Modello 730/2015 novità Saverio Cinieri Dottore Commercialista Revisore Contabile Giornalista pubblicista Agg. 24/03/2015 1
Principali riferimenti normativi Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2015 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015 Circolare Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015, n. 7/E Circolare Agenzia delle Entrate 23 marzo 2015, n. 11/E Agg. 24/03/2015 2
Frontespizio Novità/1 La nuova Casella 730 senza sostituto va usata in caso di presentazione della dichiarazione senza sostituto d imposta. Sezione Dati del contribuente : scompare il Rigo dedicato allo stato civile del contribuente e vengono due caselle ( Tutelato/a e Minore ) da barrare in caso di dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente. Viene uniformata al 1 gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali; scompare, quindi, il Rigo in cui indicare il Domicilio fiscale al 31/01/.. segue Agg. 24/03/2015 3
Frontespizio Novità/2 Sono previsti nuovi Codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell addizionale regionale (casella Casi particolari addizionale regionale ). Nel prospetto familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all estero; scompare, invece, la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente Agg. 24/03/2015 4
Quadro A Redditi dei terreni Novità/1 I redditi derivanti da produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, se rispettano determinati limiti, producono reddito agrario (art. 22 D.L. 24.4.2014, n. 66) e vanno nel Quadro A. Dal 2014 non vale la regola secondo cui in caso di fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni coltivabili a prodotto annuale, non coltivato per cause indipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale e agrario dell annata agraria non coltivata è ridotto del 70% (art. 7, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91); pertanto, nella Col. 7 (Casi particolari) scompare il Cod. 1 e il Cod. 5. segue Agg. 24/03/2015 5
Quadro A Redditi dei terreni Novità/2 Nella Colonna 9 (IMU non dovuta) cambiano i codici in presenza delle relative condizioni di esenzione dall IMU, per tener conto delle nuove norme introdotte da D.M. 28 novembre 2014. Per il calcolo dell acconto 2015 chi presta l assistenza fiscale applica l ulteriore rivalutazione nella misura del 30% (oppure del 10% per coltivatori diretti e IAP). Agg. 24/03/2015 6
Quadro B Redditi dei fabbricati Novità/1 Cambiano alcune delle regole in merito al principio di alternatività tra IMU e IRPEF per tener conto delle novità in materia di IMU emanate nel 2014. Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% la misura dell aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L aliquota del 10% si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (a tale proposito, è stata inserita la nuova Colonna 9, nella Sezione II del Quadro che va barrata). segue Agg. 24/03/2015 7
Quadro B Redditi dei fabbricati Novità/2 L opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Non è stata prorogata, per il 2015, la sospensione degli sfratti per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio: pertanto, per il calcolo dell acconto 2015, chi presta assistenza fiscale non deve tener conto dell agevolazione. Scompare la Colonna 10 del Mod. 730/2014, in quanto non va più comunicato l importo dell IMU dovuta per ciascun fabbricato esposto nel Quadro B. Agg. 24/03/2015 8
Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati Novità/1 Il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che i sostituti d imposta inviano all Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico. Cambiano le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati calcolate a cura di chi presta assistenza fiscale. Da quest anno, l indicazione nel Rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF. segue Agg. 24/03/2015 9
Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati Novità/2 La Sezione V (Rigo C14) viene rinominata da Contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro a Bonus IRPEF. In esso vanno indicati i dati utili al calcolo del Bonus. Chi presta l assistenza fiscale ricalcola l ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Mod. 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3). Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il Rigo C14. Viene inserita la nuova Sezione VI - Altri dati, in cui è previsto il Rigo C15 dove va indicato, in Colonna 1 il Reddito al netto del contributo pensioni e in Colonna 2 il Contributo di solidarietà trattenuto. Agg. 24/03/2015 10
