REGOLAMENTO DIDATTICO ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO del BACHELOR S DEGREE IN FISIOTERAPIA



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REGOLAMENTO DIDATTICO ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO del BACHELOR S DEGREE IN FISIOTERAPIA ALLEGATO AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO ART. 16 1

Sommario Art. 1- Finalità e presentazione del corso.... 3 Art. 2- Obiettivi del corso di Laurea e percorso formativo.... 3 Art. 3- Profili professionali e occupazionali... 4 Art. 4- Accesso al Bachelor s degree in Fisioterapia... 4 Art. 5- Piano di studi... 4 Art. 6- Organizzazione didattica... 4 Art. 7- Tipologie delle attività didattiche e formative... 5 Art. 8- Attività di pratica clinica (tirocinio)... 6 Art. 9- Esami di profitto e frequenza... 7 Art. 10- Commissioni d esame... 8 Art. 11- Tutor e orientamento allo studio... 9 Art. 12- Idoneità fisica... 9 Art. 13- Prova finale... 9 Art. 14- Commissione riconoscimento crediti... 10 Art. 15- Rinuncia agli studi... 10 Art. 16- Valutazione dell attività didattica e dell apprendimento.... 10 Art. 17- Norme di complemento e finali... 11 2

Art. 1- Finalità e presentazione del corso. Il Bachelor s Degree in Fisioterapia ha lo scopo di istruire professionisti nell ambito sanitario, cosi come previsto dalle normative vigenti. Attraverso la formazione potranno poi svolgere, in piena autonomia, attività dirette alla prevenzione e riabilitazione degli individui e alla valutazione funzionale, nel rispetto delle proprie competenze previste dalla normativa. Il Corso è strutturato su tre anni di corso, per un totale di 180 ECTS e consente di conseguire il Bachelor s Degree in Fisioterapia. Il titolo di studio conseguito permette l accesso ai Corsi di Master s Degree e permette l accesso ai master di Primo livello. Art. 2- Obiettivi del corso di Laurea e percorso formativo. Il Bachelor s Degree in Fisioterapia permette allo studente di acquisire la conoscenza di tutte quelle discipline che faranno parte del suo percorso lavorativo, e nel merito: delle scienze umane e del comportamento degli individui; delle scienze molecolari e bio-molecolari; degli apparati umani; l anatomia e la fisiologia umana, la fisiopatologia, sia delle funzioni motorie sia delle disabilità; l origine delle disfunzioni vascolari e linfatiche, la patogenesi; le metodologie e tecniche diagnostiche; la sanità pubblica; la legislazione sanitaria; l apparato locomotore, ecc.. Il laureato in Fisioterapia dovrà essere in grado, alla fine del suo percorso formativo, di a) comprendere e codificare lo stato di salute del paziente; b) definire, anche in collaborazione con altre figure sanitarie, il programma terapeutico e di riabilitazione, integrando e sia le conoscenze teoriche che pratiche alla risoluzione del disagio del paziente; c) svolgere, in modo autonomo le attività terapeutiche per la riabilitazione e la rieducazione delle funzioni motorie, utilizzando tutte le apparecchiature di sua competenza, terapie manuali, fisiche, massoterapiche, e pianificando, sia con il paziente che con altre figure professionali se del caso, i tempi di applicazione delle terapie adottate; d) proporre l adozione di protesi o altre metodologie di valutazione, addestrando il paziente al suo utilizzo; e) approntare interventi di riabilitazione e di educazione alla salute, sia nella fase preventiva che nella fase della cura della disabilità, in modo da rendere autonomo il paziente; f) mantenere relazioni, sia con il paziente che con la propria famiglia e con tutti gli operatori sanitari. g) operare all interno della normativa che disciplina la professione del fisioterapista e conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti; h) riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza e alla disabilità, rispettando nel caso anche culture diverse dalla propria; i) sviluppare competenze di lingua inglese ed informatica, per adeguare la propria capacità professionale; Al termine del proprio percorso di studio il fisioterapista dovrà aver conseguito le seguenti capacità: responsabilità professionale, cura in riabilitazione, prevenzione, gestione del malato, formazione continua e relazioni con i vari soggetti che si interfacciano con il paziente. 3

