DIRITTO DEI TRASPORTI Istruzioni redazionali 4 (2008)



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DIRITTO DEI TRASPORTI Istruzioni redazionali 4 (2008) 1. Qualsiasi testo deve essere inviato per e-mail ed essere elaborato con il programma Microsoft Word per Windows. SAGGI, INTERVENTI E CRONACHE 2. Impostazione del testo Il titolo va centrato e scritto in MAIUSCOLO. Il nome e il cognome dell autore vanno centrati e scritti in MAIUSCOLETTO; nei Saggi vanno collocati sopra il titolo, negli Interventi sotto il titolo. È opportuno dividere lo scritto in paragrafi numerati progressivamente. Al numero del paragrafo segue un punto e una lineetta (cioè un trattino più lungo). È preferibile che ai paragrafi siano dati titoli; in tal caso, fra il punto e la lineetta si inserisce il titolo del paragrafo in corsivo (vanno in corsivo anche le parole straniere): 8. Lo ius superveniens Se i paragrafi sono numerosi, prima dell'inizio del testo è opportuno inserire un sommario, conformandosi alla seguente impostazione grafica (si notino: il rientro di un centimetro delle righe successive alla prima, il punto solo dopo il numero; la lineetta anziché il trattino): SOMMARIO 1. Premessa 2. L unità di carico e il container 3. L entità pecuniaria 4. Il ritardo 5. L azione extracontrattuale 6. La dichiarazione di valore 7. La decadenza dal limite 8. Lo ius superveniens. Il testo deve essere giustificato. L'inizio di ciascun capoverso deve essere rientrato di un centimetro. Il rientro deve essere ottenuto non con un segno di tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del righello, oppure impostando lo stile per tutto il documento. Nel compiere tale operazione, si faccia attenzione a mantenere la centratura dei titoli. Le note devono essere inserite automaticamente a piè di pagina. Esse vanno numerate progressivamente dall'inizio alla fine del testo (nel senso che la numerazione non deve ricominciare dall'inizio di ogni pagina o di ogni paragrafo). L'interlinea, il tipo di carattere usato e la sua dimensione sono indifferenti. È tuttavia preferibile usare l interlinea 1 e il Times 14, anche per le note. Non si deve fare la sillabazione. 3. Elaborazione del testo Si tenda a non eccedere con la lettera maiuscola nei nomi comuni, se non quando ci si riferisca ad un soggetto determinato (sicché diventa quasi un nome proprio), e quindi quasi mai nel plurale. Esempi: «l autore»; «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; «i ministri dei trasporti della Comunità europea»; «la Convenzione di Bruxelles»; «le convenzioni internazionali». Di un ente composto di più parole, va in maiuscolo solo la prima: «Corte costituzionale»; «Corte di cassazione», «Comité maritime international». Gli enti territoriali (regione, provincia, comune) vanno in maiuscolo quando indicano l'ente politicoamministrativo, in minuscolo quando indicano l'ambito territoriale. Stato/i e Paese/i vanno in maiuscolo quando indicano l'ente politico o la nazione, per non confonderli con stato e paese minuscolo, che hanno altro significato. Evitare abbreviazioni diverse da quelle dell'elenco allegato. Per esempio: «pubblica amministrazione» e non «p.a.»; «cosiddetto» e non «c.d.»; «per esempio» e non «p. es.»; «vedi» o «cfr.» e non «v.». Le sigle di quattro o più lettere vanno senza punti: «ENAC» e non «E.N.A.C.»; si consideri che «Enav» va scritto così perché non è una sigla. Il corsivo va usato soltanto per i nomi comuni di lingua straniera, compreso il latino, eccettuate le parole entrate ormai nell uso comune della lingua italiana (per esempio, container è

