Cfr. M. Peirolo I servizi di e-commerce diretto nella disciplina attuale e in quella applicabile dal 2015 in Il fisco n. 13/2014, pag. 1219.



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Mini One Stop Shop: la Commissione UE detta le linee-guida della Dott.ssa Cristina Seregni e della Dott.ssa Roberta De Pirro Abstract Dal 1 gennaio 2015 la tassazione ai fini IVA dei s ervizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi prestati attraverso mezzi elettronici, resi a privati, avverrà nel Paese in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale. Il prestatore comunitario si troverà quindi ad applicare l IVA del Paese del destinatario del servizio. A partire dalla riferita data, entrerà in vigore lo speciale regime denominato MOSS, che consentirà agli operatori di liquidare e versare l imposta relativa a tutti i servizi resi nei confronti di privati, nel proprio Paese di stabilimento, utilizzando il portale della propria amministrazione finanziaria. Sarà poi lo Stato di stabilimento dell operatore comunitario a distribuire ai vari Stati membri di consumo l ammontare dell imposta loro spettante. Riferimenti: Guida Commissione europea 23 ottobre 2013 Regolamento 7 ottobre 2013, n. 1042/2013 Regolamento 9 ottobre 2012, n. 967/2012 Regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011 Direttiva 2006/112/CE Testo Il Regolamento 9 ottobre 2012, n. 967/2012 - recante modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - ha introdotto un regime speciale c.d. Mini One Stop Shop (nel prosieguo anche MOSS ) che, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2015 troverà applicazione con riferimento ai soggetti passivi UE 1 che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi prestati attraverso mezzi elettronici a soggetti non passivi 2. In particolare, il regime in commento consentirà ai soggetti passivi che prestano tali servizi di pagare l IVA, dovuta nel Paese del destinatario, attraverso uno sportello unico collocato nello Stato membro in cui sono identificati. Tale modalità di assolvimento dell imposta rappresenta una facoltà, introdotta a fini di semplificazione, a seguito delle modifiche dei criteri di localizzazione (ai fini IVA) delle prestazioni rese nei confronti di privati consumatori. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli resi attraverso mezzi elettronici nei confronti di soggetti non passivi saranno rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario, e non più in quello del prestatore. Resta, comunque, salva la facoltà per gli Stati membri di decidere di localizzare o delocalizzare i medesimi servizi in base al criterio dell effettivo utilizzo 3. Prima di procedere con l analisi della disciplina relativa al concreto funzionamento del MOSS, appare opportuno fornire alcuni cenni sui servizi in parola, nonché illustrare i criteri per l individuazione del luogo di stabilimento dei consumatori, luogo, questo rilevante ai fini della corretta applicazione dell IVA 4. 1 Si ricorda che tale regime speciale è vigente dal luglio 2003 per i soggetti passivi extra-ue. 2 Cfr. M. Peirolo I servizi di e-commerce diretto nella disciplina attuale e in quella applicabile dal 2015 in Il fisco n. 13/2014, pag. 1219. 3 Cfr. F. Ricca Regime Ue esteso anche alle Tlc in Italia Oggi, mercoledì 30 ottobre 2013, pag. 29. 4 Per completezza espositiva si ricorda inoltre che la Commissione europea ha diffuso lo scorso 3 aprile 2014 le note esplicative relative alle modifiche che interessano, come detto, il principio di territorialità per la corretta applicazione dell IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici a soggetti non passivi.

Servizi di telecomunicazione Al fine di consentire agli operatori la corretta identificazione dei servizi ed il luogo in cui si trova il destinatario della prestazione, il Consiglio dell Unione Europea ha emanato il regolamento n. 1042/2013, a parziale modifica e integrazione del regolamento n. 282/2011, con riferimento alla territorialità dei predetti servizi. Rientrano tra i servizi di telecomunicazione (cfr art 6bis regolamento n. 282/2011): a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con componente video; b) i servizi di telefonia forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su protocollo internet; c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre ed altri servizi di gestione chiamata; d) i servizi di radio avviso; e) i servizi di audiotext; f) fax, telegrafo e telex; g) l accesso a internet e al World Wide Web; h) le connessioni di rete private per collegamento di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore. Servizi di teleradiodiffusione Rientrano tra i servizi di teleradiodiffusione, i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto (cfr art 6 ter del regolamento n. 282/2011). In particolare, si annoverano: a) i programmi radiofonici o televisivi, trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva; b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva. Servizi prestati mediante mezzi elettronici Trattasi di quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione automatizzata, con un intervento umano minimo e che non sarebbe possibile rendere senza la tecnologia dell informazione. In particolare, tra tali servizi sono ricompresi: a) la fornitura di prodotti digitali in genere; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un azienda via web; c) i servizi generati automaticamente da un computer attraverso internet o una rete elettronica in risposta a dati immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, di mettere in vendita beni o servizi su un mercato online; e) le offerte di servizi internet in cui la componente telecomunicazione sia accessoria; f) i servizi di cui all allegato I al regolamento.

