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DETERMINAZIONE N. 573 DEL 31/07/2017 Segreteria Generale Struttura proponente: Funzione direzionale di staff Gestione economica del personale OGGETTO: Costituzione provvisoria, ai sensi dell articolo 26, CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale relativo all anno 2017 Con impegno contabile L estensore f.to Dott. Luca Paciotti Il Responsabile del procedimento f.to Dott. Paolo Cortesini Senza impegno contabile Il Dirigente della struttura proponente f.to Dott. Paolo Cortesini Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. Data di ricezione: Protocollo N ANNO FINANZ. CAPITOLO C/R/P NUMERO IMPEGNO DATA IMPORTO STANZIAMENTO BILANCIO DISPONIBILITÀ RESIDUA IL DIRIGENTE Data registrazione impegno di spesa Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. Il Dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria

Il Segretario generale Vista la legge statutaria dell 11 novembre 2004, n. 1, Nuovo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche; Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale e successive modifiche; Vista la deliberazione dell Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento; Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97 con la quale sono state conferite le funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale alla dott.ssa Cinzia Felci; Vista la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2016 Legge di stabilità regionale 2017 ; Vista la legge regionale n 18 del 31 dicembre 2016 Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2017-2019 ; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali vigente ed in particolare l articolo 26 del CCNL 23.12.1999, che disciplina il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l articolo 4 contenente misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all utilizzo dei relativi fondi; Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza 28 luglio 2015 n. 82, con la quale sono state approvate le misure di contenimento della spesa per il personale e il "Piano di recupero", in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"; Preso atto della nota pervenuta dal MEF, Servizi ispettivi di Finanza pubblica, protocollo n 39936 del 10 marzo 2017 con la quale si dichiara conclusa la verifica amministrativo-contabile sulle spese di personale (S.I. 2357/V) in quanto la Regione Lazio nel recepire i rilievi ispettivi emersi ha intrapreso tutte le opportune iniziative in

riferimento alla regolarizzazione dei fondi per il trattamento del salario accessorio del personale dirigenziale e del comparto e alle misure di contenimento della spesa del personale; Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l articolo 12-septiesdecies in cui si stabilisce che le Regioni, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, possono applicare quanto previsto dall articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2015, n. T00052 relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio; Visto l art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 che prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Visto l art. 5 comma 3 del CCNL dell 1.4.1999, come sostituito dall art. 4 del CCNL del 22.1.2004, che prevede che per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l organo di governo dell ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto ; Visto l art. 23 co. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria (Deliberazione 27/2017/PAR) che ha chiarito come nel comma 236 della legge n. 208/2015, che riproduce il testo del precedente art. 9 comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, l introduzione del riferimento al personale assumibile da parte del legislatore, oltre a fissare il tetto storicizzato sull ammontare complessivo delle risorse per l anno 2015, riduce altresì la decurtazione in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, in quanto tiene conto del personale assumibile e non soltanto di quello effettivamente assunto entro la fine dell anno; Vista la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 che ha previsto all art. 1, che a seguito dell attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all incremento dell efficacia e dell efficienza dei servizi e all ottimizzazione della funzionalità dell amministrazione regionale, mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali, rappresentative, rispettivamente del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell Area II della dirigenza, le risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del Fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale; Vista la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 che ha previsto all art. 7, comma 17, che Fermo restando l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell Area II della dirigenza, le risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all articolo 26, comma 1, lettera a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente di cui all articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali ; Visto l art. 3 comma 23 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 17 che ha previsto che Fermo restando l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell Area II della dirigenza, le risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente di cui all articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali ;

