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TRIBUNALE DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Il giudice Luca Minniti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 21 giugno 2012 e vertente TRA Fabio Oreste, elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio n.2 presso lo studio dell avvocato Virginia Calussi ma rappresentato e difeso per procura a margine dell atto di citazione dall avv.to Alfonso Valori del foro di Macerata, PARTE ATTRICE E Aduc Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, pagina 1 di 11

elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n.68 presso lo studio dell avvocato Emmanuela Bertucci e dell avv.to Claudia Moretti del foro di Firenze che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. PARTE CONVENUTA OGGETTO: risarcimento del danno da fatto illecito CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti cosi' concludevano: per PARTE ATTRICE: "a conferma del provvedimento cautelare emesso in data 13/10/2009, in via principale, ordinare alla ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, la rimozione definitiva dal proprio sito internet www.aduc.it del forum intitolato <<dì La tua FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA>> e, comunque, inibirne la divulgazione via internet; in via subordinata, ordinare alla ADUC di eliminare dal detto forum e comunque di inibire la divulgazione via internet dei messaggi di cui all atto di citazione e al ricorso cautelare, nella loro interezza, nonché il titolo FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA ; in via ulteriormente subordinata: a conferma del provvedimento cautelare in sede di reclamo emesso in data 22/2/2010, ordinare alla ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori la rimozione definitiva dal proprio sito internet www.aduc.it e comunque di inibire la divulgazione via internet, nel forum intitolato <<dì La tua FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA>>, dei messaggi nn. 9 e 10 di cui all atto di citazione e al ricorso cautelare, non menzionati tra quelli non aventi carattere diffamatorio nella menzionata ordinanza in sede di reclamo, nonché del titolo FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA ; condannare la ADUC al pagina 2 di 11

risarcimento per il danno morale nonché patrimoniale conseguente alla lesione dell onore, dell immagine e della reputazione dell attore, da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), così corretta l originaria richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite ; per PARTE CONVENUTA: In tesi, rigettare le domande attoree e condannare d ufficio il sig. Fabio Oreste al pagamento in favore di Aduc di una somma equitativamente determinata ai sensi dell art. 96, comma 3, c.p.c.; in ipotesi, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea di oscuramento del forum, individuare i singoli commenti ritenuti diffamanti e rigettare le richieste di risarcimento del danno per carenza di nesso di causalità, poiché relative ad attività di gestione fondi completamente distinte dalle attività di formazione oggetto del forum; in ulteriore ipotesi, in caso di parziale della domanda attorea di oscuramento del forum, individuare i singoli commenti ritenuti diffamanti e, ove ritenesse di dover condannare Aduc al risarcimento del danno subito dall attore, determinare l entità del risarcimento in relazione all esistenza di commenti ritenuti diffamanti nel forum per come modificato da Aduc successivamente alla richiesta di oscuramento; in denegata ipotesi, in caso di totale accoglimento delle domande attoree, ove ritenesse di dover condannare Aduc al risarcimento del danno subito dall attore, determinare l entità del risarcimento in relazione all esistenza di commenti ritenuti diffamanti nel forum per come modificato da Aduc successivamente alla richiesta di oscuramento. Con vittoria di diritti, spese e onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato innanzi al Tribunale di Firenze in data 15 luglio 2009 e notificato in data 27 luglio 2009 il sig. Fabio Oreste chiedeva, in via principale, che l ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, pagina 3 di 11

procedesse alla immediata rimozione dal proprio sito internet del forum intitolato dì la tua FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA, in via subordinata, la eliminazione dal detto forum dei messaggi ritenuti lesivi dell onore e della reputazione del ricorrente, nonché del titolo del forum medesimo. Con provvedimento del 13 ottobre 2009, il Tribunale adito, in accoglimento dell istanza cautelare, inibiva all ADUC la divulgazione in internet del sito contestato e ne ordinava la rimozione. L ADUC presentava reclamo avverso il detto provvedimento cautelare e all esito del procedimento il Tribunale di Firenze, con provvedimento n. 3137 del 28 aprile 2010, in parziale accoglimento delle richieste dell ADUC, statuendo che i messaggi contenuti nel forum non hanno carattere diffamatorio, disponeva la revoca del provvedimento cautelare emesso in primo grado ed ordinava alla medesima reclamante di non intitolare <<Fabio Oreste e la fantafinanza>> il forum dedicato all attività professionale del signor Fabio Oreste. Nelle more del procedimento di reclamo l attore notificava ad ADUC in data 17 dicembre 2009 atto di citazione con il quale chiedeva, oltre alla rimozione definitiva dal proprio sito internet del forum intitolato Fabio Oreste e la fantafinanza e comunque di inibirne la divulgazione via internet, la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale nonché patrimoniale conseguente alla lesione dell onore, dell immagine e della reputazione dell attore, danno quantificato in una somma non inferiore ad 100.000,00. ADUC si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse pretese e chiedendo in tesi il rigetto delle domande attoree e la condanna dell attore al pagamento in favore di ADUC di una somma equitativamente determinata ai sensi dell art. 96, comma 3, c.p.c.; in ipotesi, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea di oscuramento del forum, di individuare i pagina 4 di 11

