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IRPEF: tutto sul conguaglio di fine anno 2009 tassazione agevolata degli incrementi di produttività - detrazioni per figli a carico e per carichi di famiglia - scaglioni di reddito e aliquote d'imposta di Massimo Pipino Pubblicato il 28 dicembre 2009 per le operazioni di conguaglio fiscale relative all anno 2009 si dovrà tenere conto di quanto previsto dal Decreto legge n. 185/2008 che ha confermato per l anno 2009 un regime di tassazione agevolata degli incrementi di produttività, l EET per il settore edile IRPEF Conguaglio di fine anno 2009 Tassazione agevolata degli incrementi di produttività Per le operazioni di conguaglio fiscale relative all anno 2009, che devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2010, si dovrà tenere conto, tra l altro, di quanto previsto dal Decreto legge n. 185/2008 che ha confermato per l anno 2009 un regime di tassazione agevolata degli incrementi di produttività (l EET per il settore edile). Tale particolare regime, che consiste nell applicazione di una imposta sostitutiva del 10%, trova applicazione, fino al limite di 6.000 euro lordi, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 35.000 euro. 1

Tale misura agevolativa non trova applicazione per l anno 2010, in quanto il Decreto legge n. 185/2008 ha previsto dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 il periodo di vigenza del trattamento fiscale di favore. Si rammenta, in via generale, che: a) il sostituito potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2010 e dovrà essere supportata dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme. b) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2010. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre 2009, ovvero al 12 gennaio 2010. Il risultato delle predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è effettuato. c) Le operazioni di conguaglio comportano per il sostituto la necessità di: determinare l ammontare complessivo per l anno 2009 delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui all art. 51 Tuir, 2

che il sostituto ha corrisposto nell anno 2009, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto a). A tal fine si rammenta che si dovrà sottrarre l ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro); applicare all imponibile fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, determinando l imposta lorda dovuta; determinare l imposta netta dovuta, sottraendo da quella lorda l importo delle detrazioni spettanti al sostituito; determinare l addizionale regionale e quella comunale all Irpef; effettuare le operazioni di conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso d anno con la complessiva ritenuta fiscale annua come sopra calcolata. d) Le modalità sopra riportate trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e lavoro a progetto. Di seguito si richiamano alcuni aspetti concernenti le predette operazioni: 1) DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE FISCALE A proposito della determinazione dell imponibile fiscale si segnala che: a) I contributi complessivamente versati, sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore alle forme di 3

previdenza complementare (ad es. PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. b) E confermato anche per l anno 2009 che i contributi versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali cassa fino al limite di 3.615,20 euro sono deducibili. c) Non concorrono alla formazione dell imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa (tra questi, per il settore edile, rientra l Elemento Economico Territoriale). Infatti, ricorrendone i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%. L importo di 6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche in presenza di più 4

rapporti di lavoro. Tale beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 alla medesima imposta sostitutiva del 10% applicata nel 2008 stesso. Se il sostituto d imposta tenuto ad applicare l imposta sostitutiva nel 2009 non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008. d) Con riguardo alle somme e ai valori erogati nel 2009 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per l intero importo: le erogazioni liberali non superiori nel periodo d imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Peraltro, tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell art. 51 comma 3 del Tuir. L esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore delle liberalità concorre 5

interamente a formare il reddito. Qualora invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not. n. 11/2008). e) Per l anno 2009 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè: operai 0,35% impiegati iscritti 0,30% Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2009, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1 gennaio 2010. f) Sono oneri deducibili, cioè elementi posti in diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria. Si ribadisce che è consentita la deducibilità del solo assegno diretto al mantenimento del coniuge, e non dell assegno pagato al coniuge per il mantenimento dei figli. La quota erogata per il mantenimento dei figli dà, invece, diritto all ex coniuge erogante alle 6

detrazioni per figli a carico. 2) SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA Anche per il 2009 le aliquote d imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono quelli fissati con decorrenza 1 gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario del Collegio. 3) DETRAZIONI Di seguito si evidenziano alcuni punti di particolare interesse. a) detrazioni per carichi di famiglia Ai sensi della Legge Finanziaria 2008 e come chiarito dall Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi famigliari è necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al datore di lavoro una specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in parola, indicando anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia delle detrazioni. La dichiarazione presentata per un periodo di imposta non trova applicazione per il periodo successivo. Le detrazioni per carichi di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per: il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; 7

