Le associazioni di solidarietà familiare ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE Requisiti per diventare associazione di solidarietà familiare...40 Benefici e obblighi derivanti dall iscrizione...42 A chi rivolgersi...43 Altri servizi utili...43 37
Le associazioni di solidarietà familiare
Le associazioni di solidarietà familiare Per associazioni di solidarietà familiare si intendono tutte quelle associazioni e formazioni del privato sociale (che possono già aver trovato una collocazione nelle due precedenti tipologie considerate, ovvero associazioni senza fine di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) alle quali viene riconosciuto un ruolo particolare dalla L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008). La particolarità delle associazioni di solidarietà familiare, cui la normativa riconosce uno spazio specifico, si caratterizza nella realizzazione di attività rivolte a: 1) organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l organizzazione di banche del tempo; 2) promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi (art. 5, comma 1 - L.R. 23/99 - ora art. 36 L.R. 1/2008). Le associazioni e le formazioni del privato sociale che svolgono attività all interno delle finalità sopra indicate, diventano associazioni di solidarietà familiare se iscritte al relativo registro istituito ai sensi dell art. 5 comma 2 della l.r. 23/99 (ora L.R. 1/2008). 39
Requisiti per diventare associazione di solidarietà familiare (L.R. 23/99) Le modalità e procedure d'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare sono state modificate con la D.G.R. n. VIII/3518 del 15.11.2006 e suo Decreto attuativo n. 13006 del 20.11.2006, prevedendo nello specifico che possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare le associazioni con finalità di solidarietà familiare e gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni con finalità di solidarietà familiare che possiedono i seguenti requisiti: avere la sede legale sul territorio regionale ovvero sede legale in altra Regione purché possiedano sede operativa sul territorio lombardo; svolgere le attività, secondo le finalità di cui all art. 5, comma 1, L.R. n.23/99 (ora L.R. 1/2008): a) organizzazione ed attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l'organizzazione di banche del tempo; b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi; avere svolto una effettiva attività da almeno 1 anno; disporre di uno statuto che preveda espressamente: - denominazione ed oggetto sociale secondo le finalità di cui all art.5, comma 1, L.R. n.23/99 (ora L.R. 1/2008); - assenza di fini di lucro; - norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative; - tutela dei diritti inviolabili della persona; - elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali; - criteri di ammissione e di esclusione degli associati e loro diritti e obblighi; - garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio; 40
- modalità di approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio; - modalità di devoluzione del patrimonio sociale,in caso di scioglimento dell associazione, il patrimonio sociale, non può essere ridistribuito tra i soci; ma devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione di solidarietà familiare; - le associazioni/organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di solidarietà familiare si avvalgono prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Possono inoltre iscriversi le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della L.R. 22/93 e le associazioni senza scopo di lucro di cui alla L.R. 28/96 (ora entrambe L.R. 1/2008) che possiedono i requisiti sopra elencati ed esprimono nel proprio statuto le finalità di solidarietà familiare. A chi presentare la domanda per iscriversi: La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata di documenti richiesti (relativi alla costituzione, all attività svolta, alla situazione economica-patrimoniale) deve essere indirizzata alla Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale U.O. Attuazione Obiettivi, Controllo dei Risultati e Politiche per la Famiglia via Pola 9/11-20124 Milano La domanda può essere consegnata anche allo Spazio Regione (con funzione di protocollo decentrato) con sede a: Bergamo - Via XX Settembre, 18A tel. 035 273 230 e-mail: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it La modulistica per l iscrizione è scaricabile dal sito internet: www.famiglia.regione.lombardia.it (Terzo Settore). 41
Tempi: il provvedimento di iscrizione al registro o diniego motivato viene emanato entro 90gg dalla data di presentazione della domanda. Tale termine è sospeso qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa. N.B. Il fac-simile della domanda e la documentazione da allegare è differente in relazione al fatto che le associazioni siano anche iscritte nel registro regionale del volontariato o nel registro dell associazionismo. Benefici e obblighi derivanti dall iscrizione L iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare consente: la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi e strutture nell ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia. 42
Viceversa l associazione iscritta ha l obbligo di: presentare entro il 30 giugno di ciascun anno copia del rendiconto economico finanziario relativo all ultimo esercizio, relazione sull attività svolta nell ultimo esercizio e dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti, sottoscritti dal legale rappresentante comunicare eventuali variazioni di: cariche sociali, atto costitutivo, statuto, sede, denominazione e deliberazione di scioglimento A chi rivolgersi L interlocutore istituzionale presente sul territorio per le associazioni di solidarietà familiare è: U.O. Attuazione Obiettivi, Controllo dei Risultati e Politiche per la Famiglia Via Pola, 9/11 - Milano www.regione.lombardia.it tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare emanazione di bandi per l erogazione di contributi a favore delle associazioni di solidarietà familiare della Regione Lombardia Altri servizi utili SpazioRegione Via XX Settembre, 18A 24122 Bergamo tel. 035 273 230 email: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it distribuisce la modulistica relativa ai bandi specifici e per richieste di finanziamento/contributo distribuisce pubblicazioni e documentazione regionale accoglie, con funzione di protocollo, domande e documentazione per l iscrizione ai registri regionali 43
Ufficio delle Entrate di Bergamo Via Largo Belotti, 3 Bergamo tel. 035 3880107 email: ul.bergamo@agenziaentrate.it attribuzione codice fiscale e/o partita IVA Uffici locali della Agenzia delle entrate (ex Uffici del registro) Nella nostra provincia si trovano a Bergamo, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Clusone, Treviglio e Zogno. Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.agenziaentrate.it registrazione statuto e atto costitutivo Centro INCONTRA per la Genitorialità del Comune di Bergamo - Istituzione per i Servizi alla Persona e della Provincia di Bergamo - Settore Politiche Sociali Via S. Martino della Pigrizia, 52 - Bergamo tel. 035 258 815 fax 035 4326274 (da lunedì a venerdì 9.30 12.30) email: centroincontra@comune.bg.it - www.legge285.bergamo.it consulenza, orientamento, informazione e supporto a gruppi di genitori spontanei o organizzati (comitati, associazioni) che operano negli enti locali, nelle parrocchie, nelle scuole supporto e orientamento ai gruppi di genitori che intendono costituirsi in associazione (con particolare riguardo alla tipologia delle associazioni di solidarietà familiare) consulenza ai gruppi e associazioni genitori per l elaborazione di progetti o iniziative nell ambito della genitorialità, della solidarietà familiare (ad es. per accedere ai bandi della L.R. 23/99), della formazione consulenza ad amministratori e operatori scolastici e sociali per la realizzazione di progetti di sostegno alla genitorialità; coprogettazione con gli operatori territoriali per interventi negli ambiti L. 328/00 formazione e supporto ai comitati genitori e ai genitori eletti negli organi collegiali, sul tema della collaborazione scuola - famiglie, in collaborazione con le associazioni genitori per la scuola e l Ufficio Scolastico Provinciale. 44