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,25% entro 4 mesi 4, /09

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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Avv. Valerio Sangiovanni Membro designato dalla Banca d Italia - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Guido Saglischi Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 27 settembre 2012 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Il ricorrente ha acceso un rapporto di conto corrente con l odierno resistente. Al fine di ottenerne l accredito sul conto de quo, in data 9 agosto 2010, il cliente ha presentato all incasso un cospicuo numero di cambiali, con scadenze fino al 2012. Con nota dell 11 gennaio 2011, il correntista ha chiesto di «richiamare gli effetti dal 28/02/2011 al 31/07/2012 [...] appoggiati al c/c». Il 1 settembre 2011, l interessato ha chiesto l estinzione del conto corrente. Il 6 ottobre 2011, la banca ha provveduto a redigere il «conteggio per estinzione». Con lettera del 14 ottobre 2011, il cliente ha sporto reclamo, chiedendo la verifica del conteggio estintivo. In primo luogo, viene rilevato che tale conteggio ha dato luogo ad una «incomprensibile liquidazione di interessi e spese per complessive 1756,78 euro». Secondariamente, viene contestato «l importo dell addebito del giorno 12/10/11 indennizzo scoperto di conto [ ISC ] di 118,00 euro (conteggiato su 34 giorni a debito posizione, quando in effetti i giorni di posizione a debito non supera i 10 giorni)». Infine, viene domandato che si provveda «alla definitiva regolarizzazione [dei conteggi] prima e successivamente poi all estinzione [...] del [...] conto corrente cercando possibilmente di arrivare ad una conclusione veloce e definitiva». Con raccomandata A.R. del 26 ottobre 2011, l istituto ha riscontrato il reclamo, esponendo che per la «liquidazione interessi e spese l importo di 1.756,78 è dovuto a seguito presentazione effetti in conto anticipi s.b.f. con scadenze sino al 14/8/2012. Il richiamo [...] degli effetti ha determinato comunque il conteggio degli interessi dare/avere con conseguente applicazione dei giorni di valuta per ogni effetto presentato e richiamato [...]. Pag. 2/6

[Per l ]addebito ISC [...] risultano 34 gg. [...] di saldi dare nel corso del trimestre [...] 1/7 30/9/2012 [...]. Il calcolo dell importo addebitato è conforme a quanto indicato nel documento di sintesi [...]. [Per il] ritardo nella chiusura del conto corrente da [...] indagini risulta la richiesta di estinzione del c/c in data 1/9/2011. Ad oggi tale richiesta non ha potuto avere esito positivo in quanto [la banca] ha il dovere di aspettare (almeno 50 gg.) prima di chiedere la liquidazione per estinzione. Ciò è dovuto da precise norme interne per tener conto di eventuali partite viaggianti e non ancora registrate o contabilizzate [...] oltre ai conteggi di liquidazione trimestrale». Con raccomandata A.R. del 5 dicembre 2011, l interessato, per il tramite di un legale, ha replicato, evidenziando che in merito alla «somma di 1.756,78, [...] l[e] valute conteggiate [...] non dovevano essere applicate sugli effetti richiamati come, invece, è stato effettuato in quanto tali effetti sono stati presentati per l incasso e non in conto anticipi. Il [reclamante], infatti, non ha presentato effetti in conto anticipi, atteso che gli effetti cambiari [...] sono stati presentati per l incasso in data 9.8.2010 [...], senza che sia stata effettuata alcuna anticipazione [...] e senza che [il correntista] abbia sottoscritto alcun contratto o documento dal quale risulti un rapporto di cambiale in conto anticipi. [...] Da ultimo, con riferimento alle ulteriori somme addebitate [...] a titolo di indennizzo scoperto di conto [...], va rilevato che le stesse non hanno alcuna ragion d essere, tenuto conto che tali somme altro non sono che addebiti errati, dovuti ad erronei conteggi dei giorni di scoperto effettuati sulle cambiali che sono state [...] erroneamente considerate in conto anticipi». Avverso il rifiuto opposto dall intermediario, il 2 marzo u.s. il cliente, a cui si è associato un altro soggetto, ha presentato ricorso all Arbitro Bancario Finanziario ( ABF ), al quale ha chiesto «che venga riconosciuto l obbligo della banca [...] alla restituzione dell importo complessivo di 1756,78 euro che la banca [...] ha ingiustificatamente addebitato [...]. [...] si chiede inoltre: 1) la restituzione degli indennizzi scoperto di conto e le liquidazioni per interessi e spese del c/c addebitate[...] trimestralmente in precedenza; 2) la non applicazione per il periodo di sconfinamento il tasso debitore annuo di 16,5% e gli oneri né minimi né massimi; 3) la cancellazione delle segnalazioni di sconfinamento trasferite alle seguenti banche dati: Eurisc gestito da Crif spa con sede legale a Bologna; Centrale Rischi, sistema informativo gestito dalla Banca d Italia di Roma, ed eventuali altre banche dati che attingono le informazioni da Crif, ed infine anche la cancellazione negli archivi interni della banca [...] e di tutte le appartenenti al gruppo [...]; 4) [...] che la banca corrisponda a titolo risarcitorio [...] una somma pari al 15% dell importo dovuto; ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in equitativa, nel corso dell istruttoria, per il comportamento tenuto dalla banca che ha provocato [...] un evidente pregiudizio, determinato, sia dalla mancata percezione delle somme [...] dovute, sia dai costi e delle spese [...] sosten[uti] [...] per recuperare quanto dovuto dalla banca, e ciò senza considerare i danni conseguenti alle segnalazioni di sconfinamento, [...] ingiustificate, alle banche dati». A sostegno delle proprie domande, viene specificato «che [...] non è mai stata concessa alcuna apertura di credito in c/c, né [è] mai [stato] firmato alcun contratto o modulo di sconto o anticipi. Comunque, la prova di quanto afferm[ato] viene chiaramente evidenziato sugli estratti conto del [...] c/c [...], dai quali emerge non solo che la banca [...] non ha mai anticipato o messo a disposizione nessuna somma di denaro, ma anche che gli effetti cambiari pagati dai debitori sono sempre stati registrati dalla banca con la descrizione effetti-dopo incasso. In conclusione, sia per gli effetti cambiari pagati e contabilizzati [...] sia per quelli che sono stati richiamati [...], la banca ha utilizzato i conteggi con le condizioni economiche del conto anticipi, che hanno generato conteggi di liquidazioni interessi, indennizzo scoperto di conto, spese, ecc. ecc., errati». Pag. 3/6

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 1 giugno 2012 l intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni. In tale sede, il resistente ha osservato che per la «liquidazione interessi e spese[,] a seguito della richiesta di estinzione del conto corrente, la procedura ha provveduto ad effettuare i relativi conteggi. L operazione di calcolo ha tenuto ovviamente conto dell esecuzione dell ordine di richiamo degli effetti. L importo di 1.756,78 contestato dalla parte ricorrente, è dovuto a seguito di richiesta di richiamo degli effetti presentati [...]. Come viene rappresentato nel [...] conteggio per estinzione il richiamo degli effetti ha determinato comunque il conteggio degli interessi dare/avere con conseguente applicazione dei giorni valuta per ogni effetto presentato e richiamato. Di contro sempre a seguito della messa all incasso e successivo richiamo degli stessi, sono stati accreditati interessi avere per 47,51. [...] Per quanto riguarda la richiesta di storno dell importo di 118,00 con causale ISC (Indennizzo Scoperto Conto), dalla verifica del riassunto scalare del trimestre 1/7 30/9/2011 [...] risultano 34 gg. (37 effettivi meno 3 gg. di franchigia) di saldi dare nel corso del trimestre considerato. Il calcolo dell importo addebitato è conforme a quanto indicato nel documento di sintesi a suo tempo inviato al cliente e che per [...] comodità [si] riport[a]: Oneri per utilizzi su conto non affidato/oltre fido Qualora, nell arco del trimestre, il saldo del conto del cliente risulti a debito per valuta in assenza di fido la banca addebiterà al cliente una somma a copertura dei costi sostenuti per l attività di gestione e controllo sullo scoperto di conto corrente eccedente l importo di euro 100. Tale somma sarà pari a euro 50,00 in misura fissa per ogni trimestre nel quale si verifichi uno scoperto oltre ad euro 2,00 per ogni singolo giorno di sconfinamento. Le somme addebitate non potranno superare a trimestre l importo massimo complessivo di euro 200,00. La proposta di