N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ADRIANA PUGLISI Presidente rel. Est. dott. NICOLA LA MANTIA Giudice dott. GIORGIO MARINO Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. r.g. 13271/2014 SENTENZA PROMOSSA DA NICOTRA ALFIA, (C.F. NCTLFA58D61I754D), domiciliato in VIA M. D AZEGLIO, 8 GIARRE; rappresentato e difeso dall avv. SCANDURRA D URSO MARIO giusta procura in atti. ATTORE/I CONTRO pagina 1 di 5
SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA RESIDENCE (C.F. 01883790873), domiciliato in CORSO LOMBARDIA, 7 GIARRE; rappresentato e difeso dall avv. PENNISI GIACOMO ANGELO S. giusta procura in atti. CONVENUTO/I CONCLUSIONI All udienza di precisazione delle conclusioni dell 11.10.2016 le parti hanno concluso come in verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2.9.2014 Nicotra Alfia conveniva in giudizio la società cooperativa Edilia residence di Giarre opponendosi al d.i. n. 3200/14 emesso nei suoi confronti per 10468,86 oltre interessi e spese assumendo che solo una parte della somma ingiunta era dovuta in quanto dovevano essere detratti degli importi di cui era creditrice nei confronti della cooperativa. Contestava altresì l applicazione dell IVA per 5073,67 che invece doveva gravare sulla cooperativa e non sull assegnatario dell alloggio; chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso la detrazione della somma versata a titolo di IVA. Si costituiva la Società cooperativa Edilizia residence nella persona del presidente eccependo che la Nicotra era socia e che si era proceduto alla assegnazione di un alloggio in data 9.5.2011 e che, per la realizzazione del complesso edilizio, era stato stipulato un contratto di mutuo fondiario agevolato e quindi altro integrativo; successivamente la banca deliberava la ripartizione in lotti dell edificio ipotecato e la suddivisione in quote del capitale mutuato. Con determina del 7.3.23011 il C.d.A. deliberava l accollo delle quote dei mutui da ripartire a carico dei singoli soci assegnatari, i quali quindi sarebbero subentrati alla cooperativa negli obblighi assunti con l istituto mutuante. pagina 2 di 5
Precisava parte opposta che la Nicotra si era resa morosa nel pagamento di quattro rate per un ammontare di 10468,86 che conseguentemente la cooperativa, quale obbligata in solido, era stata costretta a versare alla banca ;ritenuto che la Nicotra in più occasioni aveva riconosciuto il suo debito e che infondate dovevano ritenersi le eccezioni della opponente circa le somme da portare in compensazione anche a titolo di IVA, essendo questa a carico del socio assegnatario, chiedeva il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto opposto. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendo l opposizione fondata su prova scritta nonché i termini di cui all art. 183 cpc, la causa veniva posta in decisione alla udienza dell 11.10.2016. MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione è infondata e come tale va rigettata. L odierna opponente, quale socio della cooperativa edilizia Residence, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. emesso nei cuoi confronti contestando non tanto il debito vantato dalla cooperativa quanto il relativo importo assumendo di essere creditrice di alcune somme da portare in compensazione e soprattutto di non essere tenuta al pagamento della somma di 5073,67 a titolo di IVA. Le doglianze della Nicotra sono rimaste priva di fondamento probatorio; appare provato e non contestato che l opponente è rimasta morosa nel pagamento di quattro rate di mutuo (1.7.2011/ 1.1.2012/ 1.7.2012/ 1.1.2013) per un totale di 10468,86 importo che è stato corrisposto all istituto mutuante dalla cooperativa in quanto obbligata in solido. Dalla documentazione contabile prodotta (estratti conto- bilancio sociale - Verbale assemblea) appare provato non solo il debito maturato della opponente ma anche l avvenuto pagamento da parte della pagina 3 di 5
cooperativa, e tra l altro dalla missive inviate dalla stessa Nicotra si evince il riconoscimento del debito con conseguente impegno a provvedere al pagamento del dovuto appena possibile. Va d altronde rilevato come la stessa opponente non abbia contestato il mancato pagamento delle quattro rate eccependo solo di essere creditrice di alcune somme senza però fornire alcuna indicazione e prova documentale in merito; con riferimento all importo a titolo di IVA di cui sarebbe creditrice osserva questo collegio che la pretesa appare infondata; infatti ai sensi dell art. 2 dell atto notarile di assegnazione dell immobile del 9.5.2011, sottoscritto, è specificatamente previsto che le parti dichiarano che il corrispettivo dell assegnazione di cui sopra è stato determinato in 126.841,81 oltre IVA e che per patto espresso l assegnataria si impegna a rifondere alla cooperativa, in proporzione al valore di quanto assegnato, tutti gli oneri fiscali che dovrà sopportare in dipendenza delle assegnazioni ai soci e dei futuri bilanci sino a quello finale di liquidazione. Ne discende quindi la somma versata a titolo di Iva è conseguenza di un preciso obbligo contrattuale fungendo la cooperativa da sostituto d imposta (v. bilancio del 31.12.2013). Attese le superiori considerazioni e la infondatezza della opposizione, va rigettata la stessa e confermato il decreto opposto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta perché infondata l opposizione proposta da Nicotra Alfia avverso il d.i. n. 3200/14 emesso in favore della Società Cooperativa Edilizia Residence con sede a Giarre. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 2.200,00 oltre iva, cpa e spese generali. pagina 4 di 5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 9.2.2017. IL PRESIDENTE EST. dott. Adriana Puglisi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 pagina 5 di 5