Unione Inquilini - Segreteria di Roma e Lazio



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PROPOSTE UNIONE INQUILINI Per quanto riguarda nello specifico le norme sul canone calmierato proponiamo le seguenti osservazioni all Art. 1 commi 7, 8 e 9 della PdL 075 : Le modifiche proposte dalla Giunta incidono sul comma 1 bis dell art. 3 ter della L. R. 21/09 che prevede l adozione di un Regolamento di attuazione. La Regione Lazio con DLGR n. 599 del 14 dicembre 2012 pubblicato sul BURL n. 4 del 10 gennaio 2013 ha adottato il Regolamento che è tutt ora vigente. Nel Regolamento sono già previste sia il prezzo massimo di 5 /mq (mese) che i criteri per la determinazione del prezzo di vendita (media OMI meno il 40%), mentre la tutela è prevista con la trascrizione dell atto d obbligo; non riteniamo, pertanto, necessario intervenire con legge. Riteniamo, invece che sia opportuno modificare alcune indicazioni contenute nel Regolamento oggi vigente, che, tra l altro, non è stato oggetto di consultazione al CER del Lazio. Si può intervenire sia con i seguenti emendamenti: Modificare il comma 7 dell art. 1 della PdL sostituendolo con il seguente: 7. Alla lettera a) del comma 1 bis dell art. 3ter della l.r.21/2009 dopo le parole l individuazione dei locatari aggiungere le parole con bando pubblico che deve prevedere la priorità per gli assegnatari di alloggi ERP che hanno superato i limiti di reddito per la decadenza, per i nuclei familiari in graduatoria ERP, e per quelli assistiti dal Comune. 7 bis. Alla lettera b) del comma 1 bis dell art. 3ter della l.r.21/2009 dopo le parole a quindici anni aggiungere le parole con il medesimo conduttore o suoi aventi causa 7 ter. Alla lettera d) del comma 1 bis dell art. 3ter della l.r.21/2009 dopo le parole la determinazione del canone calmierato aggiungere le parole che non può essere superiore al prezzo minimo della fascia minima dell accordo territoriale stipulato ai sensi della L. 431/98 per il Comune ove sono ubicati gli alloggi Se non si riesce a modificare la legge si può intervenire con un OdG che: Impegna la Giunta Regionale ad apportare modifiche all attuale Regolamento introducendo:

2 a) La modifica delle modalità di individuazione degli inquilini che deve essere gestita con bandi pubblici, e con priorità per gli assegnatari di case popolari oggi in decadenza per aver superato i limiti di reddito, ma con redditi per l edilizia agevolata, e per i nuclei familiari in graduatoria ERP, e per quelli assistiti dal Comune. b) La precisazione che il contratto non può essere disdetto dal locatore prima dei 15 anni di locazione permanente e della relativa offerta in prelazione, ad eccezione dei contratti per studenti c) L eliminazione della previsione del pagamento dell IMU a carico del CONDUTTORE (cfr comma 3 art. 6 del Regolamento) d) La precisazione che lo sfratto per morosità incolpevole non è considerato fattore impeditivo alla domanda (cfr lett. d) art. 4 del Regolamento e comma 5 art. 6 DL 102/13 - IMU) e) La precisazione che l obbligo degli Enti regionali di utilizzare i criteri per la determinazione del canone non è limitato ad eventuali interventi edilizi in base alla L. 21/09 (cfr comma 4 art. 6 del Regolamento), ma è generico e deve essere utilizzato per tutti gli alloggi di proprietà di detti enti (non ERP), e che tale obbligo si estende a tutte le prescrizioni del regolamento e non solo alla determinazione del canone ULTERIORI PROPOSTE Riteniamo necessario che la Regione intervenga legislativamente con più incisività nel comparto degli alloggi a canone calmierato. Mentre il titolo della legge parla esplicitamente di interventi per l edilizia residenziale sociale in realtà l art. 3 ter restringe il campo di intervento ai soli immobili oggetto di cambiamento di destinazione d uso. Noi riteniamo che questa limitazione non sia corretta e chiediamo di eliminarla, introducendo nell articolo altre disposizioni che, anche senza il cambio di destinazione d uso, aumentino la dotazione di alloggi a canone calmierato. ACQUISTO IMMOBILI DISMISSIONI In particolare riteniamo necessario intervenire sull attuale mercato delle dismissioni degli alloggi degli Enti previdenziali pubblici e privatizzati, nonché delle grandi proprietà e delle Cooperative di Housing sociale, consentendo agli inquilini con le condizioni soggettive previste dal Regolamento

