Circolare n. 10 INDICE. Del 8 Settembre 2013

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1 Circolare n. 10 Del 8 Settembre 2013 Regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. nuovi contribuenti minimi ) - Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 17 INDICE 1 Premessa Provvedimento attuativo Chiarimenti ufficiali Disciplina applicabile Regime residuale per i soggetti esclusi Decorrenza Accesso al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile Requisiti originari Nuovi requisiti Periodo di inizio attività Novità dell attività Esercizio di un attività d impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti Mera prosecuzione di precedente attività di lavoro dipendente o autonomo Prosecuzione dell attività svolta da altri soggetti Limiti all utilizzo del regime per l imprenditoria giovanile Durata del regime Applicazione del regime fino al trentacinquesimo anno di età

2 3.1.2 Utilizzo di un diverso regime dopo l avvio dell attività Calcolo della durata residua per i vecchi minimi Fuoriuscita dal regime Esoneri ed obblighi fiscali Determinazione del reddito Indennità di maternità Contribuente minimo a carico - Eccedenza di contributi previdenziali Cessazione dell attività Imposta sostitutiva Esonero dalle ritenute fiscali Bozza di fattura Adempimenti in sede di accesso al regime Adesione al regime contestualmente all inizio dell attività Utilizzo del vecchio modello AA9/ Dichiarazione di inizio attività senza comunicazione di adesione al regime Variazione dati a seguito dell inizio effettivo dell attività Adesione al regime ad attività già in corso Adempimenti in seguito alla fuoriuscita dal regime Opzione per il regime contabile agevolato o per il regime ordinario Opzione per il regime contabile agevolato per gli ex minimi Opzione per il regime ordinario

3 1 PREMESSA Il regime dei contribuenti minimi di cui alla L n. 244 è stato oggetto di modifiche ad opera del DL n. 98, convertito nella L n L intervento ha interessato sia i requisiti necessari per la fruizione del regime, sia il livello di tassazione sostitutiva. Sono state, inoltre, previste particolari agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime in quanto sprovvisti dei nuovi requisiti. Al fine di ridurne l ambito applicativo, il regime dei contribuenti minimi di cui all art. 1 co della L n. 244 (Finanziaria 2008) è stato oggetto di modifiche ad opera dell art. 27 del DL n. 98, convertito nella L n Il regime dei contribuenti minimi è stato: ridenominato Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ; modificato relativamente ai seguenti aspetti: requisiti di accesso; limite di durata del regime; aliquota dell imposta sostitutiva. 1.1 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Con il provv. Agenzia delle Entrate n , sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime. 1.2 CHIARIMENTI UFFICIALI L Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al nuovo regime agevolato, fornendo chiarimenti con: la ris n. 52, istitutiva dei codici tributo per il versamento della nuova imposta sostitutiva; la circ n. 17, che ha esaminato i nuovi requisiti di accesso al regime, la relativa durata, gli adempimenti che il contribuente deve effettuare in sede di accesso e fuoriuscita dallo stesso, nonché i criteri per la determinazione del reddito ed alcune fattispecie particolari. 1.3 DISCIPLINA APPLICABILE Relativamente alla normativa applicabile al rinnovato regime, il DL 98/2011, così come il suddetto provvedimento attuativo, richiamano la disciplina del regime dei minimi di cui alla L. 244/2007, per quanto non espressamente disposto dallo stesso provvedimento attuativo ed in quanto compatibile. In sostanza, quindi, il nuovo regime risulta disciplinato: dall art. 1 co della L. 244/2007 e dal DM , risultando, quindi, confermati l ambito applicativo soggettivo, i precedenti requisiti di accesso, le cause di esclusione, le regole sulla determinazione del reddito e sulla tassazione sostitutiva, l esonero da IRAP e IVA; dall art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e dal relativo provvedimento attuativo. 1 Provvedimento attuativo del vecchio regime dei contribuenti minimi. 3

