DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n 106 a cura dell Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione prov.le del lavoro di Cosenza 1
IL SISTEMA DI PREVENZIONE LAVORATORI RAPPRESENTANTE L. S. PREPOSTO DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DEL S. P. P. DIRIGENTE MEDICO COMPETENTE 2
La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m., dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano 3 (art. 13)
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 4
NOVITA Collocazione delle sanzioni alla fine di ogni Titolo Il criterio di coordinamento tra le sanzioni previste dal titolo primo e le sanzioni speciali contenute nei titoli specifici è fornito dall art. 298 che, in attuazione del principio di specialità afferma che: Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale. 5
DATORE DI LAVORO PREPOSTO DIRIGENTE COINVOLTI NEGLI ADEMPIMENTI DI TUTELA VI SONO TUTTI I COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATI AI LAVORATORI, QUALI I "DIRIGENTI E I PREPOSTI. 6
L INADEMPIENZA agli obblighi di sicurezza da parte dei datori di lavoro per la mancata VdR E PUNITA con L IRROGAZIONE DELLA SANZIONE CONTRAVVENZIONALE ARRESTO: da 4 a 8 mesi (da tre a sei mesi) AMMENDA: da 5.000 a 15.000 euro (da 2.500 a 6.400) Gli obblighi e le relative sanzioni sulla mancata VdR e la mancata nomina del RSPP si riferiscono al solo datore di lavoro perché sono obblighi non delegabili. ART. 55 7
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 1. I progettisti che violano il disposto dell articolo 22 sono puniti con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 600 a 2.000 euro. (con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da 1.500 a 6.000 euro) 3. Gli installatori che violano il disposto dell articolo 24 sono puniti con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 1.000 a 3.000 euro. (con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro). ART. 57 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell articolo 23 sono puniti con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 15.00 a 45.000 euro. (con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 10.000 a 40.000 euro). 8
Sanzioni per il Medico Competente a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lett. d), e) ed f); (con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 200 a 800 euro per la violazione lett. d) ed e) c) con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 1000 a 5.000 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lett. l); (con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione lett. l) b) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 1000 a 4.500 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g); (con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione lett. b), c) e g) d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m); (con la sanzione amministrativa da 600 a 2.000 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lett. h), e i); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell articolo 40, 9 comma 1; (da 1.000 a 4.000 euro) ART. 58
Sanzioni per i lavoratori a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell articolo 20, comma 2, lett. b), c), d),e), f), g), h) e i); Per l estinzione delle violazioni penali si applica la procedura del D.Lgs. 758/94 b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione ART. 59 10
Sanzioni per i componenti dell impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 21, comma 1, lettere c); ART. 60 11
12 continua
COMMITTENTI RESPONSABILI DEI LAVORI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L ESECUZIONE DATORI DI LAVORO LAVORATORI AUTONOMI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA 13
COMMITTENTE art. 93, comma 2 COORDINATORE PROGETTAZIONE COORDINATORE ESECUZIONE NON SONO ESONERATI DALLE PROPRIE RESPONSABILITA (connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1) PER AVER DESIGNATO I COORDINATORI (culpa in eligendo e culpa in vigilando) 14
DESTINATARI DELLE SANZIONI COMMITTENTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI CONTRAVVENZIONALI D.Lgs. 81/2008 e s. m. RESPONSABILI dei lavori COORDINATORI progettazione COORDINATORI esecuzione DATORI di lavoro, DIRIGENTI e PREPOSTI LAVORATORI autonomi LAVORATORI MEDICI COMPETENTI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI 15
Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 ARRESTO da tre a sei mesi o AMMENDA da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli artt. 90, comma 1, primo periodo, 3, 4 e 5 Committente o Responsabile dei lavori OMESSA DESIGNAZIONE, prima dell affidamento dei lavori, del COORDINATORE PER L ESECUZIONE in possesso di titoli, requisiti professionali e formazione di sicurezza da parte del coordinatore per la progettazione Coordinatore per la progettazione OMESSA DESIGNAZIONE, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione esecutiva, del COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in possesso di titoli di studio, professionalità e formazione di sicurezza da parte del coordinatore per la progettazione Coordinatore per l esecuzione OMESSA REDAZIONE del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO OMESSA REDAZIONE del FASCICOLO OMESSA VERIFICA con azioni di coordinamento e controllo per l applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure da parte delle imprese esecutrici 16
Committente o Responsabile dei lavori Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08 ARRESTO da due a quattro mesi o AMMENDA da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell art. 90, comma 9,lett. a) Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/08 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell art. 101, comma 1, primo periodo OMESSA VERIFICA dell idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII OMESSA TRASMISSIONE DEL PSC A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 157, comma 1, lett. D), D.Lgs. 81/08 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell art. 90, comma 9, LETTERA C) OMESSA TRASMISSIONE DEI NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI CUI ALLE LETT. a) e b) (art. 157) 17
