Decreto Dirigenziale n. 33 del 27/02/2013



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Decreto Dirigenziale n. 33 del 27/02/2013 Approvazione capitolato d'oneri e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di assistenza organizzativa presso gli uffici giudiziari della Campania terza fase. FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 3 maggio 2013 Invia una mail In riferimento all oggetto, si rappresenta quanto segue. Il comma 2 dell articolo richiede la produzione dell originale o della copia autentica della certificazione di qualità utile ai fini del dimezzamento della garanzia a corredo dell offerta. Considerato, tuttavia, che: 12 detta certificazione è rilasciata in unico originale; numerose sentenze dei giudici amministrativi escludono la possibilità per i privati di dichiarare la conformità all originale di detti documenti in ragione del contenuto e della provenienza dei medesimi (cfr. TAR Puglia, Bari sent. 371/2012); diversi uffici pubblici, a seguito dell entrata in vigore delle recenti disposizioni legislative in tema di decertificazione, ritengono di non poter più procedere al rilascio di attestazioni di conformità all originale; tanto premesso, si chiede di sapere in che modo è possibile documentare correttamente il possesso della certificazione di qualità ai fini della dimidiazione della garanzia di cui all art. 26 del disciplinare. Con riferimento al quesito posto, si ribadisce quanto previsto all art. 26 del disciplinare di gara. Le difficoltà rappresentate nel quesito, non essendo supportate da puntuali disposizioni di legge, non incidono sulla portate del su richiamato articolo 26. 11 10 All art. 13 del disciplinare di gara è stabilito che il ricorso al subappalto non è consentito, mentre nel modello unico di dichiarazione al punto 8 viene richiesto di specificare l attività eventualmente da concedere in subappalto. Si chiede di chiarire quindi se è ammesso o meno il ricorso al subappalto. Con riferimento al quesito posto si rinvia alla FAQ n. 2. In caso di partecipazione a più lotti, si chiede di confermare se è possibile consegnare un plico unico contenente una sola busta A Documentazione Amministrativa e tante buste B e C quanti sono i lotti ai quali si partecipa. Diversamente infatti, ci troveremmo a dover duplicare o triplicare una quantità di documenti sempre uguali (dichiarazioni, referenze bancarie, procure, certificati ISO ecc) che devono essere presentati sempre in originale. Con riferimento al quesito posto, si richiama l art. 30 del disciplinare di gara che, al comma 3, prescrive che l offerta dovrà pervenire, pena l esclusione, in plico chiuso e sigillato, www.sito.regione.campania.it/faq/decdir33_2013_faqindex.htm 1/5

controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del Concorrente o, in caso di Raggruppamento Temporaneo, dal legale rappresentante del soggetto capofila e, al comma 6 ribadisce che nel caso in cui il medesimo Concorrente (impresa singola, Raggruppamento Temporaneo, Consorzio o GEIE) intendesse partecipare a più di un lotto dovrà presentare tante offerte per quanti sono i lotti a cui concorre. Infine, l art. 7 conclude con Il plico di cui al punto 3 del presente articolo dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse e sigillate. Non è possibile, pertanto, la presentazione delle offerte con la modalità indicata nel quesito. 9 8 7 Si fa riferimento all articolo 7 e in particolare alla Linea 5 ( Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: realizzazione e gestione sito WEB relativo al progetto, rapporti con i media e organizzazione convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto ) dove nella descrizione, nelle azioni previste e nei prodotti si prevede la realizzazione del sito web di progetto, tuttavia negli obiettivi della medesima linea si fa riferimento allo sviluppo di un sito internet funzionale, organizzato con riferimento alle strategie comunicative che l iniziativa intende adottare là dove l Ufficio Giudiziario non ne sia dotato. Si chiede di chiarire se nell ambito della linea 5 sia richiesta la creazione e gestione del solo sito web di progetto o, allo stesso tempo, l ulteriore creazione e gestione di siti web istituzionali per gli Uffici Giudiziari coinvolti che non ne fossero dotati. Risposta Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla FAQ n. 8. In relazione a: Articolo 7 Caratteristiche e contenuti dei servizi richiesti, Linea 5: Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: realizzazione e gestione del sito web relativo al progetto, rapporti con i media e organizzazione convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto. Si chiede se il sito Web previsto debba essere un sito informativo sull iniziativa progettuale o se il sito web vada piuttosto realizzato come sito dell Ufficio Giudiziario con sezioni descrittive dell ufficio, della sua organizzazione, dei servizi erogati e se sono prevedibili, a discernimento del proponente, servizi da erogare on-line tramite il portale dell Ufficio. Come ben evidenziato all'art. 7 del disciplinare di gara, il servizio richiesto è "la progettazione ed attivazione di un sito Web di PROGETTO" e che "tale progettazione risponde alla necessità di mettere a punto uno strumento di facile e rapida consultazione di ciò che avviene, nell ambito del PROGETTO di innovazione degli Uffici Giudiziari coinvolti". Eventuali servizi aggiuntivi, da presentare con le modalità previste all'art. 33 del disciplinare di gara, restano nella facoltà dei soggetti proponenti. Si fa riferimento all art.22, in particolare ai punti 3 e 4: Ciascun Concorrente all appalto potrà formulare la propria offerta per più lotti a condizione che, a pena di esclusione, il proponente sia esattamente identico in tutti i lotti cui partecipa ; E fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di presentare domande di partecipazione per più lotti con A.T.I. identiche ma con mandataria diversa scelta tra le aziende dell ATI. Per titolo esemplificativo, è possibile che sia accettata una situazione di questo tipo? LOTTO 1: la compagine è costituita da A come mandataria e altre due imprese B e C LOTTO 2: la compagine è costituita da B come mandataria e altre tre imprese come mandanti A e C Risposta www.sito.regione.campania.it/faq/decdir33_2013_faqindex.htm 2/5

Con riferimento al quesito posto si rinvia alla FAQ n.3. già pubblicata nell'apposita sezione del portale regionale, dove si precisa che la partecipazione a più lotti è possibile solo qualora la compagine, da intendersi quale proponente, sia esattamente la medesima. 6 5 4 Con riferimento all'art.26 del Disciplinare di gara e, in particolare, alla garanzia provvisoria relativa a ciascun lotto, si richiede conferma che l importo dimezzato ai sensi di quanto prescritto all art.26.1 del disciplinare vada commisurato al valore del singolo lotto e non al valore dell intero appalto come indicato dall art.26.2. Si conferma che l'importo dimezzato ai sensi dell'art.26.1 del disciplinare deve essere commisurato al singolo lotto. In merito alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 1) Con riferimento all'art. 9 del Capitolato d'oneri, in cui si prevede l'istituzione di una Cabina di Regia il cui regolamento di funzionamento interno sarà definito entro 15 giorni dalla prima riunione, si richiede a codesta Amministrazione di esplicitare se la Cabina di Regia è un organo/entità unica e trasversale a tutti e 3 i Lotti oppure se verrà istituita una cabina di regia per ciascuno dei lotti in cui è stato suddiviso il servizio oggetto di appalto. 2) Si chiede infine se è possibile partecipare ai 3 lotti in RTI in cui: in due lotti è capofila la società A e B+C saranno mandanti e nel terzo lotto la capogruppo sarà la società B e A+C saranno mandanti? Con riferimento al quesito n.1, si precisa che la cabina di regia è trasversale all'intero servizio a gara. Come riportato all'articolo 9 del disciplinare di gara, il regolamento interno, da adottarsi nei 15 giorni successivi alla prima riunione, dettaglierà le modalità di funzionamento della stessa. Con riferimento al secondo quesito si rinvia alla FAQ n.3. già pubblicata nell'apposita sezione del portale regionale, dove si precisa che la partecipazione a più lotti è possibile solo qualora la compagine, da intendersi quale proponente, è esattamente la medesima. Premesso che, come indicato all art. 25 c.1, è previsto l avvalimento per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, si vuole sapere se il soggetto di cui si parla può essere quello con cui si partecipa in Raggruppamento Temporaneo di imprese. Se tre imprese, A, B e C intendono presentare offerta in costituendo RTI, con A mandataria, B e C mandanti. Se la società C mandante non possedesse per intero nella misura richiesta del 20% il requisito della capacità economica, ma soltanto del 10%, può avvalersi del fatturato di lavori analoghi da parte delle ditte A o B, posto che queste ultime abbiamo capacità di lavori analoghi eccedenti il soddisfacimento dei loro rispettivi requisiti? Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla determinazione n. 2/2012 dell AVCP in tema di avvalimento. L art. 7 della su citata determinazione, stabilisce che ( )nel caso in cui il bando o il disciplinare, nell ambito di un appalto di servizi o forniture, stabiliscano requisiti minimi di partecipazione per la capogruppo o per le mandanti all interno di un R.T.I., queste possono tutte ricorrere all istituto dell avvalimento per provare la capacità prescritta. In tale prospettiva, non esistono limitazioni all applicazione dell istituto, con la conseguenza che deve essere ritenuto possibile l utilizzo dell avvalimento esterno (da parte di un impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell impresa avvalsa).quindi, il divieto di cui all art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l una con l altra, www.sito.regione.campania.it/faq/decdir33_2013_faqindex.htm 3/5

vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. infine, si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un altra impresa deve provare l effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l A.T.I., a soddisfare la richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell associazione e, dunque, non è in condizione di incidere unilateralmente sull organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l esecuzione dell appalto. Pertanto, alla luce di quanto su richiamato, si ritiene possibile il ricorso all avvalimento interno nei modi e nei limiti indicati nella richiamata deliberazione dell AVCP. 3 2 Domanda Si fa riferimento all art.22, in particolare ai punti 3 e 4: Ciascun Concorrente all appalto potrà formulare la propria offerta per più lotti a condizione che, a pena di esclusione, il proponente sia esattamente identico in tutti i lotti cui partecipa ; E fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di presentare domande di partecipazione per più lotti con la medesima impresa proponente ma con una compagine di A.T.I. differente. Per titolo esemplificativo, è possibile che sia accettata una situazione di questo tipo? LOTTO 1: la compagine è costituita da Penelope come proponente e altre due imprese A e B LOTTO 2: la compagine è costituita da Penelope come proponente e altre tre imprese A B e C Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le previsioni dell art. 22 sono tassative Ciascun Concorrente all appalto potrà formulare la propria offerta per più lotti a condizione che, a pena di esclusione, il proponente sia esattamente identico in tutti i lotti cui partecipa. Pertanto, la partecipazione a più lotti è possibile solo qualora la compagine, da intendersi quale proponente, è esattamente la medesima. La casistica proposta a titolo esemplificativo comporterebbe l esclusione dalla partecipazione a entrami i lotti. Domanda Rif. Sezione 1 Capitolato d oneri Art. 13 Subappalto e cessione del contratto È indicato che: Non sono in alcun modo consentiti il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato/Disciplinare e la cessione del relativo contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del Dlgs. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. e Rif. Allegato 1 Modulo Unico - Punto 8 È richiesto di dichiarare: di essere consapevole che al subappalto si applica la disciplina dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e che la parte del servizio da subappaltare, è la seguente Si chiede di confermare che sia consentito il ricorso al subappalto nei limiti di quanto disposto dall art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Con riferimento al quesito posto si evidenzia che il disciplinare di gara ha valore di lex specialis www.sito.regione.campania.it/faq/decdir33_2013_faqindex.htm 4/5

e le sue previsioni prevalgono su qualsiasi altra presente eventualmente negli allegati.in tale ottica si confermano le previsioni contenute nell'art. 13 del disciplinare di gara che recita "Non sono in alcun modo consentiti il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato/Disciplinare e la cessione del relativo contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del Dlgs. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto". Il facsimile di dichiarazione deve essere adattato alle previsioni contenute nel disciplinare. Nel caso specifico si invitano i partecipanti ad espungere la dichiarazione relativa al subappalto. 1 Si prega di confermare la possibilità di ricorrere all istituto dell avvalimento all interno della compagine che presenterà l offerta ovvero di potersi avvalere, per i requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui fosse carente un azienda, del/dei soggetto/i con cui il RTI presenterà l offerta. Con riferimento al quesito posto, si rinvia alle previsioni dell art. 25 del disciplinare di gara che, al comma 1, prevede espressamente il Concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell art. 34 Codice, in relazione ad una specifica gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. www.sito.regione.campania.it/faq/decdir33_2013_faqindex.htm 5/5