730, Unico 2015 e Studi di settore
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- Ugo Piccolo
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1 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Le novità del Modello 730/2015 Precompilato, termini e quadri Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con il Provvedimento del 15 gennaio 2015, l Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito la versione definitiva del Mod. 730/2015 (anno d imposta 2014) completo di istruzioni alla compilazione. Le novità che interessano il modello sono tante, dalla nuova introduzione del modello 730 precompilato, ai nuovi termini di presentazione del modello. Novità anche sull esposizione delle informazioni sui diversi quadri, nonché della detrazione e deducibilità delle spese. Premessa Da quest anno l Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet MODELLO 730 PRECOMPILATO A DISPOSIZIONE DAL 15 APRILE SUL SITO Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest anno viene inviata all Agenzia delle Entrate dai sostituti d imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); Informat srl 1
2 i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all'agenzia delle Entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti". I nuovi termini di presentazione Il modello 730 deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d imposta oppure al CAF o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. PRESENTAZIONE 730 PRECOMPILATO ENTRO 7 LUGLIO INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITÀ 2
3 Le nuove disposizioni introdotte a regime dall art. 4, commi 2-7, D.Lgs. 21 novembre 2014, n In particolare stabiliscono un unico termine: 1. per la presentazione da parte del contribuente del Mod. 730: al proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 aprile); al CAF/professionista abilitato (precedentemente 31 maggio); 2. per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate: del risultato finale e della dichiarazione predisposta da parte del CAF/professionista abilitato (precedentemente 30 giugno); della dichiarazione predisposta da parte del proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 giugno); 3. per la consegna al contribuente/sostituito da parte dei: sostituti d imposta (precedentemente 31 maggio); CAF/professionisti abilitati (precedentemente 15 giugno); di copia dei Modd. 730 elaborati e dei relativi prospetti di liquidazione. Tale consegna deve essere comunque effettuata prima della trasmissione telematica della dichiarazione. Presentazione del Mod. 730 al sostituto Presentazione del Mod. 730 al CAF/professionista Trasmissione del Mod. 730 ad Agenzia (sostituto, CAF, professionista) MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI Consegna Mod. 730 al dipendente da parte del sostituto Consegna Mod. 730 al dipendente da parte del CAF/professionista Il frontespizio Le novità del frontespizio sono: STATO CIVILE Da quest anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato). 3
4 Rimangono presenti le caselle Tutelato/a e Minore da utilizzare nelle casistiche in cui la dichiarazione sia presentata da soggetto diverso dal contribuente, vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età. DOMICILIO FISCALE Sono state semplificate ed uniformate le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF: 1. viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento; Domicilio fiscale di riferimento per addizionale regionale Domicilio al 31/12 dell anno di riferimento Domicilio al 1/1 dell anno di riferimento Già con effetto dal periodo d imposta viene stabilito che l acconto dell addizionale comunale deve sempre essere versato con l aliquota deliberata per l anno precedente (prima della novella normativa il comune poteva variare l aliquota per l acconto pubblicando la delibera entro il 20 dicembre dell anno precedente); 4
5 Acconto addizionale comunale Aliquota pubblicata entro il 20/12 dell anno precedente a quello di riferimento Aliquota deliberata per l anno precedente Non sarà pertanto più necessario tener conto di due distinti elenchi (uno per l acconto ed uno per il saldo): l acconto dell addizionale comunale IRPEF 2015 è calcolato utilizzando l aliquota, l eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni in vigore per il le Regioni e le Province autonome dovranno inviare al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze ( Dal 2015 (periodo di imposta 2014), la Regione competente è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa, come indicato nell apposita sezione del frontespizio. Si ricorda che prima della novità introdotta dall articolo 8, D.Lgs. n. 175/2014 la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale era fissata al 31 dicembre dell anno di riferimento. Pertanto, relativamente all anno 2014, l addizionale regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio Inoltre, la casella Casi particolari addizionale regionale, presente in corrispondenza dei due righi destinati all indicazione del domicilio fiscale, quest anno va barrata nel caso in cui il dichiarante risieda in: Basilicata; Veneto; Lazio, e rientri nelle categorie svantaggiate per le quali tali Regioni hanno previsto un aliquota di addizionale regionale agevolata, come di seguito specificato. 5
6 FAMILIARI A CARICO Nel modello da quest anno si dovrà indicare anche il codice fiscale dei figli a carico residenti all estero. Viene eliminata la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente presente lo scorso anno per consentire al contribuente di indicare il numero dei figli residenti all estero per i quali non era stato possibile indicare il codice fiscale. I quadri QUADRO A REDDITI DEI TERRENI Abrogazione della determinazione forfettaria reddito terreno incolto L articolo 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l articolo 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l esclusione dall IRPEF del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione del fondo per un intera annata agraria. Se il terreno risulta incolto per un intera annata agraria non è quindi più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario. Ecco che, nel Mod. 730/2015, tra i codici da indicare nella colonna 7 Casi particolari non sono più presenti: il codice 1, che fino allo scorso anno identificava la sopra citata agevolazione, ora abrogata; il codice 5, da indicare, fino all anno scorso, in caso di terreno non coltivato per l intera annata agraria dato in affitto a giovani agricoltori. Aumenta la rivalutazione del reddito dominicale e agrario L articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 sostituisce l articolo 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013 ), prevedendo una ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle misure di: anni 2013 e %; anno %; dal %. 6