4 La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ha precisato che devono ritenersi ancora validi i chiarimenti contenuti in precedenti documenti di prassi relativi ai requisiti e alle caratteristiche del previgente regime dei contribuenti minimi di cui alla L. 244/2007, che, di fatto, risultano ancora applicabili nel nuovo regime di vantaggio. 1.4 REGIME RESIDUALE PER I SOGGETTI ESCLUSI L art. 27 co. 3, 4 e 5 del DL 98/2011 ha anche previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili a beneficio dei soggetti cui è preclusa la fruizione del nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile. Tali misure vengono ricondotte ad un unico nuovo regime agevolato, c.d. per gli ex minimi DECORRENZA Il nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile trova applicazione a partire dall ACCESSO AL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE Per l accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio, i soggetti interessati devono verificare di possedere i requisiti tradizionali previsti per i contribuenti minimi di cui alla L. 244/2007 e quelli ulteriori introdotti dal DL 98/2011, relativi alla novità dell attività intrapresa e al periodo temporale di avvio della medesima. Come anticipato, a seguito dell intervento del DL 98/2011, per poter fruire del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, il soggetto interessato deve verificare il possesso: dei requisiti originari previsti per i contribuenti minimi dalla L. 244/2007; di quelli nuovi di cui al DL 98/ Di seguito si riepilogano i requisiti di accesso originari e si esaminano quelli nuovi, operativi dal REQUISITI ORIGINARI Per accedere al regime agevolato per l imprenditoria giovanile occorre possedere le originarie caratteristiche previste per il regime dei minimi dai co. 96 e 99 dell art. 1 della L. 244/2007. In base al suddetto art. 1 co. 96, i soggetti interessati: nell anno precedente, devono aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a ,00 euro; nell anno precedente, non devono aver realizzato cessioni all esportazione; 2 Tale regime non è stato oggetto di chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate n. 17. Pertanto, per l analisi dello stesso si rinvia all Informativa per il professionista del n. 1, 8. 3 A seguito dell accesso al regime in presenza delle condizioni necessarie, questo può continuare ad essere utilizzato anche se il contribuente inizi un attività di lavoro dipendente (anche in ambiti omogenei a quelli che caratterizzano l attività per cui si fruisce del regime di vantaggio), oppure avvii altre attività produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o d impresa (circ. Agenzia delle Entrate n. 17, 2.2.2). 4

5 nell anno precedente, non devono aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso (artt. 61 ss. del DLgs n. 276); nell anno precedente non devono aver erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); nel triennio solare precedente, non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a ,00 euro 4. Secondo l art. 1 co. 99 della L. 244/2007, non possono essere considerati contribuenti minimi i soggetti che: si avvalgono di regimi speciali IVA; non sono residenti nello Stato italiano; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati e di terreni edificabili, di cui all art. 10 n. 8 del DPR 633/72, e di mezzi di trasporto nuovi, di cui all art. 53 co. 1 del DL 331/93 convertito nella L. 427/93; esercitano attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR). Si ricorda che l esistenza di una delle suddette cause di esclusione deve essere verificata in relazione al periodo d imposta in cui il soggetto intende aderire al regime in esame. Pertanto, ad esempio, l aver applicato nell anno 2011 un regime speciale IVA non impedisce di avvalersi del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile a decorrere dall qualora, per l anno 2012, il contribuente non applichi più alcun regime speciale IVA. 2.2 NUOVI REQUISITI I nuovi requisiti di accesso introdotti dal DL 98/2011 riguardano sostanzialmente: il periodo temporale di avvio dell attività; la novità dell attività intrapresa Periodo di inizio attività Il nuovo regime di vantaggio si applica esclusivamente alle persone fisiche: che hanno intrapreso l attività d impresa, arte o professione successivamente al , oppure che la intraprendono a partire dall ; che possedevano, oppure che presumono di possedere al momento dell inizio dell attività, sia i requisiti originari previsti per i vecchi minimi, sia quelli aggiuntivi previsti dall art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/ Ai fini dell individuazione del limite relativo all acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate (art. 2 co. 4 del provv. Agenzia delle Entrate n ). 5

6 Tipicamente, quindi, risultano esclusi della nuova versione del regime dei minimi i soggetti che già esercitavano l attività prima del Svolgimento effettivo dell attività L art. 3 co. 2 del provvedimento attuativo ha precisato che, per l individuazione del momento di inizio dell attività, deve farsi riferimento allo svolgimento effettivo della stessa e non alla mera apertura della partita IVA Novità dell attività Per fruire del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, il soggetto deve possedere i seguenti requisiti previsti dal co. 2 dell art. 27 del DL 98/2011: non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare 6 ; l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni 7 ; qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente a quello di utilizzo del regime, non deve essere superiore a ,00 euro 8. I predetti requisiti sono analoghi a quelli tipici del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L n. 388 (c.d. forfettino ), e ciò rappresenta una rilevante differenza rispetto al previgente regime dei minimi. Infatti, prima delle modifiche apportate dal DL 98/2011, la possibilità di utilizzare il regime dei minimi non era condizionata all eventualità che il soggetto avesse svolto qualche attività prima dell adesione allo stesso, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti richiesti 9. 5 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2). Per i contribuenti che presentano le suddette caratteristiche, il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile costituisce il regime naturale. 6 Nel corso di Telefisco 2012, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite relativo ai tre anni precedenti deve intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento dell attività precedente e non all intero periodo d imposta. Pertanto, ad esempio, è ammesso a fruire del nuovo regime di vantaggio per la nuova attività avviata dal il soggetto che ha cessato una precedente attività d impresa il In tal caso, infatti, sono trascorsi più di tre anni dalla cessazione della precedente attività e l avvio della nuova. Tale modalità di calcolo del triennio precedente è stata confermata dall Agenzia delle Entrate con la circ n. 17 ( 2.2.1). 7 Pertanto, ad esempio, un soggetto che, nel 2011, ha lavorato in qualità di dipendente per un impresa di trasporti non può fruire del nuovo regime di vantaggio per la nuova attività in proprio che intraprende dall , utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell impresa di origine. 8 Ad esempio, non può essere utilizzato il regime di vantaggio per l attività d impresa che un contribuente intende rilevare e proseguire a partire dall , se i ricavi conseguiti dall impresa stessa nel 2011 sono superiori a ,00 euro. 9 Si veda il precedente

