CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO



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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 1 Gennaio 2015 Milo Sciaky, @Astrosamantha (2012) Samantha Cristoforetti si concentra prima di cominciare l allenamento per simulazione dell assenza di gravità. Milo Sciaky (Milano, 1983), fotoreporter professionista, collabora con le agenzie ANSA e Luz-Photo pubblicando fotografie e reportage su testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Nel 2012 fonda a Milano Around Gallery, una realtà dedicata alla fotografia d autore (www.aroundgallery.com www.milosciaky.it). Ringraziamo l autore per averci concesso l uso delle immagini con le quali illustreremo le copertine dei Notiziari 2015; immagini dedicate a Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a viaggiare nello spazio, simbolo del progresso scientifico e tecnologico, nonché esempio di grande competenza e tenacia. @Astrosamantha è il nome usato dall astronauta trentina sul social network Twitter ed è stato utilizzato dall autore per questo progetto fotografico realizzato nel corso degli allenamenti al Johnson Space Center della NASA a Houston, Texas, nel maggio del 2012, quando la missione non era ancora stata resa di dominio pubblico. Commercialisti Ufficio Contabilità contabilita@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Giordano Chiara Angela Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Giordano Massimo Collino rag. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Bruno Nicolas Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Cavallera Tealdi dr. Alberto a.tealdi@studiocugnasco.it Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Dao Ormena Daniela Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it Bottasso Elisabeth Giusto dr. Davide d.giusto@studiocugnasco.it Consulenza legale esterna Segreteria Magliano Silvana Marisa Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it Garino Tardivo Elisa Strutture collegate e rapporti internazionali Consulenti del lavoro segreteria@studiocugnasco.it Cugnasco Avv. Roberto Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers Via Ponza di San Martino, 8-12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 info@studiocugnasco.it www.studiocugnasco.it

Indice Temi del mese I principali provvedimenti contenuti nella legge di stabilità per il 2015... Novità in materia di detrazioni del 36%-50%, 55%-65% e bonus mobili... L impatto della legge di stabilità 2015 sul lavoro subordinato... Tributi Sono attive le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni d intento... Il nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi... Nuove modalità di inclusione nella banca dati VIES... Comunicazioni black list: il 2014 può essere chiuso con le vecchie regole... Lo split payment nelle operazioni con gli enti pubblici... Novità in merito alla detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus... Indeducibile lo stipendio del dipendente amministratore... Limite numerico dei veicoli per i titolari di reddito di lavoro autonomo... La scheda carburante... Deducibilità delle spese di sponsorizzazione... Le operazioni accessorie nella disciplina Iva... Novità in merito alla detrazione Irpef delle erogazioni liberali ai partiti politici... Società di gestione immobiliare: criteri per l identificazione dell attività imprenditoriale... Disapplicazione della disciplina delle società di comodo in caso di cessione dell energia al GSE... Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Riduzione del tasso di interesse legale... Gli importi del diritto camerale per l anno 2015... Tariffe ACI 2015... Trust e attività fiduciaria Il trust di garanzia e la sua tassazione ai fini delle imposte indirette... Finanziamenti e contributi Bando Inail 2014: contributo a fondo perduto per l adeguamento alle norme di sicurezza... Novità della legge di stabilità 2015 in materia di agevolazioni... Consulenza del lavoro Contrasto al fenomeno delle false partite Iva... Voucher per baby sitting o per le rette degli asili nido... Contratti a termine e limiti quantitativi... Trattamento retributivo delle festività... Il rientro anticipato dal periodo di malattia... Coefficiente di rivalutazione del TFR... Scadenziario Mese di gennaio... Numeri utili Link utili Pag. 3 5 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00 - oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 - oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 - oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 - oltre 75.000,00 23 % 27 % 38 % 41 % 43 % Aliquota Ires (2) 27,5 % Aliquota Irap (2) 3,9 % Saggio di interesse legale (3) 0,5 % Cambio /$ (4) 1,1708 Rivalutazione TFR (5) 1,375000 % Indice ISTAT (6) 0,2 % Tassi Banca Centrale Europea (7) - Tasso di sconto - Tasso di deposito Tassi Euribor (8) - 6 mesi - 12 mesi 0,05 % -0,20 % 0,163 % 0,317 % Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it Ministero delle Finanze www.finanze.it Enea (pratiche 55%) www.enea.it Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it (1) A decorrere dall 1.01.2007 (2) A decorrere dall 1.01.2008 (3) A decorrere dall 1.01.2015 (4) Rilevazione alla data del 15.01.2015 (5) Vedi pagina 19 (6) Variazione % del mese di novembre 2014 sul mese di novembre 2013 (7) A decorrere dal 10.09.2014 (8) Aggiornati alla data del 15.01.2015, valuta del 19.01.2015, base 365 Catasto www.agenziaterritorio.it Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it 2

Temi del mese I principali provvedimenti contenuti nella legge di stabilità per il 2015 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2014 il Ddl di stabilità per il 2015 è diventato legge (n. 190/2014). Di seguito verrà fatta una carrellata dei principali provvedimenti ivi contenuti, alcuni dei quali saranno oggetto di ulteriore analisi all interno di questo notiziario e di quelli successivi. Come sempre la legge di stabilità (un tempo chiamata legge finanziaria ) spazia dalle norme sulle imprese, a quelle sulle persone fisiche, dalle imposte dirette a quelle indirette. Per le novità in merito al lavoro subordinato si rimanda all approfondimento contenuto nel presente Notiziario, a pagina 7. A partire dal periodo di imposta 2015 il bonus di 80 euro, introdotto temporaneamente dal Governo per l anno 2014, diventa definitivo; pertanto coloro che avranno un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato compreso tra 8.145 e 24.000 euro ne potranno beneficiare. Ne usufruiranno anche i soggetti con reddito fino a 26.000 euro ma con una decurtazione: la detrazione infatti sarà calcolata proporzionalmente, sulla base della seguente formula: [960 x (26.000 reddito complessivo)] / 2.000. Sempre per gli stessi lavoratori dipendenti è stato incrementato ad 7 euro giornalieri il tetto entro il quale i ticket restaurant dematerializzati non vengono computati nella determinazione del reddito (precedentemente il limite era fissato a 5,29 euro). Per le imprese ed i professionisti il costo del personale peserà un po meno ai fini Irap in quanto, a partire dal periodo di imposta 2015, diventa integralmente deducibile dalla base imponibile il costo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato. Tale deduzione potrà anche essere applicata (previa autorizzazione da parte dell Unione Europa) alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale ed altresì alle società agricole. Sarà inoltre possibile, per coloro che non si avvalgono di personale dipendente, usufruire di un credito di imposta pari al 10% dell Irap lorda da utilizzare in compensazione mediante modello F24. Sono stati prorogati a tutto il 2015, con le stesse percentuali del 65% e del 50% previste per il 2014, gli incentivi fiscali relativi alla riqualificazione energetica degli edifici e quelli legati agli interventi di ristrutturazione. Sul tema si rimanda all approfondimento riportato a pagina 5 del presente Notiziario. A far data dall 1.01.2015 è previsto un nuovo regime forfettario per i cosiddetti contribuenti minimi. Sono abrogati tutti i vecchi regimi forfettari (rimangono solo in essere, fino a scadenza, quelli che risultano in attività nel regime dei minimi al 31.12.2014). Il nuovo regime prevede delle soglie di ricavo massimo differenziate sulla base dell attività svolta che vanno da un minimo di 15.000 euro (per i professionisti) ad un massimo di 40.000 euro annui (per i commercianti all ingrosso ed al dettaglio). Tali contribuenti saranno esonerati da numerosi adempimenti fiscali e contabili e pagheranno un imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 15% su un reddito determinato forfettariamente in base a determinati coefficienti di redditività (sul punto si rimanda all articolo riportato a pagina 9 del presente Notiziario). Per ogni figlio nato od adottato nel triennio 2015/2017, alle famiglie con un reddito certificato Isee non superiore a 25.000 euro sarà erogato un assegno di 960 euro annui, per tre anni, assegno che sarà raddoppiato nel caso in cui il valore Isee non supererà 7.000 euro. Sono state previste delle novità anche in merito alle erogazioni liberali a favore alle Onlus, con un aumento della detrazione consentita. Per approfondimenti sul tema si rimanda all articolo contenuto a pagina 12 del presente Notiziario. Sono state previste nuove tipologie di prestazioni che dovranno essere assoggettate, ai fini Iva, all inversione contabile, cosiddetto reverse charge. Si tratta delle prestazioni di servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento di edifici. Alcune di queste, relativamente all edilizia, erano già assoggettate a detto regime, ma solamente in caso di subappalto e quando l attività del committente e del subappaltatore rientravano in specifici codici Ateco relativi alle attività in edilizia. Con le nuove disposizioni di cui all art. 17 del DPR 633/72 alle prestazioni di servizi fornite a soggetti passivi Iva e relative ad attività di demolizione, di installazione di impianti e manutenzione degli impianti medesimi su edifici, si applica l inversione contabile indipendentemente dallo svolgimento dell attività in subappalto o meno ed indipendentemente dalla classificazione Ateco dei soggetti coinvolti; ciò che conta è la tipologia della prestazione e non la natura dei prestatori/committenti. Tra le opere di completamento è bene ricordare che sono ricomprese le prestazioni fornite dai decoratori e dai piastrellisti. Anche la cessione di energia elettrica o gas ad un rivenditore, oltre alla cessione di quote di emissione e di relativi certificati sarà assoggettata ad inversione contabile. A tale fine è bene precisare che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è considerato soggetto rivenditore, pertanto i titolari di impianti di biogas, biomasse, centrali idroelettriche o di impianti fotovoltaici fattureranno in regime di reverse charge al GSE. Questa situazione comporta, soprattutto per coloro i quali producono energia elettrica mediante impianti a biogas od a biomasse che vanno 3