meglio scriverlo in tondo); queste ultime rimangono invariate al plurale. Le parole greche vanno scritte in caratteri greci e non si traslitterano. Nel testo, i nomi propri di persona, anche di autori, vanno in normale carattere tondo, così come i nomi delle navi. Le virgolette si mettono soltanto quando si riportano parole o brani di altri testi. Eccezionalmente si può virgolettare una parola per segnalare che va intesa in un accezione diversa dal comune. Si usano le virgolette tipografiche (o francesi o a sergente): ; non quelle dattilografiche (o inglesi):. Queste ultime si usano soltanto all interno di un brano già virgolettato. Le virgolette tipografiche si possono trovare seguendo questo percorso: Start / Tutti i programmi / Accessori / Utilità di sistema / Mappa caratteri. Nel riportare un brano di altro testo, quando si omettono dei passi, si usano i tre puntini di sospensione fra parentesi quadre: [ ]; ma solo all interno del testo e non all inizio né alla fine. Il segno di interpunzione non si mette prima della parentesi aperta, bensì dopo la parentesi chiusa. Rispetto virgolette chiuse, si mette dopo e non prima. Non si mette dopo la lineetta. Se la frase termina con un abbreviazione puntata, non bisogna aggiungere un secondo punto dopo il punto dell abbreviazione. Non confondere il trattino lungo o lineetta col trattino breve «-». La prima ha la funzione di separare ed è preceduta e seguita da uno spazio. Il secondo ha la funzione di unire le parole fra cui si trova e si lega ad esse senza interruzione di spazio. Fra le parole va messo un solo spazio (una sola battuta della barra spaziatrice). Dopo un interpunzione occorre uno spazio. Non si mette spazio dopo l apostrofo. Rispettare gli accenti acuto e grave sulla lettera «e» e nelle parole straniere. Ricordare che gli accenti delle parole spagnole sono sempre acuti. Le lettere maiuscole si accentano così: «È»; non così: «E». Evitare il linguaggio burocratico (dire «utilizzazione» e non «utilizzo»), nonché gli errori di ortografia entrati nell uso burocratico (per esempio: il verbo inerire è intransitivo, sicché si deve dire «inerente al» e non «inerente il»; si dice «in conformità di» e non «in conformità a»; «oltre il» significa cosa diversa da «oltre al»; ecc.). 4. Note Gli esponenti di nota, sia nel testo che nella nota, devono essere in numeri arabi, fra parentesi e con apice di tre punti, così: «( 1 )». Nel testo delle note non si va mai a capo. Quando si riporta un articolo diviso in commi, fra un comma e l altro si mette una barra obliqua «/». La prima riga di ogni nota deve essere rientrata di un centimetro, ma non col segno di tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del righello, oppure impostando lo stile per tutte le note del documento. Nel caso di elenco di citazioni indifferenziate, di dottrina o di giurisprudenza, si deve seguire l'ordine cronologico. 4.1. Citazioni della legislazione Il tipo di atto normativo va abbreviato. Segue la data per esteso e il numero (se c è). Non si mette virgola fra la data e il numero dell atto. Le parole bis, ter, ecc., che seguono l articolo, si scrivono in corsivo dopo un trattino. La parola comma non si abbrevia. Esempio: «comma 2»; oppure: «secondo comma» (a voler essere estremamente rigorosi, il primo esempio si adotta quando i commi sono numerati nel testo legislativo; il secondo quando non lo sono, come è nei codici). Evitare: «2 comma». Se un comma è diviso in lettere, queste si scrivono in corsivo senza parentesi, eccettuate le lettere (ii), (iii), (iv), ecc. I commi possono anche essere indicati (specialmente per gli articolati delle convenzioni internazionali) facendo seguire al numero dell articolo un punto e il numero del comma. Gli articoli degli atti normativi comunitari sono divisi in paragrafi numerati (così abbreviati: ); i paragrafi, a loro volta, possono essere suddivisi in commi non numerati. Esempi: art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 2

art. 16, comma 4, lett. a, l. 28 gennaio 1994 n. 84 art. 422, secondo comma, c. nav. art. 949-bis c. nav. art. 7, 1, secondo comma, reg. (CE) n. 261/2004 dell 11 febbraio 2004 art. 5 della dir. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 art. 4.2.b delle Regole dell Aia-Visby Per gli atti col numero, sono consentite le seguenti abbreviazioni: legge n. 84/1994 d.lg. 153/2004 d.p.r. 18/1999 reg. (CEE) n. 3577/92 reg. (CE) n. 261/2004 dir. 90/314/CE Si noti che l anno è espresso con quattro cifre; solo negli atti comunitari è espresso con due fino al 1998 e con quattro dal 1999, conformemente al sistema di citazione ufficiale. In seguito al cambiamento di numerazione degli articoli del Trattato di Roma, la citazione di un articolo come vigente dopo il 1 maggio 1999 si fa così: «art. 81 CE». La citazione di un articolo come vigente prima del 1 maggio 1999 si fa così: «art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)». La legislazione citata nel testo segue le stesse regole. 4.2. Citazioni della giurisprudenza L'organo giudicante, in tondo anche se straniero, va abbreviato. Segue la data per esteso, il numero (se c'è), una virgola e un solo luogo di pubblicazione (in corsivo) preceduto da «in». Se la sentenza è pubblicata in più luoghi, deve essere preferito il Dir. trasp. Non si mette la virgola fra l organo giudicante e la data della sentenza, né fra la data e il numero, né fra la rivista e l anno. Per la Cassazione non si indica la sezione, eccetto «sez. un.»; per la Cassazione penale può non mettersi il numero quando è indicato il luogo di pubblicazione. Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, prima della data occorre mettere la sezione fra due virgole. Non si indica il nome delle parti. Esempi: Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1989 n. 531, in Dir. trasp. I/1991, 121 Cass. 17 febbraio 1992 n. 1917, in Giur. it. 1993, I-1, 2167 G. pace Bari 30 giugno 2006, in Dir. trasp. 2007, 567 Non si mette il luogo di pubblicazione quando è un repertorio o un massimario. La citazioni dei luoghi di pubblicazione segue le stesse regole delle citazioni di dottrina. La giurisprudenza dei Paesi di common law si cita secondo il loro uso: attore v. convenuto, tutto in corsivo. Invece del nome delle parti, si può mettere il nome della nave. Nelle sentenze inglesi le parti sono seguite, senza virgola, dal luogo di pubblicazione in tondo. Attenzione a rispettare le parentesi quadre o tonde che racchiudono la data. Esempi: Elder, Dempster v. Paterson, Zochonis (1924) 18 Ll.L.Rep. 319 Adamastos Shipping v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 Lloyd's Rep. 73 The Mareva [1975] 2 Lloyd's Rep. 509 Nelle sentenze americane, dopo le parti va la virgola e dopo il luogo di pubblicazione e la pagina si mette, fra parentesi, l'abbreviazione usuale dell'organo giudicante con l'anno della decisione. Esempi: Leather's Best v. Mormaclynx, 1971 A.M.C. 2383 (2d Cir. 1971) Cincinnati Milacron v. American Legend, 804 F.2d 837 (4th Cir. 1986) Dovendo citare più volte la stessa sentenza, invece di ripetere il luogo di pubblicazione si può aggiungere «cit.» in corsivo: Cass. 17 febbraio 1992 n. 1917, cit. 3