singoli commenti ritenuti diffamanti e rigettare le richieste di risarcimento del danno per carenza di nesso di causalità; in ulteriore ipotesi, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea di oscuramento del forum, di individuare i singoli commenti ritenuti diffamanti e, ove si ritenesse di dover condannare ADUC al risarcimento del danno subito dall attore, di determinare l entità del risarcimento in relazione all esistenza di commenti ritenuti diffamanti nel forum per come modificato da ADUC successivamente alla richiesta di oscuramento. La causa, istruita con produzione documentale, veniva tenuta in decisione all'udienza del 21 giugno 2012, in ordine alle conclusioni trascritte in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Per ciò che concerne la pretesa risarcitoria della parte attrice fondata sul carattere diffamatorio del forum oggetto del presente procedimento, il giudicante ritiene che occorra mettere in rilievo due circostanze: 1) le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state raccolte e rese pubbliche dall Aduc mediante l apertura di un Forum sul proprio sito ed il forum è privo di moderatore, per cui chiunque può accedervi e scrivere dopo essersi iscritto; 2) l Aduc ha già ritenuto di eliminare dal Forum alcune delle espressioni e frasi di cui si è lamentato l attore signor Oreste prima del provvedimento cautelare del 13 ottobre 2009. Fatta questa premessa non vi è dubbio che Internet abbia spalancato i confini della possibilità di comunicazione pubblica e di esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. La libertà di espressione è un bene costituzionalmente protetto anche nella sua versione telematica moderna e dunque ad avviso del giudicante non appare coerente con la necessità di tutelare tale diritto di rango costituzionale l accoglimento della richiesta attorea di disporre la chiusura dell intero Forum. pagina 5 di 11

Il signor Oreste non ha alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale nel campo della consulenza in materia di mercato finanziario. Per contro, a fronte del diritto dell associazione ad ospitare momenti di discussione pubblica sui temi sensibili per l associazione stessa, su di essa grava il dovere di amministrare il forum in modo tale da proteggere il terzo dall aggressione verbale diffamatoria. Ad avviso del giudicante in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all interno di siti internet non può applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per l omissione del controllo sul contenuto. Il forum non è una pubblicazione con una propria identità editoriale quale può essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum è un luogo aperto, accessibile da chiunque, uno spazio dove la comunicazione tra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. Per tale ragione sul forum il proprietario del sito non può effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perché il sito è sì un prodotto editoriale ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, che non permettono un controllo. E proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si è orientata la Cassazione penale ( Cass. sezione terza penale 10535/09 ) ove la Corte esclude che i forum possano inquadrarsi nelle pubblicazioni editoriali ed afferma che vadano assimilati ad un area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. Ad avviso del giudicante non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilità ma solo che tale responsabilità non sia tale da pagina 6 di 11

imporre un filtro preventivo (v. Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 febbraio 2010). Sotto questo profilo non solo non sussiste il diritto del gestore del sito a garantire l anonimato della persona che inserisce dichiarazioni nel forum, ma sussiste l obbligo opposto di predisporre un sistema che consenta l identificazione rapida del commentatore onde evitare che il diritto eventualmente leso non possa esser tutelato. Sicché nel caso di inidoneità del sito a consentire la rapida identificazione del commentatore da parte dell interessato si aggrava l obbligo di protezione del terzo diffamato gravante sul gestore del sito che deve provvedere immediatamente a rimuovere il contenuto diffamatorio della pubblicazione. In questo senso i forum che consentono il sostanziale anonimato gravano il gestore di un onere di controllo e di immediato intervento in caso di dichiarazioni diffamatorie di cui l interessato chiede la rimozione (v. Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 febbraio 2010). Nel caso di specie però ad avviso del giudicante: 1) non ha carattere diffamatorio il primo messaggio di cui il signor Oreste ha chiesto la cancellazione perché fondato su una circostanza rilevante, pertinente e vera: la condanna per pubblicità ingannevole emessa dall autorità di garanzia, ( esser il compagno di una nota pornostar non è una offesa ); 2) non ha carattere diffamatorio il messaggio n.2, a firma Carlo Giunti, anche se fortemente critico contiene le ragioni della polemica; 3) non ha carattere diffamatorio il messaggio n.3 a firma Pietro per la stessa ragione, il n.4 a firma alfie ; 4) il numero 5 ed il numero 6 sono addirittura privi di giudizi negativi; pagina 7 di 11