Temi del mese quotidianamente alimentati, una situazione di costante credito Iva con un immediata penalizzazione dal punto di vista finanziario oltre alla necessità di recuperare tale credito con richieste di rimborso o mediante compensazioni in F24 con eventuali altri tributi, ma solo dopo la trasmissione della dichiarazione Iva annuale e spesso a seguito di rilascio di visto di conformità. Stessa sorte dovrebbe toccare alla cessione di beni alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati, discount ecc.), ma su questo punto è necessaria apposita autorizzazione da parte dell UE. Novità in vista anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della pubblica Amministrazione (Stato, enti pubblici territoriali quali Comuni, Camere di Commercio, A.s.l., ecc.) in quanto il nuovo regime dello split payment prevede che l Iva non verrà pagata dall ente pubblico al fornitore, ma sarà dallo stesso ente direttamente versata nelle casse erariali (per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda all articolo a pagina 11 del presente Notiziario). La legge di stabilità ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali non quotate detenute, non in regime di impresa, alla data del 1 gennaio 2015. La procedura sarà analoga a quella delle precedenti rivalutazioni; la perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30.06.2015 ed entro la medesima data dovrà essere versata l imposta sostitutiva, ovvero la prima delle tre rate annuali della medesima. L unico aspetto che cambia sostanzialmente è l onerosità della rivalutazione in quanto le aliquote sono raddoppiate passando dal 2% al 4% per la rivalutazione della partecipazioni non qualificate e dal 4% all 8% per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e dei terreni. Un aggravio sicuramente importante dal punto di vista fiscale è quello che la legge di stabilità ha riservato agli Enti non commerciali, Trust e Fondazioni che detengono partecipazioni e percepiscono i relativi dividendi. La norma, con retroattività a tutti i dividendi percepiti a fare data dall 1.01.2014, ha abbassato il limite di esenzione dal 95% al 22,26%. In altre parole questo significa che i dividendi percepiti dai soggetti sopra citati che venivano tassati con aliquota del 27,5%, sul 5% del percepito, ora saranno invece tassati con l aliquota del 27,5 % sul 77,74%. Volendo rappresentare la maggiore tassazione con un esempio numerico, su 10.000 euro di dividendi percepiti con la previgente tassazione il carico fiscale sarebbe stato pari ad euro 137,50 (10.000 x 5% x 27,5%); con la nuova tassazione il carico fiscale si attesta ad euro 2.137,85 (10.000 x 77,74% x 27,5%). Per compensare la retroattività della norma è stato previsto un credito di imposta pari alla maggiore tassazione scontata nel 2014, credito usufruibile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2016. Modifiche rilevanti sono state apportate all istituto del ravvedimento operoso, estendendone l utilizzabilità. In particolare tra le cause ostative che finora impedivano il ravvedimento non vi è più la notifica del processo verbale di constatazione (Pvc). Questo significa che in caso di verifica che darà luogo ad un Pvc il contribuente potrà ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte ad 1/6 fino alla notifica del Pvc stesso e dal momento della notifica in poi (ma non oltre la notifica dell avviso di accertamento) potrà sanare le posizioni in esso evidenziate (con la possibilità di scegliere quali contestazioni eventualmente regolarizzare) con sanzioni ridotte ad 1/5. Questa norma è stata introdotta anche in previsione del fatto che, a partire dal periodo di imposta 2016, verrà abrogato lo strumento deflattivo del contenzioso dell adesione al Pvc che prevede una riduzione delle sanzioni più favorevole rispetto al ravvedimento, ma obbliga ad aderire a tutte le contestazioni in esso rilevate. Ai fini Iva è stata prevista l equiparazione dei libri ed i periodici in formato elettronico, cosiddetti e-book, a quelli in formato cartaceo. Pertanto anche agli e-book sarà applicata l aliquota Iva agevolata del 4% in luogo di quella del 22%. Sempre ai fini Iva è stata prevista la soppressione della comunicazione annuale dati Iva a fare data dalla comunicazione 2016 per l anno 2015 e sempre con la medesima decorrenza si è resa obbligatoria la presentazione della dichiarazione Iva singola entro la data del 28 febbraio. Risulta quindi che le dichiarazioni Iva 2015 per il periodo di imposta 2014 saranno le ultime che potranno ancora essere unificate, vale a dire trasmesse insieme al modello Unico entro il 30 settembre previa trasmissione, entro il 28.02.2015, della comunicazione annuale dati Iva. Infine la legge di stabilità ha introdotto alcune novità relativamente al credito d imposta sulle spese di ricerca e sviluppo ed ha previsto altresì un regime opzionale di tassazione agevolata per lo sfruttamento economico di marchi e brevetti chiamato patent box, oltre ad altre forme di agevolazione per il rientro di ricercatori dall estero ed all estensione dell ambito applicativo dell art-bonus ed alla proroga del credito d imposta per l ammodernamento degli strumenti informatici nell ambito dell editoria. Per maggiori dettagli su alcune nuove agevolazioni si rimanda all articolo a pagina 17 del presente Notiziario. 4

Temi del mese Novità in materia di detrazioni del 36%-50%, 55%-65% e bonus mobili La legge di stabilità per l anno 2015 contiene importanti novità in materia di agevolazioni per gli immobili. Detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Tale agevolazione, inizialmente istituita dalla L. n. 449 del 27.12.1997 ed oggetto di ripetute proroghe, è stata inserita nel nuovo art.16-bis del TUIR grazie al DL 201/2011, che ne ha determinato il passaggio a regime. Anche per l anno 2015 questa tipologia di detrazione rimarrà potenziata nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa detraibile pari ad 96.000 per unità immobiliare. A partire dall 1.01.2016, in assenza di altre proroghe, tale agevolazione scenderà al 36%, con un massimale di spesa ammessa pari ad 48.000. Anche per l anno 2015, quindi, potranno godere della detrazione Irpef del 50% gli interventi: - di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all art. 1117 cod. civ.; - di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a patto che risulti essere stato dichiarato lo stato d emergenza; - relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto, pertinenziali ad unità immobiliari residenziali, anche condominiali; - finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; - adatti a favorire la mobilità interna di persone portatrici di handicap, anche attraverso la comunicazione, la robotica e le tecnologie avanzate; - relativi all adozione di misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; - relativi alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico ed alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego di fonti rinnovabili di energia, come ad esempio gli impianti fotovoltaici; - relativi all adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo a quelle opere utili per la messa in sicurezza statica e per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza dell edificio, realizzati sulle parti costitutive degli edifici. Si tratta di interventi di consolidamento delle componenti strutturali degli edifici la cui concezione, per loro stessa natura, è rimessa al preventivo studio di un ingegnere civile. Per quest ultima tipologia di interventi agevolabili è stato previsto un potenziamento della percentuale di detrazione Irpef ed Ires dal 50% al 65% per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2015, a patto che l edificio sia ubicato in una zona sismica ad alta pericolosità, così come individuata nell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. Possono usufruire di tale agevolazione i soggetti passivi che possiedano o detengano l immobile in base ad un titolo idoneo e che sostengano effettivamente la spesa relativa all intervento, a patto che tale unità immobiliare sia da loro destinata ad abitazione principale, o allo svolgimento di attività produttive, non rilevando a tal fine la loro classificazione catastale. In particolare è utile ribadire che la nozione di abitazione principale a cui fare riferimento è quella utilizzata a fini Irpef, ossia quella che la definisce come unità immobiliare in cui il contribuente ed i suoi familiari fissano la loro dimora abituale, a prescindere dalle risultanze dei registri anagrafici. Oltre a questa serie di interventi risultano agevolabili le spese di acquisto dei materiali utilizzati, quelle di progettazione, quelle professionali, quelle per la messa in regola degli edifici, i costi per perizie e sopralluoghi, l Iva, i bolli, i diritti e gli oneri di urbanizzazione, oltre alla tassa per l occupazione del suolo pubblico (Tosap). Sono invece esclusi dalla detrazione gli interessi passivi ed i costi di trasloco e custodia dei beni mobili. Detrazione per l acquisto di immobili ed elettrodomestici. L art. 16, c. 2, del DL 63/2013 aveva esteso la detrazione Irpef del 50% sui recuperi edilizi all acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. All interno della legge di stabilità per l anno 2015 tale agevolazione è stata prorogata fino al 31.12.2015. L ammontare 5

Temi del mese complessivo della spesa agevolabile non può superare gli 10.000 per singola unità immobiliare, con una detrazione Irpef lorda massima di 5.000, da spalmare obbligatoriamente in dieci quote annuali costanti. La detrazione spetta anche nel caso in cui le spese relative al bonus mobili siano superiori a quelle di ristrutturazione. Per poter beneficiare dell agevolazione, tuttavia, l immobile deve essere oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (per le parti comuni condominiali è anche ammessa la manutenzione ordinaria). Accanto alle stesse modalità di pagamento stabilite per usufruire del bonus ristrutturazioni sono ammessi anche i pagamenti mediante carte di credito o di debito: in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare e non nel giorno di addebito sul suo conto corrente. Non è invece consentito il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento diversi da quelli citati. Sempre ai fini del bonus mobili la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 11/2014 ha precisato che lo scontrino riportante il codice fiscale dell acquirente e l indicazione della natura, quantità e qualità dei beni acquistati può essere considerato come documento sostitutivo della fattura. Detrazione per immobili interamente ristrutturati. Un altra fattispecie di applicazione della detrazione Irpef del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale è quella relativa all acquisto o all assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento o restauro conservativo effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie. Essa spetta solamente nel caso in cui gli immobili oggetto degli interventi citati siano venduti entro i 18 mesi successivi dalla data di fine lavori. Prima dell estensione temporale della legge di stabilità per l anno 2015 tale termine era fissato in 6 mesi dal termine dei lavori. Attualmente, se tali condizioni di base vengono rispettate, all acquirente spetta una detrazione d imposta pari al 50% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita, o di assegnazione e, comunque, entro l importo massimo di 96.000. Detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici. La L. n. 296 del 27.12.2006 aveva introdotto una detrazione d imposta pari al 55% delle spese sostenute in relazione ad interventi: - di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento, che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia annua per la climatizzazione invernale dell intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati da decreti ministeriali appositamente approvati. Per questa casistica l importo di detrazione massimo non può superare gli 100.000; - riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture o pavimenti) o finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U definiti appositamente dalla legge. Per questi tipi di intervento la detrazione massima non può andare oltre gli 60.000; - di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Per questa particolare casistica la detrazione ha un tetto massimo di 60.000; - di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione o di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, oppure di installazione di impianti di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza ed altri a bassa entalpia. Per quest ultima categoria di interventi la detrazione massima non può superare gli 30.000. Tale agevolazione, che negli anni ha subito diverse modifiche e proroghe, è stata nuovamente prorogata per l anno 2015, confermando la percentuale di detrazione del 65% già prevista per lo scorso anno, da spalmare in dieci rate annuali di importo costante. I limiti precedentemente citati sono riferiti all unità immobiliare oggetto dell intervento e devono essere suddivisi tra i soggetti detentori o possessori che partecipano alla spesa. In aggiunta agli interventi citati la legge di stabilità per l anno 2015 ha esteso l agevolazione all acquisto e posa in opera di schermature solari, fino ad un valore massimo di detrazione pari ad 60.000. Occorre infine rimarcare un ultima novità, riguardante l innalzamento della ritenuta d acconto operata dagli istituti bancari sui bonifici speciali per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica agevolati che è passata, a decorrere dall 1.1.2015, dal 4% all 8%. 6

Temi del mese L impatto della legge di stabilità 2015 sul lavoro subordinato Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è entrata in vigore la cosiddetta legge di stabilità, a far data dal 1 gennaio 2015, che ha introdotto alcune agevolazioni fiscali e contributive anche nell ambito del lavoro subordinato. Essa sancisce innanzitutto la definitiva soppressione degli sgravi contributivi nei confronti dei datori di lavoro che assumono disoccupati e cassaintegrati di lunga durata. La soppressione opera con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1 gennaio 2015. L incentivo lascia il passo allo sgravio triennale dal versamento dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail e nel limite massimo di 8.060 euro. Il comma 121 dell articolo 1 della suddetta legge, infatti, prevede espressamente che I benefici contributivi di cui all articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio 2015. Agevolazioni contributive ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 Si tratta delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990). Tale requisito doveva essere posseduto dai soggetti assunti mediante l avvenuta disponibilità fornita dietro presentazione al centro per l impiego e consentiva al datore di lavoro di usufruire dell esonero totale o parziale dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Se, per effetto della soppressione prevista dalla legge di stabilità, è giusto parlare al passato di tale venticinquennale agevolazione, vanno tuttavia rilevate alcune criticità operative. Nessun problema si pone per coloro che hanno proceduto a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza fino al 31 dicembre 2014, i quali potranno così continuare ad usufruire dell agevolazione per tutta la durata residua. Quindi anche il caso limite di un assunzione con decorrenza 31 dicembre 2014 può rientrare tra le ipotesi in cui l incentivo verrà salvaguardato. La norma sul punto è chiara: la soppressione opera con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1 gennaio 2015. L incentivo ora lascia il passo allo sgravio triennale previsto ai commi da 118 a 120 del medesimo articolo 1, che tuttavia presenta importanti differenze sia dal punto di vista economico che da quello dei requisiti previsti per poterne beneficiare. Sgravio triennale e agevolazione ex articolo 8, comma 9, legge n. 407/1990: incentivi a confronto Mettendo a confronto il nuovo incentivo con quello di cui al precedente paragrafo, ora abolito, si possono formulare alcune osservazioni. Dal punto di vista economico il previgente incentivo previsto dalla legge n. 407/1990 risultava in molti casi più vantaggioso, ma in altri casi invece risulterà più conveniente il nuovo sgravio. Saranno certamente svantaggiate le imprese artigiane e quelle ubicate nel Mezzogiorno ed in altre aree svantaggiate in quanto potevano usufruire dell esonero totale sia dei contributi previdenziali ed assistenziali che assicurativi, dovuti dunque sia all Inps che all Inail, senza alcun limite. Lo sgravio triennale invece prevede l esonero dei soli contributi Inps e comunque entro il limite annuo di 8.060 euro. Risultano invece avvantaggiate dal nuovo incentivo le imprese delle altre aree del paese nonché i professionisti e gli altri soggetti che rivestono qualifica d impresa (associazioni, fondazioni, ecc..), i quali potevano fruire in precedenza dell esonero parziale nella misura del 50% ed invece dal 2015 potranno, nella gran parte dei casi, ottenere un risparmio maggiore in quanto lo sgravio copre l intera quota dovuta all Inps. Più facile sarà, invece, definire i requisiti da parte del soggetto da assumere secondo la nuova disciplina. Infatti mentre in precedenza era necessario che lo status di disoccupato fosse formalmente certificato dal centro per l impiego per consentire l accertamento di un anzianità formale di disoccupazione di almeno 24 mesi, il nuovo sgravio è escluso per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Un requisito mobile, dunque, ma indubbiamente più facile da conseguire da parte del soggetto da assumere. 7