ogni altra persona indicata nell art. 433 cod. civ., convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. Tali detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (dunque competono per l intero mese iniziale o finale, anche se la condizione insorge o cessa nel corso del mese). Si rammenta che per la vivenza a carico è necessario che i familiari possiedano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all art. 10 Tuir. Tale limite di reddito è riferito all intero periodo d imposta ed è irrilevante il momento in cui è prodotto nel corso dell anno. Detrazioni per figli a carico: è prevista, come regola generale la ripartizione al 50% della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. Non è ammesso alcun altro tipo di ripartizione. Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di 8

affidamento congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell altro, la detrazione per i figli a carico compete a tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l altro) per l intero importo. Viene confermata, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come in passato si verifica l ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi: se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. A tal fine si rammenta che la mancanza del coniuge si ha solo nel caso di decesso dell altro genitore, o qualora l altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di figli adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente), mentre non c è mancanza nel caso in cui il genitore manchi perché separato o divorziato; se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è 9

coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico: a differenza delle normali detrazioni per carichi di famiglia, l ulteriore detrazione in commento trova applicazione nell intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma (esistenza di almeno quattro figli a carico) sussiste solo per una parte dell anno. Tale detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a carico ordinariamente spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano applicabili le normali detrazioni per familiari a carico. Detrazioni per carichi di famiglia a favore di : secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento delle detrazioni per figli a carico di lavoratori extracomunitari varia a seconda che: a) i figli siano residenti in Italia. In tal caso il legame familiare può essere documentato dalla certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti l iscrizione dei figli stessi nelle anagrafi della popolazione; 10

b) i figli siano residenti all estero. In tal caso la documentazione attestante lo status di familiare a carico deve, alternativamente, essere costituita da: documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aia del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formulata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano del Paese d origine. L Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/2008, ha precisato che: la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata tale documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del lavoratore che confermi il perdurare di tale situazione. Solo nel caso in cui i dati certificati debbano essere aggiornati, il lavoratore dovrà produrre una nuova documentazione avente le caratteristiche sopra rammentate; l obbligo di comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non ammette eccezioni ed è condizione cui resta subordinato il riconoscimento delle detrazioni relative. Pertanto, anche i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne l attribuzione per i 11

familiari residenti all estero, devono comunicare annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale. Il codice fiscale va richiesto agli uffici locali dell Agenzia delle Entrate, che provvederanno al rilascio previo esame della documentazione attestante la parentela. b) Altre detrazioni (spese di produzione del reddito) Tali detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell anno. Ad esempio nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1 marzo al 31 dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il risultato finale a 306: 365. ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l addizionale regionale all Irpef dovuta dal dipendente. Si ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata per il calcolo dell Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche. Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000). 12

Peraltro si ricorda che l importo dell addizionale determinato all atto delle operazioni di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide l operazione di conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2010, da versare entro il 16 dicembre 2010. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l importo dell addizionale deve essere trattenuto in un unica soluzione. L addizionale regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, alla data del 31 dicembre dell anno cui l addizionale si riferisce. Il versamento dell addizionale da effettuarsi tramite mod. F24, dovrà essere contraddistinto dal codice tributo 3802: Addizionale regionale all I.R.PE.F. Sostituto d imposta. Dovrà essere indicato l anno di riferimento nella forma AAAA nonché il codice della Regione (per la Lombardia codice 10). ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Con la legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento dell addizionale comunale all Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell acconto e del saldo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine anno ed è trattenuto e versato in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del 13

conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di novembre e dunque con versamento entro il mese di dicembre 2010. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno il saldo va determinato e versato in un unica soluzione. Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra specificato per l addizionale regionale. La ritenuta relativa all addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando nella sezione Aree Tematiche la voce Fiscalità locale Addizionale comunale all Irpef, è pubblicato l elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5 ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1 gennaio 2008, l addizionale comunale all Irpef deve essere versata direttamente ai comuni interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il versamento dell addizionale all Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a ciascun Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come segue: indicazione del codice tributo: cod. 3847 per l acconto; cod. 3848 per il saldo; indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il codice catastale è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. 14

Massimo Pipino 28 Dicembre 2009 15