Spett.le Comune di Montalcino Piazza Cavour, 13-53024 Montalcino (SI) C.a. del Responsabile Unico del Procedimento MANUELA MOSCATELLI Responsabile del Settore Servizi Sociali - Sanità - Istruzione del Comune di Montalcino moscatelli@comunemontalcino.com Fax 0577.849343 C.a. del Responsabile dell'ufficio Associato Appalti ROBERTO DOTTORI info@pec.comunedimontalcino.it e p.c. All Assessore Sanità e Sociale, Volontariato e Associazionismo PAOLA FURI info@pec.comunedimontalcino.it Prot. 219/FP/ff Firenze, 3 agosto 2015 Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO D INFANZIA "PICCOLO PRINCIPE" PERIODO 01.09.2015-31.07.2017 CIG 63449989FB PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO D INFANZIA "CHICCHI D'UVA" PERIODO 01.09.2015-31.07.2017 CIG 6344845BB8 Le scriventi Associazioni, in qualità di rappresentanti delle cooperative sociali associate, attesa la specifica funzione di tutela dei diritti ed interessi delle medesime, con la presente ritengono opportuno sottoporre all attenzione dell Amministrazione in indirizzo le seguenti osservazioni, da cui consegue formale richiesta di revisione della documentazione di gara. Nei disciplinari di gara al punto inerente i soggetti ammessi a partecipare si rileva che possono partecipare alla gara: a. soggetti con idoneità individuale: imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative; consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili; FEDERSOLIDARIETÀ - Confcooperative Toscana Via Vasco De Gama, 25-50127 Firenze - Tel 055.3905600 Fax 055.4476683 - e.mail: fragola.f@confcooperative.it sito: www.toscana.confcooperative.it Cooperative Sociali Legacoopservizi Toscana Via Fiume 5-50123 Firenze - Tel 055.2792500 Fax 055.2792555 - e.mail: info@legacoopservizitoscana.it sito: www.legacoopservizitoscana.it
b. soggetti con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppo europeo di interesse economico; c. soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi; d. operatori economici con sede in altri Stati membri dell Unione Europea, alle condizioni di cui all articolo 47 del Codice ed all articolo 62 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del presente disciplinare di gara; e. associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro di cui alla Legge Regionale Toscana n. 42/2002; f. associazioni di volontariato; g. altre associazioni non aventi finalità di lucro; h. fondazioni. A tal proposito, le scriventi fanno presente che la Regione Toscana ha normato la materia sin dall inizio degli anni 2000, con D.C.R.T. n. 199/2001 nel rispetto dell'art. 3 del D.P.C.M. 30.03.2001, affermando che i servizi con caratteristiche complesse debbono essere affidati tramite gara di appalto a soggetti che abbiano carattere di impresa, indicandone le modalità di aggiudicazione. Stabilendo, altresì, che l'apporto del volontariato, come quello delle associazioni di promozione sociale, doveva essere riferito a prestazioni complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa, di carattere integrativo a servizi complessi resi dalla pubblica amministrazione. Oltre a ciò preme ricordare alle Associazioni in calce, come più volte la giurisprudenza in materia ha sentenziato, che soggetti come ad es. le organizzazioni di volontariato non possono partecipare a gare di appalto o concessione di servizi a rilevanza economica, in quanto la loro caratteristica di necessaria gratuità non si può conciliare con la richiesta di un corrispettivo per la prestazione erogata. Così come per le associazioni di promozione sociale la normativa prevede che l interesse proficuo delle attività svolte sia rivolto come previsto statutariamente verso i propri associati e non verso attività di carattere imprenditoriale. A tal fine, sembra opportuno soffermarsi direttamente sulle sentenze che toccano la questione: - T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31/03/2006, n. 1604: Secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 266/1991, i proventi delle associazioni di volontariato sono costituiti esclusivamente dai rimborsi derivanti da convenzioni e dalle attività commerciali e produttive marginali, tra cui certamente non rientrano gli appalti pubblici, i quali presuppongono l'espletamento di una procedura di selezione del contraente fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile con la natura dell'attività di volontariato (vedasi, in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 novembre 2003, n. 481 e T.A.R. Lombardia, Sez. III, 14 marzo 2003, n. 459). - T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 12/06/2006, n. 2323: Le Associazioni di Volontariato non possono partecipare ad appalti per l'affidamento della gestione di pubblici servizi e ciò comporta l'illegittimità della lex specialis di gara, e degli atti ad essa conseguenti, nella parte in cui consente la partecipazione alle stesse Associazioni di Volontariato, benché oggetto dell'appalto fosse l'affidamento di un pubblico servizio e fosse previsto un corrispettivo economico per il suo espletamento. Anche l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), del resto, considera illegittima la partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare per l affidamento di appalti pubblici, in quanto l espletamento di una procedura di selezione del contraente fondata sulla comparazione delle offerte secondo criteri concorrenziali di convenienza tecnica-economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 L. n. 266/1991, della possibilità di usufruire unicamente di rimborsi derivanti da convenzioni, 2
che prescindono dalle regole della concorrenza (cfr., in proposito, i pareri n. 29 del 31/1/2008, n. 266 del 17/12/2008, n. 26 del 26/02/2009, che escludono categoricamente dagli appalti le associazioni di volontariato, in quanto la partecipazione delle Organizzazione di Volontariato alle gare comprometterebbe il principio di concorrenza). Tutto ciò considerato, le scriventi Organizzazioni, a tutela delle cooperative rappresentate e in aderenza ai principi ispiratori della disciplina vigente in materia, nonché in pieno spirito collaborativo, intendono invitare Codesta Amministrazione a prendere in esame le considerazioni riportate nella presente e a procedere alla modifica della documentazione di gara per gli aspetti sopra richiamati. Tuttavia, in caso di mancato riscontro della presente nei termini sopra indicati, le scriventi si riservano di perseguire le vie previste dalla vigente normativa a tutela della corretta partecipazione alle gare pubbliche, ad iniziare dalla eventuale segnalazione all Autorità nazionale competente in materia di appalti pubblici (ANAC). Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito agli argomenti trattati con la presente, si coglie l occasione per porre cordiali saluti. p. Legacoopsociali - Legacoopservizi Toscana p. Federsolidarietà - Confcooperative Toscana ELEONORA VANNI FABIO PALMIERI 3