7 Chiarimenti ufficiali resi per il regime delle nuove iniziative produttive La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 1) ha precisato che l istituzione del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 non ha determinato l abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L. 388/2000 (c.d. forfettino ), il quale resta applicabile anche dopo l Inoltre, come chiarito dalla suddetta circ n. 17 ( 2.2), considerata l analogia tra i predetti requisiti e quelli del regime delle nuove iniziative produttive, restano validi i chiarimenti resi con riferimento ai forfettini, fatte salve le integrazioni fornite dalla stessa circolare. Esercizio di attività professionale o d impresa nel triennio precedente Mera prosecuzione di attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo Può fruire del regime il contribuente che, pur avendo aperto la partita IVA nel triennio anteriore all adesione al regime, non abbia esercitato concretamente l attività. Occorre, infatti, avere riguardo all esercizio effettivo dell attività 10. La titolarità della qualità di socio in società di persone o di capitale non è di per sé preclusiva dell adozione del regime, a condizione che il soggetto non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all interno della società, dopo il conferimento del capitale 11. Non è preclusa la fruizione del regime da parte del soggetto che, prima dell avvio dell attività, abbia svolto un attività professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo occasionale, qualificabile come reddito diverso ai sensi dell art. 67 del TUIR. Infatti, la locuzione attività artistica o professionale ovvero d impresa rinvia alla nozione di esercizio in forma abituale di arti e professioni o di imprese commerciali, senza alcun riferimento alle attività commerciali e di lavoro autonomo svolte in forma occasionale (di cui, rispettivamente, alle lettere i) ed l) dell art. 67 co. 1 del TUIR) 12. Il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dal fatto che l attività nuova e quella svolta in precedenza: presentano il medesimo contenuto economico; si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 1 ( 1.9.4). 11 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 59 ( 2.5). Il chiarimento è stato confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.1), con riferimento al socio accomandante di sas. 12 Si veda la ris. Agenzia delle Entrate n Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 8 ( 1.2). Segnatamente, rappresenta mera prosecuzione dell attività esercitata in precedenza quell attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. 7

8 segue L esercizio di un attività in forma occasionale può integrare la mera prosecuzione se, sulla base di valutazioni di ordine fattuale, questa e la nuova attività intrapresa risultano avere il medesimo contenuto economico 14. Non è configurabile la mera prosecuzione tra la collaborazione (coordinata e continuativa) svolta in uno studio legale da un praticante avvocato e l attività professionale forense svolta dal medesimo a seguito del superamento dell esame di abilitazione e dell iscrizione all Albo professionale Esercizio di un attività d impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti In relazione al requisito secondo cui il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. Partecipazione ad una società inattiva La sussistenza del requisito in esame non deve essere verificata in caso di partecipazione ad una società inattiva, in quanto, in tale ipotesi, manca un attività di gestione da parte dei soci 16. Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro L utilizzo del regime di vantaggio non è precluso al soggetto che abbia percepito, nel triennio precedente l avvio dell attività, somme a titolo di partecipazione agli utili per apporto di solo lavoro. Infatti osserva l Agenzia delle Entrate tale reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di attività artistica o professionale ai sensi dell art. 53 co. 1 del TUIR Si veda la ris. Agenzia delle Entrate n Il documento esaminava la situazione di un contribuente che aveva svolto la professione di autore intermediale con contratto di collaborazione a progetto e, successivamente, intrapreso un attività di lavoro autonomo come blogger, per la quale aveva aderito al forfettino. I compensi derivanti dalla collaborazione erano stati dichiarati come redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale. 15 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 8 ( 1.2), la quale ha precisato quanto segue: L attività di collaborazione professionale prestata presso uno studio legale, anche se sotto forma continuata e collaborativa, costituisce solo una parte limitata dell attività professionale di avvocato; di conseguenza quest ultima non può essere considerata mera prosecuzione di quella precedente. Sempre rispetto all attività professionale, è opportuno segnalare un altro chiarimento dell Agenzia delle Entrate. Con la circ n. 59 ( 2.6), infatti, sembra che sia stata ritenuta sussistente la mera prosecuzione di attività per un neo professionista che, nel corso dell anno precedente l apertura della partita IVA, aveva effettuato due sole prestazioni di lavoro occasionale rilasciando normale ricevuta dei compensi percepiti. 16 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.1). 17 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.1). Il reddito dell associato in partecipazione con apporto di solo lavoro è infatti assimilato a quello di lavoro autonomo, ai sensi dell art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR. 8

