Manuale per un comportamento corretto nella classificazione dei rifiuti speciali



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Manuale per un comportamento corretto nella classificazione dei rifiuti speciali Ottobre

PREMESSA Difficoltà operative del conferimento, difetti di valutazione tecnica e interpretazione normativa sono spesso alla base di incongruenze e disomogeneità. Il presente documento si propone come uno strumento pratico e semplice per procedere alla classificazione dei rifiuti speciali, in base alla normativa vigente. Il codice CER di appartenenza, previsto dal Legislatore per la corretta identificazione da parte del produttore/detentore, è assegnato sulla base di una procedura precisa focalizzata sul processo produttivo. Rifiuti identici dal punto di vista chimico-fisico possono avere codici CER differenti qualora derivanti da diversi processi. Il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, ha recepito in Italia la Direttiva 98/08/Ce relativa ai rifiuti, apportando moltissime ed importanti novità nella disciplina prevista per la gestione dei rifiuti aziendali. Nel documento sono indicate tutte le modifiche intervenute e i punti in cui la classificazione può risultare problematica per le difficoltà interpretative della nuova norma. Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con Ecocerved S.c.a.r.l. Società per l Ambiente del Sistema italiano delle Camere di Commercio 1

INDICE 1. Cos é un rifiuto 1.1. Il non rifiuto 1.2 Le esclusioni 2. La classificazione dei rifiuti 2.1 Il Codice europeo del rifiuto (CER) 2.2 La classificazione dei rifiuti pericolosi 3. Sanzioni 4. Domande da porsi 5. Lista di controllo 6. Normativa vigente 2

1 Che cos é un rifiuto 1 Per rifiuto si definisce Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi (Definizione di rifiuto art. 183 del D.Lgs. n. ss.m.) Zoom in Definizione di rifiuto urbano art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. ss.m. a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). Definizione di rifiuto speciale art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. ss.m.i: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. CHE COS E UN RIFIUTO Zoom out 3

1.1 Il non rifiuto I sottoprodotti (Art. 184bis del D.Lgs. n. ss.m.) Si definisce un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Cessazione della qualifica di Rifiuto (Art. 184 ter del D.Lgs. n. ss.m.) «1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana... 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 4

1.2 Le esclusioni Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti (Art. 185, comma 1 del D.Lgs. n. ss.m.) Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ferma restando l applicazione della disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 5

2 La Classificazione dei Rifiuti 1Che cosa significa classificare un rifiuto La classificazione consiste in una valutazione che deve portare all attribuzione del codice CER. Qualora il rifiuto è pericoloso è sempre il produttore che individua le caratteristiche di pericolo (H) nonché l individuazione dell idoneo impianto di recupero o di smaltimento cioè di gestione del rifiuto. La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore/detentore. Come si classificano i rifiuti I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. ): secondo l origine in: - rifiuti urbani - rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità in: - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi Codice CER Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. e ss.m. Il CER costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea, ed ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. 2 La classificazione dei rifiuti Dato che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo da come sono contemplati nell'elenco di cui all'allegato D, l'attribuzione del codice CER è presupposto e condizione per la classificazione. 6

2.1 Il Codice Europeo del Rifiuto (CER) Attribuzione del Codice Europeo del Rifiuto Identificativo I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre. Ciascuna coppia di numeri identifica: a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto a) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto b) Categoria: nome del rifiuto Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto (20 famiglie o capitoli): 03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone. La seconda coppia di cifre individua i sotto-processi relativi all attività generatrice del rifiuto: 03.03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone. La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati: 03.03.01 scarti di corteccia e legno. 20 Famiglie Classe Primi due numeri Settore di attività da cui deriva il rifiuto Sottoclasse Secondi due numeri Processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto Categoria Terzi due numeri Nome del rifiuto Esempio di procedura composizione del codice CER: Classe 06.00.00: Rifiuti dei processi chimici inorganici; Sottoclasse 06.09.00: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo Categoria 06.09.02: scorie fosforose. Ancora Per es.: 03.03.01 scarti di corteccia e legno. 7

Zoom in Per attribuire il corretto codice ad un rifiuto è utile procedere come segue: 1. Identificare la fonte, o meglio l attività produttiva che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99); 2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; 3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1. Zoom out 8

Capitoli Codici CER 01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici 08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa 12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica 13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo 17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. 9

2.2 La classificazione dei rifiuti pericolosi La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa a seguito dell introduzione della decisione 2000/532/CE e s.m.i.: Sull origine: Il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, perché la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (da H1 a H14). Sul contenuto di sostanze pericolose Sono identificati pericolosi con riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso contenute, solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali (ad esempio percentuale rispetto al peso) da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato I alla parte IV del D.Lgs. n.. L elenco dei rifiuti contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, contenuto nell all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06), include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. I Rifiuti pericolosi sono distinti nel catalogo con un asterisco (es. 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). Si ricorda che l'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando le definizioni e le esclusioni. 10

