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COMUNE DI SPOLETO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 Con il decreto legge n.54 del 21 maggio 2013, il Governo ha stabilito che il versamento della prima rata dell'imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si ricorda che nel Comune di Spoleto, essendo classificato comune montano, l imposta per quest ultima fattispecie di immobili non è dovuta. ALIQUOTE. Per tutte le altre categorie di immobili, la rata in acconto dell I.M.U. 2013 deve essere versata entro il 17 giugno 2013 utilizzando le aliquote stabilite per l anno 2012, che qui appresso si riportano. Si avverte che in sede di pagamento del saldo si dovrà effettuare il conguaglio sulla base delle nuove aliquote stabilite dal Comune di Spoleto per l anno in corso e da considerarsi efficaci dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Aliquote dell anno 2012 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28 Giugno 2012 Descrizione Misura aliquota a) Prima abitazione e sue pertinenze al massino una per ogni delle Categorie C/2, C/6 e C/7 incremento dello 0,05% dell aliquota stabilita dall 13 comma 7 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni b) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue pertinenze aliquota pari a quella stabilita dall 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e 0,45%

successive modifiche ed integrazioni c) Immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati aliquota pari a quella stabilita dall art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni d) Immobili di proprietà dell A.T.E.R. e della cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai soci aliquota pari 0,30% in meno di quella stabilita dall art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e) Aree fabbricabili aliquota pari a quella stabilita dall art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni f) Per tutti gli altri immobili ad esclusione delle tipologie indicate alle lettere a), b), c), d), e), incremento dello 0,14% dell aliquota stabilita dall art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni g) DETRAZIONE: Detrazione da applicare all unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell ammontare dell imposta (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) h) DETRAZIONE: Detrazione da applicare al calcolo dell imposta adibita ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell ammontare dell imposta, per ogni figlio di età inferiore a 26 anni e per un numero massimo di 8 figli (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) i) DETRAZIONE: Detrazione da applicare alle unità immobiliari di proprietà dell A.T.E.R. e della cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai soci (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) 0,46% 0,90% 200,00 50,00 200,00 E assimilata all abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di propietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a parenti. Per gli immobili concessi in uso gratuito in linea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore) l applicazione dell aliquota dello è riconosciuta a condizione che l immobile sia stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale. La concessione in uso gratuito dell immobile dovrà essere certificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da compilare sia da parte del concedente che del beneficiario nel rispetto delle modalità definite dal Comune di Spoleto. Le aliquota indicate alle lettere b), c), d), e), comprendono la quota di imposta riservata allo stato pari allo 0,38% pari alla metà dell aliquota stabilita dall art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

COME SI PAGA. L ulteriore novità normativa per il 2013 è che l I.M.U. va versata al 100% al Comune di Spoleto per tutte le categorie di immobili, con esclusione degli immobili aventi categoria catastale D per i quali l IMU va corrisposta allo Stato nella misura base dello annuo ed al Comune l integrazione dello 0,14%. Vanno utilizzati i nuovi Codici Tributo istituiti nel 2013 a seconda delle varie fattispecie, anche se restano validi i Codici Tributo già in vigore dal 2012. I Codici sono indicati più avanti. Il Codice Comune per Spoleto è I921. Si evidenzia che in caso di mancata adozione della riforma fiscale entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta Municipale Propria degli immobili sospesa, è fissato al 16 settembre 2013. L'importo minimo annuale per il versamento è di 12,00 per ciascun contribuente, considerando l'imposta complessivamente dovuta. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2013 Riapertura dei termini per le dichiarazioni Imu omesse. Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012, potranno essere presentate al Comune, con l'apposito modello, entro il 30/6/2013. È quanto si ricava dall'art. 10 c.4, del dl 35/2013 nella versione approdata sulla G.U. dell'8 aprile. Il dl 35/2013 ha infatti cancellato sia la scadenza del 4/2/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l'1/1/2012 e il 6/11/2012, sia il termine «mobile» dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7/11/2012 in poi. In entrambi i casi si fa ora riferimento al 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione. Quindi si precisa che i contribuenti, che avessero eventualmente omesso la presentazione della dichiarazione entro il 4/2/2013, potranno adempiere, senza applicazione di sanzioni, entro il 30/6/2013. Anche le variazioni intervenute tra il 7/11/2012 e il 31/12/2012 potranno essere legittimamente dichiarate fino al 30/6/2013 (e non più, quindi, entro il più ristretto termine dei 90 giorni dalla data dell'evento modificativo), mentre quelle afferenti l'anno d'imposta 2013, ancorché riguardanti il periodo 1/1-9/4/2013 (data di entrata in vigore del dl 35/2013), potranno essere denunciate al comune entro il 30/6/2014. Le aliquote per l'anno d'imposta 2012 sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28.06.2012. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (Imu) nel Comune di Spoleto per l'anno d'imposta 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.12.2012.

Detrazioni Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è ulteriormente maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro. Per quanto riguarda i fabbricati che risultano ancora inagibili a causa degli eventi sismici del 26.09.1997 e successivi, si evidenzia che non vi è più l esenzione dal pagamento dell Imposta e pertanto per questi si deve pagare l Imposta Municipale Propria, fermo restando che la base imponibile è ridotta del 50 per cento. I nuovi moltiplicatori per ottenere il valore catastale (imponibile) su cui calcolare l'i.m.u., fermo restando l'ulteriore aggiornamento iniziale della rendita pari al 5%: 160 Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10) 140 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 80 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 60 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013) 55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. I Codici Tributo per il pagamento dell'i.m.u. sono i seguenti, facendo attenzione che dall'anno 2013 l'imu è dovuta al 100% al Comune di Spoleto per tutte le categorie di immobili ad esclusione di quelli aventi categoria catastale D, per i quali l'imposta viene versata calcolata allo annuo a favore dello Stato e per lo 0,14% a favore del Comune. Non si opera dunque più dal 2013 la ripartizione fra Stato e Comune come si invece è stato fatto per il 2012.

Con la risoluzione n. 33/E del 2013, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici dell Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. I nuovi codici tributo sono: 3925 IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3930 - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE 359E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 360E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE I seguenti Codici Tributi restano comunque validi: 3912 - denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE ; 3913 - denominato IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE ; 3914 - denominato: IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE ; 3916 - denominato: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE ; 3918 - denominato: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE ; 3923 - denominato IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE ; 3924 - denominato IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE Per il pagamento va utilizzato il nuovo Modello F24