Temi del mese Inoltre va sottolineato che il nuovo incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo determinato di durata almeno triennale nel settore agricolo, a condizione che annualmente siano state prestate almeno 150 giornate di lavoro. Quello che tuttavia preoccupa di più è il fatto che l agevolazione prevista dall articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 era stabile, mentre il nuovo sgravio risulta limitato alle assunzioni decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Trattamento di fine rapporto in busta paga Una delle misure centrali della legge di stabilità è rappresentata dalla possibilità, da parte dei dipendenti del settore privato (i dipendenti pubblici non vengono contemplati in considerazione della virtualità del loro TFR), esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, di richiedere al proprio datore di lavoro di percepire la quota di TFR maturando tramite liquidazione diretta mensile. La misura è applicabile in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. Si prevede che possano accedere a tale facoltà, che se esercitata assume i caratteri della irrevocabilità fino al 30 giugno 2018, anche coloro che abbiano aderito a forme di previdenza complementare destinandovi il TFR. L obiettivo che il Governo si pone è quello di rilanciare i consumi, affiancando al bonus degli 80 euro una ulteriore misura di sostegno alla liquidità delle famiglie. I lavoratori dovranno fare le loro valutazioni fiscali: il TFR in busta paga è soggetto a tassazione progressiva; il TFR in azienda è soggetto a tassazione separata; il TFR destinato a previdenza complementare, in sede di tassazione delle prestazioni finali, è soggetto ad imposta sostitutiva del 15%. Bonus in busta paga Viene messo a regime il bonus degli 80 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo imponibile Irpef non superiore a euro 26.000,00 annui. I soggetti beneficiari del bonus sono i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente: - compensi dei soci lavoratori di cooperative; - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; - borse di studio ed assegni di formazione professionale; - compensi percepiti per collaborazioni coordinate continuative compresi i contratti a progetto; - prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; - compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Il bonus spetta anche per i soggetti che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente. Spetta anche per i dipendenti all estero che sono tassati in Italia, ai lavoratori frontalieri ed ai soggetti non residenti a condizione che i loro redditi siano imponibili in Italia. Il bonus ammonta ad euro 960,00 da rapportare al periodo di lavoro all anno. Esso varia a seconda del reddito del lavoratore: - fino a euro 24.000,00 il bonus spetta per euro 960,00 e non è parametrato al reddito complessivo; - se il reddito complessivo supera i 24.000,00 euro ma non i 26.000,00 euro, il bonus viene rapportato al reddito stesso: al crescere del reddito complessivo si riduce progressivamente l importo del bonus effettivamente spettante; - al raggiungimento del limite dei 26.000,00 euro l importo del bonus è annullato. Imposta sostitutiva sul Tfr A decorrere dal primo gennaio 2015 l imposta di rivalutazione sul trattamento di fine rapporto è passata dall 11% al 17%. Buoni pasto elettronici A decorrere dal 1 luglio 2015 la quota non tassata in capo al dipendente per i buoni pasto in formato elettronico passa da euro 5,29 ad euro 7,00. 8

Tributi Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni d intento Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate pubblicato il 12.12.2014 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d intento di acquistare o importare beni e servizi senza Iva da parte degli esportatori abituali. L art. 20, c. 1, del Dlgs 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto per le operazioni poste in essere a decorrere dall 1.01.2015 una razionalizzazione degli adempimenti che gravano sui soggetti interessati dalla norma in esame, fissando nuove modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento: - l esportatore abituale trasmette all Agenzia i dati contenuti nella dichiarazione d intento che consegnerà al proprio fornitore; - l Agenzia delle Entrate rilascia ricevuta telematica con l indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d intento trasmessa dall esportatore abituale; - l esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d intento con la ricevuta telematica dell Agenzia; - il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione d intento e della relativa ricevuta può effettuare l operazione senza applicazione dell Iva, ai sensi dell art. 8, c. 1, lett. c) del DPR 633/72; - il fornitore riepilogherà i dati delle dichiarazioni d intento ricevute nella dichiarazione annuale Iva. Il provvedimento del 12.12.2014 ha peraltro dissipato i dubbi sul regime transitorio per le dichiarazioni d intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015, stabilendo che fino al prossimo 11 febbraio gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti (ciò nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente). Per le dichiarazioni consegnate o inviate secondo tali modalità, che esplicano tuttavia effetti anche per le operazioni poste in essere dopo l 11.02.2015 (ad esempio le dichiarazioni d intento rilasciate con valenza annuale), vige però l obbligo, a partire dal 12.02.2015, di ritrasmettere le dichiarazioni in via telematica. Dal 22 dicembre u.s. sul sito dell Amministrazione finanziaria come reso noto a mezzo comunicato stampa è disponibile il software Dichiarazione d intento per l invio telematico; è stato inoltre predisposto il nuovo servizio online di verifica ricevuta dichiarazione d intento che consente, a chi riceve la lettera, di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione. Le informazioni sulle dichiarazioni d intento presentate saranno inoltre consultabili sul cassetto fiscale del dichiarante e del ricevente. Il nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), dal 1 gennaio 2015 è operativo il nuovo regime forfetario per autonomi che costituisce il regime naturale applicabile alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arte o professione in possesso dei requisiti di seguito delineati. Per accedere al nuovo regime occorre che, al contempo, nell anno precedente: - i ricavi conseguiti od i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano stati superiori ai limiti indicati in un apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO dell attività esercitata (variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro); - non siano state sostenute spese complessivamente superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.; - il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia stato superiore a 20.000,00 euro; - i redditi conseguiti nell attività d impresa o di lavoro autonomo siano stati prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati; tale verifica di prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato, oppure se la somma dei redditi d impresa, arte o professione e di lavoro dipendente od assimilato non ha ecceduto 20.000,00 euro. Non consta alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. Il nuovo regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l applicazione di un coefficiente di redditività (variabile dal 40% all 86%) previsto per la specifica attività svolta sull ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta (calcolati secondo il principio di cassa). Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotti i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge e le perdite fiscali generatesi nei periodi d imposta anteriori all accesso al 9

Tributi regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Sul reddito imponibile così determinato si applica un imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale ed Irap pari al 15%. Per i soggetti che avviano ex novo un attività e per i primi tre anni, è prevista un ulteriore agevolazione consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se: - nei tre anni precedenti l inizio dell attività non è stata esercitata alcuna attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; - l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dei periodi di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti, professioni od attività artigianali); - nel caso in cui venga proseguita un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività. Il regime forfetario prevede una serie di semplificazioni fiscali e contabili: - l esclusione da Iva, Irap, studi di settore e parametri; - l esclusione dei ricavi/compensi da ritenuta d acconto; - la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, di lavoro autonomo, ecc.), salvo indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percettore; - l esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e Iva; - l esonero da liquidazioni e versamenti periodici, nonché da obblighi dichiarativi, ai fini Iva; - per gli imprenditori, un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali applicando le aliquote contributive per la Gestione artigiani e commercianti INPS al reddito dichiarato. Si precisa che a decorrere dal 2015 sono abrogati: - il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000); - il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli ex-minimi (artt. 27 del DL 98/2011 e 1, cc. 96-115 e 117 della L. 244/2007). Nonostante l abrogazione, il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta in ogni caso salva la possibilità di scegliere l applicazione del nuovo regime forfetario. Attivate le nuove modalità di inclusione nella banca dati VIES A decorrere dall 1.01.2015 è possibile accedere al VIES (VAT information exchange system) ovvero la banca dati contenente i soggetti passivi Iva abilitati agli scambi intracomunitari in maniera immediata, senza dover attendere i 30 giorni precedentemente previsti per l accettazione da parte dell Agenzia delle Entrate. Alla luce della nuova disposizione pertanto le regole di accesso e di mantenimento della propria posizione Iva all interno del VIES sono variate. Il soggetto passivo che, in sede di dichiarazione di inizio attività, manifesta l opzione di porre in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in cui allo stesso viene attribuito il numero di partita Iva. Per esprimere detta opzione è necessario compilare il campo Operazioni Intracomunitarie del quadro I dei modelli AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi). Anche chi non ha manifestato detta opzione in sede di inizio attività ma intende farlo successivamente all attribuzione di partita Iva verrà incluso automaticamente nel VIES nel momento stesso in cui manifesterà tale intenzione. In questo caso è sufficiente farne richiesta utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (direttamente, se soggetti Entratel o Fisconline, o mediante gli intermediari abilitati). Si ricorda che per operazioni intracomunitarie si intendono le cessioni e gli acquisti di beni o servizi con soggetti passivi Iva stabiliti all interno della Comunità Europea. Per consentire uniformità di trattamento il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014 ha previsto l inclusione immediata, ovvero a far data dal 15.12.2014, nella banca dati VIES di tutti i soggetti passivi che nei 30 giorni antecedenti all entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno presentato istanza di inclusione, a condizione che non sia già stato emesso provvedimento di diniego. In tutti i casi l inclusione nella banca dati può essere riscontrata dal giorno stesso in cui ne viene fatta richiesta, mediante apposita interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie nella sezione dedicata sul sito dell Agenzia delle Entrate. 10

