TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (SPESOMETRO ESTERO O ESTEROMETRO)

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Transcript:

A cura del Comitato Scientifico: Pozzato Giuseppe Commercialista e Revisore Legale Gasparinetti Raffaella Commercialista Bisson Alessandra Commercialista Silvestri Michela Consulente del Lavoro Chemello Valeria Consulente del Lavoro Zimello Edoardo Consulente Aziendale Pozzato Alice Dottore in Economia Minchio Alice Dottore in Consulente del Lavoro Longhin Giorgio Commercialista e Revisore Legale Giampietri Elio Commercialista e Revisore Legale Giampietri Stefania Commercialista e Revisore Legale Giampietri Davide Commercialista e Revisore Legale Casarotto Claudio Commercialista e Revisore Legale Tessaro Mauro Commercialista e Revisore Legale Todeschini Stefano Commercialista e Revisore Legale Cipolla Fernando Consulente Tributario Baccinelli Alessandra Commercialista e Revisore Legale Masolo Nicola Commercialista Maino Mariarosa Avvocato De Negri Enrico Avvocato Fracasso Maria Avvocato Rigoni Stern Jacopo Avvocato Poncato Francesco Maria Avvocato Circolare informativa monotematica n. 6 del 19.04.2019 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (SPESOMETRO ESTERO O ESTEROMETRO) A decorrere dall 1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese/ricevute verso/da soggetti non stabili in Italia (c.d. Spesometro Estero ). L adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo. Il primo invio scade il prossimo 28.02 e si riferisce alle operazioni di gennaio. La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da: fattura elettronica inviata al SdI; bolletta doganale. Tuttavia, recentemente in seguito al DPCM del 28.02.2019 è stato annunciato il differimento al 30.4.2019 del termine di presentazione: della comunicazione relativa a gennaio e febbraio 2019 dei dati delle fatture emesse/ricevute a/da soggetti esteri ( spesometro estero ); dello spesometro relativo al terzo e quarto trimestre 2018; dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 per i contribuenti che hanno scelto l invio semestrale. Il differimento interessa anche l invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018, da effettuare entro il prossimo 10.04.2019 anziché il 28.02.2019. LO SPESOMETRO ESTERO (ESTEROMETRO) Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come Esterometro, è la nuova comunicazione da inviare all Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell entrata in vigore dell obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l estero. La comunicazione 1

deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l utilizzo di quest ultimi canali permette all Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi. SOGGETTI OBBLIGATI L obbligo di invio dell esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. SOGGETTI ESONERATI I soggetti residenti esonerati dall obbligo di invio dell Esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall obbligo di emissione della fattura elettronica. Nel dettaglio Contribuenti in regime Forfettario; Contribuenti in regime di vantaggio; Produttori agricoli in regime di esonero (art.34, c. 6 D.P.R. 633/1972); 2

Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo di imposta precedente non superiori ad euro 65.000,00 nell ambito dell attività commerciale; contribuenti soggetti all invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS). OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE ED ESCLUSE Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia. Le operazioni da includere nell Esterometro sono: fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI; fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti; fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c è una bolletta doganale; autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari; autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraue. Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell esterometro l acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta: da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat); da fornitore extracomunitario (autofattura). Allo stesso modo occorre indicare nell esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell esterometro. È possibile inoltre non comunicare l operazione nell esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario XXXXXXX (esclusivamente per i dati delle fatture emesse). Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull interfaccia web del servizio Fatture e Corrispettivi, il sigillo elettronico dell Agenzia delle Entrate. EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti ma identificati Non residenti, non stabiliti, non identificati 3

CODICE DESTINATARIO 0000000 XXXXXXX FIRMA ELETTRONICA NO SI OBBLIGO DI RIPORTARE L OPERAZIONE NELL ESTEROMETRO NO NO NOTE OPERATIVE DELLO STUDIO PER L ESTEROMETRO Si ricorda che l adempimento Trasmissione telematica dei dati delle operazioni trasfrontaliere ha cadenza mensile per cui si invitano i gentili clienti: A PORTARE MENSILMENTE i documenti, attinenti a tale adempimento, entro l 8 del mese successivo; Inoltre: 1. alla luce di quanto enunciato dalla norma, si consiglia di FAR CONFLUIRE più FATTURE POSSIBILI attraverso il Sistema di Intescambio (SDI); 2. nel caso di acquisti tramite Internet, si invita a verificare che l acquisto avvenga nella sfera aziendale con conseguente intestazione della fattura alla ditta con indicazione della Partita IVA. E' possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato. Come specificato dall Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni: dati identificativi del cedente/prestatore; dati identificativi dell acquirente/committente; data del documento comprovante l operazione; data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l operazione non comporti l applicazione dell imposta, tipologia ( natura ) dell operazione. Come previsto per lo spesometro, quindi, la natura dell operazione va indicata, in alternativa all imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata/esposta l IVA. In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla Tipologia documento e Natura dell operazione vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati. Tipologia documento Codice Fattura TD 01 Nota di credito TD 04 Nota di debito TD 05 4

