Regione Puglia Assessorato Sviluppo Economico POR PUGLIA 2007-2013. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione



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Regione Puglia Assessorato Sviluppo Economico POR PUGLIA 2007-2013 Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione Giugno 2008 1

Titolo I Disposizioni Generali 2

Titolo I Disposizioni Generali Regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall obbligo di notificazione preventiva alla Commissione: 1. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese; 2. aiuti alle PMI per investimenti in ricerca e sviluppo; 3. aiuti alle PMI per servizi di consulenza; 4. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati. 5. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali. 3

Titolo I Disposizioni Generali Settori esclusi: pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera; siderurgia; fibre sintetiche. NON si applica: alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all allegato I del trattato. SI applica: alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87. 4

Titolo I Disposizioni Generali Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti: aiuti a favore di attività connesse con l esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all attività di esportazione; aiuti subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d importazione Soggetto responsabile della gestione delle singole misure agevolative: Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica 5

Titolo I Disposizioni Generali Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le imprese classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (2), in forma singola o in forma associata consortile. 6

Titolo I Disposizioni Generali Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, ad eccezione del mutamento di classificazione dell impresa beneficiaria. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione (data relativa all ultimo titolo di spesa ammissibile) 7

Titolo I Disposizioni Generali Localizzazione. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite a unità locali operative ubicate nel territorio della Puglia. 8

Titolo I Disposizioni Generali SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali. NON sono comunque ammissibili: le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse; le spese relative all acquisto di scorte; le spese relative all acquisto di macchinari ed attrezzature usati; i mezzi mobili targati; le spese di pura sostituzione; le spese di funzionamento in generale; le spese in leasing; tutte le spese non capitalizzate; le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l impresa; I titoli di spesa nei quali l importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00. 9

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese 10

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento iniziale destinati: a. alla creazione di una nuova unità produttiva; b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente; c. alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva. Importo minimo dell investimento pari a. 30.000,00, 11

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese 1 L intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare: a b Il 40% per le microimprese; Il 30% per le piccole imprese. 2 L aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore che si accolla il rischio totale del finanziamento. 3 Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell 1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore. 12

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese Il contributo in conto interessi potrà comprendere l eventuale preammortamento: per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all ampliamento e/o all ammodernamento dello stabilimento. il contributo in conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell eventuale periodo di preammortamento) di: sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all ampliamento e/o all ammodernamento dello stabilimento; quattro anni per i finanziamenti destinati all acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze. 13

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese L importo massimo finanziato è di: 400.000,00, in caso di microimprese; 700.000,00, in caso di piccole imprese. Alle microimprese con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto capitale che non potrà essere superiore al 10 % dell investimento e all importo massimo di 15.000,00. 14

TITOLO II Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore che provvede all inoltro della domanda alla Regione, ovvero al soggetto intermediario indicato dalla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione La Regione procede alla istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l ammissibilità delle spese e, quindi, l agevolabilità dell iniziativa. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell investimento, inoltra alla Regione ovvero all eventuale soggetto intermediario, la richiesta di erogazione del contributo, che verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all impresa del contributo in conto interessi attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di inoltro, da parte del Soggetto Finanziatore, della domanda di agevolazione alla Regione. L eventuale contributo in conto capitale, è erogato anch esso all impresa in unica soluzione contestualmente all erogazione di cui al comma precedente 15

Titolo III Aiuti agli investimenti in Ricerca per le PMI 16

TITOLO III Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI Beneficiari:PMI singole o associate in forma consortile Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie d intervento: a. ricerca industriale; b. sviluppo sperimentale; c. studi di fattibilità tecnica. d. brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale Importo finanziato massimo di: a) 10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca industriale; b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo sperimentale; c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica. d) 0,5 Meuro per i brevetti 17

TITOLO III Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI Nel caso di aiuti a progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria. 18

TITOLO III Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere erogati in forma di contributi in conto capitale. L intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare: Il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i progetti di ricerca industriale; Il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale; Il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo che li hanno originati 19

