Effetti della revoca del concordato e dichiarazione di fallimento sui rapporti di lavoro

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Effetti della revoca del concordato e dichiarazione di fallimento sui rapporti di lavoro

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria A seguito della revoca del concordato, il lavoratore posto in CIGS non decade dal beneficio della Cassa fino alla scadenza del termine originariamente fissato. Al termine del periodo di CIGS si avrà il licenziamento e la messa in mobilità di tutto il personale ancora in forza. Solo a questa data dovranno essere calcolati gli eventuali ratei ancora a loro spettanti ed il Trattamento di Fine Rapporto. 2

Indennità sostitutiva di preavviso operai ed impiegati che usufruiscono del trattamento di CIGS Come è noto l'istituto del preavviso, disciplinato dall'art. 2118 c.c., è a tutela della parte che subisce il recesso contrattuale, con la finalità della ricerca di un'altra occupazione; nel caso di lavoratore esonerato dal lavorare il periodo di preavviso, allo stesso, deve essere riconosciuta la corrispondente indennità sostitutiva. Nella fattispecie, trattandosi di lavoratori sospesi dalla prestazione lavorativa e posti in CIGS la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non debba esservi il riconoscimento della citata indennità sostitutiva. A tal proposito faccio presente che le motivazioni a supporto del mancato riconoscimento si possano sostanzialmente riassumere in: il dipendente in Cassa Integrazione può utilmente impiegare il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la data effettiva dello stesso alla ricerca di un'altra occupazione. 3

Indennità sostitutiva di preavviso operai ed impiegati che usufruiscono del trattamento di CIGS Inoltre, trattandosi di trattamento sostitutivo della retribuzione, lo stesso non può essere erogato per lo stesso periodo nel quale interviene il trattamento di Cassa, attesa la medesima natura retributiva. Ed ancora: il dipendente conosce benissimo fin dall inizio della CIGS quale sarà il suo ultimo giorno di lavoro, Di seguito si riportano gli estremi di una sentenza della Cassazione che esonera il Commissario dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso a favore dei lavoratori posti in CIGS: Cass. Civ. Sez. Lavoro 07/04/2001 n. 5229. In considerazione del fatto che ormai è prassi consolidata quella di intimare i licenziamenti durante il periodo di CIGS, e nel rispetto dei termini di preavviso, non si ritiene opportuno indicare nello stato passivo, tra i debiti, il costo complessivo, comprensivo degli oneri accessori, dell'indennità Sostitutiva di Preavviso per il personale in forza. 4

Debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali DEBITI VERSO INPS DEBITI VERSO INAIL DEBITI VERSO FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEBITI VERSO OO.SS. 5

Gli obblighi retributivi e contributivi in pendenza di fallimento del datore di lavoro Una sentenza di Cassazione, di indubbia rilevanza sotto il profilo pratico, consente di fare il punto sulla questione degli effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto di lavoro e, in particolare, sulla persistenza degli obblighi retributivi (e contributivi) in relazione alla possibilità di esercizio provvisorio dell attività imprenditoriale o, viceversa, di cessazione dell attività aziendale: Per effetto della dichiarazione di fallimento, in presenza di cessazione di attività aziendale, il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso fino al licenziamento; in difetto del requisito di sinallagmaticità non è quindi configurabile una retribuzione. Non essendovi obbligo retributivo per l assenza di prestazione lavorativa, non è nemmeno configurabile un credito contributivo dell INPS, essendo peraltro irrilevante l avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei crediti retributivi dei lavoratori. Cass., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7473 6

Esonero contributo d ingresso alla mobilità: i chiarimenti del Ministero Il Ministero del Lavoro, nell Interpello n. 34 dell 11 dicembre 2013, fornisce chiarimenti in merito all esonero dal versamento del contributo di ingresso alla mobilità per le imprese, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell art. 182 bis della Legge Fallimentare e che, nel corso del trattamento di CIGS, abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità. Al riguardo, il Ministero ricorda che l accordo di ristrutturazione del debito configura, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo e, pertanto, anche in tal caso è previsto l esonero dal versamento del contributo d ingresso di cui all art. 3, comma 3 della Legge n. 223/1991. 7

