C) Illeciti conseguenti a reato (art. 4, D.Lgs. n. 109/2006)

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LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE genti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza. B) Illeciti commessi fuori dell esercizio delle funzioni (art. 3, D.Lgs. n. 109/2006) Si distinguono diverse ipotesi: - compromissione della credibilità personale: l uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (per es. richiesta di omissione di controllo da parte della polizia stradale); frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione; - tutela dell immagine del magistrato come soggetto imparziale e non condizionabile da interessi privati: assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura; ottenimento di prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti, indagati, difensori, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio del medesimo distretto di Corte d Appello; partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l esercizio delle funzioni (si pensi all iscrizione alla massoneria); l iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l esercizio delle funzioni. Merita osservare che l art. 3 bis del citato decreto prevede una clausola di indifferenza disciplinare della condotta qualora il fatto sia di scarsa rilevanza, quale applicazione del generale principio di offensività. C) Illeciti conseguenti a reato (art. 4, D.Lgs. n. 109/2006) È fissata una sorta di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e l azione disciplinare, mentre per i delitti colposi puniti con la reclusione è richiesta una valutazione di particolare gravità per le modalità e le conseguenze del fatto. 65

CAPITOLO X È prevista, in ogni caso, l azione disciplinare in caso di commissione di reati idonei a ledere l immagine del magistrato. 3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. Il procedimento disciplinare ha natura giurisdizionale ed è disciplinato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il giudice disciplinare è un organo necessariamente collegiale - si tratta della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - composto di sei membri: il Vicepresidente del CSM, che svolge anche le funzioni di Presidente, e cinque componenti scelti dallo stesso CSM al suo interno (un membro eletto dal Parlamento, un magistrato di Cassazione che svolge effettive funzioni di legittimità e tre magistrati di merito). La titolarità dell azione disciplinare spetta disgiuntamente: a) al Ministro della Giustizia. Ha facoltà di promuovere l azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Procuratore Generale e comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, potendo anche limitarsi ad una mera segnalazione di un fatto di possibile rilevanza disciplinare; b) al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Ha l obbligo di promuovere l azione disciplinare, mediante apposita comunicazione al Ministero ed al CSM. È previsto un termine di un anno dalla notizia del fatto che decorre dal ricevimento di una denunzia circostanziata, che contenga cioè gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare. È attribuito al Procuratore Generale, in tale fase, un potere di autonoma archiviazione quando il fatto addebitato non è disciplinarmente rilevante, non è oggetto di denuncia circostanziata, è inesistente o, in ogni caso, non rientra in alcuna delle previsioni tipiche individuate dalla legge. Il conseguente provvedimento di archiviazione è immediatamente trasmesso al Ministro della Giustizia il quale può, entro dieci giorni, chiedere al primo la trasmissione di copia degli atti, ed entro sessanta giorni, domandare al Presidente della sezione disciplinare la fissazione di una udienza per la formulazione di un incolpazione. Se non si verificano le evenienze di cui sopra, il Procuratore Generale deve formulare le richieste conclusive: di non luogo a procedere. La Sezione disciplinare decide in camera di con- 66

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE siglio: se accoglie la richiesta emette un ordinanza di non luogo a procedere, altrimenti dispone che il Procuratore Generale formuli l incolpazione; di fissazione dell udienza di discussione orale al Presidente della sezione disciplinare con formulazione dell incolpazione. Dell esercizio dell azione disciplinare è informato entro trenta giorni l incolpato - il quale può nel prosieguo difendersi da solo o farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato - entro venti giorni il Ministro della Giustizia - il quale può domandare un integrazione della contestazione disciplinare o una sua modifica. Il giudizio disciplinare avviene in udienza pubblica, salvo esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria e dei terzi. Inizia con la relazione della causa da parte di uno dei componenti della Sezione disciplinare. Per l attività istruttoria è prevista la possibilità di acquisire d ufficio ogni prova utile, la lettura di rapporti ed ispezioni, l esibizione di documenti, applicandosi le regole previste per il dibattimento dal codice di procedura penale solo in quanto compatibili. La Sezione disciplinare delibera sentito il Pubblico Ministero e la difesa dell incolpato e decide con sentenza di condanna o di assoluzione, impugnabile dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione e sottoponibile a giudizio di revisione anche se divenuta irrevocabile. 4. LE MISURE CAUTELARI. Nelle more del procedimento disciplinare e per evitare il pericolo che il magistrato nelle stesse funzioni leda il prestigio e l immagine dell ordine giudiziario possono essere irrogate dalla stessa Sezione disciplinare, su richiesta del Ministro o del Procuratore Generale, delle misure cautelari. In applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza esse sono: a) la sospensione obbligatoria delle funzioni e dello stipendio, in tutti i casi in cui nei confronti del magistrato venga adottata in un procedimento penale una misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva; b) la sospensione facoltativa delle funzioni e dello stipendio, nelle ipotesi in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile anche con la pena detentiva o allorché siano contestati fatti disciplinari di rilevante gravità; c) il trasferimento provvisorio d ufficio, sia in alternativa alla misura di cui alla lett. b), sia quale autonomo provvedimento, ove sussistano gravi 67