4 4.3. Citazioni della dottrina Il cognome dell'autore va in maiuscoletto. È facoltativa, ma raccomandata, l'indicazione dell'iniziale del nome, che precede il cognome. Se l autore ha due cognomi, fra questi non va il trattino. Più autori della stessa opera sono separati da un trattino breve. Dopo il cognome ed una virgola, segue il titolo dell opera in corsivo. Nei libri seguono, separati da virgole: il numero del volume o tomo (in numeri romani, senza «vol.»), il numero dell'edizione (in numeri romani), la città (una sola, in lingua originale) sede principale della casa editrice, la data di edizione, il numero della pagina di riferimento non preceduto da «p.». Per la città e la data valgono le indicazioni del copyright. Dei libri compresi in collane o commentari o trattati (Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Scialoja-Branca- Galgano, ecc.), si omette l indicazione della collana. Esempi: G. RIPERT, Droit maritime, II, IV ed., Paris, 1952, 123 M. IANNUZZI, Del trasporto, II ed., Bologna, 1970, 249 G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, I-2, Milano, 1987, 1381 ss. A. LEFEBVRE D OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, X ed., Milano, 2004, 461 s. Negli articoli, dopo il titolo in corsivo e una virgola, segue «in», poi l'abbreviazione in corsivo del nome della rivista o dell'opera collettiva (alla quale può seguire il nome in tondo del curatore, se c è). Seguono la data e il numero della pagina non preceduto da «p.». Fra il nome della rivista e la data non si mette virgola. Se la rivista è divisa in più parti, si cita così: «in Giur. it. 1993, I-1, 2167». Per le riviste, quando ogni fascicolo dell'anno ricomincia la numerazione delle pagine dall'inizio, oltre all'anno occorre menzionare anche il fascicolo, che precede l anno con una barra obliqua di separazione. Per esempio: «in Studi mar. 31/1987»; «in P.M.T. 3-4/1988». Il Diritto dei trasporti non si cita «in questa rivista», bensì «in Dir. trasp.»; il numero del fascicolo si mette solo fino al 1991 compreso. Per le enciclopedie, occorre menzionare il volume, separato dall anno da una barra obliqua. Non si mette la città di edizione. Esempi: L. TULLIO, Summum ius... superveniens, summa iniuria, in Dir. trasp. I/1988, 101 L. TULLIO, Stallie e controstallie, in Enc. dir. XLIII/1990, 572 D. GAETA, Il noleggio di nave, in Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 1993, 238 Quando si vuol citare l articolo nel suo complesso, il numero di pagina non è seguito da «ss.»; se si vuol citare un brano di una pagina successiva, tale pagina si aggiunge a quella iniziale e si fa precedere da una virgola. Esempio: L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. comm. VIII/1992, 558, 560 s. Le abbreviazioni allegate riguardano soltanto riviste specializzate. Le altre riviste ed enciclopedie vanno scritte in corsivo e abbreviate come d'uso; solo la prima parola va con la prima lettera maiuscola: Cons. Stato; Enc. dir.; Enc. giur.; Foro it.; Giur. it.; Giust. civ.; Noviss. dig. it.; Nuova giur. civ. comm.; Riv. dir. int.; Riv. dir. int. priv. proc.; Riv. trim. dir. proc. civ.; ecc. Per il Digesto si usano queste formule: Dig. civ., Dig. comm., Dig. pen., Dig. pubbl. Quando una stessa opera è citata più volte, si può abbreviare così: L. TULLIO, op. cit., 560 s. L. TULLIO, Lettera, cit., 560 ss. L. TULLIO, loc. cit. L. TULLIO, loc. ult. cit. Quando un autore è citato più volte in una stessa nota con opere diverse, evitare «IDEM» o simili; se la seconda opera segue immediatamente la prima, si può congiungere con una «e» o un «nonché»; se fra le due vi sono opere di altri autori, si ripeta il nome. FATTI E MISFATTI