9 2.2.4 Mera prosecuzione di precedente attività di lavoro dipendente o autonomo In relazione al requisito della mera prosecuzione di un attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. Attività precedentemente svolta con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato L esistenza della mera prosecuzione va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolta in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attività precedentemente svolta come lavoratore precario Non preclude l applicazione del regime di vantaggio l aver svolto lavoro precario in via marginale (ad esempio avvalendosi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro dipendente a tempo determinato). Il lavoro precario possiede il requisito della marginalità quando viene svolto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l inizio dell attività 18. Pertanto, in presenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre l anno e mezzo, occorre verificare che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente 19. Attività che richiedono competenze non omogenee La continuità tra due attività non è ravvisabile nei casi in cui l attività precedente richieda, per il suo svolgimento, competenze non omogenee rispetto a quelle necessarie allo svolgimento della nuova attività. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2) propone l esempio di un medico neurologo lavoratore dipendente che avvia un attività di musicista. Per converso, la continuità tra due attività è ravvisabile (con preclusione all accesso al regime di vantaggio) in caso di avvio dell attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2) propone l esempio di un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia che avvii un attività di medico libero professionista (eventualmente anche in altra branca della medicina) che abbia come bacino di utenza quello in precedenza coperto dall attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell ambito dell attività di lavoro dipendente. Svolgimento di prestazioni occasionali La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2) ha precisato che non integra gli estremi della mera prosecuzione la circostanza di aver svolto, nell anno precedente, prestazioni occasionali produttive di redditi diversi, ai sensi dell art. 67 del TUIR. 18 Il riferimento temporale al triennio precedente è stato mutuato dal requisito secondo cui il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare. 19 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2). 9

10 Perdita del lavoro o mobilità - Esclusione della mera prosecuzione L art. 2 co. 2 del provvedimento attuativo del nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile ha disposto che il requisito relativo alla mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Pensionato che avvia una nuova attività Non integra gli estremi della mera prosecuzione la situazione di un lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo 20. Svolgimento del tirocinio professionale Non integra gli estremi della mera prosecuzione l esercizio della pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni. Alla pratica obbligatoria prevista per alcune attività professionali sono assimilabili tutte le attività il cui svolgimento è previsto obbligatoriamente da specifiche disposizioni normative al fine di poter operare in un determinato settore economico-produttivo (ad esempio, la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell artigianato) 21. Con riferimento alla pratica obbligatoria per l esercizio della professione di avvocato, viene specificato che il praticante che esercita l attività non in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, ma come lavoratore autonomo, può accedere al regime di vantaggio già al momento dell apertura della partita IVA (e non dopo il superamento dell esame di abilitazione) 22. Prosecuzione di attività precedentemente svolta dal collaboratore dell impresa familiare La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 6.1.2) ha precisato che non osta all applicazione del regime agevolato da parte di un impresa familiare la circostanza: che un collaboratore alla stessa abbia svolto, nel triennio precedente, un attività d impresa o di lavoro autonomo; oppure che l attività svolta dall impresa familiare sia la continuazione di quella precedentemente svolta dal collaboratore familiare Prosecuzione dell attività svolta da altri soggetti Relativamente al requisito secondo cui, in caso di prosecuzione di un attività d impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio non deve essere superiore a ,00 euro, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.3) esamina l ipotesi di acquisto dell impresa in corso d anno. In tal caso, per poter utilizzare il nuovo regime di vantaggio, occorre verificare che: 20 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2). 21 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2). 22 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2.2). 10

11 nel periodo d imposta precedente, il cedente o il de cuius non abbia superato il limite di ,00 euro di ricavi; nel periodo d imposta in cui avviene la cessione, il complesso dei ricavi conseguiti dal dante causa e dall avente causa non superi il limite di ,00 euro, pena l esclusione dal regime dall anno successivo a quello dell acquisto, oppure dall anno stesso in caso di superamento del limite di ,00 euro. 3 LIMITI ALL UTILIZZO DEL REGIME PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE Il DL 98/2011 ha introdotto limitazioni all accesso e all utilizzo del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, prevedendone la fruibilità per periodi limitati e l impossibilità di un nuovo utilizzo a seguito di fuoriuscita volontaria o per effetto di una causa di esclusione. Il regime dei contribuenti minimi, così come disciplinato dalla L. 244/2007, non prevedeva limiti di durata: in sostanza, il contribuente poteva fruirne fino a quando avesse posseduto i requisiti necessari. Neppure erano posti limiti all accesso al regime, in quanto il soggetto poteva fuoriuscire dallo stesso (per scelta volontaria o per il verificarsi di una causa di esclusione) e successivamente rientrarvi, essendo sufficiente il riacquisto delle condizioni necessarie. Il DL 98/2011 modifica tale disciplina ponendo limiti: di durata del regime; all accesso al regime a seguito di fuoriuscita dallo stesso. 3.1 DURATA DEL REGIME Il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile può essere utilizzato per cinque anni, vale a dire: per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata; per i quattro periodi successivi a quello di inizio attività. Ai fini dell applicazione concreta di tale disposizione, non rileva l età anagrafica esistente all inizio dell attività. Pertanto, ad esempio, il regime è fruibile sia dal soggetto che avvia l attività a 25 anni di età, sia da quello che la avvia a 40 anni. Esemplificando, si consideri un soggetto che ha iniziato l attività nel Tale soggetto potrebbe utilizzare il regime agevolato fino al periodo d imposta 2016 incluso Applicazione del regime fino al trentacinquesimo anno di età In deroga alla predetta regola, l art. 27 co. 1 del DL 98/2011 ha disposto che i contribuenti i quali, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fino al periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (incluso). Al riguardo, l art. 3 co. 1 del provvedimento attuativo ha precisato che l estensione della fruizione del regime oltre il quinquennio e fino al periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età può avvenire senza esercitare alcuna opzione espressa. 11