Luogo di stabilimento del destinatario dei servizi non soggetto passivo Secondo quanto stabilito dall articolo 5, n. 1), della Direttiva del 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE 5, e confermato dall articolo 2 del Regolamento n. 1042/2013, ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e ai quelli prestati tramite mezzi elettronici da un prestatore stabilito del territorio UE ad una persona (fisica e/o giuridica) non soggetto passivo d imposta, avente l indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti regole: i. il luogo delle prestazioni relativo a ciascun fatto generatore dell imposta che si verifichi in data anteriore al 1 gennaio 2015, è identificato con qu ello in cui il prestatore è stabilito, 6 a prescindere da quando la prestazione (anche continuativa) venga ultimata; il luogo delle prestazioni relativo a ciascun fatto generatore dell imposta che si verifichi a decorrere dal 1 gennaio 2015, è identificato con quello dove il destinatario è stabilito, o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione (anche continuativa) sia iniziata. Al fine di facilitare la corretta identificazione del luogo di tassazione dei servizi in commento, il Regolamento n. 1042/2013 ha fissato le regole per stabilire, anche in via presuntiva 7 e salvo prova contraria il luogo di stabilimento del destinatario non soggetto passivo 8. Inoltre, nel caso in cui detti servizi siano prestati ad un soggetto non passivo d imposta stabilito in più Paesi o che abbia l indirizzo permanente in un Paese e la residenza abituale in un altro Paese, occorre dare priorità: i. nel caso di persona giuridica, al luogo in cui vengono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale, a meno che non sia provato che l utilizzazione dei servizi avvenga in qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse; nel caso di persona fisica, al luogo nel quale tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che non sia provato che l utilizzo dei servizi avvenga nel luogo del suo indirizzo permanente 9. 5 Cfr. Direttiva del 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, modificativa della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 6 Appare opportuno ricordare che secondo quanto previsto dagli articoli 7-sexies e 7-sepites del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese nei confronti di soggetti non passivi sono rilevanti ai fini IVA in Italia se: (i) rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti UE, solo se utilizzate nel territorio comunitario; (ii) rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti extra-ue, solo se utilizzate nel territorio dello Stato; (iii) rese da prestatori stabiliti in altro Stato membro a committenti extra-ue e utilizzate nel territorio dello Stato; (iv) rese da prestatori stabiliti in uno Stato extra-ue, se utilizzate nel territorio dello Stato. 7 Cfr. art. 24-bis, del regolamento n. 282/2011. Si pensi ad esempio alle ipotesi in cui detti servizi siano prestati in u detto regime speciale è vigente dal luglio 2003 per i soggetti passivi extra-ue n luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un internet cafè, un ristorante o la hall di un albergo. In questi casi, atteso che la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo si presume che quest ultimo sia ivi stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo. Se tale luogo si trova a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua trasporto passeggeri all interno della Comunità, il Paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto dei passeggeri. Inoltre, laddove i più volte citati servizi siano prestati attraverso: a) linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata tale linea terrestre fissa; b) reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi; c) decodificatore o analogo dispositivo o scheda di ricezione7 e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata. 8 Cfr. G. Rigano Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi relativi agli immobili In Il fisco n. 42/2013, pag. 1-6490. 9 Cfr. art. 9-bis, del regolamento n. 282/2011.

