Metalmeccanici Confindustria: apprendistato professionalizzante di angelo facchini Pubblicato il 10 febbraio 2006 Con l intesa raggiunta tra Federmeccanica, Assistal, Fiom, Fim e Uilm il 19/01/2006 sono state definite le norme che consentiranno l utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore dell industria metalmeccanica e dell installazione di impianti. Le norme generali previste dall intesa definiscono, in primis, il contratto di apprendistato professionalizzante come un rapporto di lavoro finalizzato all acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro, di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. In secondo luogo, le parti assumono l impegno di valorizzare l utilizzo del contratto, riconoscendo la sua importanza ai fini dell aumento della competitività delle imprese e dell occupabilità dei lavoratori. Possono essere assunti con il contratto di apprendistato giovani di età non inferire ai 18 anni e non superiore a 29, limitatamente al conseguimento delle qualifiche previste dalle categorie 3, 4, 5 6 e 7 1
del vigente Ccnl (per questa ultima, solo per i lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali). Possono assumere apprendisti solo aziende che abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti (esclusi i contratti conclusi senza trasformazione prima della scadenza naturale, ed escluso un numero minimo di 4 contratti, che non si computano nella predetta percentuale). Il contratto ha una durata differenziata (si va da un minimo di 38 mesi, in caso di inquadramento finale al 6 livello, ad un massimo di 60 mesi, in caso di inquadramento finale al 5 livello). CATEGORIE DURATA MESI 3 42 4 52 2
5 60 6 38 7 42 Per i livelli 3, 4 e 5 la durata si riduce di 6 mesi in caso di possesso di diploma. Per il livello 5, la durata è pari a 34 mesi per i lavoratori in possesso di laurea inerente. La formazione formale, dovrà riguardare tematiche collegate alla realtà aziendale e professionale e tematiche trasversali. Per quanto concerne le prime, la formazione dovrà riguardare la conoscenza dei prodotti e servizi del contesto aziendale, dell organizzazione del lavoro nell impresa, delle basi tecniche e scientifiche della professionalità, delle tecniche e dei metodi di lavoro, degli strumenti e delle tecnologie di lavoro, delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale, delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Per quanto riguarda le seconde tematiche, la formazione dovrà riguardare quattro diverse aree di contenuto (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro). 3
Il monte ore annuo di formazione formale pari a 120, di cui almeno 40 da espletarsi in modalità teorica. La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali. Il contratto dovrà essere accompagnato da un Piano formativo individuale, secondo il modello allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro, che definisce il percorso formativo del lavoratore, la qualificazione da conseguire e le conoscenze già possedute dal lavoratore, e individua gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e, infine, il nome del tutore. La formazione potrà essere erogata all interno dell azienda, qualora la stessa abbia requisiti di capacità formativa. Le norme che regolano il rapporto di lavoro dell apprendista, prevedono un periodo di prova della durata massima di trenta giorni di effettivo servizio; durante il periodo di prova le parti potranno recedere liberamente dal contratto. Quanto all inquadramento, al momento dell assunzione, l apprendista, può essere inquadrato ad un livello inferiore di due livelli a quello di destinazione. E previsto il passaggio al livello superiore dopo un periodo predeterminato, variabile secondo la 4
durata iniziale del contratto; inoltre, è previsto un terzo periodo nel quale l inquadramento resta fermo ad un livello inferiore a quello di destinazione, ma la retribuzione sale sino a quella prevista per il livello finale di inquadramento. Al momento della conclusione del contratto, l apprendista ha diritto all attribuzione della qualifica che è stata oggetto del contratto. In caso il lavoratore venga mantenuto in servizio, il periodo svolto in apprendistato dovrà essere computato nell anzianità di servizio a tutti gli effetti normativi e retributivi (esclusi gli aumenti di anzianità). Febbraio 2006 5