12 Esempi In base a tale regola, il soggetto che nel 2012, anno in cui compie 28 anni, inizia un attività d impresa potrebbe fruire del regime agevolato per un totale di 8 annualità (5 ordinarie, più le annualità successive fino a quella in cui compirà 35 anni), vale a dire fino al 2019 (incluso). Si consideri, invece, un soggetto che avvia un attività nel 2012, anno in cui compie 35 anni; in tal caso, il regime potrebbe essere utilizzato solo per il primo quinquennio di attività, cioè fino al 2016 (anno in cui il soggetto compirà 39 anni) Utilizzo di un diverso regime dopo l avvio dell attività L art. 2 co. 3 del provvedimento attuativo risolve alcuni dubbi sull applicabilità del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile da parte dei soggetti che, al momento dell avvio dell attività, pur avendo i requisiti per fruire del regime dei minimi, avevano scelto di utilizzare un diverso regime. Nello specifico, viene previsto che è possibile accedere al regime fiscale di vantaggio (in presenza di tutte le condizioni necessarie) per i periodi d imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, in caso di: avvio di un attività d impresa, arte o professione successivamente al ; Esempi esercizio dell opzione: per il regime ordinario (con conclusione del triennio minimo di permanenza); oppure per il regime delle nuove iniziative produttive. Si consideri un soggetto che ha iniziato la professione l , anno in cui ha compiuto 35 anni, optando per l applicazione del regime ordinario. Tale soggetto potrà usufruire del nuovo regime di vantaggio solo a partire dal 2013 (a condizione che possieda tutti i requisiti necessari) e per le residue due annualità. Invece, si consideri un soggetto che ha iniziato l attività professionale l , anno in cui ha compiuto 35 anni, usufruendo del regime delle nuove iniziative produttive (c.d. forfettino ). Alla data dell , il soggetto, avendo terminato il triennio di utilizzo del forfettino, può aderire al regime dei nuovi minimi per i restanti due anni, a condizione che possieda tutti i requisiti necessari. Perdita e riacquisto dei requisiti di accesso dopo l inizio dell attività L accesso al regime di vantaggio è consentito ai soggetti che, prima dell , abbiano perso e, successivamente, riacquistato i requisiti originari per i contribuenti minimi (L. 244/2007) 23. In pratica, possono fruire del regime di vantaggio per il residuo periodo consentito i soggetti che possedevano i requisiti necessari per l applicazione del regime dei minimi alla data di inizio dell attività e nell anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio Resta fermo che, in caso di fuoriuscita dal regime dei minimi per il superamento di oltre il 50% del limite di ricavi o compensi, il contribuente deve obbligatoriamente applicare il regime ordinario per il triennio successivo. 24 Così la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.4). 12

13 3.1.3 Calcolo della durata residua per i vecchi minimi I contribuenti che fruivano del regime dei minimi prima del 2012 possono, al ricorrere di tutte condizioni necessarie, utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile. Per verificare fino a quando è possibile utilizzare il regime agevolato, tali soggetti devono procedere nel seguente modo: Esempio considerare i periodi in cui hanno già fruito del vecchio regime; scomputare tali periodi dal quinquennio; verificare l applicabilità del nuovo regime per gli ulteriori periodi d imposta, secondo le regole sopra indicate 25. Un soggetto che ha iniziato l attività nel 2008 come contribuente minimo può utilizzare il nuovo regime di vantaggio solo più per il 2012, concludendosi in tale periodo il quinquennio di durata. Tuttavia, ipotizzando che il 2012 sia l anno di compimento del 32 anno di età, il soggetto potrà continuare a fruire del regime fino al 2015 (incluso), anno in cui compirà 35 anni. 3.2 FUORIUSCITA DAL REGIME Come anticipato, l art. 3 co. 3 del provvedimento attuativo prevede che la fuoriuscita dal regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, comporta l impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo. A tal fine, non rileva che il soggetto, nel corso del quinquennio, oppure non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene. Esempio Un soggetto aderisce al nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile dal 2012, conseguendo in tale anno ricavi pari a ,00 euro. In tal caso, il soggetto fuoriesce dal regime dal periodo d imposta successivo (2013). Tale soggetto non potrà più utilizzare il regime di vantaggio anche se, nel corso del 2013, ritorni in possesso di tutti i requisiti necessari per avvalersene. 4 ESONERI ED OBBLIGHI FISCALI Il provvedimento attuativo del nuovo regime di vantaggio ha precisato gli obblighi fiscali e contabili ai quali devono adempiere i nuovi contribuenti minimi, nonché quelli da cui essi sono esonerati. Di seguito, in forma tabellare, si indicano gli obblighi fiscali e contabili ai quali devono adempiere i nuovi contribuenti minimi, nonché quelli da cui essi sono esonerati. Il provvedimento attuativo del nuovo regime di vantaggio, infatti: 25 Si ricorda che, terminato il periodo di fruibilità del regime di vantaggio, il contribuente transita, senza necessità di alcuna opzione, nel regime degli ex minimi di cui all art. 27 co. 3 del DL 98/2011 (circ. Agenzia delle Entrate n. 17, 2.1). 13