5) non hanno carattere diffamatorio il messaggio n.7 a firma E se io fossi Gann e l 8 a firma Nick anche se fortemente critici contengono le ragioni della polemica; 6) non ha carattere diffamatorio il messaggio n.9 a firma Boh per la stessa ragione ed il n.10 a firma kufu. Per contro ad avviso del giudicante il contenuto del forum non giustificava il titolo dato allo spazio di raccolta dei commenti degli utenti sull attività professionale del signor Oreste. Induce infatti ad una distorsione della percezione del contenuto dei messaggi ( non tutti negativi ) l aver intitolato Fabio Oreste e la fantafinanza il forum nel quale i messaggi contestati sono stati raccolti. Priva di pregio a tal riguardo appare l eccezione sollevata da Aduc secondo cui il titolo nei forum Dì la tua viene attribuito dall autore e non dall Aduc stessa e che non può essere preteso un controllo preventivo di quest ultima su quanto viene pubblicato dagli utenti. Tale circostanza non risulta infatti dirimente, in quanto sin dal ricorso cautelare il signor Oreste ha espressamente chiesto la rimozione del titolo e pertanto la convenuta avrebbe dovuto e potuto valutare tempestivamente la lesività del titolo medesimo e correggerlo o eliminarlo, come fatto per altre espressioni, mentre esso è stato mantenuto sino al provvedimento cautelare con cui veniva disposta la rimozione del forum. In virtù di tale comportamento omissivo di Aduc, la domanda attorea va in parte accolta; la parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento dei danni cagionati all attore dal contenuto diffamatorio del titolo, caratterizzato da parzialità ed incapacità a dar conto del dibattito contenuto nel forum. La determinazione del danno. pagina 8 di 11

Ad avviso del giudicante deve essere accolta la domanda di risarcimento presentata dal sig. Oreste sotto il profilo del danno morale. Il pregiudizio sofferto dall attore deriva dalla lesione del bene della reputazione in conseguenza della diffusione in internet del titolo del forum Fabio Oreste e la fantafinanza, avente carattere diffamatorio, lesione che assume rilievo sia in considerazione della particolare natura dell attività esercitata dal signor Oreste, che necessita di una assoluta fiducia da parte dei clienti, sia del mezzo di diffusione utilizzato, che rende possibile la divulgazione delle notizie in un ambito spaziale e temporale virtualmente illimitato. L entità di tale lesione deve essere però commisurata alla delimitazione nel tempo della responsabilità della convenuta, riferibile temporalmente non al contenuto del titolo del forum precedente alla richiesta giudiziale, in via cautelare, di oscuramento del forum e di eliminazione del titolo stesso, bensì al contenuto del titolo del forum nel lasso di tempo intercorso tra tale domanda ed il provvedimento cautelare di oscuramento, in considerazione del fatto che in nessuna delle missive inviate da parte attrice all Aduc prima dell instaurazione di tale giudizio veniva lamentata la natura diffamatoria del titolo né veniva chiesta la rimozione o modifica dello stesso. Non risulta invece dimostrata la ricorrenza di danni di natura patrimoniale, in quanto la documentazione prodotta in atti da parte attrice non appare sufficiente a fornire la dimostrazione della sussistenza di alcun nesso di causalità fra l esistenza del titolo del forum Aduc e la cessazione dei rapporti del sig. Oreste con le società Banca aperta e Società generale divisione investment banking, in considerazione del fatto che tali richieste di risarcimento del danno sono relative ad attività di gestione fondi completamente distinte dalle attività di formazione oggetto del forum. pagina 9 di 11

In definitiva, contemperando i dati sopra esposti, si ritiene di poter liquidare in via equitativa integralmente e definitivamente il danno non patrimoniale in favore di Fabio Oreste nella misura di 2.000,00, valutato all attualità. Inoltre, sulla somma liquidata compete anche l equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell art.1223 c.c., richiamato dall art.2056 c.c.; si tratta del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento che deve esser ricompensata con gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto illecito e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza. Le spese della causa vanno compensate per intero, in considerazione del consistente ridimensionamento in corso di causa delle iniziali pretese economiche di parte attrice e della mancata adesione di parte attrice alla proposta di conciliazione avanzata dal giudice nel corso del giudizio. Restano ferme ovviamente le disposizioni in punto di spese legali contenute nel provvedimento di reclamo cautelare. IL TRIBUNALE PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fabio Oreste nei confronti di Aduc Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori: - a conferma del provvedimento cautelare in sede di reclamo emesso in data 22/2/2010 tra le parti dal Tribunale di Firenze, accoglie la domanda e per l effetto: a) ordina all Aduc di non intitolare Fabio Oreste e la fantafinanza il forum dedicato all attività professionale del signor Fabio Oreste; b) dichiara Aduc responsabile del fatto illecito di diffamazione derivante dalla diffusione in internet del titolo del forum Fabio Oreste e la fantafinanza ; b) dichiara pagina 10 di 11

Aduc tenuta a risarcire il danno non patrimoniale, che liquida equitativamente in Euro 2.000,00, subito da Fabio Oreste; c) condanna Aduc a rifondere a Fabio Oreste l importo di uro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 27.7.2009 e rivalutata anno per anno, dalla data del fatto illecito al giorno di pubblicazione della sentenza; - compensa per intero le spese del presente giudizio. Firenze, 24 aprile 2013 Il Giudice dott. Luca Minniti T pagina 11 di 11