Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)



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Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (1). (1) La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del presente decreto, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali (art. 27, l. 7 agosto 1997, n. 266). TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE Art. 1. Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia: dei modelli di utilità; dei modelli e disegni ornamentali. Tuttavia le disposizioni del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono. TITOLO II BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA' Art. 2. Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo. Art. 3. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa. Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Art. 4.

E consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria (1). Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 14 febbraio 1987, n. 60. TITOLO III BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI Art. 5. Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27- ter del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 14 febbraio 1987, n. 60. Art. 6. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con L. 22 maggio 1974, n. 348. Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59-quater del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 febbraio 1987, n. 60. Art. 7. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, il brevetto per modelli e disegni ornamentali, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel [registro dei brevetti] (1) e nel brevetto. (1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).

Art. 8. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 10, l. 14 febbraio 1987, n. 60. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AL BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA' E AL BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI Art. 9. Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda. (Omissis) (1) (2). (1) Comma abrogato dall'art. 58, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 23 maggio 1977, n. 265. Art. 10. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'art. 4 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità. Nei casi in cui ai precedenti commi l'ufficio italiano brevetti e marchi omette la pubblicazione a stampa di cui all'art. 38, secondo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 11, l. 14 febbraio 1987, n. 60. Art. 11. I brevetti per modelli di utilità e i brevetti per modelli e disegni ornamentali sono soggetti alle seguenti tasse: 1) tassa di domanda; 2) tassa di concessione.

Nell'annessa tabella A) è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 (1), e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B). (1) Vedi, ora, il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Art. 12. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali (1). La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali (2). Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli artt. 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 23 maggio 1977, n. 265. (2) Comma aggiunto dall'art. 11, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198. Art. 13. Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli artt. da 54 a 54-sexies del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali (1). In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano agli artt. 55, e seguenti, e connesse disposizioni, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 14 febbraio 1987, n. 60. (2) Comma prima sostituito dall'art. 4, l. 23 maggio 1977, n. 265 e poi così modificato dall'art. 60, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 14. A coloro che abbiano presentato domande di brevetto per invenzioni industriali, per le quali all'entrata in vigore di questo decreto non sia stato ancora concesso il relativo brevetto e il cui oggetto abbia i caratteri di modello di utilità, verrà concesso il brevetto per modelli di utilità, ferma restando, a tutti gli effetti di legge, la decorrenza del brevetto stesso alla data di deposito della primitiva domanda e previo conguaglio delle tasse. Art. 15. Per i disegni e modelli di fabbrica, per i quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggior termine di

durata concesso dall'art. 9, purché, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, sia pagata la tassa di concessione, nel suo ammontare integrale. Nei casi di concessione di brevetti il prolungamento del brevetto va a profitto del cessionario, salvo patto in contrario. Nel caso di concessioni o di licenze, che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata del brevetto, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potrà continuare, mediante compenso, nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sarà fissato da un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e, se questi non ha domicilio nel territorio dello Stato, dal Presidente del Tribunale di Roma. Art. 16. (Omissis) (1). (1) Il presente articolo è ormai privo di vigore normativo. Art. 17. Il Governo emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore, anche per quanto riguarda le tasse, il 1º novembre 1940 (1). Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, troveranno attuazione anche nella materia dei modelli, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari approvate con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali. (1) Il regolamento è stato emanato con r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354, ed è. 2, è entrato in vigore il 1º gennaio 1942. Allegato 1 TABELLA A PROSPETTO DELLE TASSE (Omissis) (1). (1) Vedi, ora, il titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641. Allegato 2 TABELLA B ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A BOLLO, OLTRE QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE (TESTO UNICO) 30 DICEMBRE 1923, n. 3268(1), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1) Vedi, ora, il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. 1. Descrizioni allegate a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 2. Disegni allegati a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 3. Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 4. Ricorso alla Commissione dei ricorsi.