Art. 3- Profili professionali e occupazionali Il Fisioterapista è una figura centrale nel recupero funzionale di un paziente con disabilità e di miglioramento della qualità della vita. Opera nel caso di traumi da strada, da lavoro, le patologie respiratorie, degenerative correlate anche alla situazione ambientale (inquinamento), il sovrappeso, le patologie derivanti dall invecchiamento e valutando tutti gli aspetti legati alla mobilità. Nell ambito lavorativo i fisioterapisti possono: a) Operare all interno di strutture pubbliche. b) In strutture sanitarie pubbliche / private. c) Libera professione, presso studi professionali individuali o associati, nelle associazioni, in ambito sportivo, nelle organizzazioni non governative (ONG), nelle strutture private accreditate e/o convenzionate, in centri di riabilitazione e negli stabilimenti termali. Art. 4- Accesso al Bachelor s degree in Fisioterapia Sono ammessi al Bachelor s Degree in Psicologia ad indirizzo criminologico e della devianza dell IPUS i candidati in possesso dei requisiti previsti dall art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. Art. 5- Piano di studi Il piano di studio del Bachelor s degree in Fisioterapia è coerente con quanto indicato sia nel presente regolamento didattico attuativo che nel Regolamento Generale di Ateneo. Allo studente viene attribuito un piano di studio all atto dell iscrizione, che definisce il suo percorso di studi triennale. Ai fini del conseguimento del titolo, il Corso di Fisioterapia prevede un unico percorso di studi. Non è possibile per lo studente presentare piani di studio individuali. Al fine di assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, sono previste le propedeuticità indicate nel Bando della Facoltà di Fisioterapia. La scelta della successione dei rimanenti esami, ferme restando le disposizioni sugli obblighi di frequenza, sono lasciate alla libera scelta dello studente. Eventuali variazioni nelle propedeuticità vengono appositamente indicate di anno in anno nell apposito Bando della Facoltà di Fisioterapia. L offerta didattica dell IPUS è pubblica, tramite il sito istituzionale. Per tutte le attività didattiche e delle offerte formative la responsabilità è della struttura stessa. I percorsi formativi, i calendari didattici, e l organizzazione interna, sono resi pubblici con congruo anticipo (solitamente prima dell inizio di ogni nuovo anno accademico). Art. 6- Organizzazione didattica 1. Le attività didattiche previste per il Bachelor s Degree in Fisioterapia, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (ECTS) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti nel Bando di Facoltà che forma parte integrante del presente Regolamento. 2. Il Bachelor s Degree in Fisioterapia è organizzato secondo le annualità dell Anno Accademico. 4

3. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle altre attività formative nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dagli organi preposti dalla Facoltà con l'inserimento nel Bando della Facoltà. Per quanto riguarda le tipologie didattiche: a) Attività di base: lo studente apprende le basi e le competenze in ambito delle scienze biomediche e di formazione di base. La conoscenza delle basi degli aspetti e delle funzioni biologiche, integrate e non, degli organi e degli apparati umani. I concetti di primo soccorso e le interazioni con le discipline caratterizzanti la professione di Fisioterapista. b) Attività professionali caratterizzanti: le attività caratterizzanti la professione del fisioterapista, sono legate alla conoscenza di tutte le discipline facenti capo al percorso formativo proprio della professione, intercalate nelle attività di tirocinio. c) Attività integrative: Per attività integrative si intendono tutte quelle attività che riguardano, nello specifico, la medicina riabilitativa, finalizzate all acquisizione di competenze nel campo del lavoro di equipe e secondo le linee guida che sono definite dall Organizzazione Mondiale della Sanità. Art. 7- Tipologie delle attività didattiche e formative 1. Nella programmazione dei programmi potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di attività didattiche e formative: a) didattica formale: - lezioni frontali: trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo, effettuata da un professore, anche con l ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario predefinito; - seminari: attività didattica con le stesse caratteristiche della lezione frontale, ma svolta contemporaneamente da più professori con competenze diverse e come tale annotata nel registro delle lezioni di ciascuno di essi; b) didattica non formale: - attività formativa tutoriale: forma di attività interattiva, indirizzata a un piccolo gruppo di studenti e coordinata da un tutor, il cui compito è quello di facilitare gli studenti nell acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L apprendimento avviene prevalentemente attraverso l analisi di problemi e la mobilitazione delle competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione e all assunzione di decisioni, nonché mediante l effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali. La funzione di tutor può essere affidata anche a personale non universitario di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico, secondo le modalità indicate all art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo. - attività formativa di tirocinio pratico: forma di attività, indirizzata a singoli studenti, caratterizzata da un impegno in attività pratiche professionalizzanti inerenti gli obiettivi del corso nel quale è inserita, svolte nei reparti all uopo convenzionati, sotto il controllo di un tutor o di un assistente al tirocinio. L attività di tirocinio nell ambito dei corsi curriculari deve assolvere al duplice fine di integrare i contenuti 5

