Quaderni n. 1 IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI QADRO NORMATIVO: CONTENTI E ASPETTI APPLICATIVI La pubblicazione in Gazzetta fficiale del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, che aggiorna e modifica in parte il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sul Rendimento energetico degli edifici, ha reso operative alcune importanti disposizioni, finalizzate a un risparmio energetico più spinto. Di particolare interesse all interno del corpo normativo risultano l ambito di applicazione che non è più limitato ai soli edifici di nuova costruzione, ma anche a quelli già esistenti e l introduzione obbligatoria dell attestato di certificazione o qualificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli che hanno richiesto o presentato il permesso di costruire dopo la data dell 8 ottobre 2005. In particolare i nuovi provvedimenti legislativi tendono a regolamentare: la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici l applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione i criteri per garantire la qualificazione e l indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all orientamento della politica energetica del settore la promozione dell uso razionale dell energia anche attraverso l informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l aggiornamento degli operatori del settore. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 coordinato con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (in vigore dal 2 febbraio 2007) Tab. 1 Stralcio dei principali articoli e relativi contenuti Art. 3 Ambito di intervento L ambito di applicazione del decreto riguarda: a) la progettazione e la realizzazione di: edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati nuovi impianti installati in edifici esistenti opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti b) l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti c) la certificazione energetica degli edifici d) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, è prevista un applicazione graduale, in funzione del tipo di intervento, e cioè: applicazione integrale a tutto l edificio in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 applicazione integrale a tutto l edificio in caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell edificio, nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell intero edificio esistente applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, in caso di interventi su edifici esistenti, quali: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell involucro edilizio e ampliamenti volumetrici, nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti, sostituzione di generatori di calore Sono esclusi dall ambito di applicazione: gli edifici di interesse storico, che ricadono nella regolamentazione dei beni culturali e del paesaggio i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati solo per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo i fabbricati isolati con superficie utile totale < a 50 m 2 gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. I
Quaderni n. 1 / 07 Art. 6 Certificazione energetica degli edifici Entro il 1 febbraio 2008, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione secondo le modalità indicate all art. 3 dovranno essere dotati di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore. Tale disposizione si applica con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore: Scadenza A decorrere dal 1 luglio 2007 Ambito di applicazione Edifici di superficie utile superiore a 1000 m 2, in caso di trasferimento oneroso dell intero immobile A decorrere dal 1 luglio 2008 Edifici di superficie utile fino a 1000 m 2, in caso di trasferimento oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliari A decorrere dal 1 luglio 2009 Singole unità immobiliari, in caso di trasferimento oneroso A decorrere dal 1 gennaio 2007 l attestato di certificazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura (ad esempio, sgravi fiscali). L attestato di certificazione energetica ha una validità temporale di 10 anni a partire dal suo rilascio e viene aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni Le modalità di compilazione della documentazione progettuale dovranno essere stabilite con apposito decreto (di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio) La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (e non vi devono essere oneri aggiuntivi per il committente) Copia della documentazione sopra indicata deve essere conservata dal Comune, il quale definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d opera (ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità della documentazione progettuale. Art. 11 Requisiti della prestazione energetica degli edifici In attesa dell entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall attestato di qualificazione energetica o da un equivalente procedura di certificazione stabilita dal Comune di competenza con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre 2005. Art. 15 Sanzioni Sono previste sanzioni di varia natura per il professionista, il direttore dei lavori, il proprietario o conduttore dell immobile, l amministratore, il tecnico incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, il costruttore. Il nuovo tessuto normativo pertanto prevede calcoli e verifiche sull edificio e sull impianto, in funzione della destinazione d uso dell edificio stesso e della tipologia di intervento finalizzati a dimostrarne la prestazione energetica e il relativo consumo di energia nel periodo invernale di riscaldamento. In Tabella 2 viene riportata la classificazione degli edifici, così come stabilita dal DPR n. 412/1993, mentre la Tabella 3 contiene le principali tipologie di interventi sugli edifici e sugli impianti previsti dal Decreto Legislativo n. 311/2006, mentre le Tabelle dalla 6 alla 8.2 riportano i valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, delle chiusure trasparenti e delle vetrazioni da rispettare in sede di progetto e di realizzazione dell edificio. Sono indicati dei valori limite da qui al 2010 con l obiettivo di incentivare soluzioni costruttive e tecnologiche finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti in atmosfera. II
Tab. 2 Classificazione degli edifici (art.3 del DPR n. 412/1993 Categoria edificio e relativa destinazione d uso E.1 E.1(1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme E.1(2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E.1(3) Edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari E.2 E.3 E.4 E.4(1) Cinema e teatri, sale di riunione per congressi E.4(2) Mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto E.4(3) Bar, ristoranti, sale da ballo E.5 E.6 E.6(1) Piscine, saune e assimilabili E.6(2) Palestre e assimilabili E.6(3) Servizi di supporto alle attività sportive E.7 E.8 Edifici adibiti a residenza e assimilabili Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili Edifici adibiti ad attività sportive Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Tab. 3 Tipologie di intervento a) b) c) d) e) f) Edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi Sostituzione di generatori di calore Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile > di 1000 m 2 Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile > di 1000 m 2 Ampliamento di volume > del 20% dell intero edificio esistente Ristrutturazione totale o parziale, manutenzione straordinaria dell involucro edilizio e ampliamento volumetrico all infuori di quanto previsto alle lettere (d) ed (e) INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE L indice di prestazione energetica definisce il consumo di energia primaria totale, riferito all unità di superficie utile (superficie netta calpestabile) o di volume lordo. I valori limite riportati nelle Tabelle seguenti sono espressi in funzione della zona climatica, (alla zona A corrisponde un clima più mite e mediterraneo, mentre alla zona F corrisponde un clima tipicamente alpino) e del rapporto di forma dell edificio, dove: S, espressa in m 2, è la superficie che delimita verso l esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V; V è il volume lordo, espresso in m 3, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di compresi nell intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame. Il grado giorno è un parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti alla temperatura prefissata. III
Quaderni n. 1 / 07 Tab. 4 Edifici residenziali della classe E.1 (classificazione art. 3 DPR n. 412/1993), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme Tab. 4.1 Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 2 anno Tab. 4.2 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2008, dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 2 anno Tab. 4.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 2 anno Tab. 5 Tutti gli altri edifici Tab. 5.1 Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 3 anno Tab. 5.2 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2008, dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 3 anno IV
Tab. 5.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 3 anno Tab. 6 Trasmittanza termica delle strutture opache verticali Tab. 6 Valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali espressa in W/m 2 K dal 1 gennaio 2010 A (fino a 600 GG) 0,85 0,72 0,62 B (da 601 a 900 GG) 0,64 0,54 0,48 C (da 901 a 1400 GG) 0,57 0,46 0,40 D (da 1401 a 2100 GG) 0,50 0,40 0,36 E (da 2101 a 3000 GG) 0,46 0,37 0,34 F (oltre 3000 GG) 0,44 0,35 0,33 Tab. 7 Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate Tab. 7.1 Coperture Valori limite della trasmittanza termica espressa in W/m 2 K dal 1 gennaio 2010 A (fino a 600 GG) 0,80 0,42 0,38 B (da 601 a 900 GG) 0,60 0,42 0,38 C (da 901 a 1400 GG) 0,55 0,42 0,38 D (da 1401 a 2100 GG) 0,46 0,35 0,32 E (da 2101 a 3000 GG) 0,43 0,32 0,30 F (oltre 3000 GG) 0,41 0,31 0,29 Tab. 7.2 Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno Valori limite della trasmittanza termica espressa in W/m 2 K dal 1 gennaio 2010 A (fino a 600 GG) 0,80 0,74 0,65 B (da 601 a 900 GG) 0,60 0,55 0,49 C (da 901 a 1400 GG) 0,55 0,49 0,42 D (da 1401 a 2100 GG) 0,46 0,41 0,36 E (da 2101 a 3000 GG) 0,43 0,38 0,33 F (oltre 3000 GG) 0,41 0,36 0,32 II V
