STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI CESENATICO Art. 1 Finalità E istituita, con deliberazione del Consiglio comunale del 10/12/1993 (n 162, prot. 22186, cat. 020100200), la Consulta Comunale del Volontariato quale organismo democratico di confronto, valutazione e coordinamento tra Volontariato presente nel territorio e le Istituzioni locali. La Consulta Comunale del Volontariato ha sede in Cesenatico in Via Cesare Battisti, 11. Art. 2 Competenze a) La Consulta partecipa, sia su richiesta che su proposta, alla verifica del bisogno sociale e delle risposte pubbliche e private esistenti sul territorio ai fini della programmazione dei servizi e dei progetti sociali, socio assistenziali, socio educativi, socio sanitari, ambientali e culturali. Si propone il coordinamento delle iniziative di servizio sociale attraverso una più efficace collaborazione tra volontariato ed istituzioni per rendere più incisiva la risposta ai bisogni. Quanto sopra nel rispetto delle proprie autonomie evitando la competitività e la sostituzione di ruoli. b) La Consulta deve far emergere anche i bisogni sociali sommersi per poter proporre adeguati interventi. c) Il Comune e la Consulta si impegnano alla reciproca informazione sulle rispettive attività svolte e ad elaborare le forme attraverso le quali possono gestirsi concretamente progetti di intervento in collaborazione diretta tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni di volontariato. A tale scopo devono essere creati dei momenti di incontro atti alla verifica, allo scambio di esperienze e collaborazione fra realtà istituzionale e di volontariato. d) La Consulta s impegna, inoltre, a partecipare, nella figura del Presidente o suo delegato, a manifestazioni, tavoli o gruppi di lavoro a valenza sovracomunale. e) Si impegna attivamente a collaborare con il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena nella gestione del N.I.O. (Nucleo Informativo Operativo), presso la stessa sede della Consulta, destinando, se necessario, proprie risorse umane e/o economiche, compatibilmente con le proprie disponibilità. Art. 3 Associati Possono aderire alla Consulta le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e, in generale, tutte le persone giuridiche, i cui Statuti riportano espressamente i principi di gratuità e volontariato, l assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura, che ancorché non iscritte negli Albi Comunale, Provinciale e Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e/o in altri registri di pubblica evidenza: - abbiano sede legale o siano attivamente operative sul territorio del Comune di Cesenatico; - siano formalmente e regolarmente costituite. La richiesta di ammissione viene formulata attraverso la compilazione del modulo di adesione contenente la scheda di identificazione dell Associazione, la dichiarazione dell Associazione che accetta di aderire alla Consulta, la designazione del proprio delegato a rappresentare l Associazione a tutti gli effetti nella Consulta stessa, la dichiarazione di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali. Alla richiesta di adesione deve essere allegata copia dell Atto Costitutivo e dello Statuto. Le richieste di adesione sono esaminate nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo. L accettazione dell ammissione o il rifiuto motivato, sono formalmente comunicate alla associazione richiedente. Dopo l ammissione è necessario rinnovare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l adesione alla Consulta versando una quota associativa di 25 che comprende l utilizzo della
sala comune per riunioni estemporanee non calendarizzate (per utilizzi diversi e/o maggiori si rimanda al Regolamento). Art. 4 Organi della Consulta Gli organi della Consulta sono: L Assemblea Generale; I Gruppi per aree di intervento; Il Comitato Esecutivo; Il Presidente; Il Segretario. Art. 5 Composizione dell Assemblea Generale L Assemblea Generale è costituita: dal Presidente; da un rappresentante o suo delegato delle Associazioni aderenti alla Consulta; da un funzionario dell Assessorato ai Servizi Sociali; da un rappresentante dell Azienda U.S.L. di Cesena. Hanno diritto di voto: il Presidente della Consulta, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Consulta. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, con parere consultivo, il Sindaco, l Assessore ai Servizi Sociali e l Assessore ai rapporti con il Volontariato. Su invito, potrà essere presente, senza diritto di voto, con parere consultivo, un rappresentante del Centro di Servizi per il Volontariato o di altre realtà istituzionali. Art. 6 Composizione dei Gruppi per aree di intervento I gruppi in numero di 5 sono costituiti dagli stessi componenti dell Assemblea Generale e/o da persone designate dalle singole Associazioni e sono suddivisi in: area di intervento in campo socio-sanitario; area di intervento in campo socio-educativo; area di intervento in campo socio-assistenziale; area di intervento in campo ambientale; area di intervento in campo culturale. Ogni gruppo nomina un proprio coordinatore al quale spetta anche il compito di: coordinare i lavori ed i progetti del proprio settore; coordinare i lavori ed i progetti, in collaborazione con altri coordinatori se tali progetti coinvolgessero più settori di intervento; convocare eventuali riunioni stabilendo l ordine del giorno e promuovere una costruttiva collaborazione fra Associazioni e Consulta. Art. 7 Composizione del Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo della Consulta è formato: dal Presidente della Consulta, che ne assume il coordinamento;
da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri dell Assemblea Generale eletti ogni 3 anni. Art. 8 Presidente della Consulta Il Presidente della Consulta è eletto dall Assemblea Generale fra i rappresentanti delle Associazioni aderenti alla Consulta o da un delegato delle stesse, che abbia esperienza di almeno un anno nel volontariato. Il Presidente rimane in carica 3 anni. L elezione viene effettuata, a maggioranza assoluta dei voti delle Associazioni aderenti presenti, alla prima riunione dell Assemblea Generale riconosciuta valida, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi delle Associazioni aderenti, ed in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle Associazioni aderenti. In caso di dimissioni del Presidente, l Assemblea Generale elegge un nuovo Presidente con le modalità di cui sopra. La sostituzione del Presidente può essere richiesta dalla maggioranza qualificata delle Associazioni aderenti che ne danno motivazione all Assemblea Generale. Art. 9 Funzioni del Presidente Il Presidente svolge le seguenti funzioni: presiede l Assemblea Generale, organizzandone i lavori; coordina i lavori del Comitato Esecutivo; partecipa, se lo ritiene necessario ed opportuno, alle riunioni dei Gruppi; convoca l Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo, proponendo un ordine del giorno; rappresenta la Consulta a livello comunale e sovracomunale. Il Presidente convoca l Assemblea Generale, in via ordinaria, almeno 1 volta l anno e, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi membri o di uno dei Gruppi di cui al precedente art. 6. In accordo con il Comitato Esecutivo della Consulta, per problemi particolari, è data facoltà al Sindaco o all Assessore ai Servizi Sociali di convocare un assemblea straordinaria. Art. 10 Compiti dell Assemblea Generale L Assemblea della Consulta ha il compito di: 1) esprimere parere consultivo e/o propositivo, attraverso incontri istituzionali e programmati in tempi utili e valutare le ipotesi di bilancio preventivo e consuntivo dell Amministrazione Comunale, con particolare riferimento ai capitoli di spesa in materia sociale, socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, ambientale e culturale. Analogamente tale compito è esteso ai piani pluriennali degli investimenti; 2) favorire un sistema informativo integrato tra l Amministrazione Comunale ed il Volontariato, attraverso la partecipazione a Commissioni e a tavoli di lavoro periodici a fronte dei bisogni emergenti sul territorio comunale e agli interventi ad essi destinati; 3) favorire attività di formazione e aggiornamento, convegni, seminari, dibattiti, ricerche, e la collaborazione fra Associazioni e Centro di Servizi per il Volontariato; 4) proporre progetti nei campi di competenza con relativa documentazione, favorendo l interazione e la collaborazione generica e specifica (Associazioni Centro di Servizi Enti); 5) eleggere i membri del Comitato Esecutivo, determinandone il numero; 6) deliberare e provvedere alla relativa sostituzione in merito alla esclusione di uno o più membri del Comitato Esecutivo; 7) provvedere alla sostituzione in materia di decadenza di uno o più membri del Comitato Esecutivo (cfr. art. 12 del presente statuto) pronunciata dal Comitato Esecutivo medesimo.
