INCENTIVI FONTI RINNOVABILI - ESCLUSO FOTOVOLTAICO (articolo 24)



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PROMOZIONE DELL USO DELL ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI D.Lgs. 3 marzo n. 28 Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo (supplemento ordinario n. 81) è stato pubblicato il D.Lgs. 3 marzo, n. 28 recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Il provvedimento entra in vigore il 29 marzo. Si riporta di seguito un approfondimento tematico. INCENTIVI ENERGIA DA FOTOVOLTAICO (articolo 25 comma 10) Viene previsto che il regime introdotto dal D.M. 6 agosto 2010 (sistema entrato in vigore a partire dal 1 gennaio ) sarà ancora valido solo per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31 maggio. Un ulteriore decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile, disciplinerà l incentivazione degli impianti allacciati alla rete dopo il 31 maggio sulla base di scaglioni annuali di potenza massima incentivabile e prevedendo la possibilità di differenziare le tariffe sulla base della classificazione urbanistica del lotto da incentivare. INCENTIVI FONTI RINNOVABILI - ESCLUSO FOTOVOLTAICO (articolo 24) Sono previsti due nuovi sistemi incentivanti che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013: - Contributo economico tariffario sull energia prodotta dall impianto rinnovabile per quelli aventi potenza inferiore a 5 MegaWatt; - meccanismo di selezione a base d asta per gli impianti rinnovabili con potenza superiore a 5 Megawatt (art. 24 comma 4). Le modalità di attuazione di questi due meccanismi saranno definite con successivo decreto ministeriale da emanare entro il 29 settembre. Per quanto riguarda i sistemi incentivanti oggi in vigore il provvedimento dispone: - Tariffa Omnicomprensiva (L. 244/2007 art. 2, comma 145) : conferma delle tariffe stabilite dalla Tabella 3 della L. 244/2007 per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Tali tariffe sono riconosciute per un periodo di 15 anni; - Certificati Verdi: riduzione graduale dell obbligo in capo ai produttori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. Quota d obbligo che si annulla per il 2015; riduzione del 22% del prezzo di ritiro dei certificati verdi in eccesso rispetto a quelli necessari per assolvere all obbligo della quota minima dell anno precedente; i certificati verdi relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento sono ritirati al prezzo medio di mercato registrato nel 2010 ( 112,82 /MWh). Il decreto prevede inoltre, per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono agli incentivi statali, a partire da marzo 2012, l aggiornamento dei requisiti tecnici (UNI-EN) in base a quanto previsto dall allegato 2 del provvedimento.

EDILIZIA E FONTI RINNOVABILI (articolo 11 e allegato 3) Nel caso di edifici nuovi o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: - il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013; - il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1/01/2014 al 31/12/2016; - il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1/1/2017. Obblighi innalzati del 10% per gli edifici pubblici. Viene inoltre previsto un limite minimo in termini di potenza da installare differenziato nel tempo e in base alla forma dell involucro. CERTIFICAZIONE ENERGETICA (articolo 13) Viene prevista l inclusione nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di una apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. L apposizione di tale clausola comporta in automatico la presenza del certificato energetico. Clausole di diverso tipo, quale ad esempio esonero dalla dotazione dell attestato di certificazione energetica sono pertanto illecite. Si ricorda in ogni caso che, in base alla clausola di cedevolezza prevista nell articolo 17 del D.Lgs 192/2005, la normativa regionale, laddove prevista, prevale su quella nazionale. Questo vuol dire che se la normativa regionale ad esempio esclude alcune fattispecie di immobile non serve la certificazione e l assenza della clausola non comporta la nullità del contratto di compravendita. Si ricorda inoltre che, nelle Regioni che non hanno una disciplina propria, si può continuare ad applicare l articolo 9 dell Allegato A del DM del 26 giugno 2009 il quale prevede per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m 2 che il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l'edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Si evidenzia, soprattutto in riferimento all attività di intermediazione immobiliare, la previsione dell obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di riportare negli annunci commerciali di vendita l indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE (articoli 4-5-6) Il provvedimento prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzatorio. Nello specifico all articolo 4 comma 2 sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e l esercizio degli impianti:

l autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs 387/2003); procedura abilitativa semplificata: consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) specifica per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida; la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera. In materia di autorizzazione unica l articolo 5 del provvedimento prevede, oltre a cambiamenti di ordine temporale, l emanazione di un successivo decreto ministeriale per l individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti per le quali occorra prevedere obbligatoriamente il rinnovo dell autorizzazione. Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata, essa consiste in una dichiarazione, basatasi sulla regola del silenzio assenso, da inviare al Comune almeno trenta giorni prima dell effettivo inizio dei lavori volta ad asseverare la conformità del progetto al regolamento edilizio vigente. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica dell impianto e la relazione progettuale di accompagnamento a firma di un progettista abilitato. Il Decreto Legislativo lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il quadro regolatorio consentendo loro di estendere la procedura abilitativa semplificata (articolo 6) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza nominale fino a 50 kw, nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici da realizzare sugli edifici senza limiti di potenza. In merito all applicabilità del nuovo regime autorizzatorio, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la procedura abilitativi semplificata, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all impianto che si intende autorizzare. Il provvedimento prevede inoltre le seguenti novità: assoggettamento degli impianti solari termici integrati nei tetti alla procedura abilitativa semplificata; emanazione di un decreto ministeriale per semplificare l iter autorizzativo relativo alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica per la climatizzazione degli edifici; assoggettamento alle procedure semplificate d urgenza di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e dei relativi allacciamenti. BIOMETANO IN RETE (articoli 20-21) Viene stabilito che il biometano immesso nella rete di gas naturale è incentivato tramite: - le regole valide per le fonti rinnovabili se il biometano è usato in impianti di cogenerazione; - l emissione di certificati bancabili di cui alla normativa sui biocarburanti (art. 2-quater, c. 1, D.L. 2/2006) qualora immesso in rete e usato per i trasporti; - con incentivo da definire con apposito decreto minisertiale qualora sia immesso nella rete di gas naturale. FONDO PER LE RETI DI TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI CON PIÙ DI 50.000 ABITANTI (articolo 22)

È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c /m 3, posto a carico dei clienti finali. L Autorità per l energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILE TERMICO (articoli 27-28-29) L articolo 28 definisce i principi in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico definirà, entro ottobre, un nuovo sistema incentivante specifico per agevolare interventi di efficienza energetica di piccole dimensione e iniziative per la produzione di energia termica con l utilizzo di fonti rinnovabili. Le caratteristiche del nuovo sistema incentivante sono le seguenti: - la società GSE S.p.A eroga l incentivo sulla base di un contratto privato con il soggetto responsabile dell impianto; - durata massima dell incentivo 10 anni; - copertura dell onere tramite prelievo tariffario sulle bollette del gas. L articolo 29 delinea invece i principi di riforma del sistema incentivante dei certificati bianchi attribuendo la gestione di tale strumento agevolativo in capo alla società GSE S.p.A. Viene inoltre prevista l emanazione di apposite schede per il calcolo, in modo standardizzato, del risparmio energetico per i seguenti interventi: a. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL; b. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali; c. illuminazione efficiente con particolare riguardo al settore del terziario e all illuminazione pubblica a LED; d. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale; e. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica; f. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico; g. recuperi di energia; h. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica. COGENERAZIONE (articolo 29 comma 4) In vista dell emanazione di un apposito decreto ministeriale volto ad introdurre un nuovo regime di sostegno per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento viene prevista una deroga per gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007 (entrata in vigore del D.Lgs 20/2007). La deroga consiste in una riduzione del 30% dell incentivo che dovrà essere definito in attuazione di quanto prevede l articolo 6 del D.Lgs. n. 20/2007. FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE (articolo 32) Attraverso il prelievo nelle bollette elettriche e del gas (0,02 c /Kwh e 0,08 c /m 3 ) viene istituito un fondo presso la CCSE (cassa conguaglio per il settore elettrico) finalizzato a

finanziare interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica per il sostegno di: progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico in termini di rete elettrica, sistemi di accumulo, biocarburanti di nuova generazione e altre tecnologie innovative di conversione dell energia solare; progetti di innovazione dei processi e dell organizzazione nei servizi energetici; progetti nel campo di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici. Al riguardo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il compito di individuare gli specifici interventi oggetto di finanziamento. BIOCARBURANTI (articolo 33) Viene confermato il meccanismo di sostegno introdotto dal D.L. 2/2006 consistente nell obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili. Viene inoltre prevista una nuova definizione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili prevedendo che essi siano tutti quelli ricavati dalla biomassa utilizzabili nel settore del trasporto o in forma liquida o gassosa. Viene stabilita nel 5% la quota minima obbligatoria da immettere in consumo per l anno 2014. Con successivi decreti ministeriali saranno definiti gli incrementi percentuali annuali necessari per il raggiungimento di tale quota. Il provvedimento prevede inoltre, a partire dal 1 gennaio 2012, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall articolo 7-ter dalla Direttiva 2009/30/CE. Tali criteri stabiliscono che l energia prodotta da biocarburanti debba contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35%. Lo schema di provvedimento introduce inoltre dei criteri di premialità per i biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli del consumo finale prevedendo al riguardo una maggiorazione del contenuto energetico da stabilire con apposito decreto ministeriale. Analoghe maggiorazioni saranno previste per i biocarburanti: - incluso il biometano, prodotto da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare e alghe; - immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti purchè in misura pari al 25% (quota biocarburante su combustibile). OBIETTIVI REGIONALI PER LE FONTI RINNOVABILI (articoli 33, 37 e 40) In riferimento alla ripartizione regionale dell obiettivo del 17% di copertura con fonti rinnovabili del consumo energetico al 2020, in attesa della definizione tramite apposito decreto ministeriale degli obiettivi regionali in attuazione dell art. 2 comma 169 della L. 244/07, il provvedimento prevede che qualora una regione non raggiunga il proprio obiettivo il Consiglio dei Ministri possa nominare un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento dell obiettivo.

