La Centrale dei Rischi



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Il mondo del credito raccontato dalle banche La Centrale dei Rischi Giuseppe Gargano Banca d Italia Divisione Vigilanza Cuneo Sezione Credito- Finanza di Confindustria Cuneo

Il mondo del credito raccontato dalle banche Agenda La condivisione dei microda9 sul credito I sistemi di Credit Repor9ng Le finalità della Centrale dei rischi Il quadro norma9vo di riferimento Il funzionamento della C.R. Cenni evolu9vi

La condivisione dei micro-dati sul credito attenua il problema dell adverse selection (in fase precontrattuale) disincentiva comportamenti di moral hazard (durante il rapporto finanziario) riduce le rendite informative per i singoli intermediari: più efficiente impiego delle risorse, migliore qualità dei portafogli per la clientela meritevole : più agevole accesso al credito in termini di quantità e di prezzo per il sistema: miglioramento dei livelli di concorrenza, efficienza e stabilità

I sistemi di Credit Reporting Secondo la proprietà Credit reporting pubblici (Centrali dei rischi) e privati (Credit bureaux) Secondo la finalità economica Credit reporting for profit e non profit Secondo la tipologia di informazioni Credit reporting positivi, negativi (black list), full data model

I sistemi di Credit Reporting Pubblici presenti soprattutto nei paesi di civil-law gestiti da soggetti pubblici (la Banca Centrale o altro organismo di supervisione) con l obiettivo di tutelare la stabilità del sistema finanziario partecipano obbligatoriamente banche e finanziarie raccolgono dati sui prestiti e le loro caratteristiche forniscono solo informazioni oggettive Privati presenti soprattutto nei paesi di common-law gestiti da soggetti privati su base volontaria partecipano banche, finanziarie e altri operatori raccolgono dati dettagliati sui prestiti e altre informazioni presenti in banche dati pubbliche (es. protesti) forniscono informazioni oggettive e servizi aggiuntivi (es. sistemi di scoring del portafoglio) sono specializzati nel comparto del credito al consumo e alle piccole imprese

I sistemi di Credit Reporting in Italia Sistema pubblico (CR BI) Sistemi privati (SIC) CRIF, CTC, EXPERIAN, ASSILEA T.U. Privacy (D.lgs. 196/03) Codice deontologico SIC (2005)

I sistemi di Credit Reporting in Italia SOCIETA TIPO INFORM. CENSITE INDIRIZ. TEL. FAX E- MAIL SITO INTERNET UFFICIO Z. PUBBLICO NEGATIVE E POSITIVE Via Montebello, 2/2 40121 BOLOGNA 051/6458900 051/6458940 Info.relazioniconilp ubblico@crif.com www.consumatori.crif.com RIAN RMATION ICES SPA NEGATIVE E POSITIVE Via Carlo Pesenti, 121 00156 ROMA 06.454861 06.45486480 www.experian.it Consorzio a del Credito NEGATIVE (positive) Viale Tunisia, 50 20124 MILANO 02/66710229 051/66710235 02/67479250 www.ctconline.it LEA ciaizone Italiana ng POSITIVE Piazzale Ezio Tarantelli, 100 00199 ROMA 06/997036 06/4544073 info@assilea.it www.assilea.it

La Centrale dei Rischi della Banca d Italia Che cosa è la CR? E un servizio per gli intermediari, regolato da principi conformi agli standard internazionali sulle banche dati sul credito, in un ottica di contenimento, ove possibile, degli oneri di produzione delle informazioni (reporting burden) Può agevolare politiche creditizie di responsible lending/borrowing basate sul principio della «garanzia reputazionale» piuttosto che sulla garanzia materiale

La Centrale dei Rischi della Banca d Italia cosa non è la CR? Non è una «black list» né un archivio dei ritardi di pagamento: l iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela I dati CR non hanno natura certificativa dell esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono esposti con criteri convenzionali Le segnalazioni in CR non costituiscono prova dell an e del quantum del credito

Le finalità della Centrale dei Rischi A cosa serve la CR?