Quaderni n. 1 / 07 Tab. 8 Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti Tab. 8.1 Valori limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m 2 K dal 1 gennaio 2010 A (fino a 600 GG) 5,5 5,0 4,6 B (da 601 a 900 GG) 4,0 3,6 3,0 C (da 901 a 1400 GG) 3,3 3,0 2,6 D (da 1401 a 2100 GG) 3,1 2,8 2,4 E (da 2101 a 3000 GG) 2,8 2,4 2,2 F (oltre 3000 GG) 2,4 2,2 2,0 Tab. 8.2 Valori limite della trasmittanza termica centrale dei vetri espressa in W/m 2 K dal 1 gennaio 2011 A (fino a 600 GG) 5,0 4,5 3,7 B (da 601 a 900 GG) 4,0 3,4 2,7 C (da 901 a 1400 GG) 3,0 2,3 2,1 D (da 1401 a 2100 GG) 2,6 2,1 1,9 E (da 2101 a 3000 GG) 2,4 1,9 1,7 F (oltre 3000 GG) 2,3 1,7 1,3 IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI SGRAVI FISCALI PER INTERVENTI DI RIQALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 1, commi da 344 a 349 Legge Finanziaria n. 296/2006 - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 - Circolare 31 maggio 2007 n. 36 La Legge Finanziaria 2007, nei commi dal 344 al 349, ha introdotto una nuova detrazione, pari al 55% da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, per alcune tipologie di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. La nuova agevolazione risulta interessante per due aspetti sostanziali: 1. gli importi massimi sono riferiti alla detrazione e non alla spesa sostenuta, come nel caso delle detrazioni 36% - 41% 2. viene estesa la platea dei soggetti destinatari e degli immobili oggetto degli interventi. Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, recante Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha stabilito le modalità attuative dell agevolazione fiscale. La Circolare n. 36/2007 ha stabilito inoltre che non è dovuta alcuna comunicazione preventiva al Centro di Pescara dell Agenzia delle Entrate, come invece richiesto per la detrazione del 36%. a. I soggetti interessati La detrazione d imposta riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007. Possono accedere all agevolazione fiscale: le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all art. 5 del Testo nico delle Imposte dei Redditi, non titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici o su unità immobiliari esistenti di qualsivoglia categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; soggetti titolari di reddito d impresa che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica su parti di edifici o su unità immobiliari esistenti di qualsivoglia categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Si può quindi affermare che l agevolazione fiscale riguarda non solo i proprietari, ma anche gli usufruttuari, i comodatari, gli inquilini, i condomini (per le parti comuni). Nota Relativamente agli immobili in leasing, è specificato che lo sgravio fiscale spetta allo stesso contribuente (utilizzatore). La detrazione è calcolata in base al costo sostenuto dalla società di leasing (società concedente) per la realizzazione dell intervento. b. Tipologie di interventi ammesse alla detrazione del 55% Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 ha stabilito le tipologie di intervento a cui è possibile applicare la detrazione fiscale, in relazione alla prestazione richiesta. VI III
Tab. 9 Tipologie di interventi ammesse alla detrazione del 55% Interventi ammessi e requisiti da rispettare Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell Allegato C del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (ved. Tabella 4.1 e Tabella 5.1) Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica, espressa in W/m 2 K, di cui alla Tabella 10 Spese detraibili Rientrano tutte le spese sostenute per interventi che consentano di ottenere complessivamente un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell Allegato C del Decreto Per interventi sulle strutture opache le spese comprendono: fornitura e posa in opera di materiale isolante fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti demolizioni e costruzioni Per interventi su finestre, comprensive di infissi ossia anche di chiusure oscuranti, le spese comprendono: fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso integrazione e sostituzione dei componenti vetrati esistenti Valore max detrazione (euro) 100.000 60.000 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione Nota: in tale ambito rientrano: la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l edificio o per il complesso di edifici a impianti individuali autonomi Per interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda, le spese comprendono: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento Per interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda, le spese comprendono: smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell impianto di climatizzazione invernale esistente fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. In tal caso, oltre alle spese relative al generatore di calore, sono detraibili anche quelle relative a: eventuali interventi sulla rete di distribuzione sistemi di trattamento dell acqua dispositivi di controllo e regolazione sistemi di emissione 60.000 30.000 N.B. Tra le spese