Allegato: D.Lgs 28/ sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili TABELLA CON ELENCO DECRETI MINISTERIALI ATTESI TEMATICA DESCRIZIONE TEMPI PREVISTI AUTORIZZAZIONI PER CAMBIO TECNOLOGIA IN Articolo 4 comma 6 AUTORIZZAZIONE UNICA PER MODIFICHE SU Articolo 5 comma 3 AUTORIZZAZIONI PRODUZIONE DI CALORE DA RISORSA GEOTERMICA Articolo 7 comma 4 ONERI E GARANZIE FONTI RINNOVABILI Articolo 12 comma 3 INFORMAZIONI SU COSTI E PRESTAZIONI Articolo 14 comma 3 INCENTIVAZIONE BIOMETANO Articolo 21 comma 2 Definizione di procedure autorizzative con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili Individuazione, per tipologia di impianto e fonte, della casistica di interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e individuazione dei casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata. Riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l autorizzazione, la connessione, la costruzione, l esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e per il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti Definizione delle condizioni e delle modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili devono rendere disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti. Definizione delle modalità di incentivazione del biometano immesso in rete. Entro il 29 giugno Entro il 31 dicembre 2012 Entro il 29 luglio FONDO GARANZIA PER RETI TELERISCALDAMENTO Articolo 22 comma 5 NUOVI INCENTIVI FONTI RINNOVABILI Articolo 24 comma 5 INCENTIVAZIONE RINNOVABILI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI E NON PIENAMENTE COMMERCIALIZZATI Articolo 24 comma 9 INCENTIVI FOTOVOLTAICO IV CONTO ENERGIA Articolo 25 comma 10 Definizione delle modalità di gestione e accesso del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento Definizione dei nuovi criteri sia per le aste (art. 24 comma 4) che per i meccanismi sostitutivi del certificato verde (art. 24 comma 3) Definizione di specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia. Definizione del nuovo conto energia per gli impianti che entrano si allacciano alla rete a partire da giugno Entro il 29 settembre 30 aprile

TEMATICA DESCRIZIONE TEMPI PREVISTI INCENTIVAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE TERMICA DA RINNOVABILI Articolo 28 comma 2 SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA Articolo 32 comma 1 BIOCARBURANTI Articolo 33 comma 7 PROGETTI COMUNI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI CON PAESI TERZI Articolo 36 OBIETTIVI REGIONALI FONTI RINNOVABILI (BURDER SHARING) Articolo 37 comma 6 SISTEMA STATISTICO ENERGETICO Articolo 40 comma 4 CONTROLLI E SANZIONI Articolo 42 comma 6 Definizione delle modalità per avviare nuovi meccanismi di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di ridotte dimensioni Individuazione di interventi sperimentali meritevoli di incentivazione nell ambito dei seguenti ambiti: rete elettrica, sistemi di accumulo, gassificazione e pirogassificazione di biomasse, biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, tecnologie innovative di conversione dell energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione. Definizione dei casi per i quali incrementare il contenuto energetico dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini al consumo Definizione tramite DPCM di eventuali incentivi aggiuntivi per favorire l importazione di energia elettrica da fonti rinnovabile prodotta in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di contributo delle fonti rinnovabili sul consumo energetico regionale in considerazione della partecipazioni delle Regioni al raggiungimento dell obiettivo nazionale del 17%. Definizione della metodologia che, nell ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, sarà applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali. Definizione di una disciplina sui controlli sugli impianti che producono energia da fonti rinnovabili Entro il 29 settembre Entro il 29 settembre Entro il 1 gennaio 2012 Entro il 29 giugno Entro il 31 dicembre ottobre