Il quadro normativo di riferimento The legal and regulatory framework for CRS should be clear, predictable, non discriminatory, proportionate and supportive of data subject and consumer rights (WB 2011 - general principles n. 4) Legislatore D. Lgs. 385/93 ( artt. 53, 65 e 67, 107 Testo unico bancario) D. Lgs. 196/03 (Testo Unico sulla Privacy) L. 130/99 recante Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, art. 3 co. 3 CICR Delibera C.I.C.R. del 29.3.1994, ora Decreto MEF dell 11.7.2012 Banca d Italia Istruzioni per gli intermediari (circ. 139/91) Provv. del 10.8.95 Obbligo di partecipazione delle società finanziarie Istruzioni per la settorizzazione economica (Circ. 140/91) Manuale operativo per la produzione delle segnalazioni

Il D. lgs. 196/03 evisioni eroghe Ø Il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso con il consenso espresso dell interessato (art. 23) Ø L interessato ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano, chiederne la cancellazione, la rettifica. Ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento stesso (art. 7) Ø La Banca d Italia, in quanto ente pubblico non economico, non necessita del consenso dell interessato per il trattamento dei dati. L interessato non può esercitare nei confronti della Banca d Italia i sopra citati diritti in quanto i dati CR sono richiesti per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità (artt. 8 e 23) Ø Gli intermediari sono tenuti a comunicare i dati alla C.R. in base a obblighi di legge (T.U.B.) e pertanto non necessitano del consenso dell interessato (art. 24)

La riservatezza dei Dati

La riservatezza dei Dati

La riservatezza dei Dati Chi può avere accesso ai dati di CR? Il diretto interessato La Magistratura penale Altre Autorità (es. Consob)/ORGANISMI legittimati ex lege (Org. di comp. delle crisi da sovraindebitamento ex art. 18, 1 co. L.3/12) Nell ambito di cause civili, in presenza di un ordine di esibizione dati del Giudice, i dati nominativi saranno consegnati solo qualora l istanza sia stata avanzata dal diretto interessato o da terzi su sua richiesta o autorizzazione ovvero consti, per tabulas, nell ambito del procedimento, il consenso del diretto interessato o la non opposizione al rilascio dei dati

La riservatezza dei Dati oggetti legittimati a conoscere la propria posizione CR possono farne richiesta alla Banca d Itali Soggetti legittimati: le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità); le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da: a) il legale rappresentante b) il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società c) il soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale" e il difensore legale munito di "procura alle liti" d) i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc. e) i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.

Il funzionamento della Centrale dei Rischi Gli intermediari partecipanti Banche italiane (comprese le filiali estere) Filiali italiane di banche estere Soc. finanziarie iscritte nell albo ex art. 64 T.U. Soc. finanziarie iscritte nell elenco speciale ex art. 107 T.U. Soc. per la cartolarizzazione dei crediti (SV) ex L. 130/99 OICR di credito (decreto competitività n. 91/2014) Ampliamento del perimetro tutti gli intermediari finanziari iscritti nell albo unico art. 106 TUB partecipano alla CR anche se l attività prevalente è il credito al consumo; possono chiedere l esonero quelli che presentano un totale finanziamenti per cassa e firma segnalabili in CR inferiore al 20% del totale finanziamenti Assicurazioni (decreto competitività n. 91/2014) à protocollo d intesa con IVASS

I soggetti registrati nell Anagrafe soggetti Persone fisiche Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale Sesso Residenza Persone giuridiche Denominazione N. iscrizione registro imprese Codice fiscale Sede legale Forma giuridica Codice censito: 2222 Codice censito: 3333 La corretta identificazione anagrafica del cliente PF e PG (CF e numero REA) è alla base del processo segnaletico e dell affidabilità dei dati registrati in CR

I soggetti registrati nell Anagrafe soggetti Altri Organismi soggetti che, pur privi di personalità giuridica, hanno autonomia decisionale e contabile Principali elementi identificativi: ragione sociale codice fiscale sede legale Cointestazioni costituite da due o più soggetti cointestatari di uno o più fidi Elementi identificativi: Codice censito dei componenti

Oggetto della segnalazione Rilevazione borrower by borrower (proxy del loan by loan) Full data model: informazioni positive e negative sui rapporti di credito e di garanzia di ciascun cliente (singolarmente o in cointestazione) in essere nell ultimo giorno del mese (saldo contabile rettificato dalle partite sospese o viaggianti) Soglia di censimento: 30.000 euro per gli impieghi vivi (75.000 euro fino a dicembre 2008) I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di crediti in sofferenza devono essere segnalati qualunque sia il loro ammontare