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Art. 158, comma 1, lett. a) ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 3.000 a 12.000 EURO per la VIOLAZIONE dell art. 91, comma 1 OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Mancata predisposizione del FASCICOLO DELL INFORMAZIONE dell opera per fini di prevenzione (art. 91) 18
Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/08 ARRESTO da tre a sei mesi o AMMENDA da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell art. 92, comma 1, lett. a), b), c), e), ed f), e con L ARRESTO da tre a sei mesi o AMMENDA da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell art. 92, comma 2 OMESSO ADEGUAMENTO del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di prevenzione all evoluzione dei lavori MANCATO CONTROLLO sull applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro MANCATA PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di RISOLUZIONE DEL CONTRATTO MANCATA VERIFICA sull idoneità del piano operativo di sicurezza Coordinatore per l esecuzione OMESSA ORGANIZZAZIONE della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro specifica informazione OMESSA SEGNALAZIONE al committente o al responsabile dei lavori delle violazioni commesse dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi OMESSA COMUNICAZIONE all Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro sulla mancata adozione di provvedimenti da parte del committente, o del responsabile dei lavori, senza che questi fornisca idonea motivazione, per le violazioni allo stesso segnalate dal Coordinatore MANCATA SOSPENSIONE in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall impresa interessata MANCATA REDAZIONE del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori ad un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese 19 (art. 158)
Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/08 ARRESTO da due a quattro mesi o AMMENDA da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell art. 92, comma 1, lett. d) Coordinatori per l esecuzione OMESSA VERIFICA di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il COORDINAMENTO tra i rappresentanti per la sicurezza delle ditte appaltatrici 20
Art. 159, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 ARRESTO da tre a sei mesi o AMMENDA da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli artt. 96, comma 1,lett. a), b), c) e g), 97,comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148 MANCATA ADOZIONE delle MISURE CONFORMI alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri (riportate nell allegato XIII, D.Lgs. 81/08) Datori di lavoro e Dirigenti Art. 159, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli artt. 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3 OMESSA ATTUAZIONE di quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza PER NON AVER MESSO A DISPOSIZIONE dei rappresentanti della sicurezza COPIA del PIANO DI SICUREZZA e coordinamento e del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 21 (art. 159)
LE PENE D.Lgs. 81/08 DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI PREPOSTI Art. 159, comma 1, lett. b ARRESTO da due a quattro mesi o AMMENDA da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli artt. 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154 MANCATA CONSULTAZIONE, prima dell accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, onde fornirgli i necessari chiarimenti sul suo contenuto MANCATA TRASMISSIONE, in qualità di impresa aggiudicataria, del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici (sub appaltatrici) ed ai lavoratori autonomi MANCATA TRASMISSIONE prima dell inizio dei lavori, del proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore (art. 159) 22
LE PENE D.Lgs. 494/96 PREPOSTI Art. 159, comma 2, lett. a) ARRESTO sino a due mesi o AMMENDA da 500 a 2.000 euro per la violazione degli artt. 96, comma 1,lett. a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2 Art. 159, comma 2, lett. b) ARRESTO sino a un mese o AMMENDA da 300 a 900 euro per la violazione degli artt. 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 156, comma 2 Maggio 2008 MANCATA ADOZIONE delle MISURE CONFORMI alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri (riportate nell Allegato IV, D.Lgs. 494/96) (art. 159) OMESSA ATTUAZIONE di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza 23
Titolo diagramma COMMITTENTE o RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 20) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (art. 21) COORDINATORE PER L'ESECUZIONE (art. 21) DATORE DI LAVORO (art. 22) DIRIGENTE (art. 22) PREPOSTO (art. 22) LAVORATORI AUTONOMI Art. 3, commi 3 e 4 Art. 6, comma 2 Art. 13, comma 3 ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3 a 8 milioni Art. 3, comma 8 lett. a) ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1 a 5 milioni Art. 4, comma 1 ARRESTO da 3 a 6 Mesi o AMMENDA da 3 a 8 milioni Art. 5, comma 1, lett. a), b), c), e) e f) ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3 a 8 milioni Art. 5, comma 1, lett. d) ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1 a 5 milioni Art. 9, comma 1, lett. a) Art. 12, comma 3 ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3 a 8 milioni Art. 14, comma 1 primo periodo ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 2 a 5 milioni Art. 9, comma 1, lett. a) Art. 12, comma 3 ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3 a 8 milioni Art. 9, comma 1, lett. a) Art. 12, comma 3 ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 0.5 a 2 milioni Art. 7, comma 1 Art. 12, comma 3 ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da 0,3 a 1 milione Art. 11, comma 1 Art. 13, comma 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE da 1 a 6 milioni 24
FINE 25
FINE 26