5. Il titolo va in neretto, non seguito da un punto, ma solo da una lineetta: Ma è proprio vero che, nei voli low cost, there is «no trip for cats»? Nome e cognome dell autore vanno in fondo, allineati a destra, in maiuscoletto. Non si fanno note. Se occorre qualche citazione, si mette fra parentesi nel testo. Quando si riporta un avvenimento, è necessario menzionare la fonte della notizia. Per l elaborazione del testo, vale quanto detto per Saggi, Interventi e Cronache. 5 GIURISPRUDENZA AL VAGLIO 6. Intestazione della sentenza Nella prima riga va l'intestazione della sentenza per esteso, centrata, tutta in maiuscolo neretto, senza virgole. Solo la sez. (quando c è) è fra due virgole; quando è penale, si aggiunge «pen.». La data della sentenza è quella del deposito in cancelleria; in caso di sentenza penale, si mettono entrambe le date: quella della decisione e quella del deposito, separate da un trattino. Nella seconda riga, centrata, vanno i cognomi del presidente, dell'estensore o relatore e del P.M. (se c'è), in maiuscoletto e separati da un trattino breve, preceduti rispettivamente da «Pres.», «Est.», «Rel.» e «P.M.». In caso di giudice unico, il nome è preceduto da «Est.». Nella terza riga (e oltre), centrata, vanno i nomi delle parti (o le iniziali se sono segretate) in corsivo, separati da «c.» in tondo e rispettivamente seguiti (fra parentesi) dalla parola «avv.» (anche se sono più d'uno) e dal cognome in tondo degli avvocati, preceduto preferibilmente dall iniziale del nome. L'avvocatura dello Stato si menziona solo quando c'è il nome dell'avvocato: «avv. Stato Tizio». Nelle sentenze della Corte di giustizia CE, fra la prima e la seconda riga si aggiunge, centrato, il numero della causa. Al posto del P.M. si mette il nome dell avvocato generale preceduto da «Avv. gen.». Le sentenze inglesi e americane s impostano come nell esempio che segue. Esempi: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 15 FEBBRAIO 2007 N. 3462 Pres. PREDEN - Rel. SCARANO - P.M. UCCELLA C.T.M. s.r.l. (avv. S. Nola) c. L.B. e D.M. (avv. E. Rampelli e F.A. Tedeschi) CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 21 NOVEMBRE 2002-14 FEBBRAIO 2003 Pres. FATTORI - Rel. GALBIATI - P.M. COSENTINO Francesco Canfarelli (avv. D Ascola), Renato Rossato (avv. Li Gotti), Antonio Realdi (avv. Aricò e Sancassani) Davide Albieri (De Manzi e Romanelli) CORTE DI GIUSTIZIA CE 6 APRILE 2006 causa C-456/04 Pres. TIMMERMANS - Rel. KLUCKA - Avv. gen. KOKOTT Agip Petroli s.p.a. (avv. R. Longanesi Cattani, G. Pitruzzella, A. Cariola) c. Capitaneria di porto di Siracusa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (avv. St. G. Albenzio) HOUSE OF LORDS 13 MARZO 2003 Bingham of Cornhill, Steyn, Hoffmann, Hobhouse of Woodborough, Millett Homburg Houtimport B.V. v. Agrosin Private Ltd. and others nave Starsin 7. Neretto Il neretto è la sintesi della massima. Si va, per successive approssimazioni, dal concetto più generale a quello più particolare. La prima voce del neretto deve corrispondere necessariamente a una delle voci dell'indice sistematico, che si allegano. Occorre fare un neretto per ogni massima.

Ogni voce di neretto, scritta in neretto, è separata da un trattino breve. Le righe successive alla prima sono rientrate di un centimetro. Esempio: Trasporto di persone - Trasporto marittimo - Mancata esecuzione del trasporto - Mancata riprotezione del passeggero su nave di altro vettore - Violazione dell obbligo di buona fede. 8. Riassunto dei fatti Il riassunto dei fatti è il riassunto della parte della sentenza di solito denominata «Svolgimento del processo», che non è riportata. Deve riferire soltanto fatti e non problemi giuridici e si esprime col passato remoto. È interessante menzionare anche il quantum della pretesa. In caso di sentenza di grado superiore, è opportuno menzionare le sentenze dei gradi inferiori con la data di deposito in cancelleria e, se pubblicate, il luogo di pubblicazione. Il testo è preceduto dalle parole RIASSUNTO DEI FATTI in maiuscoletto, seguite da una lineetta. Non si va mai a capo. 9. Massime Le massime devono enucleare il principio di diritto affermato nella sentenza, correlandolo al fatto. Pertanto, nella stesura di una massima, non si deve semplicemente ripetere una disposizione di legge (anche se è stata effettivamente applicata dal giudice), ma occorre sempre riferirla al caso di specie; la massima, in sostanza, deve enucleare l'interpretazione che il giudice dà alla norma e/o la sua applicazione al caso deciso. È consigliabile riportare, per quanto possibile, le stesse parole del giudice. Se non è possibile astrarre un principio di diritto, perché si fa concretamente giustizia del caso singolo (si pensi alla determinazione di un compenso di soccorso, o alla qualificazione di un contratto per esempio, trasporto o spedizione in funzione dell'esistenza in concreto di certi elementi), la massima può essere così formulata: nel caso in cui accada questo, consegue quest'altro. Ogni massima, scritta in corsivo, termina con un numero progressivo, scritto in tondo, con apice di tre punti, fra parentesi. Non si devono usare gli esponenti di nota automatici. 10. Testo della sentenza Il testo della sentenza va digitato dall autore della nota a sentenza, di seguito alle massime. Lo svolgimento dei fatti va omesso, perché è già stato riassunto nel «Riassunto dei fatti». Pertanto, il testo inizierà con le parole «Motivi della decisione» (o altra equivalente usata dal giudice) in maiuscoletto, seguite da una lineetta. Il testo della sentenza va elaborato con le stesse regole descritte per Saggi, Interventi e Cronache, anche se nell originale sono usati criteri differenti. Qualora siano omessi dei brani all interno del testo, si scrive, al loro posto, «(omissis)», in corsivo fra parentesi; non si scrive «(omissis)» all inizio e alla fine del testo. 11. Nota a sentenza La nota a sentenza non deve offrire l occasione per trattare di un argomento ex professo. Deve invece costituire un commento puntuale alla sentenza, con ricchezza di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali specifici. Deve essere breve, tale da non superare le 17.000 battute, spazi e note inclusi. La nota a sentenza deve essere presentata di seguito al testo della sentenza, nello stesso file. Il titolo va in neretto senza rientro. Per l elaborazione del testo e delle note della nota a sentenza, vale quanto detto per Saggi, Interventi e Cronache. Nome e cognome dell autore vanno al termine del testo, allineati a destra, in maiuscoletto. Le note redazionali, cioè non firmate, non hanno titolo. Sono precedute soltanto dai numeri, in apice di tre punti e fra parentesi, corrispondenti alle massime che si commentano. 6 MASSIMARIO