Periodicità della segnalazione Le segnalazioni di rischio hanno frequenza mensile (rilevazione mensile) L informazione qualitativa sui passaggi a sofferenza è segnalata nel continuo entro 3 gg. dalla delibera (rilevazione inframensile di status) Le regolarizzazioni degli scaduti e degli sconfini e l estinzione delle sofferenze sono segnalate tempestivamente Le rettifiche di dati errati sono comunicate nel continuo, appena l'errore è individuato. Possono riguardare anche dati storici che non rientrano nel periodo di visibilità del dato CR assicurato agli intermediari. Il dato variato viene comunicato a tutti gli intermediari interessati.

la posizione globale di rischio Credito della Banca A 100.000 100.000 Rischi a scadenza Rischi a revoca Posizione globale di rischio Credito della Banca B Cod. CR 111111 1.600.000 100.000 Rischi a scadenza Rischi a revoca 1.500.000 Rischi a scadenza La posizione globale di ogni nominativo è la somma delle segnalazioni inoltrate da tutti gli intermediari L aggregazione è distinta per categoria di censimento, importo e variabili di classificazione

Cooperazione tra le CR europee Le Centrali dei rischi pubbliche di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca e Romania hanno sottoscritto un Memorandum of understanding (MoU) per lo scambio di informazioni da fornire agli intermediari. Ciascuna centrale dei rischi riceve dalle altre informazioni sull indebitamento globale dei soggetti residenti e sui non residenti presenti nel proprio archivio Le informazioni riguardano i soggetti (diversi dalle persone fisiche) con un indebitamento globale, presso il sistema creditizio del paese che fornisce i dati, pari o superiore a 25.000 euro. Le informazioni riguardano i crediti per cassa e i crediti di firma relativi a singoli debitori o a posizioni cointestate Le informazioni oggetto di scambio sono accessibili anche alle Banche Centrali e alle Autorità di Vigilanza dei paesi partecipanti, nonché ai diretti interessati che ne facciano richiesta

Cooperazione tra le CR europee I flussi per gli intermediari La Banca d Italia invia agli intermediari per i soggetti segnalati le informazioni ricevute dalle altre CR dell'ue (flusso di ritorno personalizzato) Gli intermediari possono chiedere alla CR informazioni su soggetti residenti in Italia o in uno degli altri paesi partecipanti agli scambi (prima informazione).

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI (IN VIGORE DA GIUGNO 2010) CATEGORIE DI CENSIMENTO 1 - CREDITI PER CASSA Localizzazione VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE Durata originaria Durata residua Valuta Import/export Tipo anvità Censito collegato Stato del rapporto Tipo garanzia Fenom. correlato Q.Tà del credito accordato Accordato operat. CLASSI DI DATI URlizzato Saldo medio Valore garanzia Importo garanrto Valore intrinseco Altri imporr 1.1 Rischi autoliquidan9 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 Rischi a scadenza Rischi a revoca Finanziamen9 a procedura concorsuale e altri Sofferenze 2 - CREDITI DI FIRMA Garanzie connesse con oper. di natura Comm.le l A1 l l G P1 C M l l l l A A1 l l H P1 C M l l l l l l P1 C M l l l l P2 C M l l l l P2 C l l l l P2 l l l Garanzie connesse con oper. di natura Finanziaria l l P2 E l l l 3 - GARANZIE RICEVUTE 5 - SEZIONE INFORMATIVA 5.5 5.6 Operazioni effehuate per conto terzi Cred. per cassa - op. in pool - azienda capofila Cred. per cassa - op. in pool - totale Cred. Acq.9 da client. non interm. - deb. cedu9 Rischi autoliquidan9 - credi9 scadu9 l l Q1 D l l M I l R1 Z l l Rapporti contestati l - incaglio - ristrutturato 4 - DERIVATI FINANZIARI l B B1 l F P2 l l A1 l l l B B1 l C l - ristrutturato l l Cred. per cassa - op. in pool - azienda partecipante l B B1 l C l l l - scaduti/sconfinanti l B B1 l C l l l - in bonis - scaduti/sconfinanti - in bonis Rapporti non contestati - incaglio l l l l l l 5.7 Sofferenze - credi9 passa9 a perdita l l 5.8 Credi9 cedu9 a terzi l L l l l

