La riforma del sistema sanzionatorio fiscale

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Transcript:

La riforma del sistema sanzionatorio fiscale Nicoletta Mazzitelli Membro Commissione IVA ODCEC Roma

Riforma Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, articoli 6-8 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 prevede Revisione del sistema penale tributario con modifiche al D. Lgs. 74/2000 (Titolo I) Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo con modifiche al D. Lgs. 471/97 (Titolo II) Correlazione delle sanzioni alla effettiva gravità dei comportamenti Entrata in vigore: 22 ottobre 2015 per le sanzioni penali e 1 gennaio 2016 per le sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative Stando alla lettera della norma, le sanzioni previste dal nuovo decreto dovrebbero essere applicabili ai fatti accertati dopo il 1 gennaio 2016 TUTTAVIA Il decreto si applica ad ogni contestazione anche se precedente in virtù della retroattività della sanzione più favorevole (cfr. Circolare n. 4-2016).

Sanzioni amministrative: Omessa dichiarazione SE E DOVUTA IMPOSTA e a) La dichiarazione non è presentata: SANZIONE DAL 120% AL 240% DELL IMPOSTA DOVUTA. b) La dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e non ci sono state attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza: SANZIONE RIDOTTA DAL 60% AL 120% DELL IMPOSTA

Sanzioni amministrative: Omessa dichiarazione SE sono effettuate esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l imposta e a) La dichiarazione non è presentata : SANZIONE DA EURO 250 A EURO 2.000 b) La dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e non ci sono state attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza: SANZIONE DA EURO 150 A EURO 1.000

Sanzioni amministrative: Infedele dichiarazione SE NELLA DICHIARAZIONE E INDICATO : imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un credito superiore a quello spettante, SANZIONE DAL 90% AL 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. credito utilizzato e non più differenza del credito, quindi non dovrebbe essere sanzionato il contribuente che, ad esempio, indichi in dichiarazione un credito non spettante senza utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso

Sanzioni amministrative: infedele dichiarazione DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA SE NELLA DICHIARAZIONE SONO INDICATI: Un imposta inferiore a quella dovuta ovvero un credito superiore a quello spettante, MEDIANTE USO DI DOCUMENTAZIONE FALSA O PER OPERAZIONI INESISTENTI, MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE SANZIONE DAL 135% AL 270% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Sanzioni amministrative: Infedele dichiarazione La sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta o del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiore a euro 30.000. MAGGIORE IMPOSTA = differenza tra ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni LA RIDUZIONE NON SI APPLICA SE IL FATTO E COMMESSO FRAUDOLENTEMENTE

Sanzioni amministrative rimborso non spettante Chi chiede a rimborso l eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti dell art. 30 del DPR 633/72, sarà punito con una sanzione pari al 30% del credito rimborsato (nella versione precedente era prevista una sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante). A differenza della sanzione previgente, la legge punisce non la semplice richiesta di rimborso non spettante, ma il suo conseguimento (la sanzione, infatti, è pari al 30% del credito rimborsato ).

Sanzioni amministrative Fatturazione/Registrazione delle operazioni imponibili dal 90% al 180% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato/registrato nel corso dell anno da 250,00 euro a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Rimane invariata la regola in base alla quale l errore/omissione sulla fatturazione e registrazione viene sanzionata come unica violazione.

Sanzioni amministrative - Indebita compensazione Viene disciplinato interamente nell art. 13 del D.lgs. 471/97 l aspetto sanzionatorio delle indebite compensazioni, sia di crediti esistenti che inesistenti L utilizzo di un eccedenza o di un credito d imposta [ ] in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato. L utilizzo di crediti inesistenti indebitamente compensati è sanzionato dal 100% al 200% della misura del credito Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Sanzioni amministrative altre modifiche Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione