Rendimento energetico degli edifici

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Transcript:

Rendimento energetico degli edifici In sintesi 1

CONTENUTI D.Lgs. 192/05 D.Lgs. 311/06 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 2

Il settore edilizio utilizza circa il 40% dell energia consumata in Italia [residenziale e terziario]. La maggior parte di questa energia viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento e più del 10% viene dispersa attraverso i componenti finestrati. Decisivo è pertanto il ruolo dei serramenti nel bilancio energetico di un edificio. Il decreto legislativo n 192 è l attuazione di una Direttiva europea 2002/91/CE Finalità del Decreto Stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. 3

Come si applica il Decreto L Italia è stata divisa in 6 zone climatiche: A-B-C-D-E-F in funzione di parametri GG => gradi-giorno Per ogni zona sono stati definiti i valori minimi sulla trasmittanza termica dei componenti trasparenti. 4

Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi espressa in W/m²Kimposti dal D.Lgs. 192/05 e corretto dal D.Lgs. 311/06 Zona Climatica Dall 1 gennaio 2006 Uw (w/m²k) Dall 1 gennaio 2008 Uw (w/m²k) Dall 1 gennaio 2010 Uw (w/m²k) A 5,5 5,0 4,6 B 4,0 3,6 3,0 C 3,3 3,0 2,6 D 3,1 2,8 2,4 E 2,8 2,5 2,2 F 2,4 2,2 2,1 5

Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica centrale U dei vetri in W/m²K imposti dal D.Lgs. 192/05 e corretto dal D.Lgs. 311/06 Zona Climatica Dall 1 gennaio 2006 Ug (w/m²k) Dall 1 luglio 2008 Ug (w/m²k) Dall 1 gennaio 2011 Ug (w/m²k) A 5,0 4,5 3,7 B 4,0 3,4 2,7 C 3,0 2,3 2,1 D 2,6 2,1 1,9 E 2,4 1,9 1,7 F 2,3 1,7 1,3 6

Dove si applica il Decreto: Nuove costruzioni Ristrutturazioni totali o parziali sopra i 1000 m² Manutenzioni straordinarie oltre il 20% del volume dell ampliamento 7

Dove non si applica il Decreto: Agli immobili vincolati dai beni culturali Ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti non sono riscaldati, oppure sono riscaldati da reflui energetici del proprio processo produttivo Ai fabbricati con superficie inferiore ai 50 mq. A locali non direttamente riscaldati (cantine, garage, vano scala) 8

Cosa prevedono i D.Lgs. D.Lgs. 192/05 Cogente dal 8 ottobre 2005, il D.Lgs. 192/05 stabilisce criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica e di far conseguire all Italia gli obiettivi nazionali di riduzione dell emissione dei gas serra stabiliti dal Protocollo di Kyoto. D.Lgs. 311/06 Cogente dal 2 febbraio 2007, in attesa della pubblicazione di decreti attuativi e di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, apporta modifiche correzioni e integrazioni al D.Lgs. 192/05 modificando le regole valide per il regime transitorio. 9

Ambiti di applicazione del decreto legislativo n 192 del 19 agosto 2005 (e succ. mod.) Il D.Lgs. 192/05, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, si applica integralmente a tutto l'edificio nel caso di interventi di: 1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 2. progettazione e realizzazione di nuovi impianti installati in edifici esistenti; 3. esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti; 4. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq; 5. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq. 10

Ambiti di applicazione del decreto legislativo n 192 del 19 agosto 2005 (e succ. mod.) Il D.Lgs. 192/05, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, si applica limitatamente al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizione nel caso di interventi di: 1. ristrutturazione totale o parziale e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio in edifici di superficie utile inferiore ai 1000 metri quadrati (per esempio il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto oppure dell'impermeabilizzazione delle coperture); 2. ampliamento di edifici volumetricamente inferiori al 20%; 3. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 4. sostituzione di generatori di calore. 11

Ambiti di applicazione del decreto legislativo n 192 del 19 agosto 2005 (e succ. mod.) Il D.Lgs. 192/05, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, si applica integralmente al solo volume ampliato nel caso di interventi di: 1. ampliamento di edifici volumetricamente superiori al 20%. 12

ATTENZIONE Le regioni e le province sono obbligate a recepire la direttiva 2002/91/CE. Possono tuttavia imporre limiti di trasmittanza termica più severi rispetto a quelli indicati dal D.Lgs. 192/05 I dettami del D.Lgs. 192/05 si applicano per le regioni e le province autonome finchè non abbiano provveduto al recepimento della direttiva. Il settore dell energia è stato delegato alle regioni Legge 24/11/2000 n 340. Il comma 16 dell allegato I del D.Lgs. 192/05 indica poi che i calcoli e le verifiche richieste sono da eseguire utilizzando metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori tecniche. 13

Cosa significa per il ns settore? I serramenti sono coinvolti direttamente dal D.L.gs. 192/05 e corretto dal D.Lgs. 311/06 Obbligo di utilizzo di: un profilo a Taglio Termico ed un vetro basso emissivo 14

Uno degli aspetti più importanti introdotti dal D.Lgs. 192/05, così come corretto D.Lgs. 311/06, è l'obbligo di dotare, entro un anno dall entrata in vigore del decreto, di un attestato di certificazione energetica [cfr. Fig.1], secondo quanto riportato dall'allegato B del decreto stesso, le seguenti tipologie di edifici: a) gli edifici di nuova costruzione; b) gli edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq il cui involucro abbia subito ristrutturazione integrale; c) gli edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq che abbiano subito interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria. 15

L'attestato di certificazione energetica sarà obbligatorio anche per gli edifici esistenti al momento della vendita o locazione secondo le seguenti tre soglie temporali: a) a decorrere dal 1 luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile; b) a decorrere dal 1 luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1 luglio 2009, per singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle stesse. 16

Cosa è la certificazione energetica di un edificio o di un alloggio? E' una pagella che informa il proprietario o l inquilino sul livello di consumo in KWh/m² della sua casa o del suo appartamento. Consiste in una scheda che descrive le caratteristiche dell edificio e un voto che indica l efficienza energetica della casa e del suo impianto di riscaldamento. 17

I serramentisti dovranno fornire la loro Dichiarazione di Conformità energetica la quale verrà utilizzata dal professionista abilitato per generare quella generale dell edificio. 18

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