Tributi L Agenzia delle Entrate effettuerà controlli formali, nei confronti dei soggetti iscritti al VIES, volti a verificare la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat e procederà ad escludere dalla banca dati coloro che non hanno presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13.12.2014. La Direzione Provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto passivo invierà un apposita comunicazione, che avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. Dopodiché se il soggetto passivo intenderà effettuare operazioni intracomunitarie sarà tenuto a presentare nuovamente domanda di accesso al VIES. Comunicazioni black list per il 2014 ancora con le vecchie regole L Agenzia delle Entrate, con comunicato diramato il 19 dicembre u.s., ha chiarito che se i contribuenti completano l invio delle comunicazioni black list relative ai residui mesi di novembre e dicembre, o all ultimo trimestre 2014, secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità di presentazione introdotte dall art. 21 del decreto semplificazioni (Dlgs. 175/2014). Tale chiarimento si è reso necessario in virtù della decorrenza retroattiva delle novità introdotte dal decreto in commento, che aveva considerato applicabili alle operazioni relative all anno d imposta in corso al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del decreto) sia il passaggio dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale, sia l innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio. Si tratta di un indicazione coerente con la finalità di semplificazione sulla base della quale poggia il decreto in commento. I contribuenti che completano le comunicazioni residue del 2014, mensili o trimestrali, secondo le regole previgenti possono pertanto evitare la comunicazione annuale. La circolare n. 31/2014 dell Agenzia delle Entrate ha specificato che la soglia di 10.000 euro deve essere riferita all importo annuo riferito al complesso di operazioni effettuate (cessioni di beni, prestazioni di servizi resi, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute) nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. paradisi fiscali. Al superamento di detta soglia occorrerà comunicare ogni singola operazione effettuata o ricevuta. Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha previsto che, ai fini delle disposizioni di cui all art. 110, c. 10, del TUIR in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti in Stati a fiscalità privilegiata l individuazione di tali Stati sarà effettuata con apposito DM, avendo riguardo al solo parametro dell assenza di scambio di informazioni. A tal fine si informa che lo scorso 16 dicembre il Ministro dell Economia e delle Finanze ha firmato un decreto con il quale il Lussemburgo è stato espunto dalla black list italiana. Lo split payment nelle operazioni con gli enti pubblici Nell ambito della legge di stabilità per l anno 2015 vi sono importanti novità in materia di applicazione dell Iva nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici. Per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti a partire dall 1.01.2015 si applicherà il meccanismo del c.d. split payment. In concreto il prestatore emetterà regolare fattura con addebito dell Iva all ente, sul quale graverà l onere del versamento del tributo all erario. In sostanza il fornitore sarà pagato solamente per l ammontare dell imponibile, mentre l Iva sarà versata su un conto corrente vincolato direttamente dal committente soggetto pubblico. Questo meccanismo non si applicherà tuttavia alle fatture relative a prestazioni soggette a ritenuta d acconto, che continueranno ad essere gestite in maniera ordinaria. Tale novità riguarderà tutte quelle operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e dei suoi organi, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle A.S.L., degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi carattere prevalentemente scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza. Le modalità di tale meccanismo verranno fissate da un apposito decreto ministeriale che introdurrà anche dei canali di accesso privilegiati ai rimborsi Iva da parte dei soggetti coinvolti in questa novità, che potrebbero trovarsi in una situazione di costante posizione creditoria. Al fine di individuare il sistema in questione è previsto che il prestatore indichi in fattura la dicitura Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del DPR 633/1972. Lo split payment non si applica alle operazioni per cui sia già previsto il regime del reverse charge, che risulta prevalente rispetto al nuovo meccanismo. 11

Tributi Novità in merito alla detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus Le legge di stabilità 2015 ha previsto l incremento da 2.065,83 ad 30.000,00 dell importo annuo massimo di erogazione liberale alle Onlus detraibile dall Irpef e dall Ires. Più precisamente le persone fisiche private ed i titolari di reddito d impresa (ditte individuali e società di persone), a decorrere dal 2015, potranno detrarre dall Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, il 26% dell erogazione liberale, fino ad un importo massimo di detrazione di 7.800 ( 30.000 x 26%). Invece i soggetti Ires (società di capitali ed enti) potranno detrarre dall Ires, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% dell erogazione liberale, fino ad un importo massimo di detrazione di 5.700 ( 30.000 x 19%). In alternativa alla detrazione, se più conveniente, permane la possibilità di deduzione integrale, sia per i titolari di reddito d impresa soggetti ad Irpef, sia per i soggetti Ires, fino all ammontare di 30.000 annui (sino al 31.12.2014 era di 2.065,83) od in alternativa ancora per importi superiori purché non eccedenti il 2% del reddito d impresa dichiarato. Si ricorda che rimane in vigore un ulteriore deduzione per le erogazioni ad Onlus, sempre in alternativa alle erogazioni sopra citate e prevista per tutti soggetti, anche persone fisiche private, nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 annui (art.14 del DL305/2005). Indeducibile lo stipendio del dipendente amministratore La Corte di Cassazione, con sentenza 22.10.2014 n. 22403, ha ribadito che non sono deducibili dal reddito d impresa le spese per prestazioni di lavoro dipendente rese da un membro del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, se non è compiutamente dimostrata la sussistenza di un vincolo gerarchico di tale dipendente rispetto all organo di amministrazione della società nel suo complesso. Nella fattispecie in esame una SpA aveva come membri del CdA tre fratelli e la loro madre, presenti anche nella compagine sociale. I tre fratelli, in aggiunta, erano dipendenti della società partecipata e gestita e le spese per tali prestazioni di lavoro dipendente erano state dedotte dalla società. La Cassazione ha osservato che, ai sensi dell art. 49 del TUIR, sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Pertanto, nella particolare ipotesi in cui il rapporto di lavoro si instauri fra un membro del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali e la società stessa, la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato è condizionata all assolvimento dell onere della prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, ossia dell assoggettamento, nonostante la suddetta qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell organo di amministrazione della società nel suo complesso. L elemento fondamentale per vedere riconosciuto il doppio incarico è quindi la sussistenza del controllo gerarchico dell organo collegiale amministrativo, situazione che però difficilmente può riscontrarsi nelle medio-piccole società familiari, laddove è raro trovare effettivi e rigorosi vincoli di subordinazione. Limite numerico dei veicoli per i titolari di reddito di lavoro autonomo L art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR prevede per i titolari di reddito di lavoro autonomo il limite di deducibilità ad un solo veicolo. Tale previsione non deve essere interpretata, in via generale, come obbligo di dedurre i costi relativamente al medesimo veicolo. Qualora il professionista decida, nel corso dell'anno, di sostituire l'autovettura, l'ammortamento è deducibile, nei limiti dell'art. 164 del TUIR, per la quota parte riferibile al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di cessione. Nell'ipotesi in cui un professionista utilizzi due autovetture per l'espletamento della propria attività, è previsto, per espressa disposizione normativa, che il contribuente porti in deduzione le spese relative all'utilizzo di un solo autoveicolo. Non sembrano, tuttavia, sussistere impedimenti a che il titolare di reddito di lavoro autonomo proprietario di un'autovettura completamente ammortizzata ne acquisti una nuova senza cedere la prima e su questa seconda autovettura conteggi gli ammortamenti fiscalmente deducibili. Nel caso in cui il professionista utilizzi in determinati periodi dell'anno un veicolo e in altri periodi un altro (come ad esempio lo scooter durante l estate), la deduzione spetterebbe pro-quota in relazione al periodo di effettivo utilizzo e ai costi relativi a ciascun veicolo utilizzato. In merito invece ai profili IVA, in presenza di veicoli che abbiano diverse finalità di utilizzo, comunque inerenti l attività esercitata, potrebbe non escludersi la possibilità di detrarre l Iva per entrambe i veicoli. 12

