Regime dei minimi a partire dal 01/01/2012 Con provvedimento 22 dicembre 2011 il direttore dell'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo regime dei minimi di cui al D.L. 98/2011. Di seguito una sintesi di detto regime, anche alla luce di quanto chiarito dalle Entrate. Come è noto, l' art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2012, quello che si potrebbe definire il "nuovo" regime dei minimi, ossia un regime super agevolato riservato a una ristrettissima fetta di contribuenti. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 185820 dello scorso 22 dicembre 2011 chiarisce numerosi aspetti in merito all'applicazione del nuovo regime. Di seguito si propone una sintesi dei principali aspetti del nuovo regime dei minimi, alla luce anche dei chiarimenti forniti dalle Entrate nel provvedimento testé richiamato. Regime dei minimi IMPOSTA SOSTITUTIVA e RITENUTA d'acconto Il regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%. Sul punto, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate n. 185820 dello scorso 22 dicembre 2011 pone in evidenza il fatto che, a partire dal 2012 e relativamente a coloro che applicano il nuovo regime di minimi, non sarà più da applicarsi la ritenuta d'acconto. questo vale sia per i professionisti che relativamente ai ricavi delle imprese normalmente soggetti a ritenuta, ossia ad esempio gli agenti o coloro che lavorano con i condomini. in tal senso sono necessari i seguenti accorgimenti: coloro che hanno svolto attività nel 2011 dovranno modificare le fatture già emesse, nel caso in cui non sia stato incassato il relativo corrispettivo entro il 31 dicembre del 2011; i minimi che a partire dal 2012 non sono più assoggettati a ritenuta d'acconto dovranno consegnare ai sostituti di imposta una dichiarazione per provare il regime adottato che, per l'appunto, esclude l'applicazione di suddetta ritenuta. BASE IMPONIBILE e CONTRIBUTI La base imponibile è costituita in generale dall'applicazione del principio di cassa sia per componenti positivi che per componenti negativi. E' stato chiarito che in caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi antecedenti la decorrenza del regime dei minimi, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza si determina secondo le
RICAV I/COMPENSI consuete regole, assumendo come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello da cui decorre il regime. Rimane però anche in questo caso applicabile il criterio di cassa, con la particolarità che, in ipotesi di rateizzazione del corrispettivo, lo stesso concorre alla formazione del reddito d'esercizio in base alla percezione diminuito proporzionalmente del costo d'acquisto non ammortizzato. Non rilevano le rimanenze finali, stante la non applicazione del principio di competenza in costanza dei regime dei minimi. Per quanto attiene ai contributi previdenziali è stato chiarito dal provvedimento del direttore delle Entrate 185820/2011 che quelli versati nel periodo fiscale possono essere portati in deduzione dalla base imponibile. In tal modo si vanno a recuperare i contributi versati, realizzando un risparmio pari all'imposta sostitutiva e in tal senso si tratta non di una mera facoltà ma di un obbligo di imputazione. Il regime vale solo per contribuenti che conseguono ricavi o compensi non superiori a euro 30.000. Sul punto è bene ricordare che: non rilevano gli importi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore o ai parametri e i compensi di natura occasionale qualificabili quali redditi diversi; rilevano i compensi percepiti per la cessione dei diritti d'autore; per i soggetti che effettuano cessioni di giornali, libri e periodici, di carburanti e di generi di monopolio, valori bollati e postali e similari la verifica del limite va effettuata con riguardo all'aggio o al ricavo; il limite di euro 30.000 va ragguagliato ad anno, nel caso di inizio attività nel corso del periodo d'imposta; il limite di euro 30.000 è riferito ai ricavi o compensi complessivamente percepiti, a prescindere dalla specifica attività svolta. ACQUISTO BENI STRUMENTALI Il regime vale solo per contribuenti che non hanno effettuato acquisti di beni strumentali superiori a euro 15.000 nei tre anni solari precedenti. Sul punto è bene ricordare che: si deve far riferimento ai criteri di cui all'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per individuare il momento dell'acquisto; i beni strumentali utilizzati promiscuamente rilevano per il 50% dei relativi corrispettivi e si considerano tali quelli i cui costi sono soggetti a limiti di deducibilità, come nei casi delle spese per gli automezzi e per i servizi di telefonia; il limite di euro 15.000 non deve essere ragguagliato ad anno e a tale importo va comunque fatto riferimento anche se l'attività è iniziata da meno di tre anni;
se l'acquisto è avvenuto presso soggetti Iva, occorre fare riferimento al costo al netto di tale imposta, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione gli acquisti di beni immobili; rilevano anche i beni detenuti in leasing, in locazione o in noleggio; non rilevano i beni utilizzati in comodato d'uso; non si considera rilevante l'eventuale cessione di beni strumentali nel corso del triennio. REQUISITO della "NUOVA ATTIVITA'" In tale ambito, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 185820/2011 chiarisce che, ai fini dell'individuazione del limite relativo all'acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. Il nuovo regime è indirizzato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione o che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 dicembre 2007. Oltremodo, il nuovo regime vige solo se il contribuente non ha esercitato attività artistica, professionale o d'impresa - anche in forma associata o familiare - nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività e se se suddetta attività artistica, professionale o d'impresa non costituisce una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso della pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni). Nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato euro 30.000. Sul punto, è bene ricordare che: il divieto in merito alla mera prosecuzione di altra attività svolta "sotto forma