Riforma Mercato del Lavoro Legge 92/2012 Caerano di San Marco 6 dicembre 2012
Premessa. La riforma del mercato del lavoro è stata definitivamente convertita nella legge 92 del 28 giugno 2012. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 03 luglio 2012, è entrata in vigore il 18 luglio 2012. Prevede una serie di interventi a tutto campo con lo scopo di realizzare un mercato del lavoro dinamico e flessibile, creando nel contempo crescita e nuova occupazione. Gli interventi riguardano principalmente la così detta flessibilità in entrata, la flessibilità in uscita e gli ammortizzatori sociali Il tutto dovrà realizzarsi in un arco temporale che andrà dal 2012 al 2017.
.. Ad oggi gli scopi prefissati non si sono realizzati.. un mercato del lavoro dinamico e flessibile, creando nel contempo crescita e nuova occupazione Il dubbio è che la Riforma del Mercato del Lavoro sia nata già vecchia e comunque con dei contenuti normativi insufficienti. Partendo dal presupposto che il datore di lavoro sia sempre alla ricerca di soluzioni «furbe» non rispettose della legge.
Contratto a tempo determinato. Normato dal D.lgs.368/2001 deve essere giustificato e motivato al momento della stipula (picchi attività sostituzione personale assente necessità di figure non presenti in azienda). Il primo contratto a termine stipulato con soggetti che non abbiano mai lavorato in azienda può non riportare la giustificazione. Durata massima 12 mesi non prorogabile. Ampliato l intervallo fra un contratto a termine ed un nuovo contratto a termine. Si passa da 10 a 60 giorni e da 20 a 90 giorni a seconda che il contratto scaduto sia stato di durata fino o superiore a 6 mesi. Il periodo si riduce a 20/30 giorni in caso di start-up, lancio di nuovi prodotti o di previsione CCNL.
Il contratto potrà proseguire oltre la scadenza per un massimo di 30/50 giorni con riferimento alla durata dello stesso fino a 6 mesi oppure oltre i 6 mesi. Maggiorazione del 20% primi 10 giorni e del 40% per i successivi. Comunicazione preventiva da farsi su CO/Veneto. Per sommatoria di contratti a termine non possiamo andare oltre i 36 mesi. Si considerano i contratti succeduti nel tempo con mansioni equivalenti. Dal 18 luglio 2012 si sommano anche i contratti sottoscritti con le agenzie di somministrazione. E possibile derogare utilizzando la somministrazione. I contratti a termine sottoscritti dal gennaio 2013 sconteranno una maggior aliquota INPS pari al 1,4% (restituibile in caso di conferma nel limite massimo di 6 mesi).
Contratto di apprendistato. Normato dal D.Lgs. 167/2011 entrato a pieno regime con le assunzioni avvenute dal 26 aprile 2012. Introdotta per ditte con almeno 10 dipendenti clausola di stabilizzazione (30% primi 36 mesi poi 50%). Prevista redazione piano formativo entro 30 giorni e formazione in materia di sicurezza entro 60 giorni sempre dal momento dell assunzione. Formazione interna minima pari a 80 ore per ogni anno di apprendistato. Certificazione della formazione da parte di Ente esterno. Durata massima del contratto 3 anni (5 per il settore artigiano).
Contribuzione pari a zero per le ditte fino a 9 dipendenti con riferimento alle assunzioni intervenute dal gennaio 2012 al dicembre 2016. Di norma 1,5% primo anno, 3% secondo anno poi 10%. Per ditte oltre i 9 dipendenti 10%. Dal gennaio 2013 introdotta nuova percentuale pari al 1,3% a scopo finanziamento ASPI più ulteriore 0,30% fondo formazione (FART Fondo Impresa ecc ). La mancata formazione accertata al termine del contratto di apprendistato determina il pagamento dei contributi normali maggiorati del 100%. Se l accertamento interviene nel corso del contratto, recupero formazione non eseguita con sanzione da 100,00 a 600,00 euro.
Lavoro a chiamata. Dal 18 luglio 2012 possibile nei confronti di soggetti con meno di 24 anni (può proseguire fino a 24 anni e 364 giorni) ed oltre 55 anni per lo svolgimento di qualsiasi attività, per le causali indicate nei CCNL ed in mancanza di regolazione contrattuale per le lavorazioni considerate discontinue dal Regio Decreto del 1923 (per ultime due ipotesi nessun vincolo di età). Obbligo comunicazione preventiva alla DTL con possibilità di comunicare fino a 30 chiamate. Obbligo di comunicazione mancata prestazione lavorativa da farsi sempre alla DTL. Sanzione da euro 400,00 ad euro 2.400,00 per evento. Periodo transitorio fino al 18 luglio 2013 per i contratti stipulati prima dell entrata in vigore legge 92/2012.
