ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensiva

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto da

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Riccardo Spoto, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori N.

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

per l'annullamento, previa so spensi va,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

STUDIO LEGALE LEOTTA Via Buccari, Roma web:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4094 del 2018, proposto da Marco Sernicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Stoppani 1; contro Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio; Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Vincenzo Sorbo, Piero Biscari non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al servizio d

polizia per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198: marcati tratti di inibizione psicoaffettiva in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica art. 3, comma 2 riferimento tab. 1 punto 15 D.M. del 30/06/2003 n. 198 e secc. Modif. ed integr., espresso in data 19.01.2018 dalla Commissione medica nominata - con Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/F1/18899 del 7 dicembre 2017 - per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 179 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 40 del 26 maggio 2017; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica, mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente, allo stato non conosciuti ed oggetto di apposita istanza di accesso agli atti; - del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto di esclusione del ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; - del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della nomina dei vincitori del concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 16 febbraio 2018; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il ricorrente, dopo aver esposto di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 179 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 40 del 26 maggio 2017, con il ricorso in epigrafe ha impugnato, deducendone l illegittimità sotto vari profili, il provvedimento espresso in data 19.01.2018 dalla Commissione medica nominata con Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/F1/18899 del 7 dicembre 2017 con cui è stato ritenuto non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ( marcati tratti di inibizione psicoaffettiva in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica) ai sensi dell art. 3, comma 2 riferimento tab. 1 punto 15 D.M. del 30/06/2003 n. 198 e secc. Modif. ed integr. ; Vista la relazione di verificazione effettuata in data 13 febbraio 2019 con esito favorevole per il ricorrente e ritenuto, pertanto, che l istanza cautelare meriti accoglimento al fine dell ammissione di parte ricorrente, con riserva, all ulteriore proseguo dell iter concorsuale; rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato;

che, pertanto, è necessario integrare il contradditorio; conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet dell amministrazione resistente di : - un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni; - gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari. A tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta (60) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni venti (20) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione. Spese al definitivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l istanza cautelare ai fini dell ammissione di parte ricorrente al proseguo dell iter concorsuale e dispone l integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2019. Spese al definitivo. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.9 reg.ue 679/2016 e 2 septies D.lg.s. 101/2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Donatella Scala IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.