14 da un lato, ha confermato gli obblighi che erano previsti dall art. 7 del DM per i vecchi minimi; dall altro, ha integrato tale elencazione con nuove previsioni. ESONERI Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro ) Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali ) Certificazione dei corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio, cessione di tabacchi, giornali, carburanti) ADEMPIMENTI DOVUTI Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali Certificazione dei corrispettivi Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta, con l indicazione dell aliquota e dell imposta, e versamento dell imposta a debito Presentazione degli elenchi INTRASTAT Rettifica della detrazione IVA all atto dell accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso Iscrizione nell archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari 5 DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito d impresa e di lavoro autonomo dei contribuenti minimi continua ad essere determinato secondo il principio di cassa, applicando le regole del previgente regime dei minimi. I soggetti che applicano il nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile determinano il reddito d impresa e di lavoro autonomo secondo il principio di cassa, sulla base di tutte le regole che già applicavano i contribuenti minimi secondo la versione previgente del regime (ad esempio non operatività degli ammortamenti, deduzione al 50% delle spese per beni ad uso promiscuo). A tal fine, l art. 5 co. 1 del provvedimento attuativo richiama: l art. 1 co. 104 e 108 della L. 244/2007 (esenzione da IRAP, principio di cassa, deducibilità dei contributi previdenziali, trattamento delle perdite fiscali generatesi durante il regime agevolato, ecc.); l art. 4 del DM (criteri di determinazione delle plusvalenze a seguito di cessione di beni strumentali, ecc.). Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ha precisato che restano validi i chiarimenti resi sull argomento con precedenti documenti di prassi. Vengono, inoltre, fornite ulteriori precisazioni, come di seguito illustrate. 14

15 5.1 INDENNITÀ DI MATERNITÀ La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 6.1.1, lett. b) precisa che, ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, l indennità di maternità 26 costituisce un componente positivo di reddito del contribuente minimo che deve essere dichiarato nel quadro CM del modello UNICO CONTRIBUENTE MINIMO A CARICO - ECCEDENZA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI La circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 5.1) ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati da un contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio e che è fiscalmente a carico di altri soggetti. In tal caso, l eventuale eccedenza di contributi non deducibile secondo le regole previste per il regime agevolato 28 può essere dedotta, ai sensi dell art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell art. 433 c.c., di cui il soggetto è a carico CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ In caso di cessazione dell attività soggetta al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, trovano applicazione i chiarimenti forniti con riferimento all attività professionale. In particolare, l attività non si può considerare cessata fino all esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell attività professionale 30. Il chiarimento si applica anche al regime fiscale di vantaggio, a prescindere dal tipo di attività (professionale o d impresa) esercitata, in quanto la determinazione del reddito è sempre regolata secondo il criterio di cassa (analogamente al reddito professionale ex artt. 53 e 54 del TUIR). Per quanto sopra, se, all atto della cessazione dell attività, risultano ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi, oppure costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, il contribuente soggetto al regime di vantaggio, fino alla conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti: è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi, compilando il quadro CM di UNICO; non può chiudere la partita IVA. 26 Così come qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito d impresa ai sensi dell art. 6 del TUIR. Al riguardo, si ritiene che l impostazione indicata nella circ. Agenzia delle Entrate 17/2012 sia applicabile anche in caso di svolgimento da parte del contribuente minimo di attività produttive di reddito di lavoro autonomo. 27 Tale indennità, tuttavia, non deve essere considerata per verificare il superamento del limite di ,00 euro di ricavi o compensi ai fini della permanenza nel regime agevolato, in quanto non ha natura di ricavo o compenso. 28 Si ricorda, infatti, che i contributi previdenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime agevolato, nel limite in cui trovano capienza in tali redditi; l eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all art. 10 del TUIR. 29 Vale a dire dal coniuge, dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e dai discendenti prossimi anche naturali, dai genitori e dagli ascendenti prossimi, anche naturali, dagli adottanti, dai generi e dalle nuore, dal suocero e dalla suocera, dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali. 30 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 7.1). 15

