Piano Sociale Regione Lazio La Centralità della Persona nella Comunità è il principio guida del Piano Sociale della Regione Lazio.

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Piano Sociale Regione Lazio La Centralità della Persona nella Comunità è il principio guida del Piano Sociale 2017-2019 della Regione Lazio. Parte 1

Parole chiave del Piano Regionale La Centralità della Persona nella Comunità è il principio guida del Piano Sociale 2017-2019 della Regione Lazio. 5 sono le parole chiavi che lo contraddistinguono: L Impostazione centrata sui livelli essenziali delle prestazioni L Integrazione perseguita a diversi livelli: delle politiche e degli attori, dei programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, delle risorse umane, strumentali e finanziarie. L Approccio di prossimità alla persona, gli interventi saranno centrati nel favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, nell ottica dell inclusione sociale. L Innovazione nei processi di partecipazione, nello sviluppo di comunità responsabili e mutualistiche, nel coinvolgimento nella co-progettazione delle organizzazioni di terzo settore e nella valutazione di impatto delle attività, dei progetti e delle politiche; La Conoscenza approfondita dei cambiamenti sociali, dell offerta di strutture e servizi, delle vulnerabilità e delle prese in carico per la programmazione di interventi personalizzati.

Normativa Il Piano Sociale fa propri i valori indicati nella Legge Regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Fa riferimento ai principi contenuti nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea; Alle Convenzioni sottoscritte dallo Stato Italiano: Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, Convenzione di Istanbul, ecc. Il piano propone un modello di Welfare comunitario fondato sul principio della sussidiarietà, in cui il prendersi cura è un bene comune. Tutte le componenti sociali sono chiamate a collaborare in sinergia ed ad assumere impegni e iniziative per l interesse generale della collettività. Finalità: garantire a tutti l accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie di qualità, e risposte efficaci alle situazioni multiproblematiche attraverso l integrazione sociosanitaria su tutti i livelli: istituzionale, programmatico, operativo, professionale ed economico-finanziario

Legge Regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. La legge che riforma i servizi sociali nel Lazio si articola in X Capi Capo I Disposizioni Generali Nel primo capo che si compone di 9 art. viene definito l oggetto, le finalità, gli obiettivi Nello specifico: Art. 2 - vengono sancite le finalità: garantire i diritti di cittadinanza sociale, promuovere la dignità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia, nella comunità e nelle formazioni sociali in cui essa si realizza, promuovendone l autonomia di vita e l inclusione sociale. Art. 3 - viene definito il sistema integrato di interventi e servizi sociali: Universalità degli interventi,diretti alla generalità della popolazione. Omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nel territorio. Art. 4 - vengono sanciti gli obiettivi, all Art. 5 i principi e i criteri organizzativi: La centralità della persona prima destinataria degli interventi e dei servizi Il rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà e l uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; Il contrastare la solitudine, la povertà, l esclusione sociale e la disuguaglianza di genere; L ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell accesso alle prestazioni.

Legge Regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. segue Nell Art. 7 vengono sanciti i diritti degli utenti, in particolare: Gli utenti del sistema integrato hanno diritto ad essere informati sulla disponibilità delle prestazioni socio assistenziali, sui requisiti per l accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e modalità di erogazione. Nell Art. 6 vengono date indicazioni sui requisiti di accesso al sistema integrato, attraverso la presa in carico che avviene sulla base della valutazione professionale del bisogno e dalle definizione del piano personalizzato di assistenza (art. 9) Art. 8 da indicazioni sul sistema integrato e welfare comunitario, che mira a mettere in atto interventi di promozione della convivenza e coesione sociale, della prevenzione e gestione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso la realizzazione di attività di mediazione sociale, culturale e comunitaria. Favorire interventi che valorizzino la partecipazione diretta delle comunità locali, anche per la salvaguardia delle tradizioni, attraverso l aggregazione, la cittadinanza attiva e responsabile, lo sviluppo locale e comunitario. Art. 9 riguarda il piano sociale personalizzato che è predisposto dal servizio sociale professionale (art. 24), in accordo con il beneficiario, con il tutore legale o con i suoi familiari, in collaborazione con le strutture delle aziende sanitarie locali, al fine di coordinare ed integrare gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato

Legge Regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. CAPO II Politiche del Sistema Integrato La proposta di legge, nel capo secondo si compone di 12 art. e individua i soggetti verso i quali la Regione, in via prioritaria, attua le politiche sociali integrate: Art. 10; Art.11 La famiglia (compresi i nuclei monoparentali) e minori, Art. 12 Le persone con disabilità, disagio psichico Art.13 Anziani, Art.14 Immigrati e minoranze, Art.15 Persone vittime di violenza e donne incinte o madri in situazione di disagio sociale, Art. 16 Persone sottoposte a provvedimenti penali, Art. 17 Persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici giudiziari, Art. 18 Persone senza dimora, Art. 19 Persone con dipendenze, Art. 20; Art.21 Persone svantaggiate con necessità di alloggio o di inserimento lavorativo, tra cui i padri separati o divorziati Sempre in tema di lavoro, il testo incentiva quello a distanza per agevolare l armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro con gli impegni di cura familiare.