7 Tale ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola è del 5%, per gli anni 2013 e 2014 ed al 10% per il Essa va applicata all importo risultante dalla rivalutazione ordinaria (70%, per il reddito agrario e dell 80%, per quanto riguarda il reddito dominicale). Pertanto, seppur ai fini della tassazione dei terreni per il periodo di imposta 2014, l ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al 15% (5% per coltivatori diretti/iap), ai fini della determinazione dell acconto 2015 si dovrà tener conto della nuova misura dell ulteriore rivalutazione (30% in linea generale - 10% per coltivatori diretti e IAP). DAL 2015 ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITI TERRENI IMPONE RICALCOLO ACCONTO 2015 La produzione di energia elettrica da fonti agro-forestali L articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014, integrando l articolo 1, comma 423, Legge n. 266/2005, prevede che, per i soli anni 2014 e 2015, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di: energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili (agro-forestali fino a kwh annui e fotovoltaiche fino a kwh annui); carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo; costituiscono attività connesse ex articolo 2135, comma 3, codice civile, e si considerano quindi produttive di reddito agrario. Tali redditi dovranno essere indicati nel quadro A, Mod. 730/2015, essendo considerati redditi agrari, sempre se trattasi di produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA. QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI Cedolare secca Con l emanazione di alcuni Decreti il Legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca. Riduzione aliquota - Il D.L. n. 102/2013, c.d Decreto IMU aveva già disposto la riduzione dal 19% al 15% dell aliquota per la cedolare secca per i contratti a canone concordato, con decorrenza dal L art. 9, comma 1, 7
8 Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, limitatamente al quadriennio , riduce ulteriormente la suddetta aliquota al 10%. Cedolare al 10% anche per i comuni colpiti da calamità naturale Con la L. 23 maggio 2014, n. 80 è stata ampliata l applicabilità dell aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio Tale agevolazione è riservata ai contratti di locazione a canone concordato. La riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. Il contribuente dovrà compilare la sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9 Stato di emergenza. Estensione della cedolare per contratti stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro È stata confermata l estensione della possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate dagli enti a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni; con rinuncia all aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione. Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio - L art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013 (c.d. Decreto Milleproroghe ) dispone il differimento dei termini previsti per l esecuzione delle procedure di sfratto al 31 dicembre In sostanza, per i proprietari degli immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell esecuzione, ovvero fino al 31 dicembre In tale caso, il soggetto che presta assistenza fiscale, dovrà procedere ad un ricalcolo dell acconto Soppresso l obbligo di indicazione dell IMU dovuta in dichiarazione Sono stati soppressi i commi 103 e 104 dell articolo 1, Legge n. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal Ecco che a partire dal periodo d im-posta Decade l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l importo dell IMU dovuta per l anno precedente. 8
9 Effetto sostitutivo IMU - IRPEF nei redditi dei fabbricati - In generale, l IMU sostituisce l IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito Come per l anno d imposta 2013, anche per il 2014 valgono i criteri già conosciuti, e quindi per verificare l assoggettamento di un fabbricato ad IRPEF deve essere considerato esclusivamente se con riferimento a quell immobile è stata o meno versata l ordinaria IMU (ma non la mini IMU). Il versamento nel 2014 della TASI non ha alcuna rilevanza ai fini dell effetto sostitutivo IRPEF. QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Tra le novità presenti in questo quadro riconosciamo: Il bonus IRPEF - l introduzione del nuovo rigo C14, relativo al bonus IRPEF (80 ); Le somme per incremento della produttività - la compilazione obbligatoria del rigo C4, in caso di presenza di compensi erogati per incremento della produttività; Il contributo di solidarietà - l introduzione della colonna relativa al reddito al netto del contributo pensioni nel rigo C15, con riferimento al contributo di solidarietà. 9
10 QUADRO E ONERI E SPESE Sezione I - spese per le quali spetta la detrazione del 19% o del 26%. Le novità di questa sezione riguardano sostanzialmente solo i righi generici da E8 a E12, nei quali vanno indicati, con un codice numerico, gli altri oneri detraibili (in misura del 19% o 26%). Trattasi in particolare: Nuovi codici 36 e 37 per i premi di assicurazioni: I premi versati in relazione a con tratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio: di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di 630,00 e trovavano collocazione nei righi generici del quadro E (righi da E8 a E12) con il codice 12. Dal 2014, la detraibilità di tali oneri segue le nuove regole: 1. vige un limite di detraibilità generale pari ad 530,00 applicabile complessivamente ai premi relativi: alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001 ); alle assicurazioni vita e contro gli infortuni ( contratti stipulati o rinnovati fino al 2000 ); 2. per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente (codice 36). 10
11 PREMI ASSICURAZIONI CODICE 36 CODICE 37 Rischio morte, invalidità permanente (dal 2001), vita e infortuni (no al 2000) Rischio di non autosufficienza Massimo 530,00 Massimo 1.291,00 erogazioni ad attività culturali (codici 26, 27 e 28) e incompatibilità con l art-bonus. Con l art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato introdotto un nuovo credito d imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus ) per il triennio Detto credito d imposta (nuovo rigo G9) è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 ed il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le erogazioni liberali individuate dal: - codice 26 - a favore delle attività culturali ed artistiche; - codice 27 - a favore degli enti dello spettacolo; - codice 28 - a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca del credito di imposta art-bonus - rigo G9. erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) Con il codice 41 nei righi generici da E8 a E12 sono individuate le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Dal 2014 esse sono detraibili nella misura del 26%. Il limite massimo agevolabile di 2.065,00, da verificare considerando l eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righi da E8 a E12 dal codice
12 Erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) Per il 2014 Detrazione 26% - Limite di spesa 2.065,00 Erogazioni liberali a partiti politici (codice 42) Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, dal 2014, vanno indicate nei righi E8-E12, con codice 42. Tale detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti: dei partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro nazionale; dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti, a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. La detrazione è riconosciuta nella misura del 26%, per importi compresi tra 30,00 ed annui. Sezione II: oneri deducibili dal reddito complessivo In tale sezione è stato modificato il rigo E21 ed è stato introdotto il rigo E32, dedicato alla nuova deduzione spettante ai soggetti che acquistano o costruiscono abitazioni da concedere successivamente in locazione. Indeducibilità del contributo al SSN con i premi RC auto (rigo E21). Nel rigo E21 del Mod. 730/2015, dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili, è stata eliminata la colonna 1, che fino allo scorso anno ospitava il contributo versato al SSN con i premi di assicurazione RC auto. La nuova deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione (rigo E32). È stato introdotto con l art. 21, D.L. n. 133/2014, una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che acquistano, costruiscono o ristrutturano, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione 12
13 abitativa, da concedere in locazione: entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione; per almeno otto anni. La nuova deduzione, avviene in 8 quote ed è calcolata sul 20%: del prezzo di acquisto dell immobile ovvero dell ammontare complessivo delle spese di costruzione, nel limite di spesa di ,00; degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l acquisto degli immobili. Sezione III A e B: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - La detrazione per recupero edilizio che è stata prorogata anche per il 2015 con la Legge di Stabilità 2015 trova indicazione nelle sezioni III A e B del quadro E. Per il 2014 la detrazione è rimasta pari: al 50% delle spese sostenute nel limite di ,00 ad unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia); al 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, se presenti procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013, effettuati su immobili siti in zone sismiche ad alta pericolosità e adibiti ad abitazione principale o attività produttive. Sezione IIIC: spese per l arredo degli immobili ristrutturati Tale sezione è dedicata all indicazione delle spese sostenute per l acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici destinati all immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, non presenta alcuna novità di rilievo rispetto allo scorso anno. Sezione IV: spese per interventi di risparmio energetico - Tale sezione non presenta alcuna novità rispetto a quella dello scorso anno. È stato tuttavia soppresso dal 13 dicembre 2014, (D.Lgs. n. 175/2014) l obbligo di invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione che attesta le spese sostenute nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono terminati i lavori nel caso prosecuzione. Sezione V - detrazione per gli inquilini con contratto di locazione. In tale sezione vengono indicate le detrazioni spettanti agli inquilini che stipulano 13
14 contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. È stato introdotto a tal proposito nel rigo E71, colonna 1, il nuovo codice 4, che deve essere utilizzato dagli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale per i quali l art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha previsto, per il triennio , l attribuzione di una detrazione pari a: 900,00 se il reddito complessivo non è superiore a ,71; 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra ,72 e ,41. Sezione VI - dati per fruire di altre detrazioni d imposta Il comma 1-quinquies.1 dell art. 16, TUIR, prevede una nuova detrazione a favore dei giovani agricoltori coltivatori diretti e IAP: di età inferiore a 35 anni; iscritti nella previdenza agricola, che prendono in affitto (con contratto scritto) terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei propri genitori. Tale detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, nel limite di 80,00 per ettaro affittato, fino ad un massimo di 1.200,00 annui. Le spese sostenute per tali canoni di affitto, nel limite di 6.318,00 e nel limite di 80,00 per ettaro affittato, vanno indicate nel rigo E82 del quadro E. QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI Il quadro F è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. QUADRO G CREDITI D IMPOSTA Le novità relative al quadro G si limitano alla modifica del rigo G8 Credito d imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali e l introduzione di un nuova Sezione denominata Credito d imposta per erogazioni cultura. Rigo G8 È stata eliminata la colonna 1 prevista nel modello dello scorso anno e relativa al riporto del credito dall anno precedente. 14
15 Rigo G9 È stata introdotta la nuova sezione VII denominata Credito d imposta per erogazioni cultura, composta unicamente dal rigo G9, che permette ai contribuenti di beneficiare del credito d imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. tale credito è pari al: 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015; 50% per il 2016; e dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. - Riproduzione riservata - 15
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