7 12. Le massime, scritte in corsivo, vanno raggruppate secondo le voci dell'indice sistematico e, nell'ambito di ogni voce, per modalità. L'ordine delle modalità è il seguente: aereo - camion - treno - nave - misto. Nell'ambito di ogni modalità, le massime vanno ordinate per organo giudicante, come segue: C.I.J. - C. cost. - C. giust. CE - Cons. St. (e Cons. reg. sic.) - C. conti - Cass. - Trib. CE - TAR - App. - Trib. - G. pace - Lodo arb. - sentenze straniere. Nell ambito di ogni organo giudicante, si segue l ordine cronologico. Dopo la massima si mettono gli estremi della sentenza, conformemente agli esempi che seguono (si notino il neretto, il corsivo e la punteggiatura): TRASPORTO DI COSE A L inesatta determinazione dei presupposti numerici alla stregua dei quali computare il limite risarcitorio di cui all art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 costituisce vizio logico della motivazione. Cass., sez. I, 15 novembre 1994 n. 9578; pres. Montanari Visco, rel. Bibolini, p.m. Sempronio; Salviati & Santori s.r.l. (avv. Sorrentino e Porretta) c. Alitalia (avv. Guerra); in I contratti IV/1995, 383, con nota di COMENALE PINTO. * * * C [massima] Trib. Oristano 5 novembre 1993 n. 474; est. Angioni; Padana assicurazioni (avv. Tisi, Zunarelli e Ibba) c. Autotrasporti Tirso (avv. Vitali e Taddei). * * * N [massima] Mediterranean Freight Services v. BP International (The «Fiona»); giudici Nourse, Hirst, Hoffmann; U.K. Court of Appeal 17 giugno 1994; in [1994] 2 Lloyd s Rep. 507. * * * N [massima] Thyssen Steel Co. v. m/v Kavo Yerakas; giudici Wisdom, Duhè, Benavides; U.S. Court of Appeals (5th Cir.) 27 aprile 1995; in A.M.C. 1995, 2317. OSSERVATORIO LEGISLATIVO 13. Rassegna di legislazione regionale È trattata come gli Interventi. I titoli dei paragrafi, costituiti dai nomi delle regioni, vanno in maiuscoletto e sono seguiti da una lineetta. 14. Repertorio scelto Sono selezionati gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (serie generale e terza serie speciale) e nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea (serie L) del quadrimestre precedente a quello cui il fascicolo si riferisce. Per esempio, il terzo fascicolo del 2007 conterrà gli atti pubblicati dal 1 maggio al 31 agosto 2007; il primo del 2008, quelli dal 1 settembre al 31 dicembre 2008; il secondo del 2008, quelli dal 1 gennaio al 30 aprile 2008. Non sono menzionati (salvo eccezioni di rilievo) atti di natura transitoria e privi del carattere di generalità e astrattezza. Si omettono i decreti legge non (ancora) convertiti; di quelli