dell insegnamento formale, con l apprendimento di idonei comportamenti e verifiche nell attività pratica, e di realizzare la formazione professionalizzante. Art. 8- Attività di pratica clinica (tirocinio) Di particolare importanza, come parte integrante e qualificante della professione di Fisioterapista, è l attività di pratica clinica, in conformità a quanto stabilito dalle norme internazionali. 1. L articolazione e l organizzazione delle attività di pratica clinica sono demandate al corpo docente, che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento entro il 31 maggio di ogni anno. 2. Le attività di tirocinio devono svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi individuali con ampi gradi di autonomia per lo studente, con l ausilio di assistenti di tirocinio e sotto la responsabilità di un Tutor professionale. Attraverso di esse lo studente deve acquisire le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell attività di fisioterapista. Il Tutor professionale si avvale della collaborazione di assistenti di tirocinio, il parere dei quali potrà essere tenuto presente nelle relative valutazioni certificative. 3. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l integrazione delle conoscenze teorico disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa. 4. Le attività di tirocinio possono svolgersi presso strutture di degenza, di day hospital, ambulatoriali o presso altre strutture territoriali identificate dal Consiglio di Facoltà. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie, anche specialistici. 5. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea, è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall ordinamento. 6. I periodi di frequenza dei tirocini sono previsti in modo da garantire carattere di continuità e significatività dell esperienza e sono certificati sul libretto delle frequenze del tirocinio. 7. Le attività che lo studente svolge nei servizi durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale. 8. Durante il tirocinio il Tutor professionale promuove costantemente la valutazione dell apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente è documentato da una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. 9. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione collegiale è effettuata da una apposita commissione dell esame di tirocinio, formata almeno da un Tutor professionale e da un assistente di tirocinio; nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizza, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. 6