Quadro D Altri redditi Novità Viene prevista una tabella di raccordo tra la Certificazione Unica 2015 (Mod. CU) e i Righi da D3 a D5 in modo da tener conto della nuova codifica introdotta con il Mod. CU. Agg. 24/03/2015 11
Quadro E Oneri e spese Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione del 19% e del 26% Per i premi assicurativi (Righi da E8 a E12), sono previsti due nuovi Codici (viene quindi eliminato il vecchio Codice 12): Codice 36 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% che sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; Codice 37 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana che sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Aumentano dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, Codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (Righi da E8 a E12, Codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro. Agg. 24/03/2015 12
Quadro E Oneri e spese Sezione II: spese e oneri deducibili dal reddito complessivo Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (scompare, quindi, la Colonna 1 del Rigo E21). Viene introdotto il nuovo Rigo RP32 per indicare la deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni. Agg. 24/03/2015 13
Quadro E Oneri e spese Sezione III e IV: ristrutturazioni, bonus mobili e risparmio energetico Sono state prorogate: la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. la detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. la detrazione del 65% per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Agg. 24/03/2015 14
Quadro E Oneri e spese Sezione V: detrazioni per inquilini con contratti di locazione Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (Rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all imposta lorda, chi presta l assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. Agg. 24/03/2015 15
Quadro E Oneri e spese Sezione VI: altre detrazioni d imposta Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (Rigo E82). Agg. 24/03/2015 16
Quadro F Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Novità E scomparsa, al Rigo F1, la Colonna 7 nella quale, lo scorso anno, andava indicato l acconto IRPEF 2013 per i terreni e i frontalieri in caso di ricalcolo a seguito della presentazione del Mod. UNICO. Agg. 24/03/2015 17
Quadro G Crediti d imposta Novità E stata inserita la Sez. VII (Rigo G9) per indicare il credito d imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. Art-Bonus (art. 1 D.L. 31 maggio 2014, n. 83). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi. Agg. 24/03/2015 18
Quadro I Imposte da compensare Novità Il Quadro rimane invariato; vengono però ricordate le nuove regole di versamento e compensazione che, a decorrere dal 1 ottobre 2014, per importi superiori a 1.000 euro, devono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati. Agg. 24/03/2015 19
Mod. 730-1 - Scheda 8, 5 e 2 per mille Novità Viene prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell otto, cinque e due per mille dell IRPEF. Da quest anno è possibile destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda Sezione del registro di cui all art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Agg. 24/03/2015 20
Mod. 730-3 - Prospetto di liquidazione Novità/1 Inseriti due riquadri in testa al modello in cui, barrando le relative caselle, viene indicato se si tratta di un Mod. 730 precompilato (accettato o modificato) o di un Mod. 730 non precompilato (con o senza delega al sostituto/caf/professionista). Prevista una nuova casella Comunicazione dati rettificati CAF o professionista da usare se il CAF/professionista trasmette una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per fruire della riduzione delle sanzioni ad 1/8 in caso di errori commessi in sede di apposizione del visto di conformità. Il Rigo 32 accoglie la nuova detrazione concessa ai giovani agricoltori per l affitto di terreni agricoli (Quadro E, Rigo E82). segue Agg. 24/03/2015 21
Mod. 730-3 - Prospetto di liquidazione Novità/2 Introdotti i nuovi Righi 55 e 130 per indicare la quota annuale del credito Art-Bonus e la quota residua da riportare in avanti (Quadro G, Rigo G9). Introdotto il nuovo Rigo 57, in cui vanno indicati i crediti residui per detrazioni incapienti. Il Rigo 60 Differenza perde la Colonna 3 in cui andava indicato il saldo delle Colonne Dichiarante e Coniuge. Inserito il nuovo Rigo 64 che accoglie le detrazioni e i crediti d imposta che sono già stati rimborsati dal sostituto. Inseriti tre nuovi Righi 66, 67, e 68 in cui vanno indicati, rispettivamente, il bonus IRPEF spettante al contribuente, l eventuale bonus riconosciuto in dichiarazione e l eventuale quota da restituire perché non spettante. Agg. 24/03/2015 22