Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Documenti analoghi
Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 2006/4/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/92/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2007/62/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/59/CE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

DIRETTIVA 2005/48/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2007/28/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/37/CE DELLA COMMISSIONE

Bollettino n. 1 / gennaio 2007 LMR negli Alimenti D.M. 3 ottobre 2006

DIRETTIVA 2007/57/CE DELLA COMMISSIONE

in G.U. n. 160 del sommario Art. 1. Campo di applicazione DM SANITA 9_05_02 Pag: 1

DIRETTIVA 2004/115/CE DELLA COMMISSIONE

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007; MINISTERO DELLA SALUTE

Gruppi di prodotto Parametro di. prodotti riconoscimento ( ) codice NC * Descrizione del gruppo Codice NC* Prodotto

emanato/a da : Ministro della Sanità pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n 305 del 30/12/1992

Ministero della Salute

ALLEGATO A (rif. articolo 3) Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori OP

Variazione percentuale sulle Tipologie e differenze in Kg sui totali

Ministero della Salute

LMR - Livelli Massimi di Residui

Ordinanza sull utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

Ordinanza sull utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

Ordinanza sull utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

Prodotti destinati all alimentazione mg/kg (= ppm)

ALLEGATI A, B, C, D ALLEGATO A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 aprile 2017 (OR. en)

TAV AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA TAV GRAFICO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una nuova versione del documento D(2016) 45752/02.

TAV AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

2*5= MINISTERO DELLA SALUTE Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenari a

MINISTERO DELLA SALUTE

TAV AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

TAV AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 4722 final - Annex 1.

Le sanzioni UE alla Russia e le contro-sanzioni russe

MINISTERO DELLA SALUTE

in G.U. n. 239 del sommario Art. 1. Campo di applicazione DM SANITA 06_08_01 Pag: 1

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

MINISTERO DELLA SANITA

gennaio FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE 15 mercoledì 23 giovedì 31 venerdì

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Gennaio. 1 martedì (Capodanno) 17 giovedì. 2 mercoledì 18 venerdì. 3 giovedì 19 sabato. 4 venerdì 20 domenica. 5 sabato 21 lunedì

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

gennaio FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE QUESTO MESE NELL ORTO O SUL BALCONE

DETERMINAZIONE N. 2213/60 del 15/2/2018

PRODUZIONI MASSIME ASSICURABILI PER ETTARO - CREMONA Cod Prod Ania

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Produzione in Agricoltura Anno 2015

ALLEGATOA alla Dgr n. 373 del 25 marzo Ridefinizione di alcune rese e colture assicurabili con polizze agevolate (DGR n. 1161/2013).

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 maggio 2015 (OR. en)

Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 04/08/ /08/2016

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 agosto 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Ministero della Salute

Il blog di Maria. Rafano & Cannella. ...tradizione e fantasia in cucina

- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - REPORT ANNUALE CONTRATTAZIONI TELEMATICHE ANNO 2017

Colture vegetali. Pianura ACTINIDIA 300,00 Collina ACTINIDIA 275,00

Visto il Reg. CE n. 1580/2007 articoli che recano le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 art. 125 quater;

MENU SETTIMANALE DI GENNAIO

Allegato A) Rese medie regionali annualità 2014

TAV. A SUPERFICIE E PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI AGRICOLE (a) (b) - SARDEGNA SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI; PRODUZIONE RACCOLTA IN QUI

REGOLAMENTO (CE) N. 256/2009 DELLA COMMISSIONE

Ogni cosa ha il suo tempo

L AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE AL 31/12/2005

Ministero della Salute

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

1 di 2. Data: 17/03/ Anno di riferimento: 2008

073 AGLIO TUTTE LE VARIETA' , AVENA TUTTE LE VARIETA' , BARBABIETOLA DA ZUCCHERO RADICE TUTTE LE VARIETA' ,02

Consorzio di difesa di Terni: prezzi dei prodotti campagna assicurativa 2012

Variazione percentuale e andamento mensile

Allegato A) Elenco aggiornato delle rese medie regionali definite per l'annualità assuntiva 2013

MENU STANDARD INVERNALE (NIDO) PRIMA SETTIMANA

- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - REPORT ANNUALE CONTRATTAZIONI TELEMATICHE ANNO 2015

L AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE AL 31/12/2005

Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 23/06/ /06/2016

APPENDICE 5.B5 FRUTTA

GENNAIO2017. Capodanno

Variazione % sul totale

Variazione percentuale e andamento mensile

Comunicazione: variazione dei Limiti Massimi Ammessi (LMA) di residui della sostanza attiva clorpirifos etile

Variazioni in percentuale e andamento mensile

APPENDICE 5.B6 FRUTTA

Codice Prodotto ANIA. Codice Prodotto

Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 21/04/ /04/2016

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Variazioni in percentuale e andamento mensile

in G.U. n. 184 del sommario Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. DM SALUTE 13_05_05 Pag: 1

Allegato 2) Elenco aggiornato delle rese medie regionali definite per l'annualità assuntiva 2014

L AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE AL 31/12/2008

Transcript:

22.5.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 134/29 DIRETTIVA 2002/42/CE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2002 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano di antiparassitari (bentazone e rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa di antiparassitari sui e nei cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE, in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE, in particolare l'articolo 7, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/37/CE della Commissione ( 6 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), considerando quanto segue: (1) Le sostanze attive bentazone e piridato sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con le direttive 2000/68/CE ( 7 ) e 2001/21/CE della Commissione ( 8 ), rispettivamente, per l'utilizzazione come diserbanti su cereali, ortaggi e foraggio. (2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a quelle utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui. (3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. (4) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Tali rapporti sono stati portati a termine il 13 luglio 2000 per il bentazone e il 12 dicembre 2000 per il piridato. In essi viene stabilita la dose giornaliera ammissibile (GDA) per il bentazone a 0,1 mg/kg di peso corporeo e per il piridato a 0,036 mg/kg ( 1 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. ( 2 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13. ( 3 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. ( 4 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. ( 5 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. ( 6 ) GU L 117 del 4.5.2002, pag. 10. ( 7 ) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41. ( 8 ) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17.

L 134/30 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 di peso corporeo. L'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'organizzazione mondiale della sanità ( 1 ) nonché del parere del comitato scientifico per le piante ( 2 ) sulla metodologia applicata. Si è concluso che la quantità massima di residui proposta non comporta il superamento delle suddette DGA. (5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del piridato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. La dose di riferimento acuta per il bentazone è stata fissata a 0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno. In base alla valutazione dell'esposizione, proposte non comportano un'esposizione acuta dei consumatori non accettabile. (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. (7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il bentazone e il piridato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere la maggior parte delle utilizzazioni aggiuntive delle sostanze attive in questione. Dopodiché provvisorie dovrebbero diventare definitive. (8) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. (9) La Comunità ha notificato il progetto della presente direttiva all'organizzazione mondiale del commercio, la quale non ha inviato osservazioni al riguardo. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati. (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari: Residui di antiparassitari «di CL 9673, espressa come Quantità massima in mg/kg 0,1 ( p ) (*) Cereali 0,05 ( p ) (*) Cereali ( p ) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione. (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.» ( 1 ) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). ( 2 ) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out21_en.html).

22.5.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 134/31 Articolo 2 Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari: Quantità massime Residui di antiparassitari Di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I Di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato «Bentazone 0,05 ( p ) (*) 0,02 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) Piridato (somma di piridato e idrolisi CL 9673 (6-cloro-, espressa come rognoni, eccetto pollame 0,4 ( p ) altri prodotti 0,05 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) ( p ) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione. (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.» Articolo 3 Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte per il bentazone e il piridato indicate nell'allegato della presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni con effetto dal 1 o gennaio 2003. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

L 134/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 ALLEGATO 1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) Arance Pomeli ii) iii) iv) FRUTTA A GUSCIO(con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne Noci di cocco Nocciole Noci macadamia Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci POMACEE Mele Pere Cotogne FRUTTA A NOCCIOLO Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (diverse da quelle di bosco)

22.5.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 134/33 c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco) More di gelso More di rovo More-lamponi Lamponi d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes (rosso, nero e bianco) Uva spina e) Bacche e frutti selvatici vi) FRUTTA VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive Frutti della passione Ananassi Melograni 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) RADICI E TUBERI 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) Barbabietole Carote Sedani-rapa Barbaforte Carciofi Pastinaca Radici di prezzemolo Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Navoni Igname

L 134/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 ii) BULBI 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) Agli Cipolle Scalogni Cipolline iii) ORTAGGI DA FRUTTO 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri d) Mais dolce iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA 0,1 ( p ) (*) a) Cavoli a infiorescenza 0,05 ( p ) (*) Broccoli (compreso Calabrese) Cavolfiore b) Brassica da capolino 0,05 ( p ) (*) Cavoletti di Bruxelles Cavoli c) Brassica da foglie Cavoli cinesi Cavoli rapa 0,2 ( p ) 0,05 ( p ) (*) d) Cavoli ricci 0,05 ( p ) (*) v) ORTAGGI ERBACEI (freschi) 0,05 ( p ) (*) a) Lattughe e simili 0,1 ( p ) (*) Crescione Dolcetta Lattuga Scarola

22.5.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 134/35 b) Spinaci e simili 0,1 ( p ) (*) Spinaci Bietole da costa c) Crescione 0,1 ( p ) (*) d) Cicorie Witloof 0,1 ( p ) (*) e) Condimenti 0,1 ( p ) (*) Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi) 0,05 ( p ) (*) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) 0,5 ( p ) Piselli (sgranati) 0,2 ( p ) 0,1 ( p ) (*) vii) ORTAGGI DA STELO (freschi) 0,1 ( p ) (*) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri 1( p ) Rabarbaro 0,05 ( p ) (*) viii) FUNGHI 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) a) Funghi coltivati b) Funghi spontanei 3. Leguminose 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) Fagioli Lenticchie Piselli 4. Semi oleosi 0,05 ( p ) (*) Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia 0,1 ( p ) Semi di senape Semi di cotone 0,1 ( p ) (*)

L 134/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 5. Patate 0,1 ( p ) (*) 0,05 ( p ) (*) Patate novelle Patate da consumo 6. Té (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati) 7. Luppolo essiccato, compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata. 0,1 ( p ) 0,1 ( p ) (*) 0,1 ( p ) (*) 0,1 ( p ) (*) ( p ) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 61/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione. (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.