16 In alternativa, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell anno manifestazione finanziaria. 6 IMPOSTA SOSTITUTIVA A partire dall , il reddito d impresa o di lavoro autonomo è tassato forfetariamente con un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 5%. Il DL 98/2011 ha ridotto, dal 20% al 5%, l aliquota dell imposta sostitutiva applicata, fino al periodo d imposta 2011, dai contribuenti minimi. Dal periodo d imposta 2012, quindi, il reddito d impresa o di lavoro autonomo del nuovo contribuente minimo è tassato forfetariamente con un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%. Codici tributo La ris. Agenzia delle Entrate n. 52 ha istituito i codici tributo necessari per il versamento, mediante il modello F24, della suddetta imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici: Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto prima rata - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011 ; Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011 ; Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Saldo - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/ In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno d imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato AAAA. Il codice tributo 1795, relativo al saldo, è utilizzabile anche in corrispondenza degli importi a credito compensati, qualora si tratti di un importo a credito da compensare. Per i codici tributo 1793 e 1795, in caso di versamento rateale, nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. è riportato il numero della rata nel formato NNRR, dove NN rappresenta il numero della rata in pagamento e 31 Il codice tributo 1795 potrà essere utilizzato dal prossimo anno, quando sarà versato il saldo delle imposte dovute sui redditi relativi al periodo d imposta I codici tributo relativi agli acconti, invece, potrebbero essere utilizzati già nel 2012 da parte dei soggetti che, fino al 2011, hanno applicato il regime dei contribuenti minimi per passare al regime di vantaggio da quest anno. Infatti, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, tali soggetti dovrebbero provvedere al versamento degli acconti dell imposta sostitutiva relativi al 2012, ove dovuti, e calcolati secondo il metodo storico, oppure previsionale. 16

17 RR indica il numero complessivo delle rate (es in caso di pagamento della seconda di cinque rate). Qualora il pagamento avvenga in un unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con ESONERO DALLE RITENUTE FISCALI Fino al , i ricavi o compensi corrisposti ai contribuenti minimi erano assoggettati alle ritenute fiscali di cui al Titolo III del DPR 600/73. L art. 5 co. 2 del provvedimento attuativo del nuovo regime di vantaggio stabilisce invece che, per i soggetti che applicano tale regime a partire dal 2012, i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto ad imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta 32. Per evitare l assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 6.2 BOZZA DI FATTURA L esonero dall applicazione della ritenuta determina la modifica delle indicazioni da riportare nelle fatture emesse dall Nello specifico, il contribuente non deve più esporre la ritenuta d acconto e deve indicare, con un apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile. Si tratta di una procedura analoga a quella che devono osservare, in sede di fatturazione, i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive 33. Di seguito si fornisce la bozza di una fattura emessa nei confronti di una società residente da un professionista che ha optato per il nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile. 32 A causa della notevole differenza tra l aliquota dell imposta sostitutiva (5%) e quella della ritenuta d acconto (es. 20%), la disposizione in esame ha inteso evitare la creazione di un credito d imposta che, alla fine del periodo, avrebbe dovuto essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso. 33 Il disposto dell art. 5 co. 2 del provvedimento attuativo del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, infatti, è del tutto analogo a quanto previsto dall art. 1 co. 7 del provv. Agenzia delle Entrate , attuativo del regime delle nuove iniziative produttive. 17

18 Dott. Via CAP Codice fiscale Partita IVA Città Data Spett.le... Fattura del n.. OGGETTO: Consulenze professionali per... Compenso lordo 2.000,00 euro + Contributo integrativo 4% Cassa di previdenza 80,00 euro TOTALE NETTO DA PAGARE 2.080,00 euro 2.080,00 euro Imposta di bollo assolta ai sensi dell art. 13 della Tariffa allegata al DPR n Operazione effettuata ai sensi dell art. 1 co. 100 della L. 244/2007. Compenso non soggetto a ritenuta d acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 del DL n. 98, convertito nella L n Fatture emesse entro il e incassate nel 2012 I nuovi criteri di fatturazione sopra indicati determinano conseguenze per quei soggetti che applicavano nel 2011 il regime dei minimi e che, dal 2012, utilizzano il nuovo regime di vantaggio. Infatti, può accadere che tali soggetti abbiano emesso nel 2011 una fattura, con esposizione della ritenuta, che verrà pagata nel In tal caso, poiché sia le regole previste per l applicazione delle ritenute da parte del sostituto d imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i nuovi contribuenti minimi, prevedono il regime di cassa, è opportuno che il contribuente proceda: ad annullare la fattura emessa nel 2011 che verrà incassata nel 2012; ad emettere una nuova fattura senza l esposizione della ritenuta, rilasciando la dichiarazione attestante l assoggettamento della somma all imposta sostitutiva del 5%. Tale soluzione ha trovato conferma nella circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 5.1). Fatture senza addebito dell IVA emesse ma non incassate nello stesso anno In tema di fatturazione, è stato confermato che anche le fatture emesse dal contribuente soggetto al regime di vantaggio non devono recare l addebito dell IVA. L esclusione dall imposta opera per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che sono state effettuate nel periodo di applicazione del regime agevolato, secondo i criteri dell art. 6 del DPR 633/72. In particolare, ai fini IVA, l operazione si considera effettuata: 18

