Imposte sui redditi e Irap ACCONTI d IMPOSTA di NOVEMBRE DOVUTI per l ANNO 2012 di Mario Jannaccone QUADRO NORMATIVO L art. 1, L. 23.3.1977, n. 97 [CFF ➋ 7316], ha introdotto nel nostro sistema tributario l istituto relativo al versamento di imposta a titolo di acconto. La disciplina dei versamenti anticipati è stata modificata più volte, sia in merito alla misura degli acconti sia per quanto riguarda le modalità di versamento. Per il periodo d imposta 2012, la percentuale dell acconto Irpef è pari al 99% e quella dell acconto Ires è pari al 100%. L acconto Irap dovuto per il 2012 per le persone fisiche e le società di persone ed equiparate è stabilito nella misura del 99%, mentre per i soggetti Ires nella misura del 100%. In base a quanto disposto dall art. 17, D.P.R. 7.12.2001, n. 435 [CFF ➋ 7123e], come sostituito dall art. 2, D.L. 15.4.2002, n. 63, conv. con modif. dalla L. 15.6.2002, n. 112, i versamenti di acconto dell Ires, nonché quelli relativi all Irap, sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi e 103. ACCONTI d IMPOSTA: in base alla vigente normativa in tema di acconti di imposta, il contribuente è tenuto ad anticipare un acconto anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo. In sostanza, l entità dell acconto d imposta viene calcolata dal contribuente con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente, durante il quale non si conosce ancora l entità effettiva del reddito del periodo d imposta successivo. Al contribuente è lasciata, tuttavia, la facoltà di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali per l anno in corso. TERMINI di VERSAMENTO per gli ACCONTI di NOVEM- BRE DOVUTI per il 2012: il versamento della seconda (o unica) rata degli acconti dovuti per il periodo d imposta 2012 ai fini Irpef, Ires e Irap va effettuato dal 2.11.2012 (in quanto l 1.11 cade di giorno festivo) ed entro il 30.11.2012. L appuntamento di novembre interessa anche i soggetti Ires con esercizio coincidente con l anno solare. Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto è, invece, l undicesimo mese dell esercizio o periodo di gestione. Se, ad esempio, una S.r.l. ha un esercizio con inizio l 1.8.2010 e con scadenza il 31.7.2011, il pagamento del secondo acconto doveva avvenire nel corso dell undicesimo mese, e cioè entro il 2.7.2012 (in quanto il 30.6.2012 cadeva di sabato). Gli esercizi sociali di durata superiore o inferiore all anno solare devono essere considerati come unico periodo d imposta ai fini della determinazione degli acconti. MISURE degli ACCONTI d IMPOSTA per l ANNO 2012: le diverse percentuali previste per gli acconti relativi al periodo d imposta 2012 sono riassunte nella tabella riportata a pag. seg. Con l art. 1, co. 2, D.P.C.M. 21.11.2011 è stata disposta per i soggetti Irpef la riduzione di 3 punti percentuali dell acconto Irpef per il 2012. Di fatto, l acconto passa dal 99% al 96%. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal co. 5 del medesimo articolo, tale riduzione ha effetto solo sulla seconda o unica rata di acconto. La misura di riferimento per la prima rata di acconto resta al 99%. LA SETTIMANA N.41 35
LaSETTIMANA ACCONTI 2012 MISURE Tipo d imposta Percentuali acconto 2012 Irpef 99% (*) Ires 100% Irap (persone fisiche e società di persone) 99% Irap (soggetti Ires) 100% (*) La riduzione di 3 punti percentuali (dal 99% al 96%) è usufruibile, in sede di versamento il 30.11.2012, dalla seconda o unica rata dell acconto. IRPEF BASE di CALCOLO per l ACCONTO e RELATIVO VERSAMENTO in UNICA SOLUZIONE ovvero in DUE RATE: la base di calcolo per l acconto Irpef 2012 è costituita dall imposta relativa al periodo d imposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d imposta, e delle ritenute alla fonte, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente. L acconto d imposta deve essere versato, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in unica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti. In particolare, gli acconti relativi all Irpef devono essere versati in due rate di cui: la prima, pari al 40% dell acconto complessivo (99%), doveva essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l esercizio precedente, tenendo presente che si rendeva dovuta solo se superiore ad e 103; la seconda, che scade nel mese di novembre dell anno cui si riferisce l acconto, è pari al 60% dell acconto complessivo dovuto (99%); è, infatti, dovuta quando si è effettuato il versamento della prima rata. Per stabilire se sia dovuto o meno l acconto Irpef per l anno 2012, occorre controllare l importo indicato al rigo «Differenza» del modello Unico 2012 PF (rigo RN33). Se questo importo: è inferiore o uguale ad e 51,65, non è dovuto acconto; è superiore ad e 51,65, ma inferiore o pari ad e 257,52, si rende