Sostanze pericolose e rifiuti potenzialmente pericolosi Il punto 5 dell allegato D del D.Lgs.152/06, modificato ed integrato dal D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, al fine di verificare se un rifiuto pericoloso sia effettivamente diverso da un rifiuto non pericoloso avente come origine lo stesso ciclo produttivo, prevede che, esso sia classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I della parte IV del D.Lgs n., sopra citato. La norma fa riferimento in modo indistinto e generico a tutte le caratteristiche di pericolo elencate nell allegato I e questo allegato contiene tutte le caratteristiche di pericolo possibili per un rifiuto da H1 ad H15. Tuttavia va precisato che il rischio di una sostanza deriva dalla sua concentrazione. la norma in oggetto vincola la verifica del possesso o meno di tali caratteristiche al fatto che le sostanze pericolose superino nel rifiuto stesso determinate concentrazioni. Allo stato attuale soltanto per alcune caratteristiche di pericolo, cioè: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11 sono previste le concentrazioni limite che non possono essere superate, mentre per le altre caratteristiche di pericolo: H1, H2, H9, H12, H13, H14 e H15, non sono previste soglie limite. Zoom in La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. Zoom out ATTENZIONE Zoom in La decisione (2001/118/CE) del 16 gennaio 2001, che continua ad essere vigente anche nel territorio italiano, prevede che per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 siano verificate le concentrazioni previste dall articolo 2 della medesima decisione, ma non prevede che per le classi di pericolo H1, H2, H9, H12, H13, H14 e H15, per le quali non sono state ancora previste le concentrazioni delle sostanze pericolose, siano verificate le altre caratteristiche di pericolo, ma riporta solo che per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l articolo 2 della decisione non prevede al momento alcuna specifica. Zoom out 11

Allegato III alla direttiva 91/689/CEE = allegato I al D.Lgs 22/97 Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità é inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità é pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 "Sensibilizzanti": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. 12

L Unione Europea ha definito da un punto di vista normativo i criteri per l attribuzione delle H ; infatti i criteri per stabilire se un rifiuto è pericoloso oppure no derivano dalla normativa sulla classificazione delle sostanze pericolose (Dir. 67/548/CE e s.m.i.) e dalla normativa sulla classificazione dei preparati pericolosi (Dir. 1999/45/CE) ovvero miscele pericolose e dal successivo Regolamento CE 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si tratta del cosiddetto Regolamento CLP e s.m.i. adottando i criteri del Ghs (Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals) sostituisce le direttive 67/548 CE e 1999/45/CE e che diventa applicabile ai rifiuti in alcune sue parti (Allegato VI del CLP). Indicazioni utili per individuare i pericoli di un rifiuto derivanti da una sostanza o da una miscela pericolosa possono derivare dalle cosiddette Frasi di Rischio attribuibili al rifiuto in base ai criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose alla normativa di cui sopra. Le Frasi di Rischio indicano i pericoli che si corrono se il prodotto che le riporta viene utilizzato impropriamente. Queste frasi possono essere riferite ad una caratteristica intrinseca del prodotto (quale ad esempio l esplosività in determinate condizioni) o ai danni che può provocare alla salute e all ambiente. Frasi di rischio Oltre alle Frasi di Rischio altri elementi metodologici per l individuazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti potenzialmente pericolosi possono derivare dalla consultazione delle informazioni presenti sulle Schede di Sicurezza delle sostanze o dei preparati pericolosi /redatte ai sensi del cosiddetto Regolamento REACH, vale a dire il Regolamento CE 1907/2006 e s.m.i. Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals (www.reach.gov.it). Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: 1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. 13

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento REACH). Si segnala che l'allegato II del Reg. REACH è stato modificato dal Reg. 453/2010. La redazione della scheda è obbligatoria, oltreché per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale D.Lgs 52/97 e s.m.i.) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale D.Lgs 65/2003 e s.m.i.) o in base a nuovi criteri di cui al Reg. CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: - sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb) in base ai criteri di cui all allegato XIII al Reg. Reach (Criteri per l identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) - sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all autorizzazione, disposta dall art. 59 del regolamento REACH su richiesta dell utilizzatore professionale, per preparati non classificati, ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all 1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) - sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra. 14

Rifiuti Pericolosi e applicazione del sistema ADR per il trasporto La classificazione di un rifiuto come merce pericolosa incide sulle sue modalità di trasporto. Infatti il trasporto su strada delle merci pericolose è regolamentato dall ACCORDO ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada). I rifiuti pericolosi sono a tutti gli effetti delle merci pericolose e pertanto sono sottoposte alle condizioni di applicazione dell ADR. Le classi di pericolo per il trasporto su strada di merci (o rifiuti) pericolosi secondo l ADR sono le seguenti: Classe 1 : Materie ed oggetti esplosivi; Classe 2 : Gas; Classe 3 : Liquidi infiammabili; Classe 4.1 : Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati; Classe 4.2 : Materie soggette ad accensione spontanea; Classe 4.3 : Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infiammabili; Classe 5.1 : Materie comburenti; Classe 5.2 : Perossidi organici; Classe 6.1 : Materie tossiche; Classe 6.2 : Materie infettanti; Classe 7 : Materiali radioattivi; Classe 8 : Materie corrosive; Classe 9 : Materie e oggetti pericolosi diversi. E evidente da tale elenco che i rischi considerati per il trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi sono associati a rischi immediati o comunque generalmente a breve termine. Le indicazioni di sicurezza per il trasporto in ADR di una merce o di un rifiuto pericoloso sono relative principalmente alle condizioni di manipolazione in caso di evento accidentale durante il trasporto. La classe 9 è una classe residuale dove confluiscono diversi rischi, diversi da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi. 15

Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue: M1 Materie che, inalate so o forma di polvere, possono comportare un rischio per la salute; M2 Materie ed apparecchi che, in caso di incendio, possono formare diossine; M3 Materie sviluppan vapori infiammabili; M4 Pile al li o; M5 Disposi vi di salvataggio; M6-M8 Materie pericolose per l ambiente: M6 Materie pericolose per l ambiente acqua co, liquide; M7 Materie pericolose per l ambiente acquatico, solide; M8 Microrganismi e organismi gene camente modifica ; M9-M10 Materie trasportate a caldo: M9 Liquide; M10 Solide; M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun altra classe. 16

Zoom in La classificazione del rifiuto mediante analisi - Voci a specchio Per un rifiuto è previsto un solo CER, sia esso pericoloso o non pericoloso, una volta che al rifiuto è stato assegnato il CER che gli compete, la classificazione è esaustiva e l iter di classificazione è terminato. Diversa è la situazione quando per un processo è previsto che si generino due categorie di rifiuti a cui competono due codici speculari uno pericoloso e uno non pericoloso. Per questo rifiuto, se il detentore decide di effettuare la scelta del codice del rifiuto non pericoloso, essa può avvenire solo per via analitica, infatti essendo il ciclo produttivo di origine uno solo, la presenza o l assenza di sostanze pericolose nel rifiuto, così da farlo classificare o meno come rifiuto pericoloso, potrà essere individuata solo caratterizzandolo in modo rappresentativo, corretto, completo ed esaustivo. Zoom out 17

3 Sanzioni 3 Assegnare ad un rifiuto l effettivo codice CER che gli compete è condizione pregiudiziale ed indispensabile per la successiva corretta gestione del rifiuto. L errata attribuzione del codice CER a un rifiuto così come la non corretta valutazione della sua pericolosità possono comportare conseguenze rilevanti sul piano penale: art. 256 d.lgs. 152/06: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 260 d.lgs. 152/06: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 4 L art. 256, comma 5, D.Lgs. n. prevede che: Chiunque, in violazione del divieto di cui all articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Mentre il comma 3 dell art. 187 prevede : Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. SANZIONI L art. 260 D.Lgs. n. prevede che: 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 18

Le situazioni che possono presentarsi sono diverse : - un rifiuto classificato con un CER errato viene gestito come non pericoloso anche se è pericoloso; - un rifiuto classificato con un CER errato risulta ammissibile ad un impianto, al quale invece, con il CER che gli compete effettivamente, non sarebbe ammissibile. Questa è la situazione che può verificarsi, ad esempio, quando un rifiuto in forza del codice errato assegnatogli è inviato ad una discarica o ad un trattamento in procedura semplificata a cui invece non sarebbe ammissibile con il codice che gli compete; - un rifiuto classificato con un CER errato viene trasportato con un determinato mezzo con il quale con il CER che gli compete effettivamente, non sarebbe trasportabile; - un rifiuto classificato con un CER errato, inviato ad un determinato impianto di smaltimento non è soggetto a prescrizioni a cui sarebbe invece soggetto se fosse invece classificato con il CER che gli compete. Quando questo tipo di gestioni errate, che possono garantire anche una convenienza economica per i soggetti interessati, vengono a prolungarsi nel tempo, con episodi che si ripetono, che riguardano ingenti quantità di rifiuti e coinvolgono anche più soggetti, il comportamento assunto non è più da qualificare come un semplice errore o come una violazione puntuale delle prescrizioni della autorizzazione dell impianto a cui sono conferiti erroneamente i rifiuti. Una tale condotta può invece far configurare un disegno più articolato finalizzato a smaltire un rifiuto al posto di un altro, cioè un traffico illecito di rifiuti quale quello sanzionato dall art. 260 del D.Lgs. 152/06. A differenza di altri reati, in cui la persona coinvolta è solo il produttore del rifiuto, nel caso si presentino le circostanza sopra dette i soggetti che intervengono sono numerosi e differenti e possono far riferimento anche a più di una società. Infatti i soggetti che intervengono nella classificazione del rifiuto sono in generale il produttore e lo smaltitore. Quest ultimo, pur se è vero che è il produttore quello che qualifica originariamente il rifiuto, è sempre comunque compartecipe della classificazione del rifiuto. Infatti, il gestore dell impianto che riceve il rifiuto ha l obbligo di verificare che quella categoria CER sia ammissibile al suo impianto sulla base della autorizzazione e sulla base della normativa. Zoom in Per approfondimenti sugli adempimenti normativi si può consultare il sito delle CCIAA di Fermo ai seguenti indirizzi: http://ecocalzaturefm.greensga.it/; http://areaambiente.ecocamere.it/ Zoom out 19