Fattura semplificata TD 07 Nota di credito semplificata TD 08 Fattura per Acquisto IntraUe beni TD 10 Fattura per acquisto IntraUe Servizi TD 11 Documento Riepilogativo TD 12 Tipologia operazione Codice Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 N 1 Non soggetta ad IVA N 2 Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraue) N 3 Operazione esente N 4 Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 Inversione contabile / reverse charge N 6 Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell IVA: vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell anno precedente o superi nell anno in corso 100.000; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) N 5 N 7 Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l invio dei dati NON E RICHIESTO per le operazioni per le quali è stata: emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni); emessa/ricevuta fattura elettronica. In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l Agenzia delle Entrate precisa che: il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame; nella fattura (elettronica) va compilato il campo Codice Destinatario con il codice convenzionale XXXXXXX. CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE Acquirenti / Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non committenti non residenti, residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l obbligo, dall 1.1.2019, di emettere le identificati in Italia fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell art. 1, D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest ultimo, saà possibile inviare al SdI il file della fattura 5

Fatture a residenti a Livigno e a Campione d Italia Soggetto che trasmette mod. INTRA2 Soggetto che trasmette mod. INTRA1 Dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extraue Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al SdI inserendo il valore predefinito 0000000 nel campo Codice Destinatario della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche. Ai sensi dell art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. esterometro, ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015). Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario 0000000 e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. esterometro. Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con Codice Destinatario XXXXXXX. I dati delle fatture d acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (spesometro estero). Per le fatture tax free tramite OTELLO non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI. Nella sezione Consultazione Fatture elettroniche e altri dati IVA sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall operatore IVA residente o stabilito. Qualora il contribuente che effettua una cessione / prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea / analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, l originale della fattura è quello veicolato tramite SdI, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione. MODALITA E TERMINI DI TRASMISSIONE Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere/attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il Servizio SdICoop, il Servizio SdIFtp e/o la procedura web Fatture e corrispettivi messa a disposizione dall Agenzia delle Entrate. L invio della comunicazione va effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell operazione ai fini della liquidazione dell IVA. 6

PERIODO DI TERMINE DI PERIODO DI TERMINE DI RIFERIMENTO PRESENTAZIONE RIFERIMENTO PRESENTAZIONE Gennaio 28.02.2019 Luglio 02.09.2019 (30.04.2019) Febbraio 01.04.2019 Agosto 30.09.2019 (30.04.2019) Marzo 30.04.2019 Settembre 31.10.2019 Aprile 31.05.2019 Ottobre 02.12.2019 Maggio 01.07.2019 Novembre 31.12.2019 Giugno 31.07.2019 Dicembre 31.01.2020 SCADENZA E SANZIONI La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo: alla data di emissione, per le fatture emesse (attive); alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive). In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di 2 per ogni fattura (con un limite massimo di 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione viene effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del termine della trasmissione ( 1 per ogni fattura, con un limite massimo di 500). ESTEROMETRO E MODELLO INTRA Nell ambito dei predetti incontri, l Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate. Si rammenta che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata. Modd. Intra 2-bis acquisti di beni Modd. Intra 2-quater servizi ricevuti Modd. Intra 1 cessioni beni / servizi < 200.000 in uno dei 200.000 in uno dei < 100.000 in uno dei 100.000 in uno dei 50.000 in uno dei > 50.000 in uno dei ***** NO presentazione Presentazione MENSILE ai soli fini statistici NO presentazione Presentazione MENSILE ai soli fini statistici Presentazione TRIMESTRALE ai soli fini fiscali Presentazione MENSILE ai soli fini fiscali Se cessioni beni 100.000 in uno dei obbligo dati statistici Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. 7