Lavoro accessorio (voucher). Le nuove norme applicabili dal 18 luglio 2012, ampliano dal punto di vista soggettivo l utilizzo dei voucher. Possono essere usati per qualsiasi soggetto e per qualsiasi attività purché svolta in via meramente occasionale ed accessoria e sempre che il rapporto non possa essere regolato dagli istituti contrattuali classici (chiamata, part time ecc ). Quindi massima attenzione e cautela. Esiste solamente un limite reddituale complessivo che non può essere superato pari ad euro 5.000,00 annui per soggetto. Con uno stesso datore di lavoro non può essere superata la soglia di euro 2.000,00.
Previsti i voucher per le babysitter, utilizzabili dalle madri dopo la maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi (anche per retta asili). Il costo sarà a carico dell INPS. Sperimentale per il triennio 2013/2015. Attendiamo ulteriori precisazioni. I nuovi voucher cambieranno nel contenuto e nell indicazione dei dati. Prevista una norma che riporti i voucher ad una quota ora. I voucher richiesti entro il 18 luglio 2012 potranno essere utilizzati in base alla vecchia normativa fino al 31 maggio 2013.
Risoluzione rapporto di lavoro, dimissioni e licenziamento. Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, viene introdotta una forma di certificazione/conferma delle stesse che deve essere posta dal lavoratore. Vale anche per risoluzioni consensuali. Entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni la ditta deve invitare il lavoratore a confermarle presso la DTL, presso il Centro per l Impiego o con una dichiarazione su CO Veneto. L invito deve essere con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Il lavoratore deve provvedere entro 7 giorni. Per praticità si consiglia di far sottoscrivere la conferma su CO Veneto.
Il lavoratore nei 7 giorni previsti potrà: Presentarsi e confermare le dimissioni; Non presentarsi ed in questo caso le dimissioni saranno considerate come confermate; Presentarsi e non confermarle, con conseguente ripresa del rapporto. In questo caso non avremo arretrati da corrispondere. La mancata convocazione è sanzionata con una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e le dimissioni si intendono come non date. In caso di accordo 411 c.p.c. la procedura non è richiesta. Entrata in vigore dal 18 luglio 2012 per le dimissioni presentate da tale data.
In caso di licenziamento economico intimato da parte di aziende rientranti nella sfera di applicazione dell art.18, sempre dal 18 luglio 2012, viene introdotta una nuova procedura. Prima di procedere con il licenziamento la ditta deve informare la DTL inviando una comunicazione preventiva. La DTL entro 7 giorni dal ricevimento comunica la data di convocazione delle parti che dovrà avvenire nei 20 giorni successivi. All incontro saranno presenti le parti, rispettivamente assistite, con lo scopo di verificare eventuali soluzioni alternative al licenziamento. Se non vengono individuate, la ditta potrà procedere. Esclusi i licenziamenti ai sensi legge 223/91.
Dal 1 gennaio 2013 le aziende sono soggette alla tassa sui licenziamenti. La tassa si traduce in una forma di finanziamento per l ASPI. Questa contribuzione aggiuntiva va da un minimo di mezza mensilità di ASPI fino ad un massimo di una mensilità e mezza di ASPI. Considerando una retribuzione lorda pari ad euro 1.300,00 la somma da versare potrà andare da un minimo di euro 457,00 ad un massimo di euro 1.371,00. Da applicarsi anche nel caso di disdetta contratto di apprendistato. Esclusi i licenziamenti con procedura legge 223/91 per i quali è già previsto il contributo d ingresso.
Modificato art.18 legge 300/70. In caso di sentenza sfavorevole del giudice potremmo avere i seguenti casi: 1. Licenziamento disciplinare privo di giusta causa o giustificato motivo: reintegra/indennità risarcitoria pari a 15 mensilità + risarcimento danno massimo 12 mesi soggetto contributi; 2. Licenziamento disciplinare con motivazioni insufficienti o insussistenti: non più reintegro ma indennizzo da un minimo di 12 mensilità ad un massimo di 24 mensilità. In caso di nullità per vizio di forma ridotto da 6 a 12 mensilità; 3. Licenziamento economico con motivazione insufficiente: non più reintegro ma indennizzo da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità. Se motivazione inesistente ricondotto al disciplinare.
Il licenziamento discriminatorio (fede religiosa, partiti politici, iscrizione al sindacato, primo anno di vita del bambino ecc ) rimane immutato nelle conseguenze di fronte ad una sentenza sfavorevole alla ditta, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza. E previsto il risarcimento del danno comprensivo dei contributi (minimo 5 mensilità) dalla data del licenziamento e fino alla sentenza del giudice. A questo si aggiunge la reintegra nel posto di lavoro (sostituibile con un indennità risarcitoria pari a 15 mensilità). Rischio per ditte sotto i 15 dipendenti nel caso in cui un licenziamento economico venga ricondotto in questo ambito.