Regolamento UE 1169/2011 Informazione sugli alimenti ai consumatori nuova normativa per l etichettatura dei prodotti alimentari

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Regolamento UE 1169/2011 Informazione sugli alimenti ai consumatori nuova normativa per l etichettatura dei prodotti alimentari Dopo oltre 4 anni di lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ue del 22 Novembre 2011 il nuovo regolamento europeo sulla etichettatura, da applicarsi contestualmente in tutti gli stati membri della Comunità. A 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore, pertanto il Regolamento che diventa effettivo a partire dal 13 DICEMBRE 2011, ma con 3 anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme (l adeguamento è di 5 anni per l etichettatura nutrizionale) e l eventuale smaltimento delle scorte. Il nuovo Regolamento modifica tutte le Direttive europee precedenti, e nello stesso tempo anche le normative nazionali, compreso il Decreto Legislativo 109/92 e successive modifiche, che sta alla base della normativa generale sull etichettatura degli alimenti; il compito del regolamento è quello di armonizzare tutte le norme dei paesi UE su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico, nonché le informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. L intento primo è quello di rafforzare la salvaguardia e tutela della salute dei consumatori, senza intaccare la libera circolazione delle merci, e garantendo la massima trasparenza nelle operazioni commerciali. Vengono stabiliti dei requisiti supplementari in tema di etichettatura, con lo scopo di agevolare i consumatori a compiere scelte più sane e informate. Riassumiamo, qui di seguito, i punti più evidentemente toccati dal Regolamento, con la relativa tabella di comparazione alla normativa nazionale precedente, tenendo presente che potrebbero aggiungersi correzioni per mezzo di atti nazionali integrativi. La tabella non è purtroppo completa, in quanto il regolamento è scritto su circa 60 pagine di documento. Francesco Dalla Valle Unione Alimentare Cna Vicenza Tabella di comparazione Reg. UE 1169/2011 e Normativa Nazionale (prevalente DLgs 109/92) Art.2 Definizioni ALIMENTO PREIMBALLATO: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; ALIMENTO PREIMBALLATO: non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta LE ULTIME RIGHE FANNO RIFERIMENTO AI PREINCARTATI CHE VENGONO TRATTATI ALL ART 44 109/92, art.1 Campo di applicazione Prodotto alimentare preconfezionato l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e

dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; Art.2 Definizioni INGREDIENTE: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; COSA SI INTENDE PER RESIDUI? LE INTERPRETAZIONI RESTANO APERTE 109/92, art.1 Campo di applicazione Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata Art. 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione, o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. DIVIENE OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE; L INDICAZIONE DELLA QUANTITA NOMINALE RIMANE POSSIBILE; IL MARCHIO DEPOSITATO NON E PIU UTILIZZABILE PER INDICARE L OSA; L INDICAZIONE DEL LOTTO RIMANE OBBLIGATORIA.

109/92, art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; I) le istruzioni per l uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto. m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie dì ingredienti come previsto dall art.8. Art.44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta: a) la fornitura delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non e obbligatoria,a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, ditali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. I PRODOTTI PREIMBALLATI SONO I PRE-INCARTATI (NON I PRE-CONFEZIONATI). RIMANGONO ESCLUSI DALLE NUOVE NORME LE BEVANDE ALCOLICHE, GLI ALIMENTI SFUSI (COME L ORTOFRUTTA) E QUELLI PRE-INCARTATI DAI SUPERMERCATI, COME CARNI, FORMAGGI E SALUMI CHE LA GRANDE DISTRIBUZIONE PORZIONA, AVVOLGE NEL CELLOPHANE E COLLOCA SUI BANCHI Dl VENDITA. È CORRETTA INFORMA ZIONE AL CONSUMATORE? 109/92,art.16 Vendita dei prodotti sfusi

I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al D.P.R. 9.2.O1, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti con gelati glassati. 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria,d ella panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull impianto o a fianco dello stesso. 5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata se è stata addizionata di anidride carbonica. 6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purchè in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall acquirente. 7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all art. 3, comma 1, lett. a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa. Art. 13 Presentazione delle indicazioni obbligatorie Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. 2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull imballaggio o

sull etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. 5. Le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a),e) e k), appaiono nello stesso campo visivo. 6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all articolo 16, paragrafi 1 e 2. VIENE INTRODOTTO L OBBLIGO DI RISPETTARE DETERMINATE DIMENSIONI DEI CARATTERI DI STAMPA E SIGNIFICATIVO CONTRASTO TRA SCRITTA E SFONDO 109/92, art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbli gatorie dei prodotti preconfezionati La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonchè il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni di cui all art.3 devono figurare sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano né etichetta né anello né fascetta nonché nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande e inferiore a 10 cm 2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. Art. 21 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato Il; nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell allegato Il è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine contiene seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato II. Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell elenco dell allegato II, ciò è precisato nell etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

Nei casi in cui la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1,lettera c) non sono richieste IL REGOLAMENTO IMPONE REGOLE GRAFICHE DESTINATE A PORRE IN EVIDENZA LA PRESENZA Dl ALLERGENI 109/92, art. 5 Designazione degli aromi Gli ingredienti, elencati nell all. 2, sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell all. 2, sez. III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. Gli ingredienti elencati all ali. 2, sez. III, devono figurare nell etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L indicazione dell ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all all. 2, sez. III, e preceduta dal termine contiene, se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell elenco degli ingredienti. ALLERGENI Accanto all obbligo, già previsto nell ultima rivisitazione del 109/92 di indicare gli allergeni sia sui prodotti preconfezionati, sia sui prodotti venduti allo stato sfuso, dovranno essere indicati anche nei prodotti alimentari SOMMINISTRATI NEI RISTORANTI, NELLEMENSE, NEI BAR CON ANNESSA RISTORAZIONE, ecc... ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Attualmente dichiarare i componenti nutrizionali è facoltativo, a meno che non vengano introdotte particolari diciture quali senza zucchero a tal punto implicano l indicazione di tutti i componenti nutrizionali stessi. Ai sensi del nuovo Regolamento, L ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA E DOVRANNO ESSERE INDICATI IN ETICHETTA 7 ELEMENTI: IL VALORE ENERGETICO, IGRASSI, I GRASSI SATURI, I CARBOIDRATI, GLI ZUCCHERI TOTALI, LE PROTEINE E IL SALE, riferiti a 100g. o 100ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. NON SI APPLICA ad alcuni prodotti alimentari NON TRASFORMATI, quali le carni fresche, mele pesche, ecc.. e prodotti che non hanno un valore energetico alto come per esempio le spezie, il caffè, il the, e le bevande alcoliche. SCADENZA La data di scadenza DEVE ESSERE RIPORTATA, oltre che sulla scatola, ANCHE SULL INCARTO INTERNO DEL CIBO. LA CARNE, LE PREPARAZIONI A BASE Dl CARNE, I PRODOTTI ITTICI SURGELATI O CONGELATI NON LAVORATI, DEVONO INDICARE IL GIORNO, IL MESE E L!ANNO DELLA SURGELAZIONE O CONGELAMENTO.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ART. 1, c. 3 li presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti alla collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. IL PROWEDIMENTO HA COMPORTATO UN LUNGO LAVORO Dl APPROFONDIMENTO E CONFRONTO TRA GLI STATI. SONO PREVISTI ANNI (DAl 2 Al 5) PER L ADEGUAMENTO GRADUALE ALLE NUOVE NORME E ANCHE LA POSSIBILITÀ Dl DEFINIRE QUALCHE ELEMENTO, DA PARTE DEGLI STATI NAZIONALI. SEGNALEREMO PROBLEMI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO.