CAMERA DEI DEPUTATI Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici



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CAMERA DEI DEPUTATI Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici PROPOSTE DI LEGGE C 4240 B e C 5060 MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Audizione Roma, 19 luglio 2012

Ringraziamo il Presidente della Commissione VIII per aver previsto questa audizione, rendendo possibile così ai rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia di esprimere il punto di vista di piccole e medie imprese dei settori dell Artigianato, del Commercio e dei Servizi. In primo luogo è d obbligo una considerazione generale, anche se evidente e in qualche modo scontata, circa la natura particolarmente frammentata del provvedimento in esame. Si tratta non già di un provvedimento organico di modifica del d.lgs 152/06 il cosiddetto Codice ambientale che, in verità avrebbe bisogno di una riconsiderazione complessiva ma di interventi puntuali e specifici ma di interventi specifici per rispondere spesso a problemi di singoli soggetti. Un occasione persa per affrontare temi e passaggi del d.lgs 152 che invece andrebbero rinnovati estensivamente, sulla base di un lavoro approfondito. Citiamo ad esempio e solo per grandi ambiti gli importanti aspetti che riguardano l operatività dei piccoli produttori: un quadro definitivo sulla questione della tracciabilità con la sistemazione della vicenda Sistri, compresi gli elementi attualmente in sospeso (contributi degli anni pregressi, gestione dei vecchi dispositivi, ecc.); quale regime dare al comparto delle manutenzioni, al fine di renderlo semplice e snello; come razionalizzare la foresta delle regole sull Albo gestori ambientali, impartendo profonde semplificazioni e consentendo l abbattimento dei costi, ormai eccessivi; quali norme introdurre sulle terre e rocce da scavo nel quadro di una semplificazione di adempimenti e requisiti differenziati per dimensione dei cantieri, in modo da evitare che piccoli lavori debbano produrre studi, ricerche, perizie e documentazione utili solo ad ingolfare i già scarsi siti per lo stoccaggio degli inerti; la questione dell assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani, che si trascina ormai da anni. Chiediamo, pertanto, che la Commissione si faccia parte attiva per rinnovare il 152/06 nelle parti che hanno dimostrato minor efficacia nel tutelare l ambiente e lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Veniamo ora ai commenti puntuali sui singoli provvedimenti, fornendo elementi di giudizio sintetici sugli specifici passaggi in esame, scelti tra quelli che maggiormente interessano il mondo delle PMI rappresentate. 1

All art. 1, che modifica l art. 124, comma 8, del Codice ci sembra che prolungare di due anni l autorizzazione dei soli scarichi che non contengono sostanze pericolose costituisca una semplificazione assai poco significativa dal momento che le sostanze sono, ormai, per la maggior parte considerate pericolose e che le autorizzazioni rappresentano evidentemente provvedimenti dotati di limiti e prescrizioni sotto attento controllo, per i quali due o tre o quattro anni di vigenza in più non rappresentano una sostanziale minaccia all ambiente. L articolo 2, che modifica l art. 179 comma 6, ci sembra poco chiaro e sostanzialmente inesigibile nei confronti di un detentore di rifiuti il quale dovrebbe garantire pena una sanzione di 200 che transazioni di mercato, peraltro fuori dal suo completo potere negoziale, obbediscano a particolari priorità: più costoso il conferimento ai fini energetici, meno costoso quello ai fini di recupero. Esprimiamo notevoli perplessità su tale quadro di responsabilità: la disposizione andrebbe abrogata. L art. 3 contiene interessanti provvedimenti che possono agevolare alcune attività delle PMI nell uso dei materiali provenienti da altre lavorazioni, come l impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso o dei rifiuti da operazioni di demolizione e costruzione, di RAEE o di imballaggi. Poniamo tuttavia l accento sulla necessità che tali opportunità possano essere realmente concretizzate attraverso il ricorso a regole snelle ed essenziali, evitando che il consueto ricorso alla iperregolamentazione e burocratizzazione finisca per impedirne di fatto l utilizzazione. Purtroppo abbiamo meno esempi del primo approccio e più del secondo. L art. 4, che modifica l art. 185 del Codice, contiene la positiva estensione alla manutenzione del verde urbano del testo come precedentemente formulato: tuttavia, anche qui, tali estensioni sono condizionate da una serie di eccessivi distinguo; fondamentalmente, tali materiali devono essere sottoprodotti e devono essere destinati alla produzione di energia. Ci sembra che la manutenzione del verde urbano possa tranquillamente essere derubricata dalle attività che producono rifiuti di cui alla parte IV del Codice in via generale. Criticabile è a giudizio di R.E TE. Imprese Italia la previsione di cui all'art. 6 in quanto, pur mirando a consentire aggregazioni di enti pubblici, nella logica dell'efficienza della gestione di un servizio, introduce una deroga troppo ampia ai principi della disciplina dei servizi pubblici di cui al D.L. 138/2011 il cui fine è anche quello di verificare prima dell'affidamento pubblico di un servizio le possibilità d'ingresso della imprese private attraverso procedure di gare. Positivo, al contrario, il passaggio dell art. 8 che modifica l art. 205 poiché estende la raccolta delle associazioni di volontariato anche a materiali che sono rifiuti. L art. 10, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso, deve essere abrogato in quanto contraddittorio con il principio della responsabilità del produttore se a pagare non sono i produttori, appunto, bensì gli utilizzatori, che in più vengono gravati da tasse ed imposte, facendo lievitare i costi per le imprese. 2