modifica unilaterale del contratto contenuta nel documento di sintesi. Inviata quale adempimento agli obblighi di comunicazione, previsti dall art. 118 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), non ha ricevuto opposizione da parte dei ricorrenti nel termine previsto dagli artt. 118 e 126 sexies del T.U.B. nella formulazione attualmente in vigore. [...] Riguardo alla richiesta di cancellazione in CRIF di segnalazioni di sconfinamento, da verifiche effettuate negli archivi, risulta esservi solo la segnalazione della estinzione della carta di credito a seguito della estinzione del conto corrente, senza alcuna menzione negativa tale da recare pregiudizio nei confronti del ricorrente [...]. [Per la] richiesta risarcitoria [...] la banca [...] [ritiene di aver] correttamente operato e che conseguentemente non è stato creato alcun pregiudizio al cliente». Sulla scorta di tali osservazioni, viene chiesto «un pronunciamento favorevole alla parte resistente da parte di codesto Illustrissimo Collegio». Le controdeduzioni dell intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al ricorrente con e-mail del 16 luglio 2012. A sua volta, il ricorrente ha replicato con nota del 24 agosto 2012, ribadendo le proprie richieste. In particolare, viene puntualizzato, tra le altre cose, «che oltre all importo di 1756,78 euro [...] nei trimestri precedenti [erano stati] addebitati [...] sul [...] c/c importi per un totale di 438,17 euro sempre per liquidazioni interessi e spese sempre con lo stesso meccanismo. [...] l intermediario anche dopo il ricorso [...] ha addebitato sul [...] c/c il giorno 01/07/12 l importo di 361,64 euro e il giorno 19/07/12 67,34 euro (il [...] c/c è inattivo dal 01/09/11 giorno della [...] richiesta di estinzione del conto) quale liquidazione interessi e spese [...] utilizzando sempre gli stessi conteggi». Inoltre, viene specificato come il ricorso contenesse la richiesta di «rimborso di tutti gli importi addebitateci trimestralmente con causale (ISC) Indennizzo Scoperto Conto per un totale ([...] conteggia[to] adesso) di 764,00 euro [...] alle condizioni economiche applicate sempre con la formula del c/anticipi che di conseguenza hanno fatto lievitare i giorni di sconfinamento a debito per valuta in assenza di fido [...]. L intermediario asserisce che i calcoli degli importi addebitati sono Pag. 4/6

conformi a quanto indicato nei documenti di sintesi, su questo non [si hanno] dubbi, ma l errore è aver applicato dei conteggi con causale sbagliata che ha alterato i calcoli. L intermediario anche dopo il [...] ricorso [...] ha addebitato il giorno 01/07/12 un importo di 240,62 euro per lo sconfinamento». In merito alla domanda di cancellazione delle segnalazioni, viene precisato come tale richiesta sia stata avanzata dopo aver «ricevuto dalla banca una lettera ingannevole», la quale avrebbe fatto credere al ricorrente di essere stato segnalato. Infine, in riferimento alla domanda risarcitoria, viene prodotta una «nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali» dalla quale si evincerebbe il costo (euro 500,00) sopportato dal ricorrente per essersi rivolto ad un avvocato. La replica del cliente è stata inoltrata, a cura della Segreteria tecnica, alla banca con e- mail del 31 agosto 2012. DIRITTO Pur in assenza di un espressa eccezione di parte resistente, si ritiene opportuno esaminare preliminarmente la corrispondenza tra l oggetto del reclamo e quello del ricorso, stante il disposto del 2 Avvio del procedimento, Sez. VI Procedimento e decisione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo il quale Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo. Va, infatti, rilevato come alcune richieste avanzate col ricorso all ABF non appaiano essere state precedute da uno specifico reclamo. Questa questione preliminare pare porsi, in particolare, per le domande sub 1), 2) e 3). Infatti, la questione oggetto di reclamo sembra attenere agli addebiti a titolo di interessi, spese ed indennizzo scoperto di conto originatisi successivamente al richiamo delle cambiali dell 11 gennaio 2011 e non anche a tutti gli altri importi addebitati in precedenza. L esame nel merito della controversia dovrà, dunque, limitarsi al primo degli aspetti ora evidenziati, pur dovendosi rilevare che, per