convertiti si pubblica soltanto il testo consolidato con la legge di conversione. Non sono riportate le leggi regionali già citate nella Rassegna di legislazione regionale. 14.1. Gli atti normativi vanno raggruppati per modalità nello stesso ordine del massimario. Nell'ambito di ogni modalità si segue l'ordine cronologico con riferimento alla data dell'atto. Per i decreti legge convertiti, vale la data del decreto legge, non quella della legge di conversione. Solo di pochi atti di notevole importanza è pubblicato il testo. In tal caso, si omettono il preambolo (cioè s'inizia con l'art. 1) e le frasi di stile finali. Inoltre, per ragioni di spazio, è opportuno che l'indicazione dell'articolo (in maiuscoletto e seguito dalla lineetta) sia sulla stessa riga dell'inizio del testo. Esempi: Campo di applicazione e definizioni ART. 1 1. Il presente Regolamento riguarda: a) l'accesso al mercato per l'esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da parte di vettori aerei di merci comunitari; b) le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri. 2. L'applicazione del presente Regolamento all'aeroporto di Gibilterra avviene facendo salve le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito riguardanti la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato detto aeroporto. ART. 13. Disposizioni generali sui dazi 1. I dazi compensativi vengono imposti agli armatori stranieri interessati mediante regolamento. Degli atti di cui non è pubblicato il testo, si può fare un brevissimo riassunto, scritto in corsivo, che serve per una comprensione del contenuto dell atto più approfondita di quanto non risulti dal titolo. Sarebbe, per esempio, utile che nel riassunto fossero menzionati anche i più significativi precedenti storici dell'atto, che risultano di solito citati nel preambolo. 14.2. Il testo dell atto (od il riassunto) è preceduto dall intestazione. Il tipo di atto, tutto maiuscolo, è scritto per esteso e seguito dalla data e dal numero (se c'è). Per i decreti e altri atti ministeriali, la data va preceduta (fra parentesi) dal nome del ministero. Per gli atti CE si veda l'esempio che segue. Dopo un trattino si mette il titolo in neretto, seguito (fra parentesi) dagli estremi della pubblicazione nella G.U.; per gli atti regionali, nel B.U. reg. e nella G.U.; per gli atti CE, nella G.U.U.E. Per i decreti legge, è citata anche la legge di conversione (coi relativi estremi di pubblicazione) più il luogo di pubblicazione del testo consolidato. Esempi: DECRETO MINISTERIALE (Marina mercantile) 2 gennaio 1987 - Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere (in suppl. ord. G.U. 19 febbraio 1987 n. 41). ORDINANZA (Coordinamento della protezione civile) 17 febbraio 1987 n. 904/FPC/ZA - Modificazione all'ordinanza n. 323/FPC/ZA concernente l'istituzione del Centro operativo emergenze in mare (in G.U. 27 febbraio 1987 n. 48). LEGGE REGIONALE LIGURIA 21 luglio 1985 n. 15 - Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo (in B.U. reg. Liguria 6 agosto 1986 n. 32 e in G.U., 3ª serie speciale, 4 ottobre 1986 n. 39). DECRETO LEGGE 6 febbraio 1987 n. 16 (convertito in l. 30 marzo 1987 n. 132, in G.U. 6 aprile 1987 n. 80) - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (in G.U. 7 febbraio 1987 n. 31; testo consolidato in G.U. 16 aprile 1987 n. 89). 8

REGOLAMENTO (CE) n. 785/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 - relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (in G.U.U.E. 30 aprile 2004 n. L 138). DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 aprile (2004/82/CE) - concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (in G.U.U.E. 6 agosto 2004 n. L 261). I comunicati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, relativi ad accordi internazionali o ad altri atti, sono riportati come nell esempio che segue. La data da considerare per l'ordine cronologico è quella di pubblicazione del comunicato. Anche per gli avvisi di rettifica vale la data di pubblicazione dell avviso. Esempio: COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza sul salvataggio firmata a Londra il 28 aprile 1989 (in G.U. 14 settembre 1995 n. 215). 9 SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 15. Scelta e sistemazione delle segnalazioni Delle opere italiane sono riportati gli estremi di tutti i libri e degli articoli più significativi, esclusi gli articoli pubblicati in Dir. trasp. Delle opere straniere si riportano solo gli estremi di quelle giudicate più importanti. Le opere sono raggruppate per modalità, nello stesso ordine del Massimario. Nell'ambito di ogni modalità sono ordinate alfabeticamente secondo il cognome dell'autore o del curatore. In caso di opere senza autore né curatore, l'ordine alfabetico si riferisce al titolo. Di alcune opere scelte è fatta una recensione firmata non più lunga di 8.000 battute (spazi inclusi). Delle altre è redatto un breve riassunto del contenuto. Il riassunto non deve esprimere giudizi, ma riportare, con completezza e schematicità, gli argomenti trattati. Si può tralasciare anche il riassunto quando il titolo è sufficientemente esplicativo. Delle opere collettive, vanno riportati gli scritti che vi sono contenuti, con l'indicazione dell iniziale del nome dell autore, del suo cognome (in maiuscoletto), del titolo (in corsivo) e della pagina (senza p.). 16. Intestazione I testi sono citati seguendo le regole delle citazioni nelle note, con le differenze che seguono. Si inizia col cognome, seguito da una virgola e dal nome per intero ( tutto in maiuscoletto). Dopo il titolo del libro (in corsivo) seguono, separati da virgole: il numero dei volumi (per esempio: 2 vol.), il numero dell'edizione, la casa editrice, la città di edizione, l'anno di edizione, il totale delle pagine preceduto da p., il prezzo. Nelle note a sentenza, dopo il titolo devono essere citati, fra parentesi, gli estremi della sentenza annotata. Nei libri collettivi l'autore è AA.VV.; se c'è anche un curatore, dopo il titolo si aggiunge, fra parentesi: a cura di A. Tizio. Quando c'e solo il curatore, nei libri non collettivi come i codici, dopo il nome del curatore e prima del titolo si aggiunge, fra parentesi: a cura di. Esempi: AA.VV., Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), ISDIT, Cagliari, 1993, p. VII-475, L. 95.000. DEIANA, MASSIMO, Considerazioni sulla nozione giuridica di porto e sulla tassa di sbarco (nota a Trib.Cagliari 8 novembre 1988), in Riv. giur. sarda 1990, 47. The limitation of shipowners' liability: the new law, Sweet & Maxwell, London, 1986, p. XXV- 378. TULLIO, LEOPOLDO (a cura di), Codice della navigazione, X ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. XX- 776, 32.