Gli artt. 13 e 14 concernono i materiali da scavo provenienti da miniere o i residui da estrazione e lavorazione dei marmi e lapidei. Su questo aspetto notiamo una grande frammentazione di regole specifiche che vanno a costituire una complessa rete di obblighi e divieti, insieme a più o meno strette compatibilità ed opportunità. Ci sentiamo di chiedere con forza che sia intrapresa la strada della semplificazione, adottando regole generali capaci di facilitare la riutilizzazione delle frazioni di materiale. Vanno superati gli inutili elementi di ostacolo al reimpiego del materiale, in un Paese che non può permettersi di sprecare risorse e porzioni di territorio inviando il materiale in discarica. Per quanto attiene al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, va per prima cosa chiarito che l assimilazione agli urbani dei rifiuti prodotti dalle imprese non è un automatica confluenza degli stessi nella privativa comunale, ma che il passaggio al servizio comunale è una scelta che deve essere operata dal produttore di rifiuti in coerenza e nel rispetto della Direttiva quadro sui rifiuti, che impone al produttore una responsabilità nella gestione degli stessi secondo una precisa gerarchia di comportamenti. Si accoglie con favore la misura prevista all'articolo 16, comma 1, che compie dei passi in avanti nell'ottica di favorire un modello di tariffa commisurato al servizio effettivamente reso e alla reale produzione di rifiuti, consentendo l'introduzione di ulteriori sistemi di gestione legati all'utilizzo di specifici correttivi nella determinazione dei coefficienti. Si evidenzia come le questioni relative alla tassazione sui rifiuti e in particolare, al nuovo tributo comunale che andrà a sostituire i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani dal 1 gennaio 2013, siano costantemente all'attenzione di R.E TE. Imprese Italia, che da tempo è attiva e ne segue l evoluzione. Abbiamo più volte sollevato la questione ai Ministri competenti, chiedendo un intervento mirato ad evitare che la transizione verso il nuovo sistema tariffario determini un eccessivo e indiscriminato aumento dei costi per le piccole imprese. Infatti, nei Comuni che, negli anni scorsi, avevano attuato il passaggio dalla tassa alla tariffa, si erano riscontrati aumenti tariffari medi del 200% a parità di quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Siffatti incrementi, va sottolineato, non sono la conseguenza di un corrispondente incremento della produzione dei rifiuti ma, più semplicemente, sono causati da una non adeguata determinazione dei coefficienti potenziali di produzione. È importante, quindi, prima di attuare il passaggio alla Res, e in attesa dell emanazione del regolamento ministeriale, che vengano effettuate tutte le opportune verifiche per evitare di esporre le imprese, in particolar modo le piccole e medie, ad una condizione di fragilità che andrebbe ad aggravare la già precaria situazione determinata dall attuale crisi. Sarebbe auspicabile, pertanto, una pronta attivazione di un tavolo di confronto preventivo con le categorie interessate, affinché, attraverso un azione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti, possa giungersi ad una soluzione condivisa ed economicamente sostenibile. 3

Riguardo al comma 2 se ne richiede la soppressione in quanto la disposizione prevista, azzerando il tetto massimo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (istituito con legge 549/1995), potrebbe generare aumenti ingiustificati e spropositati per le imprese. Una volta venuta meno la definizione di soglia massima, infatti, la Regione potrebbe liberamente fissarne una non rispondente ai criteri di equità e al principio europeo "chi inquina paga" ponendo le basi, ancora una volta, per un aumento dei tributi a carico dei produttori. Nei successivi commi si traccia una quadro di deroghe al trasporto di rifiuti per gli imprenditori agricoli. Facciamo notare che il quadro regolamentare del trasporto di rifiuti non professionali (il cosiddetto trasporto in conto proprio di rifiuti autoprodotti) è farraginoso e iper costoso per tutti i piccoli produttori e non certo per i soli agricoli. Tutto il sistema va fortemente semplificato, de regolato e gestito in modo più capace di liberare risorse attraverso l abolizione dell obbligo di iscrizione all Albo (a volte addirittura doppie iscrizioni), la riduzione dei diritti di segreteria e l abolizione delle Tasse di concessione governativa. L art. 17, infine, potrebbe essere più idoneo se prevedesse per i piccoli o piccolissimi distributori/detentori di RAEE il conferimento non già ogni tre mesi ma ogni sei mesi. Il trimestre è un periodo troppo corto che costringe ad effettuare almeno quattro volte l anno trasporti che potrebbero consistere in poche centinaia di grammi di RAEE con aumento ingiustificato dei costi. E il caso di ricordare che, più che una mera formulazione semplificativa, visto il caos e gli scarsi risultati a cui si è giunti, sui RAEE è necessario intervenire con una riscrittura delle regole generali previste dal d.lgs 151/05 e dalle disposizioni regolamentari previste da cervellotici decreti ministeriali. E infatti necessario quantomeno un intervento che fissi procedure di gestione coerenti con le direttive comunitarie e con la direttiva quadro sui rifiuti. 4