quanto riguarda la domanda sub 3, essa sembra essere stata proposta dal ricorrente nella erronea convinzione di essere stato segnalato negativamente nei sistemi di informazione creditizia privati, nonché nella Centrale Rischi (del resto, di tali supposte segnalazioni negative non consta comunque alcuna evidenza in atti). Ciò premesso e prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Va preliminarmente osservato come nessuna delle parti abbia prodotto le condizioni contrattuali regolanti il servizio di incasso effetti. Tuttavia, poiché sono disponibili gli estratti conto relativi al periodo 31 marzo 2010 31 dicembre 2011, è possibile osservare il trattamento delle analoghe operazioni compiute prima del richiamo dell 11 gennaio 2011. In particolare, oggetto di contestazione pare essere la modalità di registrazione relativa agli effetti richiamati. Infatti, per ogni effetto richiamato è stato applicato uno scarto di valuta tra la scrittura in dare e quella in avere. Seppur affermata dall intermediario in occasione della risposta al primo reclamo, l esistenza del c.d. conto anticipi pare non trovare conferma nei documenti prodotti dalle parti. I movimenti sopra riportati paiono, infatti, inerire a cambiali presentate al dopo incasso ed effettivamente trattate come tali; ciò significa che all accredito dell importo del titolo sul conto corrente vengono applicati un certo numero di giorni di valuta. E, dunque, in questi termini che va esaminata la correttezza di tale modus operandi nel caso di effetti richiamati prima della scadenza, considerato che in tale ipotesi difetta la fase dell incasso dei titoli a cura della banca. Pag. 5/6

Per la valutazione della condotta della banca e del corretto adempimento degli obblighi su di essa incombenti, pare opportuno precisare preliminarmente che la riscossione di cambiali tramite una banca, alla quale sono consegnati con un'apposita distinta, può avvenire secondo due modalità: dopo incasso"; salvo buon fine". Secondo la clausola al dopo incasso la banca effettuerà l accreditamento dell'importo degli effetti, al netto delle commissioni, ad incasso avvenuto e pertanto si dovrà attendere alla scadenza delle cambiali per constatarne l'esito. La banca, in questo caso, effettua semplicemente un servizio di incasso per conto del cliente per effetto di un mandato da quest ultimo conferito, accedente al contratto di c/c, per l incasso di effetti domiciliati (come nel caso in esame) presso altri intermediari. Più precisamente, il creditore consegna le disposizioni per l incasso alla propria banca (A), la banca inoltra per via telematica le disposizioni alla banca del debitore (banca B) con un avviso di scadenza pagamento. La banca B invia l avviso di incasso al domicilio del debitore. All atto del pagamento, la banca B consegna al debitore l effetto mentre nel caso di mancato pagamento, la banca si incarica di darne informazione e di restituire le ricevute entro un numero prefissato di giorni. A questo punto la banca A restituisce al creditore l effetto per il quale ha provveduto a farne levare formale protesto e addebita in c/c le competenze di sua spettanza: le commissioni di incasso e le spese di protesto. In definitiva, gli obblighi della banca resistente possono essere assimilati a quelli della banca negoziatrice dell assegno. In questo caso gli obblighi della banca resistente possono essere assimilati a quella della banca negoziatrice dell assegno. Si deve tener presente che, secondo la giurisprudenza, specie quella più recente, la banca girataria per l incasso è mandataria del prenditore girante. Diversamente, La clausola salvo buon fine trasforma l operazione d'incasso in una operazione di finanziamento attraverso l accredito immediato degli effetti sul c/c del cliente con riserva di storno nel caso che gli stessi dovessero risultare impagati. Ciò chiarito, risulta evidente che, nel caso di specie, la negoziazione dei titoli pare sia avvenuta con la clausola al dopo incasso, sicché l importo addebitato al ricorrente a seguito della richiesta di richiamo dei titoli non ancora negoziati risulta privo di giustificazione causale e va a quest ultimo restituito. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 1.756,78. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6