1 OGGETTO ASPETTATIVA PER LIBERA PROFESSIONE IN STRUTTURA ACCREDITATA QUESITI (posti in data 23 giugno 2014) Sono un medico ospedaliero con più di 25 anni di servizio. Vorrei presentare domanda di aspettativa ai sensi dell'articolo 18 della legge 183/2010 "collegato lavoro" per svolgere attività libero professionale presso una struttura privata accreditata con il SSN. Preciso che lavoro in una azienda ospedaliera universitaria del Veneto e che la struttura privata nella quale intendo svolgere attività libero professionale si trova in Provincia di Trento. Vorrei sapere se: 1) la richiesta è legittima nella motivazione? 2) se l' Amministrazione concedesse l'aspettativa sono tutelato dal punto di vista della responsabilità contrattuale? 3) ho diritto al rientro a conservare sede di lavoro e incarico? RISPOSTE (inviate in data 25 giugno 2014) 1) la richiesta è legittima nella motivazione? La richiesta è assolutamente legittima e pertinente nella motivazione. L articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato introdotto per offrire ai dipendenti pubblici la possibilità di intraprendere nuovi possibili progetti lavorativi, a livello imprenditoriale o professionale. Importante notare che il comma 2 del citato articolo 18 precisa che durante il periodo di aspettativa concessa in applicazione dello stesso non si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità, il che fa cadere il divieto di collaborazione con strutture accreditate che vige per i dirigenti medici in servizio, anche se a rapporto non esclusivo e quindi autorizzati alla libera professione extramoenia.
2 Purtroppo questa tipologia di aspettativa è soggetta ad una scelta discrezionale da parte dell Azienda, che può negarla laddove ravveda una incompatibilità con esigenze di carattere organizzativo che hanno sempre e comunque priorità rispetto ad istanze di carattere personale, come esplicitamente richiamato dall inciso contenuto nel comma 1 del citato articolo 18 L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative. Questa discrezionalità dovrebbe essere esercitata solo in base alle esigenze organizzative interne, e senza entrare nel merito delle motivazioni della richiesta, che dovrebbero essere insindacabili, e che invece risultano oggetto di una specifica valutazione come precisato dalla frase che chiude il comma 1 del citato articolo 18 previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. La formulazione della norma lascia ampio spazio alle singole aziende di precisare i criteri e le procedure che devono essere seguiti per gestire questa tipologia di aspettativa, particolarmente innovativa nel quadro normativo vigente. In relazione agli spazi di discrezionalità che la normativa vigente conferisce alle aziende nella concessione dell aspettativa è opportuno che ogni azienda adotti un regolamento per assicurare trasparenza ed uniformità di comportamenti, ed evitare il rischio che situazioni analoghe abbiano risposte diverse in relazione alla interpretazione del direttore di struttura complessa o del funzionario amministrativo che è di volta in volta chiamato ad esprimere la propria valutazione. Opportuno sarebbe che la Regione emanasse direttive, per assicurare omogeneità in ambito regionale. In sintesi l aspettativa in applicazione dell articolo 18 non è un diritto assoluto, ma una possibilità che l amministrazione di appartenenza può o meno concedere, e che presuppone implicitamente un parere favorevole in primo luogo del direttore della struttura complessa presso la quale lavora il dirigente interessato, in secondo luogo del direttore del dipartimento al quale tale struttura afferisce, ed in terzo, ma non ultimo luogo, del dirigente amministrativo, al quale compete la valutazione della documentazione a supporto della richiesta. Opportuno pertanto, prima ancora di presentare una richiesta formale, precostituire il consenso necessario, parlando in maniera aperta con gli interlocutori che comunque saranno chiamati ad esprimere la loro imprescindibile valutazione.
3 2) se l' Amministrazione concedesse l'aspettativa sono tutelato dal punto di vista della responsabilità contrattuale? Se per responsabilità contrattuale si intende quella che un qualsiasi professionista ha nei confronti del proprio cliente che si rivolga personalmente a lui per averne una prestazione professionale, questa può essere oggetto di tutela solo da parte dell azienda presso la quale tale prestazione viene erogata. Se la titolarità del rapporto contrattuale non è dello specifico professionista ma dell azienda per la quale egli opera la responsabilità contrattuale è in capo all azienda, che è tenuta a risarcire l eventuale danno conseguente alla prestazione, fermo restando il diritto ad un risarcimento da parte del professionista in caso di dolo o colpa grave. Questi aspetti dovranno comunque essere disciplinati da specifici accordi con la struttura presso la quale si dovesse operare. 3) ho diritto al rientro a conservare sede di lavoro e incarico? Teoricamente tale diritto è garantito dal comma 8 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, che disciplina l istituto dell aspettativa, e che testualmente precisa: L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. In pratica l evoluzione normativa in materia di incarichi dirigenziali consente all azienda, anche in assenza di valutazioni negative, una ampia libertà nel revocare l incarico o cambiare la sede di servizio del dirigente, fatte salve norme di maggior tutela che possono essere inserite nel regolamento aziendale che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4 RIFERIMENTI NORMATIVI legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 18. Aspettativa 1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. deroga delle norme in materia di incompatibilità Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. rinvio all articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
5 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell aspettativa per l assistenza ai figli Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
6 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell aspettativa L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell aspettativa L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica solo nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali.
7 L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
8 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
9 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. aspettative previste da norme di carattere generale Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell ambito dell assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell aspettativa dovrà essere comunicata dall azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001. 2. aspettativa per motivi di studio I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma 57 dell articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
10 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 3. aspettativa per ricongiungimento familiare Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. revocabilità dell aspettativa per ricongiungimento familiare L aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all estero del dirigente in aspettativa. 5. periodo di servizio attivo necessario per aspettative diverse Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. (*) la precisazione sull aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009