato introdotto per offrire ai dipendenti pubblici la possibilità di intraprendere nuovi possibili progetti lavorativi, a livello imprenditoriale o professionale. Importante notare che il comma 2 del citato articolo 18 precisa che durante il periodo di aspettativa concessa in applicazione dello stesso non si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità, il che fa cadere il divieto di collaborazione con strutture accreditate che vige per i dirigenti medici in servizio, anche se a rapporto non esclusivo e quindi autorizzati alla libera professione extramoenia.

2 Purtroppo questa tipologia di aspettativa è soggetta ad una scelta discrezionale da parte dell Azienda, che può negarla laddove ravveda una incompatibilità con esigenze di carattere organizzativo che hanno sempre e comunque priorità rispetto ad istanze di carattere personale, come esplicitamente richiamato dall inciso contenuto nel comma 1 del citato articolo 18 L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative. Questa discrezionalità dovrebbe essere esercitata solo in base alle esigenze organizzative interne, e senza entrare nel merito delle motivazioni della richiesta, che dovrebbero essere insindacabili, e che invece risultano oggetto di una specifica valutazione come precisato dalla frase che chiude il comma 1 del citato articolo 18 previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. La formulazione della norma lascia ampio spazio alle singole aziende di precisare i criteri e le procedure che devono essere seguiti per gestire questa tipologia di aspettativa, particolarmente innovativa nel quadro normativo vigente. In relazione agli spazi di discrezionalità che la normativa vigente conferisce alle aziende nella concessione dell aspettativa è opportuno che ogni azienda adotti un regolamento per assicurare trasparenza ed uniformità di comportamenti, ed evitare il rischio che situazioni analoghe abbiano risposte diverse in relazione alla interpretazione del direttore di struttura complessa o del funzionario amministrativo che è di volta in volta chiamato ad esprimere la propria valutazione. Opportuno sarebbe che la Regione emanasse direttive, per assicurare omogeneità in ambito regionale. In sintesi l aspettativa in applicazione dell articolo 18 non è un diritto assoluto, ma una possibilità che l amministrazione di appartenenza può o meno concedere, e che presuppone implicitamente un parere favorevole in primo luogo del direttore della struttura complessa presso la quale lavora il dirigente interessato, in secondo luogo del direttore del dipartimento al quale tale struttura afferisce, ed in terzo, ma non ultimo luogo, del dirigente amministrativo, al quale compete la valutazione della documentazione a supporto della richiesta. Opportuno pertanto, prima ancora di presentare una richiesta formale, precostituire il consenso necessario, parlando in maniera aperta con gli interlocutori che comunque saranno chiamati ad esprimere la loro imprescindibile valutazione.

3 2) se l' Amministrazione concedesse l'aspettativa sono tutelato dal punto di vista della responsabilità contrattuale? Se per responsabilità contrattuale si intende quella che un qualsiasi professionista ha nei confronti del proprio cliente che si rivolga personalmente a lui per averne una prestazione professionale, questa può essere oggetto di tutela solo da parte dell azienda presso la quale tale prestazione viene erogata. Se la titolarità del rapporto contrattuale non è dello specifico professionista ma dell azienda per la quale egli opera la responsabilità contrattuale è in capo all azienda, che è tenuta a risarcire l eventuale danno conseguente alla prestazione, fermo restando il diritto ad un risarcimento da parte del professionista in caso di dolo o colpa grave. Questi aspetti dovranno comunque essere disciplinati da specifici accordi con la struttura presso la quale si dovesse operare. 3) ho diritto al rientro a conservare sede di lavoro e incarico? Teoricamente tale diritto è garantito dal comma 8 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, che disciplina l istituto dell aspettativa, e che testualmente precisa: L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. In pratica l evoluzione normativa in materia di incarichi dirigenziali consente all azienda, anche in assenza di valutazioni negative, una ampia libertà nel revocare l incarico o cambiare la sede di servizio del dirigente, fatte salve norme di maggior tutela che possono essere inserite nel regolamento aziendale che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 18. Aspettativa 1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. deroga delle norme in materia di incompatibilità Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. rinvio all articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

5 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell aspettativa per l assistenza ai figli Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.

6 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell aspettativa L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell aspettativa L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica solo nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali.

7 L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.

8 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

9 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. aspettative previste da norme di carattere generale Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell ambito dell assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell aspettativa dovrà essere comunicata dall azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001. 2. aspettativa per motivi di studio I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma 57 dell articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

10 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 3. aspettativa per ricongiungimento familiare Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. revocabilità dell aspettativa per ricongiungimento familiare L aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all estero del dirigente in aspettativa. 5. periodo di servizio attivo necessario per aspettative diverse Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. (*) la precisazione sull aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009