dovuto l acconto in unica soluzione entro il 30.11.2012; è superiore ad e 257,52, l acconto deve essere versato in due rate: la prima rata andava pagata nella misura del 40% dell acconto complessivo (pari al 99%), entro il 18.6.2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno domenica) senza maggiorazione. In base a quanto disposto dall art. 1, D.P.C.M. 6.6.2012 e dalla R.M. 21.6.2012, n. 69/E, le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, e i contribuenti diversi dalle persone fisiche, se soggetti agli studi di settore, e coloro che vi partecipano, potevano eseguire il versamento dell acconto 2012 entro il 9.7.2012 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda rata, nella misura del 60% dell acconto complessivo (pari al 99%), si paga entro il 30.11.2012. VERSAMENTO dell ACCONTO in BASE al METODO STO- RICO: la determinazione dell acconto dovuto per l anno 2012 va effettuata, in linea generale, mediante ricorso al metodo storico, che consiste nell applicazione di una percentuale sul debito fiscale del 2011 al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute subite. RICALCOLO dell ACCONTO IRPEF in BASE al REDDITO PRESUNTO: per espressa previsione normativa, al contribuente è consentita la possibilità di commisurare l acconto sull imposta presumibilmente dovuta per l anno in corso, sempre al netto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute d acconto subite. In sostanza, per ricalcolare l acconto d imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell intero anno 2012, e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese per interventi di ristrutturazione edilizia o per il risparmio energetico) per riduzioni di aliquote, detrazioni e crediti d imposta, costi e spese di rilevante importo sostenuti nell esercizio d impresa o di lavoro autonomo, componenti reddituali soggetti a tassazione separata, ecc. Inoltre, l importo da versare come seconda rata 36 LA SETTIMANA N.41
di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell anno in corso non è tenuto al versamento dell acconto. È bene ricordare che, in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell acconto, si va incontro all applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dell importo non versato, oltre agli interessi legali). IPOTESI di ESONERO dal VERSAMENTO dell ACCONTO: sono esonerati dall obbligo di versamento dell acconto i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: nel 2011 hanno cessato l attività e non hanno altri redditi per il 2012; nel 2011 non hanno conseguito redditi, ad esempio per inizio attività nel 2012; per l anno 2011 non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi, non essendo obbligati, in quanto: nel 2011, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all atto della dichiarazione, avendo già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d imposta; hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l imposta (al netto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute). Inoltre, sono esonerati dal versamento dell acconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra l 1.1.2012 e il 30.11.2012. Condizione essenziale per il versamento dell acconto è che il soggetto d imposta esista nel momento in cui l acconto stesso è dovuto; tale obbligo non si trasferisce agli eredi (C.M. 31.10.1977, n. 96). Se il decesso del contribuente è avvenuto dopo il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto e il pagamento dell acconto è stato effettuato dallo stesso contribuente, gli eredi che presenteranno la dichiarazione dei redditi del de cuius potranno scomputare la prima rata di acconto. ACCONTO per la CEDOLARE SECCA: in base a quanto disposto dall art. 3, co. 4, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 [CFF ➋ 6238], a decorrere dal 2012, l acconto per la cedolare secca è dovuto nella misura del 95% dell imposta dovuta per l anno precedente. Si ritiene che la riduzione di 3 punti percentuali stabilita con D.P.C.M. 21.11.2011 possa trovare applicazione anche per la seconda o unica rata di acconto sulla cedolare secca. Si ricorda che il codice tributo per il versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sugli affitti è «1841». ACCONTO IRES: diversamente dalle persone fisiche e dalle società di persone, i soggetti Ires possono avere un periodo di gestione non coincidente con l anno solare. L acconto Ires per il periodo d imposta in corso al 31.12.2012 (anno 2012 per esercizi solari) è stabilito in misura pari al 100% dell imposta relativa al periodo d imposta precedente, al netto dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell esercizio precedente. Gli acconti d imposta devono essere versati, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in un