[DEFINIZIONI] Mini One Stop Shop Il regime Mini One Stop Shop (MOSS) prevede il versamento dell'imposta nel Paese di origine, con l'aliquota e con le regole del Paese di consumo del servizio. In tal modo l'operatore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni Tbes (il Paese di consumo), potendo emettere le fatture e adempiere agli obblighi di pagamento nello Stato membro di identificazione. Mini One Stop Shop: inquadramento generale Come accennato, il regolamento n. 967/2012 ha introdotto il MOSS che, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2015 troverà applicazione con riferimento ai soggetti passivi UE che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o prestati attraverso mezzi elettronici a soggetti non passivi 10. Tale regime può essere adottato: i. per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli resi tramite mezzi elettronici da soggetti passivi non stabiliti all interno del territorio della Comunità; per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli resi tramite mezzi elettronici da soggetti passivi stabiliti all interno del territorio della Comunità, ma non stabiliti nello Stato membro di consumo dei medesimi11. Al fine di facilitare la comprensione del meccanismo in commento, la Commissione europea ha diffuso il 23 ottobre 2013 una Guida, nella quale sono state illustrate le principali caratteristiche di tale regime speciale. In particolare, sono state commentate: i. le modalità di registrazione, incluse quelle di cancellazione al riferito regime speciale; i iv. il processo di revoca e di esclusione dello stesso; le modalità di pagamento dell imposta; le modalità ed i termini di presentazione della relativa dichiarazione. Il processo di registrazione - Ambito soggettivo Soggetto passivo UE Secondo quanto previsto dall articolo 57-ter del regolamento n. 282/2011, un soggetto passivo UE che intende optare per il MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione, il quale coincide con: i. lo Stato nel quale ha stabilito la sede della propria attività economica; i lo Stato nel quale dispone di una stabile organizzazione, se la sede della sua attività economica non localizzata all interno del territorio comunitario; nel caso in cui disponga di più stabili organizzazioni all interno di più Stati membri, può scegliere qualsiasi Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione per identificarsi. Come precisato nella Guida, la fattispecie di cui al sub iii) rappresenta l unica al ricorrere della quale il soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione; in tal caso la scelta è vincolante per tre anni (ossia per l anno nel quale la decisione viene assunta e per i due successivi). In tutti gli altri casi, invece, il soggetto passivo UE sarà identificato ai fini del MOSS con lo stesso numero 10 Cfr. P. Centore Sportello unico IVA: il regime territoriale delle operazioni TBES in Fiscalità e Commercio internazionale n. 2/2014, pag. 22; P. Centore Mini One Stop Shop (MOSS): un passo avanti verso il regime IVA definitivo in Fiscalità e Commercio internazionale n.1/2014, pag. 13. 11 Cfr. art. 57-bis del regolamento n. 282/2011.

identificativo IVA, con il quale viene identificato ai fini della propria dichiarazione IVA 12. Soggetto passivo extra-ue Il prestatore extra-ue può scegliere qualsiasi Stato membro nel quale identificarsi. Lo Stato UE, nel quale ha deciso di identificarsi, gli attribuirà, un numero identificativo ai fini IVA. In ogni caso, si ricorda che sia il soggetto passivo UE sia quello extra-ue possono avere soltanto uno Stato di identificazione all interno del territorio comunitario, e tutti i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e quelli prestati tramite mezzi elettronici resi nei confronti di soggetti non passivi d imposta localizzati in uno Stato membro diverso rispetto a quello del quale sono stabiliti devono essere dichiarati attraverso il MOSS. Il processo di registrazione - Informazioni da fornire Per quel che concerne le concrete modalità di registrazione al MOSS i soggetti passivi UE ed extra-ue sono tenuti a fornire informazioni allo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri sono liberi di scegliere le informazioni che i soggetti passivi sono tenuti a fornire; l unico vincolo posto è che la documentazione dovrà essere fornita soltanto telematicamente. Una volta ricevuta la documentazione necessaria per l identificazione, ogni Stato membro procederà: i. a effettuare i controlli sulle informazioni fornite dai soggetti passivi, al fine di verificare che questi soddisfi le condizioni per poter accedere al regime speciale; ad archiviare i dati in un apposito database e trasmettere gli stessi agli altri Stati membri. Nel caso in cui il soggetto passivo sia UE sia extra-ue abbia più sedi fisse in Stati diversi rispetto a quello nel quale si è identificato, questi è tenuto a comunicare ai fini del MOSS il numero di partita IVA e la denominazione e l indirizzo di ciascuna sede, indipendentemente dal fatto che da esse saranno o meno forniti i servizi. In caso di esito positivo della verifica, lo Stato membro assegna un numero identificativo IVA che: i. nel caso di un soggetto passivo UE è quello che con il quale questi è già identificato per le cessioni interne; nel caso di un soggetto passivo extra-ue, è un numero identificativo nel formato (EUxxxyyyyyz) 13. A seguito dell attività di controllo, lo Stato membro può decidere di rifiutare la registrazione e, in tal caso, il contribuente può fare ricorso contro tale decisione. Eventuali modifiche alle informazioni fornite devono essere segnalate allo Stato membro di identificazione entro il giorno 10 del mese successivo alla data del cambiamento. Il processo di registrazione - Decorrenza della registrazione La registrazione al regime speciale decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello dell opzione. 12 Per completezza si ricorda che l art. 57-quater del regolamento n. 282/2011 dispone che Il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. Le prestazioni di tali servizi sono dichiarate alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista. 13 Cfr. art. 57-sexies del regolamento n. 282/2011.