19 al momento del pagamento del corrispettivo, se si tratta di una prestazione di servizi; al momento della stipulazione del contratto o di consegna del bene, se si tratta di cessione di beni; oppure alla data di emissione della fattura, in caso di fatturazione precedente il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi. Conseguentemente, la fattura emessa durante il periodo di fruizione del regime di vantaggio, ma incassata dopo la fuoriuscita dallo stesso, non deve essere integrata con l IVA posto che l operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura ADEMPIMENTI IN SEDE DI ACCESSO AL REGIME L accesso al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile è effettuato con modalità differenti a seconda che il soggetto già svolga l attività oppure la inizi. 7.1 ADESIONE AL REGIME CONTESTUALMENTE ALL INIZIO DELL ATTIVITÀ I contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio in sede di inizio dell attività devono dichiararlo nel modello AA9/11 35, barrando nel quadro B la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. X Utilizzo del vecchio modello AA9/10 Fino all approvazione del nuovo modello AA9/11, in sede di inizio dell attività a partire dall , i contribuenti dovevano comunicare l opzione per il regime di vantaggio utilizzando il precedente modello AA9/10, barrando nel quadro B la casella Regime per i contribuenti minimi previsto dall art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n Con la circ n. 17 ( 3.1.1), l Agenzia delle Entrate, nell affermare la validità dell utilizzo del modello AA9/10 non aggiornato, ha precisato che la scelta espressa viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio Dichiarazione di inizio attività senza comunicazione di adesione al regime Se, a causa delle incertezze applicative connesse alle novità relative al nuovo regime, i contribuenti non hanno effettuato alcuna comunicazione di adesione al regime in sede di apertura della partita IVA dall , è possibile presentare una dichiarazione di variazione dati: entro il (vale a dire, entro 60 giorni dall emanazione della circ. 17/2012); 34 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 5.3.1). Quanto sopra vale anche rispetto a quelle operazioni per cui sono state emesse fatture senza IVA durante l applicazione del previgente regime dei contribuenti minimi (ad esempio nel 2011), ma che verranno pagate a seguito della fuoriuscita dallo stesso (ad esempio nel 2012). 35 Tale modello è stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n ed è utilizzabile a partire dal

20 indicando l adozione del regime di vantaggio; senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo Variazione dati a seguito dell inizio effettivo dell attività Come precisato dall art. 3 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate n , ai fini dell individuazione del momento di inizio dell attività, deve farsi riferimento non alla mera apertura della partita IVA, ma allo svolgimento effettivo dell attività stessa, coincidente con la prima effettuazione di operazioni attive o passive relative all attività caratteristica 37. I soggetti che hanno aperto la partita IVA ad una certa data, ma che hanno iniziato a svolgere effettivamente l attività solo in un secondo momento, possono aderire al regime in esame presentando una dichiarazione di variazione dati e barrando la casella relativa al regime fiscale di vantaggio. A tal fine, è irrilevante che, in sede di apertura della partita IVA, non sia stata esercitata l opzione per uno specifico regime, oppure si sia optando per il regime delle nuove iniziative produttive ADESIONE AL REGIME AD ATTIVITÀ GIÀ IN CORSO L Agenzia delle Entrate specifica, altresì, gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che hanno iniziato l attività successivamente al e intendono transitare, dall , nel regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo. Nello specifico, tali soggetti: se hanno applicato fino al il regime dei contribuenti minimi, non sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione per l accesso al regime fiscale di vantaggio anche se possono, comunque, presentare il modello AA9/11 39 ; se hanno applicato fino al il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, devono revocare l opzione a suo tempo effettuata, presentando la dichiarazione di variazione dati, barrando la relativa casella R nel modello AA9/11 40 ; 36 Circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 3.1.1). Si ricorda che, in caso di mancata presentazione o errata compilazione della dichiarazione di inizio attività, il contribuente è assoggettato alla sanzione da 516,00 a 2.065,00 euro, ridotta ad un quinto del minimo se la dichiarazione presentata viene regolarizzata nel termine di 30 giorni dall invito dell ufficio (art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97). 37 Circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 2.2). Sono considerate rilevanti anche le operazioni necessarie all allestimento dell attività come l acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi. 38 Circ. Agenzia delle Entrate n. 17 ( 3.1.1). 39 In alternativa, il contribuente può optare per un regime diverso (ad esempio, ordinario o semplificato di determinazione del reddito), ma, in tal caso, non potrà più entrare nel regime fiscale di vantaggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 17, 2.4). 40 In tale ipotesi, non vi è obbligo di comunicare l adesione al regime fiscale di vantaggio, ma è possibile comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello. In caso di comunicazione dell adesione al regime fiscale di vantaggio senza espressa revoca del forfettino, tale revoca viene comunque operata automaticamente. 20

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