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giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 1/7 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO tra la Regione del Veneto ed il Collegio regionale Veneto maestri di sci, per l espletamento del corso di formazione propedeutico all esame di abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci di fondo Vista la legge n. 845 del 21.12.1978; Vista la legge n. 6 del 2.1.1989; Visti gli artt. nn. 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2005; PREMESSO a) che la Giunta Regionale, con provvedimento deliberativo n. del, ha affidato al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci l espletamento di un corso propedeutico all esame di abilitazione alla professione di maestro di sci di fondo; b) che la Giunta Regionale, con il citato provvedimento ha approvato il percorso formativo del corso in oggetto; Ciò premesso e fatto: TRA la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da.... nato a... il... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest atto nella sua veste di... del..., in attuazione della D.G.R n.... del...; E il Collegio regionale Veneto maestri di sci, in seguito denominato beneficiario, con sede legale in, Via n., cod. fisc./p.iva, in persona di..., nato a..., il... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e pertanto al presente atto autorizzato; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della convenzione ed inscindibilità delle relative clausole.

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 2/7 1. La presente convenzione disciplina le modalità di realizzazione del corso formativo, le condizioni e i limiti di erogazione del finanziamento regionale al beneficiario per il relativo svolgimento nonché i casi di revoca e decurtazione del contributo Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente convenzione se non per ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi dalle parti successivamente all adozione di apposita deliberazione della Giunta Regionale. 2. Il beneficiario solleva comunque la Regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall esecuzione delle attività finanziate e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni. 3. Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il beneficiario. Ogni altro rapporto, interno od esterno del beneficiario non può in alcun modo ed alcun titolo essere opposto alla Regione. Art. 2 Durata. Il progetto di cui all art. 1 deve realizzarsi e concludersi entro il mese di luglio 2008. Il superamento del predetto termine ultimo comporta la non riconoscibilità delle spese relative ad attività svolte dopo detto termine. Il corso in oggetto sarà unito, per la fase teorica, a quello che sarà attivato con delibera di Giunta Regionale per la disciplina snowboard, in quanto la fase teorica tratta gli stessi argomenti per le due discipline: fondo e snowboard, conseguentemente si potrà realizzare un contenimento di spesa. Art. 3 Divieto di cessione e di subingresso La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso. Art. 4 - Obblighi del Beneficiario Il beneficiario si obbliga: 1. Per la durata della presente convenzione, a comunicare alla Regione eventuali modifiche apportate all atto costitutivo e/o allo statuto. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento, qualora, per effetto di modifiche dell atto costitutivo o/e dello Statuto, vengano meno, in

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 3/7 tutto o in parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla Legge o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi; 2. A conformarsi alle disposizioni stabilite dalla presente convenzione relativamente alla rendicontazione delle spese effettuate. La violazione di dette disposizioni, debitamente contestata, comporta, in relazione alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo o il mancato riconoscimento di spese sostenute o la revoca totale o parziale del contributo; 3. A realizzare il progetto di cui alla presente convenzione in conformità al progetto approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione succitata. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, fermo restando le variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo; 4. A disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività. Eventuali segnalazioni concernenti il difetto della competenza prevista o della necessaria professionalità, accertato in contraddittorio, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente in difetto. Qualora ciò pregiudichi l efficacia dell intero corso, la Regione si riserva il potere di far luogo a revoca del relativo finanziamento; 5. A garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente nonché di prestatori d opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al beneficiario. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa. 6. A stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. In particolare, la Regione non farà luogo al pagamento di spese sostenute per dette assicurazioni obbligatorie, qualora siano state accertate irregolarità segnalate all INAIL; 7. A stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell espletamento delle attività finanziate, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi; 8. A conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle predette

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 4/7 assicurazioni; 9. A dotarsi o disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso; 10. A presentare alla Regione il rendiconto consuntivo della gestione entro il termine tassativo di 90 giorni, decorrenti dalla conclusione del corso oggetto della presente convenzione. Art. 5 - Estraneità della Regione del Veneto dai contratti. La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l Ente beneficiario conclude con terzi in relazione alla presente convenzione. Il beneficiario con la presente convenzione esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre fin d ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antifortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l attuazione delle prescrizioni tecniche, antifortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione del corso. Art. 6 Esibizione di documenti e verifiche ispettive Il beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. I registri di presenza, i fogli mobili, e la documentazione attestante lo svolgimento dell attività, devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento del corso o di svolgimento dell attività, a disposizione per eventuali controlli in loco. Il beneficiario si obbliga a consentire l accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, ai fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell accesso comporta la revoca del finanziamento. La Regione del Veneto potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta dei registri. Art. 7 - Aspetti finanziari.