Tributi La scheda carburante La scheda carburante è il documento che permette di certificare gli acquisti di carburante per autotrazione, di effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette e di usufruire della detrazione Iva. È importante ricordare le modalità di compilazione corrette ai fini della validità del documento medesimo ai fini fiscali. La scheda carburante può essere compilata mensilmente o trimestralmente e deve contenere i seguenti dati: - estremi di identificazione del veicolo; - estremi del soggetto Iva che acquisita il carburante; - numero dei chilometri alla fine del periodo (non necessario per i professionisti); - data del rifornimento; - ammontare del corrispettivo di ogni rifornimento al lordo dell Iva; - timbro del distributore; - firma del gestore. Si ricorda che è possibile evitare la compilazione della scheda qualora vengano utilizzati strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito o simili) documentando la spesa con la semplice copia dell estratto conto. Non sono quindi necessari i dati e la firma dell esercente, i dati dell autoveicolo e l indicazione dei chilometri. Per poter esercitare la detrazione Iva devono però emergere la data del rifornimento, il soggetto gestore e l ammontare del corrispettivo. I due metodi sono alternativi, non è pertanto permesso un utilizzo promiscuo. Deducibilità delle spese di sponsorizzazione La sentenza n. 25100 del 26.11.2014 della Corte di Cassazione ha trattato, tra gli altri argomenti, anche la delicata tematica della deducibilità delle sponsorizzazioni, asserendo l indeducibilità dei costi sostenuti per una sponsorizzazione di fatto non inerente all attività aziendale. Nello specifico si trattava di una sponsorizzazione effettuata per un attività sportiva (gara automobilistica) con visibilità del marchio in zone geografiche estere (Croazia ed Austria), del tutto distanti dall ambito commerciale dell azienda, che svolgeva attività commerciale in Lombardia. Inoltre la sponsorizzazione prevedeva l utilizzo di logo poco identificabile e senza gli estremi per un contatto. La Suprema Corte, confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che è sempre indispensabile poter dimostrare il potenziale incremento della propria attività commerciale affinché la sponsorizzazione possa essere valutata inerente e quindi deducibile. Le operazioni accessorie nella disciplina Iva Le operazioni accessorie sono quelle caratterizzate dalla concomitanza di operazioni diverse, ma accomunate da un rapporto di dipendenza dell una rispetto all altra, che fanno eccezione rispetto al principio generale previsto dall art. 2, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, che dispone che ciascuna operazione debba essere considerata come autonoma ed indipendente. Tra le parti dell operazione principale il principio di accessorietà implica invece che l operazione secondaria sia attratta nel regime impositivo dell operazione principale. In assenza di una definizione esatta delle spese accessorie sia da parte del legislatore comunitario che di quello nazionale vengono in soccorso i princìpi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, peraltro recepiti anche dall Amministrazione finanziaria, secondo i quali l operazione è accessoria ad un operazione principale quando non costituisce per il destinatario un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell operazione principale. L operazione accessoria è, quindi, quella che accede a quella principale allo scopo di integrarla, completarla o renderla possibile. L art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, intitolato Cessioni e prestazioni accessorie prevede che: Il trasporto, la posa in opera, l imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all imposta nei rapporti fra le parti dell operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. Affinché le cessioni o prestazioni accessorie ad un operazione principale non siano assoggettate autonomamente all imposta è necessario quindi che le stesse siano effettuate nei confronti dello stesso 13

Tributi destinatario dell operazione principale e direttamente dal soggetto che pone in essere l operazione principale, ovvero da un terzo, purché per conto e a spese del primo. In questo caso però il rapporto tra il terzo ed il soggetto che pone in essere l operazione principale avrà un autonoma rilevanza e non sarà attratto nel regime impositivo dell operazione principale. Perché alla cessione o prestazione accessoria si applichi il trattamento impositivo previsto per la cessione o prestazione principale è necessario però che l operazione accessoria sia, per sua natura, imponibile. Il comma 2, dell art. 12, del D.P.R. n. 633/1972, prevede infatti che l imponibilità dell operazione accessoria sia la condizione indispensabile affinché, in presenza di un operazione principale soggetta ad Iva (imponibile, non imponibile o esente), all operazione accessoria possa essere applicato lo stesso regime dell operazione principale. Ne discende quindi, ad esempio, che gli interessi per dilazione di pagamento, che sono esenti da Iva ai sensi dell art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, dovrebbero restare tali anche se riconosciuti in dipendenza di un operazione imponibile. Tuttavia tale specifico ultimo caso non risulta essere in linea con quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia Europea, che ha invece ritenuto in taluni casi che la concessione del credito dovrebbe essere considerata comunque accessoria all operazione principale della vendita di beni. Novità in merito alla detrazione Irpef delle erogazioni liberali ai partiti politici La legge di stabilità 2015 ha confermato la detrazione del 26% ai fini dell Irpef (sugli importi compresi tra 30,00 ed 30.000,00 annui) sia delle erogazioni liberali nei confronti di partiti e di movimenti politici, sia dei versamenti effettuati a favore dei medesimi da parte dei candidati e degli eletti alle cariche pubbliche, in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o dai movimenti politici beneficiari. La norma ha precisato che detti versamenti sono detraibili anche se effettuati tramite donazioni. Occorre ricordare che i versamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale, o mediante carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell operazione e l esatta identificazione del suo autore. Società di gestione immobiliare: criteri per l identificazione dell attività imprenditoriale Con la recente sentenza n. 25986 del 10.12.2014 la Corte di Cassazione, nell ambito dell esame di una controversia con l Agenzia delle Entrate in tema di diniego al rimborso dell Iva ad una società che, successivamente all acquisto di alcuni beni immobili, è stata inattiva per alcuni anni e solo in seguito ha provveduto a locare gli stessi a terzi, ha confermato il predetto diniego in base all assunto della natura di società senza impresa. La sentenza ha affermato che la detrazione dell Iva (ed il conseguente rimborso) deve essere garantita in presenza di una concreta intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni per fini aziendali senza far trascorrere un lungo lasso di tempo di inutilizzo. L ultima parte della sentenza afferma però che neanche la locazione a terzi degli immobili è considerata indice di un esercizio d impresa (seppur limitato); infatti secondo la Cassazione un operazione economica isolata come la locazione di pochi immobili, non potrebbe conferire alla società il diritto alla detrazione sugli acquisti, configurandosi, al contrario, come atto di mero godimento immobiliare. Disapplicazione della disciplina delle società di comodo in caso di cessione dell energia al GSE Considerato che, in base a quanto previsto dalla circolare n. 36/2013 dell Agenzia delle Entrate, il contribuente deve applicare il coefficiente del 6% al valore degli impianti fotovoltaici ai fini del test di operatività (indipendentemente dal fatto che questi siano considerati beni immobili o beni mobili), qualora la società detentrice degli impianti risulti non operativa sulla base di tale test, vi sono delle oggettive situazioni legate alle particolari regole del mercato dell energia idonee ad ottenere una disapplicazione della disciplina a seguito di interpello. In particolare nel caso di vendita cosiddetta indiretta mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il produttore cede l energia ad un prezzo determinato sulla base della potenza dell impianto. Da parte della società i ricavi non sono quindi modificabili perché il prezzo di cessione al Kw è contrattualmente stabilito (o meglio, unilateralmente stabilito) e la produzione è vincolata alle condizioni meteo. L eventuale mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti dalla normativa sulle società di comodo comporta per le società in commento l assoggettamento alle penalizzazioni di cui all art. 30 della L. 724/94 senza alcuna possibilità di incremento dei ricavi. Considerato quanto sopra riportato e secondo l orientamento dell Agenzia delle 14