Art. 9- Esami di profitto e frequenza La frequenza alle attività didattiche e di tirocinio del Bachelor s Degree in Fisioterapia è obbligatoria e sarà verificata dai Professori che adotteranno le modalità d accertamento ritenute più consone alle singole attività didattiche (orale, pratica, scritta). Le modalità di verifica del profitto sono definite dai Professori responsabili di ciascun corso in accordo con i seguenti princìpi generali: a) i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il corso; b) l acquisizione da parte dello studente delle conoscenze previste da ciascun corso viene verificata, di preferenza, attraverso prove scritte oggettive, uniformi per tutte le sezioni o linee di insegnamento a cui fanno seguito le prove orali; c) l acquisizione da parte dello studente di abilità ed attitudini viene verificata mediante prove pratiche, eventualmente simulate. Le modalità di verifica devono essere rese pubbliche, prima dell inizio dell anno accademico, unitamente al programma del relativo corso. Le varie forme di verifica delle diverse attività prevedono esami con voto espresso in decimi. Le prove di esame sono pubbliche. La Facoltà, all inizio di ogni anno accademico, definisce le date degli appelli di esame, pubblicizzando sul sito web dell IPUS il periodo di iscrizione delle prove d esame e che deve essere di norma obbligatorio iscriversi entro tale termine, pena l impossibilità alla scelta derivante dall iscrizione agli esami per quella sessione d esame. Gli appelli di esame devono avere inizio alla data e ora fissata e portati a termine con continuità. In nessun caso è possibile posticipare la data di inizio dell appello previsto. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi (sessioni d esame) durante i quali sono sospese le altre attività didattiche. Durante tali periodi possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante o altre attività liberamente scelte dallo studente. Sono previsti almeno tre periodi di esami per ogni Anno Accademico. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i Professori dei corsi dello stesso semestre, in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo l utilizzazione degli appelli da parte degli studenti. Prima della pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Coordinatore Didattico dell Istituto, che ne verifica la congruenza con i principi sopra enunciati. 6. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l esame in tale appello. 7. Una volta fissata, la data d inizio di un appello non può essere anticipata. Per poter accedere agli esami è fatto obbligo di frequentare almeno l ottanta per cento delle lezioni (80%). L attività di pratica clinica deve essere svolta nella sua totalità (100%). Si ricorda che chi non supera l esame di profitto della sessione in cui si è prenotato l esame stesso, può sostenerlo solo nella sessione d esame successiva. In ogni sessione di esame lo studente in regola con gli adempimenti normativi può sostenere tutti gli esami previsti della sessione, nel rispetto della propedeuticità indicata all interno del presente regolamento e pubblicata sul sito web dell IPUS. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi durante tutta la durata delle prove stesse; nel caso di prove orali, il ritiro può avvenire fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Nel caso l esame si svolga in forma scritta il candidato ha il diritto di verificare il proprio elaborato dopo la correzione. Lo studente che si ritiri da un esame è considerato ritirato ; lo studente ritirato non può ripetere l esame nella medesima sessione. 7

Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi sessione a partire da quella immediatamente successiva alla fine del relativo corso. Uno studente che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello, anche della stessa sessione, purché siano trascorse almeno due settimane. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, per gli studenti fuori corso nonché per gli studenti del terzo anno, che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche al di fuori delle normali sessioni d esame. 8. Gli esami di profitto possono essere annullati solo con decreto rettorale nei seguenti casi: a) Esami non previsti nel proprio piano di studi b) Esami sostenuti in anticipo rispetto all anno o al semestre di corsi in cui sono istituiti c) Non rispettano la propedeuticità 9. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di due anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il dal Consiglio di Facoltà dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. Lo studente che risulta avere dei debiti formativi, o non abbia avuto una valutazione positiva del periodo di tirocinio, viene iscritto al successivo anno accademico con i debiti formativi acquisiti. E nel caso del tirocinio vi è l obbligo della ripetizione nel caso di giudizio negativo. È previsto il salto di appello nel caso in cui uno studente non supera l esame. Art. 10- Commissioni d esame 1. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Rettore, sentito il Preside di Facoltà. Le Commissioni di esame di profitto devono essere composte da almeno due docenti: il professore ordinario della materia, un professore associato, un ricercatore o un libero docente della materia. Gli esami di profitto e di laurea sono pubblici. Nel caso di impossibilità di un docente, titolare dell insegnamento, a presiedere le commissioni di esame, indica al Preside di Facoltà il proprio sostituto, che deve essere nominato da decreto rettorale. Le commissione di esame sono nominate con decreto rettorale e composte da almeno due docenti, uno dei quali è il titolare del corso di insegnamento. 2. Il verbale in forma cartacea è firmato dai componenti la commissione e dallo studente stesso. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto ritirandosi Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già verbalizzato. La verbalizzazione dell esame va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente. In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non comporta certificazione sul libretto dello studente. 3. L espressione del voto degli esami di profitto avviene sulla base delle seguenti corrispondenze: 6=sufficiente 7=buono 8=molto buono 9=eccellente 10=ottimo 8