Visti gli accordi di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell articolo 1 della legge regionale n. 12/2014, del dieci per cento delle risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente di cui all articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritti definitivamente il 12 marzo 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell Area II della dirigenza; Visto l accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell articolo 7 comma 17 della legge regionale n. 17/2015, del dieci per cento delle risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente di cui all articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto definitivamente il 29 agosto 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali; Considerato che non è ancora stato stipulato un accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell Area II della dirigenza, in applicazione dell art. 3 comma 23 della sopracitata L.R. 29 dicembre 2016 n. 17; Ritenuto di procedere alla determinazione provvisoria delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2017, parte stabile, sulla base delle controdeduzioni formulate dall amministrazione ai rilievi fatti in sede ispettiva dal MEF, del mutato quadro normativo in materia di personale e fatti salvi gli eventuali conguagli all esito del riscontro della Corte dei Conti e del piano di recupero di cui alla Deliberazione U.d.P. 82/2015; Considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità parte stabile - rimangono confermate, anche per gli anni successivi, con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali e che le risorse di cui alla parte variabile del fondo sono determinate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità; Considerato che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate Giunta- Consiglio sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio regionale precisamente il cap. S11404; Preso atto che le risorse destinate nell anno 2014 al trattamento accessorio del personale dirigente sono risultate eccedenti per un ammontare pari a 1.774,63 rispetto

alle risorse dell anno 2010, e che il fondo anno 2014 è stato decurtato per pari importo così come previsto dall articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e della circolare dell'8 maggio 2015, n. 20 del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l analisi dei costi del lavoro pubblico; Considerato che, l importo pari a 1.774,63 è stato decurtato dalle risorse stabili del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in quanto costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la rideterminazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015; Considerato che ai sensi dell articolo 1, della legge regionale 12/2014, l importo del dieci per cento, pari a 170.917,90, è stato decurtato dalle risorse stabili del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del 2014 per incrementare le risorse del fondo 2014 del salario accessorio del personale non dirigenziale; Considerato che ai sensi dell articolo 7, comma 17 della legge regionale 17/2015, l importo del dieci per cento, pari a 153.344,21 (determinazione n. 956 del 22 dicembre 2016), è stato decurtato dalle risorse stabili del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del 2015 per incrementare le risorse del fondo 2015 del salario accessorio del personale non dirigenziale (Determinazione n. 632 del 22 settembre 2016); Preso atto che le risorse stabili anno 2016 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale sono pari a 1.691.031,73; Considerato che solo con la chiusura dell esercizio 2016 si potrà procedere al consolidamento dei dati relativi alla quantificazione delle economie di cui all art. 27 comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, che attualmente sono quantificate in 4.624.247,73 (allegato A alla determinazione n. 60 dell 8 febbraio 2017); Ritenuto di costituire in via provvisoria, in coerenza con quanto contro dedotto ai rilievi formulati dal Mef in sede di controllo ispettivo e del Piano di recupero citato, il fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, anno 2017, nell ammontare complessivo di 5.991.017,35 così come dettagliato nel prospetto di cui all allegato A; Determina 1. di costituire in via provvisoria il fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, anno 2017, nell ammontare complessivo di 5.991.017,35 così come dettagliato nell allegato A.

2. di provvedere, qualora necessario, con successivo provvedimento ad integrare e modificare il fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, di cui al punto 1, sulla base degli elementi che dovessero emergere in fase di accertamento e consolidamento, e fatto salvo il conguaglio, all esito del riscontro della Corte dei Conti e di eventuali osservazioni sul Piano di recupero inviato con nota regionale n. 295144 del 29 maggio 2015; 3. di prenotare sul capitolo S11404, unitario per Giunta e Consiglio, in fase di impegno per l esercizio finanziario 2017, l importo di 5.991.017,35; 4. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture di Giunta regionale per procedere al controllo della compatibilità dell impegno assunto d ufficio negli esercizi finanziari 2017-2018 sul capitolo S11404; 5. di tramettere la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Lazio per procedere alla certificazione prevista dall art 40 bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Consiglio regionale del Lazio nella sezione Trasparenza. Il Segretario generale vicario f.to Dott.ssa Cinzia Felci