TITOLO III Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI Una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un intensità massima del75%, può essere applicata nei seguenti casi: a1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l una dall altra. a2) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni: l organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; l organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte b) nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione o divulgati tramite software libero o open source. 20

Titolo IV Servizi di consulenza per l Innovazione delle imprese 21

Titolo IV Servizi di consulenza per l innovazione delle imprese I programmi di investimento concernenti l acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento: a. ambiente; b. responsabilità sociale ed etica; c. internazionalizzazione d impresa; d. e-business. 22

Titolo IV Ambiente Con riferimento all ambito ambiente possono essere finanziati i seguenti interventi: adozione di sistemi di gestione ambientale ex-novo (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL); studi di fattibilità per l adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l utilizzo efficiente dell energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell inquinamento da attività produttive). 23

Totolo IV Responsabilità sociale ed etica Con riferimento all ambito responsabilità sociale ed etica possono essere finanziati gli interventi riguardanti l adozione ex-novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000). 24

Titolo IV Internazionalizzazione Con riferimento all ambito internazionalizzazione d impresa possono essere finanziati i seguenti interventi: a) programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione; b) programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi); c) partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale. 25

Titolo IV e-business Con riferimento all ambito e business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni info-telematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio: applicazioni di e commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per l integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship Management). 26

Titolo IV Beneficiari e Intensità d aiuto Beneficiari: Piccole e Medie imprese localizzate in Puglia Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto esercizio. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti al 3 comma dell articolo 27, su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e 2 Meuro per domanda di agevolazione 27

Titolo IV Tipologia di spese Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Per l adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per consulenze per l addestramento del personale, nel limite del 20% dell investimento complessivo e i costi per il primo rilascio del certificato da parte dell Ente di certificazione. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all estero, di particolare rilevanza internazionale e non potrà superare 100.000,00. 28

TITOLO V Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati 29

TITOLO V Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati Soggetti beneficiari: Medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma consortile. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 7 milioni di euro, ovvero non inferiore a 2,7 milioni di euro nel caso di imprese di servizi. Nel caso di forme consortili, l iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 400.000,00. 30

TITOLO V Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati Le agevolazioni riguardano progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro Gli investimenti in attivi materiali ammissibili possono riguardare: a.la realizzazione di nuove unità produttive; b.l ampliamento di unità produttive esistenti; c.la diversificazione della produzione di un unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d.il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un unità produttiva esistente. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente titolo III. Gli investimenti in servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel titolo IV. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni. 31

TITOLO V Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati Le agevolazioni sono concesse in contributo in conto capitale la cui intensità varia, a seconda della tipologia di spese valutate ammissibili, nei seguenti limiti: a. Dal 20% al 40% per le medie imprese; b. Dal 25% al 50% per le piccole imprese; Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti ad esse relativi. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza sono concesse nei limiti ad esse relativi. 32

TITOLO V Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi di investimento integrati La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi: a) accesso; b) presentazione progetto definitivo; c) istruttoria della proposta; d) concessione delle agevolazioni; e) modalità di attuazione del progetto industriale. 33

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali Agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali: a) di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro; b) di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia. Per progetto industriale si intende un iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi e di sviluppo sperimentale, ove strettamente connessi e funzionali ai primi in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. 34

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali 35

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale. Nel caso in cui al programma di investimento partecipano oltre che una grande impresa anche piccole e medie imprese quest ultime devono presentare costi ammissibili non inferiori a euro 700.000,00. 36

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali Possono essere agevolati i programmi di investimento volti: a) alla realizzazione di nuove unità produttive; b) all ampliamento di unità produttive esistenti; c) alla diversificazione della produzione di un unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d) ad un cambiamento fondamentale del processo Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione 37

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali Le agevolazioni, a seconda della tipologia di spesa, sono concesse nei seguenti limiti: a. dal 15% al 30% al per le grandi imprese; b. dal 20% al 40% per le medie imprese; c. 25% al 50% per le piccole imprese. 38

TITOLO VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso contratti di programma regionali La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi: a) accesso; b) presentazione del progetto definitivo; c) istruttoria della proposta; d) contrattualizzazione; e) gestione del contratto. 39

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