Tributi Entrate deve essere quindi valutata con favore la richiesta di disapplicazione che dimostri, con adeguata documentazione, tale situazione di cessione indiretta dell energia prodotta. Riduzione del tasso di interesse legale Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie A decorrere dall 1.01.2015 il tasso di interesse legale di cui all art. 1284 cod. civ. è stato ridotto dall 1% allo 0,5% annuo. La modifica è stata apportata dal DM 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15.12.2014. La riduzione in commento ha rilevanza sia sotto il profilo fiscale che contributivo. Ai fini fiscali il maggior impatto si rileva in relazione al ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs 472/97), istituto adottato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi. Infatti il ravvedimento comporta, oltre alla corresponsione della sanzione ridotta, anche il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere assolto l adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento ravveduto. Pertanto la riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operato nel 2015. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis. Ad esempio il ravvedimento operoso dell omesso versamento di una ritenuta d acconto scaduta il 16.12.2014, che verrà effettuato il 20.01.2015, comporta l applicazione di due diverse misure del tasso d interesse: 1% per il periodo 16.12.2014 31.12.2014; 0,5% per il periodo 1.01.2015 20.01.2015. La riduzione del tasso d interesse allo 0,5% rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto degli strumenti deflativi del contenzioso (adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai PVC, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale). Con riferimento all accertamento con adesione però l Agenzia delle Entrate aveva precisato, con la circolare n. 25/2011, che la misura del tasso di interesse deve essere determinata con riferimento all anno in cui viene perfezionato l atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (pertanto in caso di atto di adesione perfezionato nel 2014 il tasso legale applicato ai pagamenti rateali rimane quello dell 1%, anche se le rate scadranno nel 2015 o negli anni successivi, indipendentemente quindi dalle future variazioni della misura del tasso di interesse). Si ritiene che tale principio sia applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso sopra richiamati. La riduzione del tasso di interesse ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, sanzioni che possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in alcuni casi definiti dall art. 116 della L. 388/2000. La riduzione in commento non ha invece rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore d acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Quanto agli effetti sulle imposte indirette un successivo decreto provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell usufrutto e delle rendite. Gli importi del diritto camerale per l anno 2015 Con la circolare n. 227775 del 29.12.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito gli importi del diritto camerale dovuto per l anno 2015, tenendo conto della riduzione del 35% disposta dall art. 28, c. 1, del DL 24.06.2014 n. 90, conv. L. 11.08.2014 n. 114. L intervento anticipa un decreto di prossima emanazione che rideterminerà le misure del tributo sostanzialmente applicando la predetta riduzione del 35% agli importi previsti dal DM 21.04.2011, le cui disposizioni sono state applicate fino al 2014. Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: - società semplici non agricole: 130,00 euro (unità locale 26,00 euro); - società semplici agricole: 65,00 euro (unità locale 13,00 euro); - società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 130,00 euro (unità locale 26,00 euro); - imprese individuali: 57,20 euro (unità locale 11,44 euro). Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti: - imprese individuali: 130,00 euro (unità locale 26,00 euro); 15

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie - tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2014, da un minimo di 130,00 euro ad un massimo di 26.000,00 euro (unità locale 20% dell importo dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130,00 euro). Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA nella misura fissa pari a 19,50 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l importo di 71,50 euro. Tariffe ACI 2015 Sono state pubblicate, sul Supplemento Ordinario n. 95 della Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2014 n. 294, le tabelle nazionali 2015 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall ACI, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L uso promiscuo, si ricorda, consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. Quanto alla normativa di riferimento, ai sensi dell art. 51, c. 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine valori si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d imposta, ossia ai cosiddetti fringe benefit o compensi in natura. Il comma 4 del citato art. 51 del TUIR statuisce che per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell ACI, al netto dell ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente. Le suddette tabelle sono suddivise in: - autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, gpl-metano ed altre fonti di produzione (es. ibridi-elettrici); - autovetture fuori produzione, anch esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, gpl-metano ed ibridi-elettrici); - motoveicoli. Il trust di garanzia e la sua tassazione ai fini delle imposte indirette Trust e attività fiduciaria Tra gli svariati tipi di trust esistenti un posto rilevante lo occupa la categoria dei cosiddetti trust di garanzia, che sono da considerare strumenti destinati a favorire uno svolgimento sicuro e garantito di determinati rapporti contrattuali, quali ad esempio, un finanziamento, o una promessa di vendita di un bene mobile o immobile, o un trasferimento di quote o azioni, ecc. Si tratta anche di un tipo di trust ove la fantasia e l esperienza del professionista che lo predispone possono individuare ed applicare le soluzioni che più si adattano al caso specifico, realizzando un vero e proprio abito su misura. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 4735/44/2014) si è occupata della tassazione, ai fini dell imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, di un atto istitutivo di trust di garanzia nel quale un debitore, per garantire le ragioni dei creditori, ha trasferito un bene immobile ad un trustee con l incarico di eseguirne la vendita utilizzando il ricavato per soddisfare al meglio le ragioni dei creditori e restituendo al disponente (debitore) l eventuale eccedenza tra il ricavato della vendita e l importo del debito. La predetta sentenza, confermando per altro quella emessa dai giudici di primo grado ed allineandosi alla giurisprudenza prevalente (vedansi, tra le altre, la sentenza n. 16/2011 della Commissione Tributaria Regionale dell Emilia Romagna e la sentenza n. 96/4/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia) si è pronunciata escludendo l applicabilità, in sede di registrazione dell atto istitutivo, sia dell imposta sulle donazioni, che delle imposte ipocatastali. Le argomentazioni contenute nella sentenza si basano sul concetto che il beneficiario del trust non ha diritto di pretendere il trasferimento del bene in trust, bensì il diritto di pretendere l adempimento degli obblighi che 16

Trust e attività fiduciaria sorgono a carico del trustee. In altri termini la finalità del trust è quella di estinguere un debito e la sua istituzione non comporta arricchimento né per il trustee, né per i beneficiari. Soltanto nel momento successivo dell effettiva vendita del bene saranno dovute le imposte ipocatastali in misura proporzionale, così come l imposta di registro, anch essa in misura proporzionale, ma non l imposta di donazione essendo totalmente assente la finalità di eseguire una liberalità. Finanziamenti e contributi Bando Inail 2014: contributo a fondo perduto per l adeguamento alle norme di sicurezza È in fase di attivazione il nuovo bando Inail denominato ISI 2014 per promuovere l adeguamento delle strutture alle normative di sicurezza. L Istituto si propone di finanziare a fondo perduto, fino al 65%, le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti destinatari del contributo sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio, in regola con gli obblighi contributivi di cui al DURC e che non si trovino nelle condizioni di impresa in difficoltà, non siano in stato di liquidazione, né siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale. Dette imprese, per poter accedere al nuovo bando, non devono aver chiesto, né ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda e devono altresì verificare il rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza ed aver pertanto titolo a presentare domanda di contributo per l importo richiesto. Sono ammessi al contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: - progetti di investimento; - progetti di responsabilità sociale e per l adozione di modelli organizzativi. Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle suindicate. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non ancora realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7.05.2015. Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese sostenute dall impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro; il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 euro. Per le imprese con un numero di dipendenti fino a 50 unità che presentano progetti per l adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. Dal 3.03.2015 e fino alle ore 18.00 del 7.05.2015 le imprese registrate al sito Inail avranno a disposizione un applicazione informatica per la compilazione della domanda che consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento della soglia di ammissibilità in base al punteggio ottenuto secondo determinati parametri. Dal 12.05.2015 le imprese che avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità potranno inviare la domanda di ammissione al contributo. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3.06.2015. Novità della legge di stabilità 2015 in materia di agevolazioni La legge di stabilità 2015 ha introdotto diverse novità in tema di agevolazioni, che vengono di seguito sinteticamente analizzate con il richiamo ai diversi articoli contenuti nella legge medesima. Incentivi per il rientro di ricercatori e docenti dall estero L art. 1, c. 14, ha allungato il termine di adesione all agevolazione ed ha altresì esteso la durata degli incentivi al terzo anno successivo al rientro in Italia. Art bonus L art. 1, c. 11, modificando l art. 1, c. 1, del DL 83/2014 convertito, estende l ambito applicativo del credito d imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura (c.d. Art bonus ). In particolare l agevolazione riguarda ora anche le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno: - delle fondazioni lirico-sinfoniche; - dei teatri di tradizione. Rifinanziamento della nuova sabatini L art. 1, c. 243, rifinanzia la Nuova Sabatini, agevolazione disciplinata dall art. 2 del DL 21.06.2013 n. 69 (conv. L. 09.08.2013 n. 98) e dal DM 27.11.2013 che consiste nel riconoscimento di finanziamenti agevolati 17