10 MATERIALI 17. Il testo dei materiali è preceduto da un breve commento in corsivo. Il commento illustra, fra l'altro, i precedenti storici del materiale e la sua ragion d'essere socio-economica. LEGISLAZIONE ABBREVIAZIONI articolo e articoli Bollettino ufficiale della regione Bürgerliches Gesetzbuch circolare code civil code de commerce codice civile codice del consumo codice della nautica da diporto codice della navigazione codice della strada codice di commercio codice di procedura civile codice di procedura penale codice penale codice penale militare di guerra codice penale militare di pace Costituzione decisione decreto del Capo del Governo decreto del Capo provvisorio dello Stato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri decreto del Presidente della provincia decreto del Presidente della regione decreto del Presidente della Repubblica decreto legge decreto legge luogotenenziale decreto legislativo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato decreto legislativo luogotenenziale decreto luogotenenziale decreto ministeriale o interministeriale direttiva disposizioni di attuazione e transitorie disposizioni sulla legge in generale Gazzetta ufficiale della regione siciliana Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Gazzetta ufficiale dell Unione europea Handelsgesetzbuch art. B.U. reg. BGB circ. c.c.fr. c. comm. fr. c.c. c. cons. c. dip. c. nav. c. strada c. comm. c.p.c. c.p.p. c.p. c.p.mil.g c.p.mil.p. cost. dec. d.c.g. d.c.p.s. d.p.c. d.p.prov. d.p.reg. d.p.r. d.l. d.l.lt. d.lg. d.lg.c.p.s. d.lg.lt. d.lt. d.m. dir. disp. att. disp. prel. G.U. Sic. G.U. GUUE HGB

11 legge l. legge costituzionale l. cost. legge provinciale l. prov. legge regionale l. reg. lettera lett. libro lb. regio decreto r.d. regio decreto legge r.d.l. regio decreto legislativo r.d.lg. regolamento reg. regolamento per la navigazione aerea reg. nav. aerea regolamento per la navigazione interna reg. nav. int. regolamento per la navigazione marittima reg. nav. mar. sezione sez. supplemento suppl. supplemento ordinario suppl. ord. testo unico t.u. titolo tit. GIURISPRUDENZA adunanza generale ad. gen. adunanza plenaria ad. plen. Alta Corte per la regione siciliana A.C. reg. sic. avvocato, avvocati avv. Circuit Cir. Commissione centrale delle imposte Comm. centr. imp. Commissione tributaria centrale Comm. trib. centr. Conciliatore Conc. Consiglio di Stato Cons. St. contro c. Corte costituzionale C. cost. Corte dei conti C. conti Corte di appello, Cour d'appel App. Corte di cassazione, sezioni civili Cass. Corte di cassazione, sezioni penali Cass. pen. Corte di cassazione, sezioni unite Cass., sez. un. Corte di giustizia amministrativa per la regione siciliana Cons. reg. sic. Corte di giustizia delle Comunità europee C. giust. CE Cour de cassation Cass. fr. Cour internationale de justice C.I.J. Cour permanente de justice internationale C.P.J.I. Court of Appeal C.A. estensore est. giudice delle indagini preliminari g.i.p. giudice dell udienza preliminare g.u.p. Giudice di pace G. pace Giunta provinciale amministrativa G.p.a. House of Lords H.L. Lodo arbitrale Lodo arb. presidente pres.

12 Pretura Pret. pubblico ministero p.m. relatore rel. Supreme Court S.C. Tribunale Trib. Tribunale amministrativo regionale TAR Tribunale di primo grado delle Comunità europee Trib. CE Tribunale regionale delle acque pubbliche Trib. acque Tribunale superiore delle acque pubbliche Trib. sup. acque versus v. VARIE allegato, allegati all. autori vari AA. VV. avanti Cristo a.c. capitolo, capitoli cap. capoverso cpv. citato, citati cit. conforme conf. confronta cfr. difforme diff. dopo Cristo d.c. eccetera ecc. edizione ed. edizione provvisoria ed. provv. inedito ined. loco citato loc. cit. loco ultimo citato loc. ult. cit. numero, numeri n. opera citata op. cit. opera ultima citata op. ult. cit. pagina, pagine p. paragrafo, paragrafi parte, parti pt. seguente - seguenti s. - ss. senza data di stampa s.d. senza luogo di stampa s.1. volume, volumi vol. PERIODICI SPECIALIZZATI Air [& Space] Law Air Law Review American Maritime Cases Annals of Air and Space Law Annuaire de droit maritime et aérien / aérospatial Annuaire de droit maritime et océanique Anuario de derecho marítimo Archiv für Luftrecht Air [& Space] Law Air Law Rev. AMC AASL Ann. dr. mar. aér. Ann. dr. mar. océan. Anuar. der. mar. A.f.L.