detraibili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopra indicati, compresa la redazione dell attestato di certificazione o qualificazione energetica Tab. 10 Valori limite della trasmittanza termica utile delle strutture componenti l involucro edilizio espressa in W/m2 K Strutture opache verticali Finestre comprensive di infissi A 0,72 5,0 B 0,54 3,6 C 0,46 3,0 D 0,40 2,8 E 0,37 2,5 F 0,35 2,2 NOTA ALLA TABELLA 11 Per quanto riguarda gli interventi sull involucro edilizio, si evidenzia che il Decreto non riporta i valori limite di trasmittanza termica utile per le strutture opache orizzontali o inclinate (coperture e pavimenti). Riteniamo si tratti di una dimenticanza e a nostro avviso, presumibilmente a breve, verrà emanato uno specifico provvedimento legislativo con tale integrazione, che potrebbe prevedere, per congruità con i valori riportati nella Legge Finanziaria 2007 e nel Decreto Legislativo n. 311/2006, le seguenti disposizioni (ved. Tabella 11). IV VII
Quaderni n. 1 / 07 Tab. 11 Valori limite della trasmittanza termica utile delle strutture opache orizzontali o inclinate espressa in W/m2 K Strutture opache orizzontali o inclinate Pavimenti verso locali non riscaldati o Coperture verso l esterno A 0,42 0,74 B 0,42 0,55 C 0,42 0,49 D 0,35 0,41 E 0,32 0,38 F 0,31 0,36 Al momento, l alternativa possibile per poter fare rientrare gli interventi sulle pavimentazioni nella detrazione fiscale del 55% consiste nel far ricadere le opere tra quelle di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (ved. Tabella 4.1 e Tabella 5.1). Il tutto deve essere comunque supportato da una verifica progettuale e dalla relativa asseverazione del tecnico abilitato. Da sottolineare che sono interessati solo gli interventi che riguardano pavimentazioni che delimitano l ambiente interno con l ambiente esterno oppure con ambienti non riscaldati. c. Adempimenti Gli adempimenti da rispettare ai fini dell agevolazione in esame riguardano: c.1 la documentazione da acquisire c.2 la documentazione da inviare c.3 le modalità di pagamento c.4 la documentazione da conservare. c.1 La documentazione da acquisire l asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che dimostri la conformità dell intervento ai requisiti previsti. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti industriali, periti agrari, agronomi, forestali. Il Decreto precisa inoltre che l asseverazione può essere compresa in quella sulla conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore dei lavori e presentata in Comune. l attestato di certificazione o di qualificazione energetica L attestato di certificazione energetica deve essere prodotto da un tecnico abilitato successivamente all esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre 2005. In assenza delle procedure di cui sopra, in luogo dell attestato di certificazione energetica, deve essere prodotto l attestato di qualificazione energetica, conformemente ai disposti del Decreto, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l asseverazione). la scheda informativa degli interventi realizzati La scheda informativa deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi della struttura oggetto dell intervento, l identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l intervento, il costo dell intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali, l importo utilizzato per il calcolo della detrazione e il costo delle spese professionali. c.2 La documentazione da inviare Entro 60 giorni dall ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (ovvero per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007), il soggetto interessato deve inviare all ENEA copia dell attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato scheda informativa degli interventi realizzati L invio della documentazione può essere effettuato o in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it (operativo dal 30 aprile 2007), con rilascio della ricevuta informatica o mediante spedizione a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - via Anguillarese, 301-00123 Santa Maria di Galeria (Roma) specificando nella causale il riferimento Finanziaria 2007 Riqualificazione energetica c.3 Le modalità di pagamento Per soggetti non titolari di reddito d impresa, il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, che riporti: la causale del versamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente Le ricevute dei versamenti devono essere conservate. Per soggetti titolari di reddito d impresa, il pagamento delle spese sostenute può essere effettuato anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.) c.4 La documentazione da conservare documentazione trasmessa all ENEA con la ricevuta del relativo invio fatture e ricevute fiscali o quietanze di pagamento (per soggetti non titolari di partita IVA) copia del bonifico bancario o postale, per soggetti non titolari di reddito di impresa copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali dichiarazione del possessore di consenso all esecuzione dei lavori, se eseguiti dal detentore (ad esempio, locatario). d. La cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero degli edifici). VIII