Nel caso in cui detta informazione sia stata fornita il 15 febbraio 2015, è possibile utilizzare la MOSS dal 1 aprile 2015. Tuttavia, se la prima prestazione di servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla predetta data, il regime speciale si applica dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura, ma soltanto a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo stesso entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prima fornitura. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il soggetto passivo è tenuto ad identificarsi nello Stato membro (o negli Stati membri) nel quale è stabilito il consumatore, ed ivi assolvere l imposta. Si ricorda, infine, che gli Stati membri metteranno a disposizione dei soggetti passivi la procedura per la registrazione a decorrere dal 1 ottobre 2014. Ad oggi, l Italia non ha ancora fornito le indicazioni per permettere l accesso al regime fiscale da parte di soggetti passivi UE ed extra-ue che rendono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli resi attraverso mezzi elettronici anche a consumatori privati ivi residenti. Nel caso in cui un soggetto passivo dovesse provvedere alla registrazione al MOSS nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2014, la stessa avrà, comunque, validità a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il processo di cancellazione e le cause di esclusione dal regime speciale Il soggetto passivo UE o extra-ue che ha optato per il regime speciale può decidere di cessare di utilizzarlo oppure da esso può essere escluso da parte dello Stato membro di identificazione. In entrambi i casi, il soggetto passivo può essere escluso dall utilizzo di tale regime per un determinato periodo di tempo (c.d. periodo di quarantena ). Cancellazione dal regime speciale Il soggetto passivo che decide di cessare di utilizzare del MOSS deve informare di ciò lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre solare antecedente a quello nel quale non intende più utilizzare la stessa. Tale cancellazione prescinde dal fatto che il soggetto passivo continui o meno a prestare servizi che possono rientrare nel regime speciale. La cancellazione volontaria ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo. Se un soggetto passivo vuole cancellarsi dal MOSS dal 1 luglio 2015 (inizio del 3 trimestre), questi deve darne comunicazione allo Stato membro di identificazione entro il 15 giugno 2015. A seguito di detta cancellazione, i soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e quelli prestati tramite mezzi elettronici assolvono l IVA direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato. Il soggetto passivo che cessa di avvalersi del regime speciale è escluso dallo stesso in tutti gli Stati membri per due trimestri a decorrere dalla data di cessazione. Cause di esclusione Secondo quanto stabilito all articolo 58 del regolamento n. 282/2011 - che rimanda agli articoli 363 e 369- sexies della Direttiva n. 2006/112/CE - lo Stato membro di identificazione esclude dal MOSS il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo nei seguenti casi:

i. se notifica di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. In questo caso il periodo di quarantena 14 dura 2 trimestri dalla data di cessazione dell attività; i iv. se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione di cui allo speciale regime siano cessate (il periodo di quarantena non si applica); se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale (il periodo di quarantena non si applica); se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale. In tal caso il periodo di quarantena dura 8 trimestri dalla data di cancellazione. Soltanto lo Stato membro di identificazione può escludere il soggetto passivo dal regime speciale. L esclusione ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo tramite posta elettronica. Tuttavia, quando l esclusione è dovuta dal cambiamento di sede della propria attività o della stabile organizzazione, l esclusione ha effetto a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha provveduto ad informare di tale cambiamento entrambi gli Stati membri e comunque non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento. Dichiarazione IVA: scadenze per la presentazione Il soggetto passivo UE ed extra-ue che abbia optato per il regime speciale è tenuto a presentare la dichiarazione IVA con riferimento ad ogni trimestre, sia nel caso un cui abbia fornito servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici sia nel caso contrario. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 dalla fine del periodo al quale si riferisce. Ad esempio, il primo periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è 1 gennaio 31 marzo; il secondo 1 aprile 30 giugno; il terzo è 1 luglio 30 settembre e il quarto è 1 ottobre 31 dicem bre. Pertanto detta dichiarazione deve essere presentata entro le seguenti date: - entro il 20 aprile per il primo periodo; - entro il 20 luglio per il secondo periodo; - entro il 20 ottobre per il terzo periodo; entro il 20 gennaio per il quarto ed ultimo periodo. La trasmissione della dichiarazione non può avvenire prima della fine del trimestre di riferimento. Se il soggetto passivo non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, lo Stato membro di identificazione invia un sollecito al soggetto passivo. Nel caso in cui il contribuente che riceve il promemoria per tre trimestri consecutivi, e non trasmette la dichiarazione entro 10 giorno dall invio di ciascuno di essi, questi viene considerato come se avesse costantemente omesso di rispettare le norme che regolano il regime speciale e, quindi, ne viene escluso. Eventuali sanzioni e oneri relativi alla presentazione della dichiarazione rientrano nella competenza degli Stati membri di consumo, secondo le proprie regole e procedure. Dichiarazione IVA: contenuto La dichiarazione IVA deve contenere i dati relativi ai servizi forniti ai consumatori in ciascuno Stato membro dal soggetto passivo. 14 Il periodo di quarantena è il periodo durante il quale il soggetto passivo non può utilizzare il regime speciale.

Lo Stato membro di identificazione: i. divide i dati contenuti nella dichiarazione IVA con riferimento ad ogni Stato membro di consumo e li inoltra a ciascuno di essi; genera un numero di riferimento per ogni dichiarazione IVA, e ne dà informazione al soggetto passivo, che deve fare riferimento allo stesso quando effettua i corrispondenti pagamenti IVA. Nel caso in cui i servizi in commento siano resi da un soggetto passivo a consumatori privati localizzati nello Stato membro nel quale questi è stabilito, essi devono essere comunicati soltanto nella dichiarazione IVA domestica. Lo Stato membro di identificazione consente ai soggetti passivi la possibilità di effettuare correzioni alla dichiarazione IVA entro tre anni dalla scadenza del termine per l invio. Pagamento dell imposta Il soggetto passivo paga l IVA dovuta allo Stato membro nel quale si è identificato, per l ammontare derivante dalla dichiarazione. Successivamente detto Stato provvede alla distribuzione dell IVA ai vari Stati membri di consumo. Il pagamento viene effettuato a seguito della presentazione della dichiarazione IVA, indicando al numero unico di riferimento attribuito alla stessa. Se il pagamento non viene effettuato o non viene effettuato per l intero importo dovuto, lo Stato membro di identificazione può inviare al contribuente un sollecito entro il decimo giorno successivo a quello nel quale il pagamento era dovuto. I successivi solleciti sono di competenza dello Stato membro del consumo interessato. Il contribuente che riceve il sollecito per tre trimestri consecutivi e non provvede ad effettuare il pagamento entro 10 giorni dalla data di ciascuno di essi, si considera come se abbia costantemente omesso di rispettare le regole, e quindi viene escluso dal sistema, a meno che gli importi non pagati non siano inferiori ad 100,00 per ogni trimestre. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia corrisposto più IVA di quella di fatto dovuta, si possono verificare le seguenti situazioni: i. quando lo Stato membro di identificazione riceve il pagamento, è tenuto a confrontarlo con l IVA risultante dalla dichiarazione. Se questi ritiene che è stata pagata più IVA di quella dovuta, rimborsa l eccedenza al soggetto passivo; se il soggetto passivo si accorge di aver effettuato un errore della dichiarazione e provvede ad effettuare la correzione dalla quale deriva un eccesso di versamento, e tale rettifica è effettuata prima che lo Stato membro di identificazione abbia distribuito l IVA agli Stati di consumo, questi provvederà a restituire il dovuto direttamente al soggetto passivo. Nel caso contrario, sarà lo Stato membro di consumo a restituire l importo IVA versato in eccedenza direttamente al contribuente. Si ricorda, infine, che per le dichiarazioni IVA presentate tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, lo Stato membro di identificazione trattiene il 30% dei pagamenti IVA che devono essere versati agli Stati membri di consumo. Tale percentuale a decorrere dal 1 gennaio 2017 scenderà al 19% fino ad azzerarsi dal 1 gennaio 2019. Pubblicato sulla rivista IVA n. 7/2014