di lavoro dipendente", è intesa come la situazione in cui il soggetto prosegue l'attività negli stessi locali e nei confronti della stessa clientela già servita; oltremodo, sempre in merito alla mera prosecuzione di altra attività svolta "sotto forma di lavoro dipendente", in Telefisco 2011 si è chiarito che pur non essendo previsto uno specifico intervallo di tempo superato il quale una nuova attività si possa considerare automaticamente come "diversa" e che occorra in genere valutare caso per caso, resta fermo il fatto che qualora sia passato più di un anno dalla cessazione dell'attività precedente risulta difficile ritenere che la nuova attività costituisca una mera prosecuzione; riguardo al divieto relativo alla mera prosecuzione di attività sotto forma di lavoro autonomo, in Telefisco 2011 si è chiarito che in linea di massima la circostanza che il lavoratore autonomo esegua prestazioni a favore dell'ex datore di lavoro è elemento che qualifica una mera prosecuzione di attività e pertanto la preclusione della
possibilità di entrare nel regime. DURATA e PERMANENZA Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 185820/2011 chiarisce anzitutto che occorre accertare che non sia stata esercitata attività (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente o che si sia proseguita un'attività già svolta come lavoratore dipendente o autonomo o di impresa di cui era titolare un altro soggetto che nell'ultimo anno abbia registrato ricavi che superano gli euro 30.000. Il provvedimento richiamato, in tale ambito, chiarisce che la condizione che l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il praticantato professionale) non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Il nuovo regime dei minimi vige solo per il periodo d'imposta in cui l'attività inizia e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del 35 anno di età. Sul punto è bene ricordare che: non esiste una causa di esclusione legata all'età; il nuovo regime dei minimi può essere fruito anche da persone che hanno più di 35 anni e persino da pensionati o lavoratori che hanno perso l'impiego; la differenza tra un soggetto under 35 e un soggetto over 35 è semplicemente in termini di permanenza, ossia, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, se in genere è possibile rimanere nel regime agevolato per un massimo di cinque anni, per i giovani vale la regola del compimento del 35 anno di età. Ciò nel senso che tali soggetti possono rimanere nel regime anche oltre il quinto esercizio e finché non abbiano compiuto 35 anni. Con ciò, in base alle disposizioni esistenti, il mancato compimento dei 35 anni è rilevante solo per la permanenza oltre il quinquennio nel nuovo regime. In tale ambito il provvedimento 185820/2011 del direttore delle Entrate chiarisce che il regime dei minimi può essere adottato per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio previsto dalla norma, partendo da quello di inizio dell'attività, ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Le Entrate spiegano inoltre che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all'inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva. Da ultimo, le Entrate chiariscono che coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di
ADEMPIMENTI ed ESONERI imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 185820/2011: sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio Vies; sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista all'art. 21, co. 1, D.L 31 maggio 2010, n. 78; sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'art. 2, D.P.R. 696/1996. OPZIONE per il REGIME ORDINARIO e per il REGIME CONTABILE AGEVOLATO USCITA dal "VECCHIO" REGIME Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 185820 /2011 chiarisce che i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al nuovo regime dei minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. In tal caso, i soggetti che effettuano l'opzione determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del Tuir e successive modificazioni. Oltremodo i soggetti in possesso dei requisiti dei minimi possono optare per il regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, D.L. 98/2011. Viene precisato peraltro che l'opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Da ultimo il provvedimento richiamato specifica che un minimo possa optare, oltre che per la contabilità semplificata od ordinaria, anche per il regime residuale, perché questo può essere scelto anche dai contribuenti che applicano il regime dei minimi e ne fuoriescono, optando per almeno un triennio per le regole Iva e redditi ordinarie. Qualora un soggetto si trovi ad uscire necessariamente dal vecchio regime dei minimi è bene che tenga presente quanto segue. Ai fini delle imposte dirette: si passa da un imposta sostitutiva fissa del 20% alla normale applicazione dell'irpef progressiva a scaglioni; per le imprese si verificherà un cambio di regole nella determinazione del reddito, dovendo transitare dal principio
di cassa a quello proprio della competenza; si tornano ad applicare tutte le regole ordinarie, quali ad esempio le limitazioni ai costi degli automezzi, alle spese telefoniche, alle spese di rappresentanza ecc.; si tornano ad operare dal 2012 le ordinarie deduzioni e detrazioni per oneri. Ai fini delle imposte indirette: si riprende l'addebito dell'iva ai clienti, con contestuale possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della stessa; si potrebbe determinare la possibilità di esercitare la rettifica della detrazione a favore, al fine di far emergere un importo a credito pari all'iva gravante sui beni ammortizzabili acquistati nel periodo di permanenza nel regime dei minimi o sui beni e servizi acquistati sino al 2011 e non ancora impiegati o goduti a quella data. L'emersione del credito Iva determina d'altro canto l'evidenza di un componente positivo di reddito da tassare. TRANSITO da ALTRI REGIMI Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 185820 dello scorso 22 dicembre 2011 chiarisce che possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso l'attività dal 2008, adottando un regime Iva ordinario (contabilità semplificata od ordinaria) o quello delle nuove iniziative