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 5/7 La Regione del Veneto, per la realizzazione del corso di cui alla presente convenzione, ha concesso al beneficiario, giusta DGR n. del il cofinanziamento per un ammontare massimo complessivo di Euro 16.158,00 (sedicimilacentocinquantotto/00); Detto cofinanziamento potrà essere rideterminato dalla Giunta Regionale a favore degli allievi nel caso in cui il numero dei partecipanti al corso si riduca rispetto a quanto previsto in progetto e/o sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Il cofinanziamento previsto nella presente convenzione sarà erogato esclusivamente al beneficiario secondo le seguenti modalità: - un primo acconto pari a 13.000,00, a seguito di regolare e documentato avvio delle attività oggetto della presente convenzione; - il saldo, pari ad euro 3.158,00 del finanziamento, salvo riduzioni in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale, previa verifica contabile da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione. Per il primo anticipo è richiesta la dichiarazione dell inizio delle attività, resa ai sensi del DPR 445/00. Art. 8 Tipologia dei costi e rendicontazione Le voci di costo del corso riconoscibili sono così articolate: a) spese per istruttori e docenti comprensive di diarie, rimborso spese viaggi, vitto e alloggio; b) spese per il personale di segreteria e di direzione; c) spese di gestione ed organizzazione quali: affitto locali nella misura della durata del corso più giorni 90, spese di segreteria; d) materiale di sussidio didattico e tecnico quali: libri di testo, video, acquisto apparecchiature tecniche inerenti le attività didattiche del corso, ski-pass per corpo insegnante; e) Sono ammissibili, in rapporto alla durata del corso le spese di affitto e di noleggio di immobili utilizzati per la realizzazione dell attività formativa e per le attività organizzative. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati o da convenzioni con data certa. La documentazione di spesa è costituita da fatture, ricevute od idonei documenti fiscali. Le spese per il noleggio di attrezzature risultano ammissibili nella misura massima del 25% annuo del costo complessivo.

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 6/7 La documentazione contabile dovrà essere costituita dai titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, debitamente quietanzati e regolari dal punto di vista fiscale. Gli stessi verranno conservati presso la sede del beneficiario. La quietanza, che attesta il requisito di spesa effettivamente sostenuta, deve risultare come segue: - bonifico bancario; - ricevuta di c/c postale; - assegno circolare in copia; - assegno bancario corredato da estratto conto corrente; - da timbro pagato e relativa firma autografa del creditore apposto sul documento di spesa. La documentazione contabile va conservata in originale, e tenuta a disposizione della Regione per i tre anni successivi all ultimo pagamento, fatti salvi i diversi tempi di conservazione prescritti dalla vigente normativa nazionale (art. 22 DPR n. 600/73). Art. 9 Revoca dei finanziamenti e procedimento. Oltre ai casi di revoca del finanziamento totale o parziale già previsti nella presente convenzione, la Regione si riserva la potestà di revocare i finanziamenti concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi: a) grave violazione della normativa inerente la gestione dell attività oggetto della presente convenzione; b) modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate dal competente Dirigente, o difformità progettuali. In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa, la presente convenzione la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, il Dirigente della competente struttura, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio motivato e comunicato atto alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento. Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario debba restituire parte o tutto del finanziamento eventualmente già erogato, il Dirigente della competente struttura intima al beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso. Art. 10 - Sospensione cautelativa dell erogazione del finanziamento

ALLEGATOD alla Dgr n. 918 del 03 aprile 2007 pag. 7/7 Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l attività oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell erogazione del finanziamento (acconto o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all interessato. Art. 11 - Rinuncia del beneficiario E facoltà del beneficiario rinunciare al cofinanziamento concesso, non oltre il termine di deposito del rendiconto, per l attuazione del corso oggetto della presente convenzione. In tal caso, il beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della Regione del Veneto di ripetere le somme erogate al beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del beneficiario. Art. 12 - Esenzione da tasse e imposte. Le parti danno atto che la presente convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell art. 5 della legge 21/12/78 n. 845. Art. 13 - Elezione di domicilio Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il beneficiario elegge domicilio in, Via. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non previamente comunicate alla Regione del Veneto a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione del Veneto, anche se diversamente conosciute. Art. 14 Foro competente Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Venezia. Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Venezia li Il Legale Rappresentante Il Dirigente