Art. 11 Compiti dei Gruppi per aree di intervento I Gruppi sono lo strumento per lo studio e l analisi dei problemi specifici e per la programmazione di interventi mirati al loro superamento. Essi costituiscono il tramite tra l Assemblea e l Esecutivo e lo coadiuvano per il raggiungimento delle finalità stabilite dallo Statuto e dagli impegni di cui all art. 1 e non sono sostitutivi di altri organismi istituzionali che, operando nelle specifiche problematiche, già collaborano con l Amministrazione Comunale. Art. 12 Compiti del Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall Assemblea Generale e dai Gruppi secondo le competenze di cui ai precedenti artt. 10 e 11. Al Comitato Esecutivo spetta: - nominare il Segretario della Consulta; - deliberare in merito all ammissione, recesso, decadenza ed esclusione delle Associazioni aderenti; - sostituire i membri del Comitato Esecutivo che hanno avanzato le loro dimissioni, semprechè tali dimissioni non facciano decadere l intero Comitato; - pronunciarsi in merito all esclusione dei membri del Comitato Esecutivo; - escludere dal finanziamento dei progetti e dalla partecipazione delle iniziative quelle Associazioni che, pur avendo aderito al progetto o all iniziativa, non partecipano ai relativi lavori; - scegliere, fra i propri membri, nel giorno dell insediamento, un vice presidente con funzioni vicarie della presidenza; - esprimere parere consultivo sulle richieste di contributo a progetto avanzate dalle Associazioni all Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Consulta. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - redigere il bilancio preventivo e consuntivo; - redigere i regolamenti interni; - autorizzare aperture o estinzioni di conti correnti; - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione; - organizzare iniziative e piani di lavoro decisi dall Assemblea Generale. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso da affiggere presso la sede della Consulta almeno 5 giorni prima dell adunanza e confermata a mezzo di semplice telefonata almeno due giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente del Comitato Esecutivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal mandato. Provvede la prima Assemblea Generale utile alla sua sostituzione; il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato esecutivo in carica. Se per qualsiasi motivo dovesse venire a mancare la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, l intero Comitato Esecutivo decade. In tal caso il Presidente della Consulta, o in sua assenza, il Vice Presidente o i membri del Comitato decaduti, devono prontamente convocare l Assemblea Generale per l elezione di un nuovo Comitato Esecutivo. Art. 13 Partecipazione Ai lavori dell Assemblea Generale, dei Gruppi e del Comitato Esecutivo possono essere invitati, con solo diritto consultivo, Amministratori, funzionari e operatori dell Amministrazione Comunale, dei Servizi Sanitari, esperti in relazione a particolari temi da trattare e un rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato e/o altre realtà comprensoriali.
Art. 14 Segreteria Le funzioni di segreteria della Consulta e dei suoi organi saranno svolte dal Segretario, nominato, anche all esterno della Consulta, dal Comitato Esecutivo. Il Segretario dura in carica 3 anni. Il Segretario gestisce la tesoreria e ne è responsabile di fronte al Comitato Esecutivo, si occupa degli incassi e dei pagamenti. Dirige gli uffici della Consulta curandone gli affari ordinari, aggiorna l elenco delle Associazioni aderenti alla Consulta, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Comitato Esecutivo. Partecipa alle riunioni dell Assemblea Generale e alle sedute del Comitato Esecutivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali. In caso di revoca o dimissioni il Comitato Esecutivo provvede a nominare un nuovo Segretario. Art. 15 Validità delle riunioni Le riunioni dell Assemblea Generale e dei Gruppi di Intervento sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 8 per la nomina del Presidente e al successivo art. 17 in tema di modifiche statutarie. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 16 Funzionamento L Amministrazione Comunale garantisce le risorse economiche necessarie al funzionamento della Consulta attraverso l apposito capitolo di spesa del bilancio. Art. 17 Modifiche statutarie Eventuali modificazioni al presente statuto sono adottate dall Assemblea Generale, validamente costituita con la presenza dei due terzi delle Associazioni aderenti, con deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta delle Associazioni aderenti presenti. Art. 18 Regolamento Tutto ciò che non è previsto né contemplato nel presente Statuto della Consulta sarà oggetto di un Regolamento interno. Cesenatico, 20 febbraio 2008