3 di cui al comma 1 bis, di chiedere l acquisto dell alloggio da parte della Regione, tramite l ATER, anche attraverso la partecipazione a fondi immobiliari. Tale modalità non sarebbe una novità poiché l ATER nel 2008 ha acquistato gli appartamenti di Via Pincherle e Via Colli Portuensi, nonché delle Cooperative Vega e Veronese ed attualmente gestisce contratti di locazione con i conduttori. Proponiamo questo testo da inserire nell art. 3 ter della L. 21/09 Comma 10. Gli inquilini, conduttori di unità immobiliari di proprietà di Enti previdenziali pubblici o privatizzati oggetto di dismissione, aventi i requisiti previsti dal Regolamento di cui al precedente comma 1 bis, possono chiedere che l Unità immobiliare posta in vendita sia acquistata dall ATER competente. Il prezzo di acquisto non potrà essere superiore a quello determinato dal richiamato regolamento. Al rapporto di locazione si applica il regolamento di cui al precedente comma 1 bis. Comma 11. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso di vendita in blocco, ove ne facciano richiesta oltre la metà degli inquilini dello stabile. Comma 12. L acquisto di cui al comma 10 potrà avvenire anche mediante acquisizione di quote di fondi immobiliari. Ricordiamo a tal proposito che ad oggi nel Lazio sono in corso le seguenti dismissioni ENASARCO Vende al singolo inquilino e il prezzo è determinato con accordi sindacali ed attualmente circa il 70% degli inquilini ha acquistato, il rimanente 30%, pari a circa 5.000 nuclei familiari verrà conferito ad un Fondo immobiliare di proprietà ENASARCO ENPAM Vendo l intero edificio in blocco a cooperative di inquilini, il prezzo è proposto dagli inquilini ma l ENPAM può non accettare, attualmente solo 5 immobili su circa 4.500 appartamenti hanno iniziato la fase di dismissione CASSA GEOMETRI Vende al singolo inquilino a prezzi di mercato, senza accordi sindacali, risulta una bassissima adesione all acquisto, l appartamento di chi non compra verrà venduto all asta INPS Attualmente le vendite sono ferme dopo il ritorno degli immobili dalla SCIP all INPS. Si teme una ripresa delle vendite con prezzi maggiorati. Gli immobili non venduti sono circa 10.000 a

4 cui si aggiungono circa altri 3.000 appartamenti con nuclei familiari che non hanno acquistato nonostante la lettera di prelazione arrivata negli anni passati UTILIZZO IMMOBILI NON UTILIZZATI Secondo molti studi a Roma ad oggi vi sono oltre 100.000 case sfitte, molte di queste sono di piccoli proprietari e, pertanto, non sono assimilabili agli immobili non utilizzati o in disuso. Anche considerando non utilizzati o in disuso solo il 10% delle case sfitte, si può ritenere che attualmente si possa indicare in 10.000 appartamenti il patrimonio abbandonato e non utilizzato. Se consideriamo che a Roma ogni anno vengono emesse oltre 5.000 sentenze di sfratto, possiamo dire che lo slogan Case senza gente Gente senza casa è ancora più che vero. La legge 21/09 offre delle possibilità ai possessori di immobili in disuso, ma noi riteniamo che debba e possa fare di più. E possibile obbligare i proprietari ad utilizzare le loro proprietà edilizie. L art. 41 della Costituzione nell affermare che L iniziativa privata è libera precisa che essa Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ; il successivo art. 42 prevede espressamente che la legge determina i limiti della proprietà privata allo scopo di renderla accessibile a tutti. Tenere interi immobili sfitti, in disuso, in completo abbandono, mentre migliaia di persone non hanno casa è una evidente lesione della dignità umana che, secondo noi, autorizza l intervento della pubblica Amministrazione. Noi riteniamo necessario introdurre una norma che, nel caso in cui il proprietario, sia ente pubblico che privato, non esegua entro un congruo termine le opere di ristrutturazione di immobili abbandonati, autorizzi la Regione ad intervenire, direttamente o tramite cooperative anche di autorecupero, eseguendo i lavori necessari a rendere utilizzabile l immobile stesso. Il testo potrebbe essere questo All art. 6 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: comma 4 bis. Decorso il termine di cui al comma precedente, ove il proprietario non abbia presentato la domanda e l immobile non sia rimasto dismesso e non utilizzato, la Regione intima al

5 proprietario l esecuzione dei lavori di ristrutturazione entro un termine perentorio, decorso il quale esegue i lavori direttamente o tramite cooperative anche di autorecupero. La Segreteria Dell UNIONE INQUILINI