Finanziamenti e contributi e contributi in conto interessi per l acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Bonus Bebè Per ogni figlio nato od adottato tra l 1.01.2015 ed il 31.12.2017 è riconosciuto, al nucleo familiare richiedente, un assegno pari a: - 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui; - 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), qualora il suddetto valore dell ISEE non sia superiore a 7.000,00 euro annui. Buoni acquisto in favore delle famiglie numerose Sono riconosciuti, per l anno 2015, buoni per l acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui. Contrasto al fenomeno delle false partite Iva Consulenza del lavoro Con il 2015 diventa applicabile la presunzione legale introdotta dalla Legge 92/2012 al fine di contrastare le false partite Iva. Si tratta del meccanismo presuntivo che, al ricorrere di determinati indici e in mancanza di prova contraria, consente di procedere ad una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con partita Iva: - in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ammesso (ad eccezione di alcune ipotesi tassative) esclusivamente nella forma del rapporto di collaborazione a progetto; - e conseguentemente qualora manchi, ove necessario, uno specifico progetto cui ricondurre la collaborazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dall operatività del meccanismo presuntivo sono esonerate: - le prestazioni caratterizzate da elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche e da una redditività minima fissata per legge; - le prestazioni svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richieda l iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, definiti dal Ministero del Lavoro con il DM 20.12.2012, sentite le parti sociali. Voucher per baby sitting o per le rette degli asili nido È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 287/2014 che stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste e determina il numero e l importo dei voucher. La mamma lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche e di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi Contratti a termine e limiti quantitativi Attraverso una disciplina transitoria l articolo 2-bis del D.L. n. 34/2014, convertito in L. n. 78/2014, prevede che, fermi restando i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali, per i datori che, alla data del 21 marzo 2014, occupavano lavoratori a termine oltre la soglia legale, l obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 1 gennaio 2015 (la deroga valeva fino al 31.12.2014), sempre che la contrattazione collettiva non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli. Fino a quando il datore di lavoro non rientra nel limite non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato. La contrattazione collettiva abilitata a fissare il nuovo termine o il diverso limite è anche quella 18

Consulenza del lavoro di livello territoriale e aziendale, ma a quest ultima è data esclusivamente la possibilità di disciplinare il regime transitorio di cui si è detto, cosicché, al termine dello stesso, troveranno applicazione i limiti alla stipulazione di contratti a termine previsti o direttamente dal legislatore o dalla contrattazione di livello nazionale (salvo delega di quest ultima alla contrattazione di secondo livello). Trattamento retributivo delle festività Durante i giorni festivi il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro e percepire la normale retribuzione. Le festività nazionali vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica; per le festività infrasettimanali, invece, nel caso in cui non cadano di domenica, al lavoratore spetta solo un ulteriore giorno di riposo senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione. Il diritto al riposo durante le festività non è assoluto: la prestazione lavorativa in giornata festiva può quindi essere chiesta al lavoratore soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore stesso. Il lavoratore può legittimamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, mantenendo il diritto alla normale retribuzione globale fissa. Occorre innanzitutto distinguere il trattamento in base all inquadramento retributivo del lavoratore, fermo restando che le giornate festive cadenti dal lunedì al sabato, non comportano alcuna riduzione della normale retribuzione spettante al dipendente. Ai lavoratori con paga mensile è dovuta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compresa nella retribuzione fissa mensile. Ai lavoratori con il sistema di paga oraria compete la normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto (un quinto in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni, c.d. settimana corta) dell orario settimanale di lavoro contrattuale. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione, o con altre forme di compensi variabili, la base di calcolo deve essere riferita alla media oraria delle ultime 4 settimane. Il lavoratore ha diritto al compenso per le festività anche nelle seguenti ipotesi di assenza dal lavoro: infortunio, malattia, congedo di maternità e paternità (obbligatorio e facoltativo), congedo matrimoniale, ferie, permessi, assenze giustificate, sospensione dal lavoro. Qualora il lavoratore presti attività in un giorno festivo avrà diritto, oltre che al trattamento economico per la festività, alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale. Il rientro anticipato dal periodo di malattia Solo il medico può valutare l idoneità del dipendente al rientro anticipato al lavoro durante il periodo di malattia. L Inps interviene sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia con messaggio n. 6973/14, affermando che in questi casi è sempre necessario il certificato medico di rettifica. Questo perché il datore di lavoro dispone solo dell attestato di malattia, non della diagnosi e pertanto non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi espressa nel certificato prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche. Il rischio per il datore potrebbe consistere nell impossibilità di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L assenza per malattia dei dipendenti è attualmente attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalle norme. La normativa prevede, inoltre, che i medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. La rettifica viene utilizzata nel caso in cui i medici riscontrino nel paziente un decorso più favorevole della malattia, tale da indurre una riduzione della prognosi. Il datore di lavoro, da parte sua, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l integrità fisica dei prestatori di lavoro, mentre il lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In conclusione ogni dipendente assente per malattia, che considerandosi guarito intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell originaria prognosi. Coefficiente di rivalutazione del TFR Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2014, è pari all 1,375000 %. 19

Scadenziario mese di gennaio Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento Sabato 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre. Giovedì 15 Iva Soggetti con partita Iva -Regime mensile Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2014, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Venerdì 16 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente. Venerdì 16 Venerdì 16 Venerdì 16 Contributi Inps Contributo Inps ex L. 335/95 Irpef Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri Versamento della quarta ed ultima rata dei contributi dovuti per l anno 2014. Soggetti che hanno erogato compensi a Versamento del contributo Inps sui compensi per collaborazioni coordinate e collaboratori coordinati e continuativi o continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente. lavoratori a progetto Sostituti d imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. I) del Tuir Venerdì 16 Iva Soggetti con partita Iva Regime mensile Liquidazione dell Iva relativa al mese precedente e versamento dell Iva a debito. Venerdì 16 Iva Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di Versamento dell Iva relativa agli acquisti intracomunitari ed alle altre volume d affari rientranti nel regime dei operazioni di acquisto di cui risultino debitori d imposta, effettuate nel mese minimi precedente. Venerdì 16 Iva Soggetti fornitori di esportatori abituali Trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l Iva. Domenica 25 Iva Domenica 25 Iva Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di dicembre. Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre ottobredicembre. Domenica 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia. Venerdì 30 Imposta di registro Locatore/locatario Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. Sabato 31 Sabato 31 Sabato 31 Imposta di bollo Iva Iva Soggetti autorizzati all assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale Presentazione all Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediari, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell anno precedente, al fine di: - liquidare l imposta di bollo ancora dovuta per l anno precedente; - procedere alla liquidazione provvisoria dell imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l anno in corso. Soggetti Iva che hanno effettuato operazioni Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di con operatori economici aventi sede, dicembre. residenza o domicilio in paradisi fiscali Soggetti Iva che hanno effettuato operazioni Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al trimestre con operatori economici aventi sede, ottobre-dicembre. residenza o domicilio in paradisi fiscali Sabato 31 Iva Operatori economici italiani Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: - mediante autofattura; - annotate nel mese precedente. Sabato 31 Iva Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell esercizio dell impresa, da riportare nell apposita scheda carburante mensile. Sabato 31 Imposte dirette Contribuenti titolari di redditi domenicali e agrari Termine per denunciare al competente ufficio provinciale dell Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi domenicali ed agrari dei terreni verificatesi nell anno precedente. Sabato 31 Canone Rai Possessori di apparecchi televisivi Pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l anno in corso, ovvero della relativa prima rata trimestrale o semestrale. Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze. 20