Istituti di tutela del credito nel fallimento IL FONDO DI TESORERIA INPS IL FONDO GARANZIA INPS 8

Effetti del fallimento sui debiti pecuniari Art. 55, comma 1 L. F. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio... 9

Tutela del credito nel fallimento Le regole per i lavoratori subordinati Art. 2751-bis Codice Civile comma 1, n, 1 Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 10

Debiti verso il personale dipendente RETRIBUZIONI RATEI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEBITI VERSO DIPENDENTI CESSATI DEBITI VERSO DIPENDENTI PER OMESSI VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEBITI VERSO FONDI (ARCO,PREVINDAI, FASI, ECC.) DEBITI V/SOCIETÀ FINANZIARIE PER CESSIONE V STIPENDIO 11

Fondo di garanzia per il T.F. R. LEGGE 29 maggio 1982 N. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in ( pensionistica materia Art. 2 Fondo di Garanzia E' istituito presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituire il datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto 12

Fondo di garanzia per le retribuzioni D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza ( lavoro del datore di Art. 1, comma 1) GARANZIA DEI CREDITI DI LAVORO Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento... il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 13

Intervento del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 29 maggio 1982 n. 297 Art. 2, comma 1 Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;... 14

Requisiti per l intervento del fondo di garanzia CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE ESISTENZA DI UN CREDITO PER TFR O LAVORO SUBORDINATO RIMASTO INSOLUTO (accertamento ( passivo del credito nel fallimento = ammissione al 15

Termini per la presentazione della domanda di intervento del fondo TERMINE INIZIALE: 15 giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo TERMINE FINALE: prescrizione quinquennale per il TFR prescrizione annuale per i crediti da lavoro NB: il termine si computa dalla data della chiusura del fallimento 16

FALLIMENTO n. Udienza del: GIUDICE DELEGATO: CURATORE: PROSPETTO AMMISSIONE CREDITI SOMME RICHIESTE PROGETTO DI AMMISSIONE CREDITORE INSINUAZIO NE N. TITOLO PRIVILEGIO TITOLO PRIVILEGIO CREDITI CONDIZIONALI ART. CREDITI ESCLUSI 55 L. FALL. CREDITI ECCEDENTI LA RICHIESTA TOTALE AMMESSO CONCLUSIONI TFR 34.492,00 TFR 34.492,00 34.492,00 Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 34.857,35 come da richiesta PIPPO 24 PLUTO 51 INTERESSI 365,35 INTERESSI 365,35 365,35 DI CUI ANF SU RETRIBUZIONE 138,78 ANF 138,68 TFR 24.381,07 TFR 15.115,99 1.391,04 15.115,99 F.DO TESORERIA INPS TFR PRESSO F/DO TESORERIA INP 10.656,12 -di cui euro 138,68 a titolo di ANF sotto condizione di mancato pagamento da parte dell INPS Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 15.115,99 per TFR alla data del 23.10.2013 e Euro 1.233,39 per retribuzioni pregresse e ratei maturati e non liquidati al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Si propone l'ammissione del credito di Euro 10.656,12 a titolo di TFR sotto condizione di mancato pagamento da parte dell' INPS. TFR 30.573,37 TFR 30.752,07 178,7 30.752,07 PAPERINO 49 F.DO PREV. COMPLEMENT ARCO 2.279,51 F.DO PREV. COMPLEMENT ARCO 3.494,59 1215,08 3.494,59 Si propone l'ammissione al privilegio per Euro 35.825,59 come ricalcolato. RETRIBUZIONE 1.279,70 RETRIBUZIONE 1.578,93 299,23 1.578,93 17

Chi può richiedere il credito LAVORATORE DIPENDENTE GLI EREDI I CESSIONARI DEI CREDITI DEI LAVORATORI SUBORDINATI (circ 89/12) I tempi di pagamento da parte dell INPS sono di 60 giorni dalla presentazione della domanda 18

Componenti escluse INDENNITA' DI PREAVVISO INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO DELL'INPS CHE IL DATORE DI LAVORO AVREBBE DOVUTO ANTICIPARE 19