Le informazioni sui rischi Le informazioni positive finanziamenti (fido concesso, importo erogato) garanzie reali e personali rilasciate all intermediario (importo garantito, valore della garanzia) garanzie rilasciate dall intermediario a favore della clientela altre informazioni (qualità del portafoglio anticipato) regolarizzazioni dei ritardi di pagamento e estinzioni delle sofferenze

Le informazioni sui rischi Le informazioni sui default sofferenze incagli Informazioni soggettive sul cliente crediti ristrutturati scaduti o sconfinamenti persistenti da più di 90/180 giorni Informazioni oggettive sulla linea di credito definizioni valide fino a dicembre 2014..

Le informazioni sui rischi.dalla rilevazione di gennaio 2015 sofferenze inadempienze probabili Informazioni soggettive sul cliente scaduti o sconfinamenti persistenti da più di 90/180 giorni Informazioni oggettive sulla linea di credito

le segnalazioni qualitative inframensili Rilevazione dello status della clientela Cosa: viene rilevato il cambiamento dello status del cliente Impiego vivo Sofferenza Sofferenza Estinzione (perdita, rimborso e riclassificazione) Perché: per anticipare l informazione che sarà presente nella segnalazione mensile successiva al verificarsi dell evento Quando: entro 3 giorni lavorativi dalla delibera della sofferenza; appena disponibile per il fenomeno di estinzione Come: l intermediario invia alla CR una informazione qualitativa: l informazione integra le risposte alla Prima Informazione e viene spedita a chi ha ricevuto l ultimo flusso di ritorno

le segnalazioni qualitative inframensili Rilevazione delle regolarizzazioni/rientri della clientela Cosa: viene rilevato il fenomeno delle regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti Da sconfini CR (compresi quelli persistenti) A posizione regolare Perché: in attuazione dell art.8 bis del D.L. n. 70/2011, come modificato dalla legge n. 116/2014 che prevede di aggiornare la base dati dell avvenuto pagamento Quando: entro 15 gg Come: l intermediario invia alla CR una informazione qualitativa: l informazione integra le risposte alla Prima Informazione e il flusso di ritorno personalizzato

Il Decreto Competitività La legge 116/2014 (D.L. 91/2014 c.d. decreto competitività) ha introdotto: Comunicazione degli intermediari (alle banche dati sul credito) entro 15 gg dall avvenuto pagamento del debitore; la banca dati deve aggiornare le informazioni entro 10 gg dalla comunicazione Diritto all oblio: a) Cancellazione dello scaduto dopo sei mesi dall avvenuta regolarizzazione, a condizione che lo scaduto sia pagato entro 60 gg b) Solo una volta nella vita del debitore c) Si applica ai pagamenti a rimborso rateale

Le linee evolutive Progetto Evoluzione dei servizi della C.R. e dei sistemi di gestione dei dati anagrafici adeguare i sistemi informativi alle accresciute esigenze dell utenza interna ed esterna quindi.. Ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti fornire servizi di consultazione delle informazioni agevoli e facilmente adattabili alle esigenze degli intermediari (prodotti predefiniti) rendere più tempestiva la disponibilità delle informazioni modalità di diffusione delle informazioni a richiesta e in qualsiasi momento

Le Iniziative internazionali Forte richiesta di utilizzo dei micro dati sul credito delle CR nazionali (e di altri data base) per finalità statistiche, di politica monetaria, di supervisione in ambito ESCB Alcuni temi da affrontare Le CR come fonte informativa per la vigilanza europea Obbligatorietà dell adesione degli intermediari alle CR e dell utilizzo dei dati per le valutazioni del merito creditizio della clientela Processo di convergenza delle CR esistenti (perimetro, copertura fenomeni, attributi e contenuto dei dati), eventuale creazione di CR nei Paesi che non ne dispongono Ruolo delle CR private Verso un sistema federato europeo delle CR?

Tel.: 011 55181-0171 4373 https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/index.ht Pec: torino@pec.bancaditalia