unica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti. Pertanto, gli acconti Ires devono essere versati in due rate di cui: la prima, pari al 40% dell acconto complessivo (100%), deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l esercizio precedente, tenendo presente che si rende dovuta solo se superiore ad e 103; la seconda, pari al 60% dell acconto complessivo (100%), che scade nel mese di novembre dell anno cui si riferisce l acconto per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l anno solare; in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, la seconda rata va versata entro l undicesimo mese dell esercizio o periodo di gestione. L importo dovuto a titolo di seconda rata è, invece, pari all acconto complessivo quando non si è reso operante l obbligo di versamento della prima rata. Per determinare l eventuale obbligo di acconto Ires per il periodo d imposta 2012, per le società di capitali e gli enti commerciali si dovrà considerare l importo indicato nel rigo RN17 del Mod. Unico 2012 SC. Se detto importo: è inferiore o uguale ad e 21, l acconto non è dovuto; è superiore ad e 21, ma inferiore o uguale ad e 257, è dovuto l acconto in unica soluzione entro il 30.11.2012 o nell undicesimo mese dell esercizio per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, nella misura del 100%; è superiore ad e 257, l acconto deve essere versato in due rate: la prima rata nella misura del 40% dell acconto complessivo (pari al 100%), entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per LA SETTIMANA N.41 37
l esercizio precedente; la seconda rata nella misura del 60% dell acconto complessivo (pari al 100%), entro l undicesimo mese dell esercizio; (entro il 30.11.2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). Si ritiene utile evidenziare che, per determinare l eventuale obbligo del versamento di acconto Ires per gli enti non commerciali, occorre considerare l importo indicato nel rigo RN28 del Mod. Unico 2012 ENC, nel rispetto delle regole sopra specificate. RICALCOLO dell ACCONTO IRES in RELAZIONE al RED- DITO PRESUNTO: anche ai fini Ires, il contribuente ha la possibilità di commisurare l acconto all imposta presumibilmente dovuta per l esercizio in corso, sempre al netto dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto (cd. «metodo previsionale»). In alcuni casi, il calcolo dell acconto con il metodo previsionale deve tenere conto di quanto stabilito dall art. 13, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 [CFF ➋ 6900], secondo il quale gli acconti Ires, qualora la società di capitali abbia conseguito interessi, premi ed altri frutti dei titoli indicati nell art. 1 del medesimo decreto legislativo [CFF ➋ 6888], devono essere determinati non tenendo conto del 70% delle ritenute subite sui titoli menzionati. La stessa disposizione si applica ai soci di società di persone. TRASPARENZA e CONSOLIDATO nella DETERMINAZIONE dell ACCONTO: particolare importanza rivestono nella determinazione degli acconti gli istituti della trasparenza fiscale e del consolidato fiscale. Trasparenza fiscale: per le società di capitali che, ai sensi dell art. 115, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 5215], abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, per quanto riguarda la determinazione degli acconti, in virtù di quanto disposto dal co. 7 del citato articolo, nel primo esercizio di validità dell opzione l acconto deve essere versato sia dalla partecipata che dai soci, secondo le regole ordinarie. Per la determinazione dell acconto con il «criterio storico», rilevano gli imponibili propri ante trasparenza dei singoli soggetti optanti, inclusa la società partecipata. Ai sensi dell art. 9, co. 1, D.M. 23.4.2004 [CFF ➋ 6033], anche nel caso in cui la società partecipata intenda applicare il «criterio previsionale», dovrà fare riferimento all imposta che si sarebbe determinata in assenza dell opzione. L acconto Ires versato dalla partecipata per il primo periodo di trasparenza può essere scomputato proquota da ciascun partecipante in relazione all Irpef dovuta sui redditi imputati per trasparenza. LaSETTIMANA Negli esercizi successivi, in cui l opzione ha efficacia, la società partecipata non risulta obbligata al versamento degli acconti Ires; i soci dovranno continuare a calcolare l acconto Irpef normalmente. Terminato il triennio, in caso di mancato rinnovo dell opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto (società partecipata e soci), assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell opzione (art. 115, co. 7, D.P.R. 917/1986). Si ricorda che la società trasparente è in ogni caso obbligata al versamento dell acconto Irap. Consolidato fiscale: in caso di esercizio dell opzione per il consolidato fiscale, agli obblighi di versamento dell