CAPITOLO X elementi di fondatezza dell azione disciplinare e motivi di particolare urgenza, con indicazione della sede e dell ufficio di destinazione da parte del CSM. La cessazione delle misure cautelari - in ipotesi di proscioglimento o condanna a pena inferiore alla sospensione - comporta il totale reintegro del magistrato nella situazione anteriore. 5. LE SANZIONI DISCIPLINARI. Gli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 109/2006 prevedono diverse tipologie di sanzioni, dalla pacifica natura amministrativa: a) ammonimento: richiamo espresso all osservanza dei doveri del magistrato; b) censura: dichiarazione formale di biasimo; c) perdita dell anzianità: decurtazione di un periodo di servizio che non può essere inferiore a due mesi e superiore a due anni; d) incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo: impossibilità di rivestire ruoli direttivi e semidirettivi per un arco temporale che va dai sei mesi ai due anni; e) sospensione dalle funzioni: allontanamento dal servizio con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura per un minimo di tre mesi ed un massimo di due anni; f) rimozione: cessazione del rapporto di servizio. Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d ufficio che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave dell ammonimento, ma deve adottare in ipotesi di sospensione dalle funzioni. Tutte le sanzioni sono eseguite mediante decreto del Ministro della Giustizia, tranne la rimozione che è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica. La scelta sanzionatoria è solo parzialmente discrezionale, poiché si prevede all art. 12 del cit. decreto l irrogazione di una sanzione minima in ipotesi di condanna per alcuni illeciti disciplinari o l applicazione di una duplice sanzione per la stessa fattispecie in casi specifici. Il meccanismo sanzionatorio è stato, peraltro, ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Consulta (Corte Cost. n. 197/2018). 68

SOMMARIO VI CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1 1. Il concetto di giurisdizione. 1 2. La giurisdizione costituzionale. 1 3. La giurisdizione ordinaria. 3 4. La giurisdizione speciale. 4 QUESTIONARIO 6 CAPITOLO II I PRINCIPI COSTITUZIONALI 7 1. Autonomia e indipendenza. 7 2. Obbligatorietà dell azione penale. 8 3. Inamovibilità. 8 4. Imparzialità e precostituzione. 9 QUESTIONARIO 11 CAPITOLO III LE FONTI 12 1. Introduzione. 12 2. Fonte costituzionale. Rinvio. 12 3. Fonti normative primarie. 13 4. Fonti normative secondarie. 14 QUESTIONARIO 15 CAPITOLO IV L ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 16 1. I singoli uffici giudiziari. 16 Il funzionamento degli uffici giudiziari. La cd. doppia 2. dirigenza. 17

L organizzazione degli uffici di giurisdizione. Le tabelle degli 3. uffici giudiziari. 18 3.1. Gli istituti della cd. mobilità temporanea. 20 QUESTIONARIO 23 CAPITOLO V L ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA 24 1. L Ufficio del Pubblico Ministero. 24 2. I rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed i singoli sostituti procuratori. 25 3. Il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria. 27 4. I rapporti della Procura con soggetti terzi. 28 QUESTIONARIO 28 CAPITOLO VI IL SISTEMA DELL AUTOGOVERNO 29 1. Il Consiglio Superiore della Magistratura. Introduzione. 29 1.1. Composizione e struttura. 30 1.2. Funzioni. 32 2. I Consigli Giudiziari. 34 3. L eterogoverno: il Ministero della Giustizia. 36 QUESTIONARIO 37 CAPITOLO VII ACCESSO, FORMAZIONE, TRASFERIMENTI ED INCOMPATIBILITÀ 38 1. L accesso in magistratura. Il concorso. 38 2. Il tirocinio e l assegnazione agli uffici giudiziari. 39 3. La formazione dei magistrati. Introduzione. 40 3.1. La Scuola Superiore della Magistratura. 40 4. I trasferimenti. 42 5. Le incompatibilità. 44 QUESTIONARIO 47 VII

CAPITOLO VIII LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI 48 1. La carriera. 48 2. Le valutazioni di professionalità. 48 2.1. I parametri. 49 2.2. Il procedimento. 50 3. Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 51 4. Il conferimento degli incarichi direttivi. 52 QUESTIONARIO 54 CAPITOLO IX LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI 55 1. Introduzione. 55 2. La responsabilità civile. Evoluzione storica. 55 2.1. Disciplina attuale. 57 3. Le responsabilità penali e contabili. 60 QUESTIONARIO 61 CAPITOLO X LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 62 1. Introduzione. 62 2. Gli illeciti disciplinari. 62 3. Il procedimento disciplinare. 66 4. Le misure cautelari. 67 5. Le sanzioni disciplinari. 68 QUESTIONARIO 69 CAPITOLO XI LA MAGISTRATURA ONORARIA 70 1. Inquadramento. 70 2. Gli uffici tradizionali. 70 VIII

3. Il nuovo statuto unico della magistratura onoraria. 72 4. Le altre figure di giudici onorari. 74 QUESTIONARIO 76 APPENDICE NORMATIVA 1. Costituzione della Repubblica Italiana (articoli estratti) 77 2. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento giudiziario (articoli estratti) 80 3. R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 Guarentigie della magistratura (articoli estratti) 100 4. L. 24 marzo 1958, n. 195 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (articoli estratti) 102 5. L. 13 aprile 1988, n. 117, aggiornata alla l. 27 febbraio 2015, n. 18 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (articoli estratti) 112 6. D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari (articoli estratti) 116 7. D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati (articoli estratti) 122 8. D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell ufficio del pubblico ministero (articoli estratti) 129 9. D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati (articoli estratti) 132 10. D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 Nuova disciplina dell accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati (articoli estratti) 145 11. D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, IX

nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (articoli estratti) 162 Indice analitico 179 X