13 Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Arkiv for Sjørett Aspinall's Maritime Law Cases Aviation Cases Aviation Litigation Reporter BIMCO Bulletin Bulletin des transports et de la logistique Circolazione e trasporti Diritto aereo Diritto aeronautico Diritto dei trasporti Diritto del turismo Diritto e pratica dell'aviazione civile Diritto marittimo Droit aérien Droit maritime français European Transport Law Fairplay International Shipping Journal Hanseatische Gerichtszeitung International Journal of Shipping Law Journal de la marine marchande Journal of Air Law [and Commerce] Journal of International Maritime Law Journal of Maritime Law and Commerce Journal of Space Law Jurisprudence du port d'anvers Lloyd's Arbitration Reports Lloyd's List Law Reports (19l9-1950) Lloyd's [List] Law Reports (dal 1951) Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly Porti mare territorio Revista brasileira de direito aeronáutico Revue aéronautique international Revue de droit français commercial, maritime et fiscal Revue de droit maritime comparé Revue française de droit aérien [et spatial] Revue générale de droit aérien Revue générale de l'air [et de l'espace] Revue international de droit maritime Revue juridique international de la locomotion aérienne Rivista aeronautica Rivista del diritto della navigazione Rivista della pesca Rivista di diritto aeronautico Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Rivista marittima Shipping and Trade Law Society of Maritime Arbitrators Award Service Studi marittimi Transportation Law Journal Trasporti Trasporti mare territorio Arch. giur. circ. A.f.S. Asp. MLC Avi Av. Lit. Rep. BIMCO Bull. Bull. transp. Circ. trasp. Dir. aereo Dir. aeron. Dir. trasp. Dir. tur. Dir. prat. av. civ. Dir. mar. Dr. aér. Dr. mar. fr. ETL Fairplay Hansa IJOSL Journ. mar. march. JALC JIML JMLC JSL Jur. port Anv. LAR Ll. L. Rep. Lloyd's Rep. LMCLQ Porti mare terr. Rev. bras. dir. aeron. Rev. aér. int. Scapel Dor Rev. fr. dr. aér. Rev. gén. dr. aér. Rev. gén. air Autran Rev. jur. int. loc. aér. Riv. aeron. Riv. dir. nav. Riv. pesca Riv. dir. aeron. Riv. giur. circ. Riv. mar. STL SMA Studi mar. Transp. L.J. Trasp. Trasp. mare terr.

14 Tulane Maritime Law Journal Tul. Mar. L.J. United States Aviation Reports U.S. Av. R. Yearbook of Air and Space Law YASL Yearbook Maritime Law YML Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht ZLW VOCI DELL'INDICE SISTEMATICO (fra parentesi quadre indicazioni esplicative ad uso esclusivo dei redattori) le voci dovranno corrispondere anche alla prima delle voci dei neretti delle sentenze della Giurisprudenza al vaglio AMMINISTRAZIONE [organi, polizia, sanità, ecc.] ASSICURAZIONI AUSILIARI DEL TRASPORTO [spedizioniere, raccomandatario, caposcalo, mediatore, ecc.] AVARIE COMUNI COMANDANTE [ed atti di stato civile] COMPRAVENDITA DI VEICOLO CONTROLLO DEL TRAFFICO [e regole di circolazione] COSTRUZIONE DI VEICOLO [e responsabilità del produttore] DEMANIO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DIRITTO PROCESSUALE [arbitrato, immunità, sequestro, esecuzione, ecc.] FONTI NORMATIVE GARANZIE [privilegi, ipoteca, lien, mortgage] GUERRA IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO [provvidenze, pubblicità, società di armamento, responsabilità, urto, danni in superficie, limitazione] INCHIESTE SUI SINISTRI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI [porti, aeroporti, interporti] INQUINAMENTO DEL MARE LAVORO NELLE IMPRESE [e assicurazioni sociali] LAVORO NELLE INFRASTRUTTURE [operazioni portuali, assistenza a terra] LOCAZIONE [e leasing] MARE [diritto pubblico internazionale ed interno, riserve marine] NOLEGGIO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PESCA PILOTAGGIO REATI E INFRAZIONI AMMINISTRATIVE [infrazioni disciplinari, pirateria aerea, ecc.] RIMORCHIO SERVIZI DI TRASPORTO [autoservizi, accordi bilaterali, conferences, cabotaggio, ecc.] SOCCORSO E RICUPERO [e ritrovamento di relitti] SPAZIO COSMICO TRASPORTI IN GENERALE [codici, bibliografie, ecc.] TRASPORTO DI COSE [documenti, responsabilità, trasporto postale, ecc.] TRASPORTO DI PERSONE [documenti, responsabilità, ecc.] TRASPORTO MULTIMODALE [documenti, responsabilità, ecc.] TRIBUTI E DOGANA TURISMO [diporto, approdi turistici, aeroclubs, contratto di viaggio] VEICOLI [regime amministrativo, proprietà, pubblicità, sicurezza, documenti di bordo]

VENDITA CON TRASPORTO 15