acconto è tenuta esclusivamente la società controllante (che rappresenta l unico soggetto obbligato verso l Erario, ossia l unico soggetto nei cui confronti vengono applicate le sanzioni per insufficiente versamento). Per il primo esercizio, la determinazione dell acconto dovuto dalla controllante è effettuata ai sensi dell art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5218], sulla base dell imposta al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. In ogni caso, è consentita l applicazione delle disposizioni che permettono di calcolare l acconto con il «criterio previsionale». BENI CONCESSI in GODIMENTO ai SOCI ed ai FAMILIARI dell IMPRENDITORE: nella determinazione dell acconto 2012 si deve tener conto delle disposizioni di cui all art. 2, co. 36-quaterdecies, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, che ha previsto l indeducibilità per l impresa dei costi relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. L acconto dovuto per il 2012 deve essere ricalcolato sulla base dell imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni già dal periodo d imposta precedente. ACCONTO IRAP: per l acconto Irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi ed il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati. In particolare, l acconto Irap delle persone fisiche e 38 LA SETTIMANA N.41
delle società di persone, per l anno 2012, è pari al 99% del rigo «Imposta dovuta» della dichiarazione Irap, mentre per i soggetti Ires l acconto Irap è pari al 100% del rigo «Imposta dovuta» della stessa dichiarazione. L acconto Irap non deve essere versato se l importo indicato nel rigo «Imposta dovuta» della dichiarazione Irap: è inferiore ad e 51,65, per le persone fisiche e le società di persone; è inferiore ad e 21, per i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati). Come è noto, la dichiarazione Irap va presentata in via autonoma. Infatti il Mod. Irap 2012 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo nei quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell imposta e ai dati concernenti il versamento è, invece, uno solo (Quadro IR). In particolare, il rigo di riferimento per la determinazione dell acconto è il rigo IR22 per persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali. ACCONTO IRAP su BASE PREVISIONALE: per quanto riguarda la possibilità di calcolare l acconto Irap in base ad una stima del valore della produzione netta 2012, va evidenziato che non vi è alcun impedimento legislativo per il contribuente di sanare, avvalendosi del ravvedimento operoso, il mancato o minor versamento degli acconti Irap utilizzando il metodo previsionale. Se, però, il contribuente sceglie di calcolare l acconto Irap su base previsionale, si rende comunque necessario verificare la congruità del versamento considerando le nuove disposizioni. REGIME dei NUOVI MINIMI: per i soggetti che, nel 2012, hanno adottato il regime dei nuovi minimi di cui all art. 27, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 [CFF ➋ 6241a], il cui reddito d impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un imposta sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 5%, non è previsto il versamento di acconti. MODALITÀ di VERSAMENTO: per il versamento degli acconti Irpef, Ires ed Irap deve essere utilizzato il Mod. F24. Per i titolari di partita Iva il versamento dell acconto Irpef, Ires e Irap va effettuato esclusivamente con modalità telematiche. È possibile compensare liberamente l importo dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente sia titolare. CODICI TRIBUTO da UTILIZZARE: i codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti: 4034 Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 2002 Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 3813 Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione. RAVVEDIMENTO OPEROSO: per il mancato o l insufficiente o il tardivo versamento dell acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso. Se il versamento viene effettuato entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine, il contribuente può utilizzare il cd. «ravvedimento sprint», introdotto dal D.L. 98/2011, che consente di pagare una sanzione ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia al 0,2% giornaliero. In caso di ravvedimento operoso «breve» (entro 30 giorni dalla scadenza) la sanzione del 30% è ridotta ad 1/10, cioè al 3%. In caso di ravvedimento cd. «lungo» (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione) la sanzione del 30% è ridotta ad 1/8, cioè al 3,75%. Contestualmente al versamento dell imposta vanno versati anche gli interessi moratori nella misura del 2,5% per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno dell effettivo versamento compreso. LA SETTIMANA N.41 39