Art. 11- Tutor e orientamento allo studio È attivata presso la sede didattica dell Istituto la presenza di un tutor e del Coordinamento delle Attività di Laboratorio, per facilitare sia l inserimento dei tirocinanti nelle cliniche, sia facilitare i processi cognitivi e di apprendimento dello studente. Art. 12- Idoneità fisica Lo studente prima della immatricolazione sarà sottoposto ad un accertamento di idoneità psico fisica per lo svolgimento delle attività previste dal corso di laurea, al fine di garantire la propria protezione e quella di terzi. L Istituzione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento i requisiti di idoneità psico-fisica e di controllo in caso di segnalazione dei tutor e di coloro che interagiscono con lo studente per finalità accademiche, formulata per iscritto e inviata all attenzione del Preside. Art. 13- Prova finale 1. Per essere ammesso a sostenere l esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato i relativi esami. Per sostenere la prova finale lo studente prepara un elaborato con la supervisione di un relatore. Un apposita Commissione per l esame finale, presieduta dal Preside, o da suo delegato, e composta dal Direttore di corso e da almeno altri due Professori, indicherà annualmente, entro il mese di ottobre, le direttive per la redazione di tale elaborato. La Commissione ha durata annuale. 2. Gli studenti che abbiano maturato almeno 120 ECTS possono richiedere l'attribuzione del Relatore l'apposita richiesta: l'ammissione alla prova finale è subordinata alla presentazione di tale richiesta alla Commissione d esame finale. Prima dell inizio preparazione dell elaborato, lo studente deve presentare formale richiesta alla Commissione per l esame finale la quale, valutato l argomento proposto, affida ad un Professore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro di preparazione dell elaborato, controllandone e certificandone il lavoro; tale Professore svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale. 3. L esame finale consiste in due prove: - una prova pratica consistente nella stesura di un piano di trattamento fisioterapico, di un caso clinico scelto dalla Commissione di Laurea; - la discussione di un elaborato scritto (tesi), redatto durante il 3 anno di corso con la supervisione di un Professore (relatore). L elaborato potrà essere redatto anche in una lingua straniera preventivamente concordata. 4. La prova finale è organizzata in due sessioni in periodi definiti. 5. La Commissione di Laurea è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal Rettore su proposta del Preside di Facoltà e comprende almeno due dei membri designati dal Preside di Facoltà, oltre al Preside stesso. 6. Il voto di laurea viene determinato con la seguente formula: (media ponderata esami curriculari ) + punteggio discussione tesi 7. La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguono un punteggio finale pari a 10. 9

È facoltà dello studente rifiutare la votazione e ripetere nella sessione successiva la materia di esame Art. 14- Commissione riconoscimento crediti Con il presente regolamento è istituita la Commissione per la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi. La Commissione ha il compito di: d) Valutare tutte le richieste degli studenti iscritti e dei futuri studenti. e) Valutare, singolarmente, la carriera didattica dello studente. f) Analizzare le precedenti esperienze, anche lavorative, o attestati di frequenza e altro che possa avere gli stessi obiettivi formativi della facoltà scelta dallo studente. g) Sia per gli studenti in ingresso, di trasferimento e di passaggio. h) Riconoscimento crediti per attività extra universitarie. La commissione è formata dai Presidi di Facoltà, dai Direttori del Corso, dal Coordinatore Didattico e da un professore di ruolo. Art. 15- Rinuncia agli studi Lo studente ha facoltà di rinunciare agli studi in qualsiasi momento. La rinuncia deve avvenire in forma scritta e secondo la modulistica dell IPUS e comporta la perdita di ogni diritto sulle tasse, e su ogni altro contributo o pagamento versato all IPUS, nonché sugli esami superati, fermo restando il diritto all attestazione degli esami superati, con la data la firma e il voto. La rinuncia non preclude il riconoscimento degli esami sostenuti per l eventuale nuova immatricolazione. Art. 16- Valutazione dell attività didattica e dell apprendimento. Il Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante: - l'efficienza organizzativa del Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche - la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti - la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica - l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti, - il rispetto da parte dei Professori delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà - la performance didattica dei Professori nel giudizio degli Studenti - la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi - l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti - il rendimento scolastico medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità dei curricula ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico. Il Consiglio di Facoltà indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantire il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dal singolo Professore viene portata a conoscenza dello stesso, discussa oggettivamente in Consiglio di Facoltà e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse. 10

Art. 17- Norme di complemento e finali Per tutto quanto non espressamente evidenziato all interno del presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e al Regolamento Generale di Ateneo. 11