Legge Regionale 11/2016 Art. 19 Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze In questo articolo vengono stabilite le modalità di svolgimento delle attività volte alla prevenzione e alla diffusione di informazioni scientifiche adeguate e corrette, sui rischi correlati al consumo delle sostanze e sulle problematiche connesse alle varie tipologie di dipendenze, rivolte all intera popolazione, con particolare attenzione ai giovani e alle persone a rischio. Viene data priorità agli interventi a favore dell infanzia e dell adolescenza e delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale; Per il sostegno e l accompagnamento dei soggetti dipendenti, sono privilegiate le iniziative di auto mutuo aiuto, di associazionismo, che favoriscono la socializzazione e la condivisione con altri della propria esperienza, al fine di migliorare la loro condizione psico-socio-ambientale. Sono favoriti gli interventi e i progetti terapeutici volti a mantenere la persona nel suo contesto di vita. Viene incentivata la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo ed educativo che sotto il profilo riabilitativo e inclusivo, in grado di intercettare, anche attraverso progetti flessibili, nuovi bisogni e domande correlati alla evoluzione delle diverse forme di dipendenze e consumo. La promozione di iniziative volte alla riduzione della stigmatizzazione sociale nei confronti dei soggetti che intraprendono e portano a termine percorsi di riabilitazione, promuovendo esperienze significative di reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

Legge Regionale 11/2016 Nei seguenti articoli vengono definiti i servizi: Capo III Interventi e servizi del sistema integrato Il capo terzo, si compone di 11 articoli, in cui vengono fissate le tipologie di prestazioni essenziali da assicurare in modo uniforme a livello di distretto socio-assistenziale, senza differenze tra comuni grandi e piccoli o tra diversi territori della Regione (art.22) Art. 23: il servizio di segretariato sociale, che ha l obiettivo di promuovere l esigibilità dei diritti sociali ed è finalizzato a favorire l accesso della persona ai servizi del sistema integrato. Art. 24: il servizio sociale professionale, svolto dagli assistenti sociali (iscritti nell albo istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84) il quale lavora in stretta collaborazione e interconnessione con il servizio di segretariato sociale ed è finalizzato alla valutazione dei bisogni della persona che richiede prestazioni al sistema integrato ed alla sua effettiva presa in carico. Art. 26: Servizio di assistenza domiciliare, sono un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, a famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile. Tre sono le aree di intervento: a) area dell invecchiamento; b) area della disabilità e del disagio psichico; c) area dell età evolutiva e giovanile.

Legge Regionale 11/2016 segue Art. 27: Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna, sono servizi gratuiti tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare. Art. 28: Centro diurno e centro anziani Il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni socio educative, di socializzazione, di aggregazione e di recupero, destinate ai soggetti in età evolutiva, alle persone con disabilità ed alle persone con disagio psichico, è collegato con le strutture ed i servizi del territorio e può offrire anche prestazioni di supporto all assistenza domiciliare. Il centro anziano è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, i cui principi sono: partecipazione, indipendenza, autorealizzazione e tutela della dignità degli anziani. Art. 29: Servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone con disabilità per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo.

Legge Regionale 11/2016 segue Art. 30: Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale è un servizio collegato con i servizi sociali territoriali e con il sistema di emergenza sanitaria, che affronta l'emergenza e l urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile ed è rivolto a persone prive dei mezzi necessari al soddisfacimento di bisogni primari di vita. Art. 31: Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale erogano prestazioni socioassistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, alle persone disabili, alle persone con disagio psichico, alle persone anziane ed alle persone con problematiche sociali prive del necessario supporto familiare. Si rivolge anche a persone, non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l intero arco della giornata.

Legge Regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. CAPO IV Soggetti del sistema integrato Il capo quarto si compone di 10 articoli, introduce il concetto di gestione associata dei servizi sociali, per migliorare la qualità degli interventi e della spesa. La nuova legge prevede la possibilità di mantenere a livello comunale soltanto quei servizi che hanno non rilevanza sanitaria e che comportano una modesta complessità gestionale. Tutti gli altri interventi dovranno essere gestiti invece a livello associato (art. 35) La riforma ribalterà radicalmente anche i meccanismi finanziari della spesa sociale. Particolare attenzione è posta al mondo del terzo settore, che prevede nuove modalità di valorizzazione e di relazione tra quest ultime e gli enti pubblici, ciò è esplicitato nell art. 39: la Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo degli enti del terzo settore, promuovendo la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato. Art 40: riguarda il Servizio Civile Volontario, la regione promuove lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi.